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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto agrario Numero: 156 | Data di udienza: 24 Novembre 2020

DIRITTO AGRARIO – Imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) – Requisiti per l’attribuzione della qualifica – Uffici delle pubbliche amministrazioni competenti all’accertamento relativo (massima a cura del dott. Lorenzo Ieva)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 27 Gennaio 2021
Numero: 156
Data di udienza: 24 Novembre 2020
Presidente: Adamo
Estensore: Ieva


Premassima

DIRITTO AGRARIO – Imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) – Requisiti per l’attribuzione della qualifica – Uffici delle pubbliche amministrazioni competenti all’accertamento relativo (massima a cura del dott. Lorenzo Ieva)



Massima

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 27 gennaio 2021 n. 156

DIRITTO AGRARIO – Imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) – Requisiti per l’attribuzione della qualifica – Uffici delle pubbliche amministrazioni competenti all’accertamento relativo.

La figura giuridica dell’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ha una matrice nelle disposizioni euro-unitarie in materia di politiche agricole. Tal imprenditore deve essere in possesso delle “conoscenze e competenze professionali”, così come richieste dalla normativa comunitaria (U.E.), dal cui positivo riscontro derivano benefici, che gravano sulla finanza pubblica e che rispondono allo specifico interesse pubblico della promozione e della salvaguardia dell’attività economica primaria dell’agricoltura e delle attività connesse, contemplata invero sia da norme costituzionali (artt. 44 e 47, comma 2°, 117, comma 3°, parte finale, Cost.), che europee (art. 38 T.F.U.E.). L’accertamento del possesso dei tre requisiti sopra menzionati (tempo dedicato, reddito ricavato e capacità professionale) non riposa su parametri di applicazione di tipo meccanico, ma postula pur sempre l’esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa posta nell’interesse pubblico, da parte dei preposti uffici pubblici della Regione. L’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 definisce “imprenditore agricolo professionale” (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali (definite ai sensi dell’art. 5 del regolamento C.E. n. 1257 del 17 maggio 1999), dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile (direttamente o in qualità di socio di società) almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. L’art. 1, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 precisa che le regioni accertano, ad ogni effetto, il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Rimane però salva la facoltà dell’I.N.P.S. di svolgere, ai soli fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie, ai sensi del d.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476, recante il “Regolamento di semplificazione per l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali”. Pertanto, compete alla regione l’accertamento del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dello status di “Imprenditore agricolo professionale” (I.A.P.), a domanda; mentre, l’I.N.P.S. ha il solo compito di effettuare al riguardo verifiche e controlli previdenziali, anche d’ufficio. In particolare, va evidenziato che la qualifica di I.A.P. è diversa da quella di “coltivatore diretto” o di “imprenditore agricolo” definita dall’art. 2135 del codice civile. Essa è di derivazione comunitaria e consente a chi la rivesta la possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali e benefici previdenziali, nonché agli ausili finanziari comunitari, cui invero il riconoscimento della qualifica è finalizzato. Pertanto, l’attribuzione di una simile qualifica, in un certo senso, di maggior grado rispetto a quelle semplici di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, va richiesta e soprattutto dimostrata dalla parte istante. Non a caso, l’art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (introdotto dal d.lgs. 27 maggio 2005 n. 101) prevede che le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applichino anche ai soggetti non in possesso dei requisiti, che abbiano però presentato istanza alla Regione competente, purché, entro ventiquattro mesi (o il diverso termine stabilito dalle singole regioni), abbia conseguito i prescritti requisiti (professionali, lavorativi e reddituali), pena la decadenza dei benefici di legge. Pertanto, la detta legge riserva alla presentazione di un’apposita istanza di parte, comprovata dagli appositi requisiti, la possibilità di conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale, che peraltro presuppone “conoscenze e competenze professionali”, apposita dedizione di tempo e capacità reddituale, che non può affatto inferirsi in ragione della semplice proprietà di terreni agricoli.

Pres. Adamo, Est. Ieva – M.C. (avv.ti De Vivo e Vurro) c. Regione Puglia (avv. Gaetano) e I.N.P.S. (avv.ti Punzi, Contursi e Tedone)


Allegato


Titolo Completo

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. 2^ - 27 gennaio 2021 n. 156

