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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 283 | Data di udienza: 28 Settembre 2016

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reperti preistorici – Sequestro giudiziale adottato nell’ambito di un procedimento penale radicato avanti al Tribunale di Bolzano – Reperti provenienti dal Veneto – Adozione di misure di conservazione – Organi preposti alla tutela dei beni culturali in provincia di Bolzano – Incompetenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Trentino Alto Adige
Città: Bolzano
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2016
Numero: 283
Data di udienza: 28 Settembre 2016
Presidente: Del Gaudio
Estensore: Pirrone


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reperti preistorici – Sequestro giudiziale adottato nell’ambito di un procedimento penale radicato avanti al Tribunale di Bolzano – Reperti provenienti dal Veneto – Adozione di misure di conservazione – Organi preposti alla tutela dei beni culturali in provincia di Bolzano – Incompetenza.



Massima

 

T.R.G.A. BOLZANO – 17 ottobre 2016, n. 283


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reperti preistorici – Sequestro giudiziale adottato nell’ambito di un procedimento penale radicato avanti al Tribunale di Bolzano – Reperti provenienti dal Veneto – Adozione di misure di conservazione – Organi preposti alla tutela dei beni culturali in provincia di Bolzano – Incompetenza.

La circostanza che dei reperti preistorici siano oggetto di sequestro giudiziale, adottato in vista della futura ed eventuale confisca, nell’ambito di un procedimento penale radicato avanti al Tribunale di Bolzano, non è sufficiente per investire gli organi preposti alla tutela dei beni culturali in provincia di Bolzano del potere di intervenire sui beni sequestrati adottando le misure di conservazione ritenute opportune. I criteri di distribuzione territoriale della competenza processuale penale sono, infatti, legati al luogo di consumazione del reato (art. 8 c.p.p.), il quale costituisce elemento del tutto estrinseco rispetto all’esigenza di tutela ed amministrazione di beni facenti parte del patrimonio storico-culturale. Sul piano amministrativo vige il distinto criterio di riparto orizzontale basato sulla territorialità, che  presiede alla delimitazione delle sfere di attribuzione di organi ed uffici amministrativi. I poteri di tutela del patrimonio artistico-culturale sono soggetti ai limiti territoriali di azione dell’ente autonomo, i quali possono esercitarsi in via esclusiva nell’ambito della provincia di Bolzano, ovvero su beni che presentino con detto territorio concreti e significativi legami di carattere storico, geografico o soggettivo (nella specie, i reperti paleontologici non presentavano elementi di connessione territoriale con la Provincia di Bolzano, non solo perché facenti  parte di una collezione, raccolta, catalogata e custodita in provincia di Verona, ma anche perché di origine diversa dalla  altoatesina).

Pres. Del Gaudio, Est. Pirrone – G.P. e altro (avv.ti Coslovich, Dragogna e Dragogna) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti Guggenberg, Bernardi, Plancker e Beikircher)


Allegato


Titolo Completo

T.R.G.A. BOLZANO – 17 ottobre 2016, n. 283

SENTENZA

 

T.R.G.A. BOLZANO – 17 ottobre 2016, n. 283

Pubblicato il 17/10/2016

N. 00283/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2015, proposto da:
1) Giuseppina Perazzi, residente a Trieste, via Angelo Emo n. 33/02 e
2) Alessandro Partesotti, residente a Trieste, via Angelo Emo n. 33/02, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Libero Coslovich C.F. CSLLBR36R18L491V, Sergio Dragogna C.F. DRGSRG39A23A170B, Giuliana Dragogna C.F. DRGGLN75E59A952U, con domicilio eletto presso Sergio Dragogna in Bolzano, corso Liberta, 36;


contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Renate Von Guggenberg C.F. VNGRNT57L45A952K, Cristina Bernardi C.F. BRNCST64M47D548L, Lukas Plancker C.F. PLNLKS68E21A952A, Stephan Beikircher C.F. BKRSPH65E10B160H, e domiciliata presso l’Avvocatura della stessa Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