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2017, proposto da Maria Caputo, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello De Vivo e Elisa Vurro, con studio in Bari alla piazza G. Garibaldi n. 37 e con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Gaetano, con ufficio presso l’Avvocatura regionale in Bari al lungomare Nazario Sauro n. 31-33 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Nicola Punzi, Chiara Contursi, Raffaele Tedone, con uffici presso l’Avvocatura regionale I.N.P.S. in Bari alla via Putignani n. 108 e con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per l’annullamento
– del provvedimento adottato dalla Regione Puglia con nota n. prot. AOO-030/0040769 del 14 maggio 2014 a firma del Dirigente dell’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari – Area politiche per lo sviluppo rurale, conosciuta in data 11 novembre 2016, a seguito della costituzione dell’I.N.P.S. nel giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Bari, sezione lavoro, rubricato al R.G. n. 14578/2015;
nonché, ove occorra:
– del verbale di istruttoria pos. n. 79 del 6 maggio 2014 con il quale il Funzionario responsabile ha espresso parere favorevole al riconoscimento della qualifica I.A.P. “Imprenditore agricolo professionale”;
– del verbale unico di accertamento n. 23.10.2010 0237486 del 21 ottobre 2010 dell’I.N.P.S. di Bari, richiamato nell’anzidetta attestazione;
– di tutti gli atti e provvedimenti correlati presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 il dott. Lorenzo Ieva;
Dato atto che l’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;
Nessun atto è stato depositato dalle parti al fine della presenza a verbale, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, la ricorrente ha impugnato l’attestazione di “imprenditore agricolo professionale” (I.A.P.), rilasciata d’ufficio dalla Regione Puglia, lamentando l’insussistenza dei previsti requisiti, siccome stabiliti dal d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99.
Accadeva infatti che, a seguito di un’ispezione effettuata dall’I.N.P.S. presso terreni di proprietà della ricorrente, pervenuti in eredità, gestiti di fatto dal marito ingegnere, la Regione Puglia avesse provveduto ad attribuire la predetta qualifica professionale, d’ufficio, senza svolgere alcun autonomo approfondimento istruttorio, adagiandosi sull’attività ispettiva di recupero contributivo previdenziale, già effettuata dall’Istituto di previdenza.
2.- Si costituiva l’I.N.P.S., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale ordinario del lavoro, e deducendo la correttezza del proprio operato ispettivo.
3.- Si costituiva, altresì, la Regione Puglia, rappresentando di aver cautelativamente sospeso il proprio atto di certificazione, tal da elidere il periculum evidenziato dal ricorrente con la proposta istanza cautelare. Null’altro la Regione aggiungeva nel corso della controversia.
3.- Rinunciata, alla camera di consiglio, la richiesta misura cautelare, alla successiva fissata udienza pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1.- In via preliminare, va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dall’I.N.P.S., con riguardo all’accertamento della qualifica di “imprenditore agricolo professionale”, fondata sul solo presupposto che venga in evidenza una situazione di diritto soggettivo, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
L’attività finalizzata all’accertamento dei requisiti (capacità professionale, tempo dedicato, reddito ricavato), previsti dall’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, avrebbe carattere vincolato, non soggetta ad apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione.
Tuttavia, va rammentato che la figura giuridica dell’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ha una matrice nelle disposizioni euro-unitarie in materia di politiche agricole.
Tal imprenditore deve essere in possesso delle “conoscenze e competenze professionali”, così come richieste dalla normativa comunitaria (U.E.), dal cui positivo riscontro derivano benefici, che gravano sulla finanza pubblica e che rispondono allo specifico interesse pubblico della promozione e della salvaguardia dell’attività economica primaria dell’agricoltura e delle attività connesse, contemplata invero sia da norme costituzionali (artt. 44 e 47, comma 2°, 117, comma 3°, parte finale, Cost.), che europee (art. 38 T.F.U.E.).
L’accertamento del possesso dei tre requisiti sopra menzionati (tempo dedicato, reddito ricavato e capacità professionale) non riposa su parametri di applicazione di tipo meccanico, ma postula pur sempre l’esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa posta nell’interesse pubblico, da parte dei preposti uffici pubblici della Regione.
Indicativa è la circostanza che il legislatore abbia assegnato proprio all’Ente pubblico autarchico regionale la competenza in materia, che peraltro svolge primari compiti in materia di agricoltura, connotati da immanente discrezionalità, e non già all’Ente pubblico assicurativo-sociale, che invece gestisce il mero rapporto contributivo-previdenziale.
Pertanto, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e rigettata l’eccezione dell’I.N.P.S. con riferimento al gravato atto di certificazione adottato dalla Regione Puglia, rientrando invece nella giurisdizione del giudice ordinario, sezione lavoro, esclusivamente la cognizione sul provvedimento ispettivo formato dall’Istituto di previdenza.
4.2.- Con il primo motivo, l’istante contesta la violazione di legge, segnatamente degli articoli 7, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (omesso avviso dell’avvio del procedimento, violazione del diritto di intervenire nel procedimento).
Difatti, alcun atto preliminare volto a rendere partecipe l’interessata circa l’avvio del procedimento di attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale è stato mai notificato. L’atto della Regione è stato appreso solo a seguito della sua produzione, da parte dell’I.N.P.S., in data 11 novembre 2016, nell’ambito di altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari.
Ha dedotto l’I.N.P.S. che il procedimento di attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale era comunque conosciuto dalla ricorrente, in quanto resa partecipe in sede ispettiva.
Al contrario, va rilevato che l’attività dell’I.N.P.S. è stata condotta con la finalità di accertare i contributi previdenziali dovuti, esulando invece qualsivoglia questione direttamente concernente l’attribuzione della qualifica in questione, che rientra invece nella competenza della Regione.
Di conseguenza, la Regione aveva l’onere di attivare una sia pur minima attività di partecipazione procedimentale – come peraltro le “linee guida” dalla stessa emanate con determinazione del preposto dirigente di settore in data 15 febbraio 2016 n. 49 – nel caso di specie considerabili alla stregua di circolari di indirizzo ed esplicative, avevano pur prefigurato.
Ergo, il motivo va accolto.
4.3.- Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione di legge (art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99), nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, inosservanza di precedenti direttive regionali; travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
L’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 definisce “imprenditore agricolo professionale” (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali (definite ai sensi dell’art. 5 del regolamento C.E. n. 1257 del 17 maggio 1999), dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile (direttamente o in qualità di socio di società) almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
L’art. 1, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 precisa che le regioni accertano, ad ogni effetto, il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Rimane però salva la facoltà dell’I.N.P.S. di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie, ai sensi del d.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476, recante il “Regolamento di semplificazione per l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali”.
Pertanto, compete alla Regione l’accertamento del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dello status di “Imprenditore agricolo professionale” (I.A.P.), mentre l’I.N.P.S. ha il solo compito di effettuare al riguardo verifiche e controlli previdenziali, anche d’ufficio.
In particolare, va evidenziato che la qualifica di I.A.P. è diversa da quella di “coltivatore diretto” o di “imprenditore agricolo” definita dall’art. 2135 del codice civile. Essa è di derivazione comunitaria e consente a chi la rivesta la possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali e benefici previdenziali, nonché agli ausili finanziari comunitari, cui invero il riconoscimento della qualifica è finalizzato.
Pertanto, l’attribuzione di una simile qualifica, in un certo senso, di maggior grado rispetto a quelle semplici di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, va richiesta e soprattutto dimostrata dalla parte istante.
Non a caso, l’art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (introdotto dal d.lgs. 27 maggio 2005 n. 101) prevede che le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applichino anche ai soggetti non in possesso dei requisiti, che abbiano però presentato istanza alla Regione competente, purché, entro ventiquattro mesi (o il diverso termine stabilito dalle singole regioni), abbia conseguito i prescritti requisiti (professionali, lavorativi e reddituali), pena la decadenza dei benefici di legge.
Pertanto, la detta legge riserva alla presentazione di un’apposita istanza di parte, comprovata dagli appositi requisiti, la possibilità di conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale, che peraltro presuppone “conoscenze e competenze professionali”, apposita dedizione di tempo e capacità reddituale, che non può affatto inferirsi in ragione della semplice proprietà di terreni agricoli.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che la signora Caputo possieda conoscenze professionali necessarie a svolgere l’attività agricola, né possiede titoli di studio in discipline agrarie (requisito della professionalità), essendo semplice proprietaria di fondi rustici, per averli ereditati dai propri genitori e non già acquistati al fine di attivare un’apposita attività produttiva agricola.
Né emerge che essa impieghi almeno il 50% del proprio tempo di lavoro nell’agricoltura (requisito del tempo dedicato). Non risulta, infine, in base agli atti prodotti, un ricavo dall’attività agricola pari almeno il 50/% del proprio reddito di lavoro (requisito del reddito ricavato).
Rimasto incontestato dalla parti pur costituite è che la stessa svolge attività di casalinga, occupandosi invece della gestione terriera il coniuge di professione ingegnere.
Pertanto, il motivo va accolto.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto, con annullamento della certificazione rilasciata dalla Regione Puglia e gli atti connessi, residuando ogni profilo di delibazione dell’impugnato in via tuzioristica (“laddove occorra”) verbale ispettivo I.N.P.S., meglio rubricato in epigrafe, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, come da controversia ivi già instaurata e pendente, di cui si è dato atto dalle parti nel presente processo.
6.- Le spese vanno compensate per la novità e peculiarità delle questioni poste.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti della Regione Puglia e, segnatamente, il provvedimento n. prot. AOO-030/0040769 del 14 maggio 2014 e gli atti istruttori e connessi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

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