per l’annullamento

della delibera della Giunta provinciale di Bolzano 11.08.2015 n.950 di imposizione di vincolo di tutela storico-culturale sui reperti paleontologici della cosiddetta “collezione Partesotti”, notificato in allegato alla nota del Direttore del Dipartimento beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano, con nota 10.09.2015 prot.3611/505895 ai signori Partesotti Alessandro e Giuseppina Perazzi, nonché degli atti richiamati e presupposti costituiti dalla nota 19.01.2015 prot.36.10/31560 della Direttrice della Rip. provinciale Beni culturali, comunicata al signor Alessandro Partesotti e dalla nota 19.02.2014 prot.36.10/120895 inviata alla signora Giuseppina Perazzi, nonché di ogni ulteriore atto prodromico, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 il dott. Sarre Pirrone e uditi per le parti i difensori come specificati nel verbale di udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si riassumono preliminarmente e sinteticamente gli elementi di valutazione rilevanti ai fini del decidere, così come documentati dalle parti e non fatti oggetto di specifiche contestazioni ai sensi dell’art. 64, c. 2 c.p.a.

I ricorrenti agiscono in qualità, rispettivamente, di detentrice (Perazzi Giuseppina) e di proprietario (Partesotti Alessandro) di una collezione di materiale paleontologico di oltre 6000 reperti costituiti in misura prevalente da materiale litico (selci scheggiate) risalenti al periodo Paleolitico Antico e Medio (da 730.000 a 40.000 dal presente). La collezione prende il nome dall’ultimo proprietario della stessa, sig. Partesotti Roberto, il quale la custodiva nella propria abitazione di Pescantina (VR), ove era rimasta anche dopo la sua morte, avvenuta nel 2001.

Nel 2007 la ex convivente del sig Partesotti, detentrice della raccolta nella veste di amministratrice dei beni ereditati dal figlio, Partesotti Alessandro (all’epoca minorenne), trasferiva la raccolta presso una casa d’asta di Monaco di Baviera, ove, prima di poter essere alienata a terzi, veniva sottoposta a sequestro probatorio disposto dall’Autorità giudiziaria tedesca in data 03.01.2008 su richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Il ricorso all’assistenza internazionale da parte dell’Autorità giudiziaria veronese si collegava all’iscrizione, presso la locale Procura della Repubblica, di notizia di reato (rubricata sub 07/017047 RGNR) a carico di Perazzi Giuseppina e Ierbulla Giampiero, indagati, in concorso tra loro, per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di esportazione illegittima di reperti di tipo archeologico-paleolitico (art. 174 del D.P.R. 22.01.2004, n. 42, codice dei beni culturali). In seguito ad autorizzazione rilasciata dalla detentrice Perazzi, l’intera collezione veniva rimpatriata nel 2009 e sottoposta nuovamente a sequestro per disposizione dell’autorità giudiziaria procedente (Procura della Repubblica di Verona) con nomina a custode giudiziario del dott. Stradoni Tiziano e con collocazione dei reperti presso la sede di Palazzo Forti in Verona. Veniva così a cadere, in seguito alla rinuncia formalizzata dalla sig.ra Perazzi, l’imputazione di ricettazione, per cui il procedimento a carico della predetta e di Ierbulla Giampiero proseguiva con riferimento alla sola fattispecie delittuosa di cui all’art. 174 del D.P.R. n. 42/2004 (esportazione non autorizzata di beni di interesse storico-culturale).

In data 22.05.2012 il Tribunale di Verona pronunciava sentenza n. 1202/12 con la quale dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Bolzano. Quest’ultimo veniva ritenuto competente in applicazione del criterio di riparto di cui all’art. 8 c.p.p., in base al quale la competenza ad esercitare l’azione penale spetta al Giudice del luogo in cui è consumato il reato. Nella fattispecie, trattandosi del delitto punito dall’art. 174 del D.P.R. n. 42/2004, di esportazione illecita di reperti paleontologici, il Tribunale di Verona, dato il carattere istantaneo del reato, riteneva che lo stesso si fosse consumato nel luogo in cui la merce aveva superato la frontiera dello Stato. Individuato presuntivamente detto luogo nel valico di frontiera del Brennero, il Tribunale veronese si spogliava quindi del processo, dichiarando la competenza del Tribunale di Bolzano. Trasmessi gli atti al suddetto Tribunale, la Procura della Repubblica presso il medesimo disponeva il cambio di luogo di custodia dei beni sequestrati. Questi ultimi venivano prelevati in data 29.10.2012 da palazzo Forti in Verona e trasferiti ad opera dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia presso i locali dell’ex Arsenale Militare Austriaco di Verona, “Sezione Preistoria”, ove risulta che siano tuttora conservati. La custodia giudiziaria della collezione posta sotto sequestro veniva affidata al dott. Brugnoli Angelo, funzionario responsabile dei servizi del Museo Civico di Storia Naturale di Verona.

Nell’ambito del suddetto procedimento penale si inserisce la richiesta che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano rivolgeva con nota del 23.12.2013, oltre che al Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, anche al “Funzionario dei Beni Culturali di Bolzano” (doc. 1 della resistente). Oggetto dell’invito esplicito formulato dalla Procura della Repubblica di Bolzano agli uffici provinciali era la dichiarazione di particolare interesse culturale ex art. 13 del D.P.R. n. 42/2004 della “Collezione Partesotti”, provvedimento ritenuto necessario per poter procedere alla confisca dei beni oggetto della misura cautelare penale.

La richiesta dell’Autorità giudiziaria veniva raccolta dagli uffici della Ripartizione beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano, i quali, pur evidenziando che i reperti oggetto della richiesta dichiarazione di vincolo “non sono di origine altoatesina”, sentito il Sovrintendente per i beni archeologici del Veneto, formulavano una prima proposta di dichiarazione di vincolo ex art. 5 bis L.P. 12.06.1975, n. 26, inviata in data 19.02.2014 alla sig.ra Perazzi Giuseppina (doc. 3 della Provincia). La notifica del provvedimento si rivelava problematica a causa della presunta irreperibilità della destinataria la quale, comunque, in data 23.09.2014 proponeva opposizione avverso la proposta dichiarazione di vincolo, di cui era venuta a conoscenza il 25.08.2014. Nel ricorso la sig.ra Perazzi denunciava la alterazione dei reperti, ne contestava l’interesse storico-culturale, rilevando, altresì, l’incompetenza territoriale della Giunta provinciale di Bolzano (doc. 14 della Provincia).

Seguivano consultazioni interne tra gli uffici della Provincia, con coinvolgimento dell’Avvocatura provinciale la quale, ritenuta la competenza della PAB e constatata l’incerta origine e proprietà dei beni oggetto di sequestro, suggeriva di notificare la proposta di vincolo anche al sig. Partesotti Alessandro nella sua veste di erede e proprietario (insieme alla sorella Partesotti Chiara) della collezione già posseduta dal defunto Partesotti Roberto (doc. 2 della Provincia).

La Ripartizione beni culturali avviava, quindi, un nuovo procedimento di dichiarazione di vincolo, notiziandone la sig. Perazzi Giuseppina (doc. 23) e notificando la relativa proposta in data 18.02.2015 al sig. Partesotti Alessandro (doc. 24). Quest’ultimo proponeva ricorso in opposizione il 17.03.2015 chiedendo “l’interruzione della pratica”, stante la dedotta incompetenza territoriale della Giunta provinciale di Bolzano. L’opponente contestava altresì la sussistenza di interesse culturale idoneo a giustificare l’apposizione del vincolo ritenendo non valide – e comunque non utilizzabili – le dichiarazione rese in merito dal dott. Luciano Salzani (già funzionario della Soprintendenza per i beni culturali di Venezia), sentito come teste nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Bolzano.

Rispondeva la Ripartizione beni culturali della PAB con nota del 28.04.2015, riaffermando la propria competenza e confermando l’intenzione di sottoporre a vincolo la collezione (doc. 26).

Con delibera del 11.08.2015, n. 950 la Giunta provinciale, ritenuta sussistente la propria competenza amministrativa, richiamati gli accertamenti svolti dal Nucleo di Venezia del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale nonché le valutazioni tecniche svolte nell’ambito del procedimento penale dal teste Dott. Salazani Luciano e dal perito dott. Nicolis Franco, vincolava, ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali i reperti archeologici e paleontologici costituenti la cosiddetta “Collezione Partesotti”.

Avverso il suddetto provvedimento di imposizione di vincolo di tutela storico-culturale propongono ora gravame congiunto la sig.ra Perazzi Giuseppina ed il sig. Partesotti Alessandro.

– Oggetto della prima doglianza proposta dai ricorrenti è l’eccezione di decadenza in cui sarebbe incorsa la Provincia per aver adottato la delibera impositiva del vincolo storico-culturale in violazione dell’art. 5-bis della L.P. n. 26/1975, vale a dire, oltre il termine di 180 giorni decorrente dalla notificazione della proposta di dichiarazione di interesse storico-culturale.

– In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere il vizio di incompetenza amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano, contestando il potere della stessa di adottare provvedimenti dichiarativi di interesse storico-culturale rispetto a beni mobili (o universalità di essi) che non presentino altro collegamento con il territorio soggetto alla potestà amministrativa provinciale se non quello derivante dalla pendenza avanti al Tribunale di Bolzano di un procedimento penale a carico di uno dei destinatari del vincolo. Si inserisce nel motivo in esame anche la censura di mancato esercizio di poteri istruttori in capo alla Provincia e di indebito ricorso da parte della stessa ad accertamenti svolti nell’ambito di procedimento penale tuttora in corso.

– Il terzo motivo di ricorso si incentra sul dedotto difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla configurabilità dell’” eccezionale interesse” storico culturale, che condiziona – ai sensi dell’art. 10, c. 3. lett. e) del codice dei beni culturali – la possibilità di vincolare “le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti”. Nei pareri e nelle perizie assunte in sede penale si farebbe riferimento a livelli di interesse storico-culturale inferiore, obliterando, in tal modo, la gradazione di intensità richiesta dalla normativa citata.

– Da ultimo, i ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta indeterminatezza dell’oggetto della dichiarazione di vincolo che si assume viziata dalla mancata identificazione dei singoli reperti nonché dall’incertezza circa la reale consistenza della raccolta, come reso evidente dalla clausola contenuta nella delibera impugnata in cui si fanno salve “eventuali aggiunte o sottrazioni di reperti”.

La Provincia Autonoma di Bolzano, costituitasi ritualmente in giudizio, resiste al ricorso confutando i singoli motivi di gravame e deducendo, in particolare, in relazione all’eccepito vizio di difetto di attribuzione degli organi provinciali, che la competenza degli stessi discenderebbe dal trasferimento a Bolzano del procedimento penale avente ad oggetto l’illegittima esportazione della Collezione Partesotti, nonché dall’adozione ad opera del Pubblico Ministero presso il Tribunale altoatesino dei provvedimenti finalizzati al sequestro ed all’eventuale confisca dei beni in questione.

In vista dell’udienza di discussione del merito le parti costituite presentavano memorie difensive e di replica. Parte ricorrente depositava in data 27.09.2016 memoria tardiva di produzione documentale che il Collegio ha ritenuto inammissibile con conseguente, mancata considerazione dei documenti alla stessa allegati.

All’udienza del 28 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Passando all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria il vizio di incompetenza amministrativa dedotto dai ricorrenti. L’obbligo di scrutinare per primo tale censura, prescindendo dalla prospettazione o graduazione delle parti, (non trovando più fondamento nell’abrogato art. 26, c. 2 della l. TAR, che imponeva, in caso di accoglimento del vizio di incompetenza, di rimettere l’affare all’autorità competente) viene ora fatto derivare dall’art. 34, c. 2 del c.p.a. Secondo la lettura che di tale disposizione ha fornito l’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 5/2015, il vizio di incompetenza determina una situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato dall’organo titolato a farlo, “sicchè il giudice non può far altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti dell’organo che non ha ancora esercitato il munus” (v, in tal senso, anche anche: Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 28.01.2016, n. 319, nonché, recentemente, TAR Campania, Salerno, Sez. II, sent. 08.07.2016, n. 1635 e TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. 22. 07.2016, n. 1809).

Premesso quanto sopra in relazione all’ordine di esame delle questioni, il Collegio rileva la fondatezza del dedotto vizio di incompetenza.

Non persuade, invero, la tesi sostenuta dalla Provincia, per cui, la circostanza che i reperti in questione siano oggetto di sequestro giudiziale, adottato in vista della futura ed eventuale confisca, nell’ambito di un procedimento penale radicato avanti al Tribunale di Bolzano, sia sufficiente per investire gli organi preposti alla tutela dei beni culturali in provincia di Bolzano del potere di intervenire sui beni sequestrati adottando le misure di conservazione ritenute opportune. I criteri di distribuzione territoriale della competenza processuale penale sono, infatti, legati al luogo di consumazione del reato (art. 8 c.p.p.), il quale costituisce elemento del tutto estrinseco rispetto all’esigenza di tutela ed amministrazione di beni facenti parte del patrimonio storico-culturale. Sul piano amministrativo vige il distinto criterio di riparto orizzontale basato sulla territorialità. Detto criterio presiede alla delimitazione delle sfere di attribuzione di organi ed uffici amministrativi. Non rileva, in senso contrario, la constatazione che, nella fattispecie in esame, il conflitto virtuale di competenza involge i rapporti fra Stato e Provincia Autonoma. Non viene, infatti, messa in discussione la competenza legislativa ed amministrativa esclusiva della Provincia in materia di tutela del patrimonio artistico-culturale (art. 8, comma 1, n. 3 e art. 16 dello Statuto di autonomia adottato con D.P.R. n. 670/1972). Rileva soltanto la constatazione della soggezione di detti poteri ai limiti territoriali di azione dell’ente autonomo, i quali potranno esercitarsi in via esclusiva nell’ambito della provincia di Bolzano ovvero su beni che presentino con detto territorio concreti e significativi legami di carattere storico, geografico o soggettivo. Si potrà obiettare che manca una disposizione normativa esplicita in tal senso ma è facile replicare che la regola si ricava dalla constatazione che il territorio, oltre ad essere elemento costitutivo degli enti pubblici in questione, ne delimita anche l’ambito spaziale di esercizio delle potestà amministrative (art. 1 e 3 dello Statuto di Autonomia, D.P.R. n. 670/1972).

Nella fattispecie in esame non è dato di rinvenire i significativi elementi di connessione territoriale con la Provincia di Bolzano, discutendosi della tutela di una raccolta di reperti preistorici che – in base ai dati ricavabili dalla documentazione prodotta – fa capo a collezionisti e cultori della materia che erano residenti ed operavano in provincia di Verona, ove i reperti sono stati raccolti, catalogati e custoditi sin dall’epoca di costituzione della Collezione ad opera degli antenati del sig. Partesotti Roberto e fino al 2007. Parte rilevante del materiale raccolto risulta proveniente dai monti Lessini in provincia di Verona (v. relazione tecnica del dott. Nicolis, doc. 8 di parte ricorrente), mentre non risulta alcun reperto di origine altoatesina.

Non sembra poi casuale che anche l’autorità giudiziaria di Bolzano abbia affidato l’esecuzione del sequestro al Nucleo di Venezia del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale scegliendo, come luogo di custodia, due istituzioni museali di Verona (Palazzo Forti prima e l’Arsenale ex militare poi). La stessa Provincia di Bolzano si è dimostrata consapevole di tale collegamento “territoriale” con la Regione Veneto, tanto da comunicare gli atti di proposta di vincolo anche alla Sovrintendenza per i beni archeologici del Veneto (doc. 11 di parte ricorrente). Quest’ultima non risulta aver manifestato il proprio consenso né aver abdicato formalmente alle proprie attribuzioni. Del resto non si tratta di situazioni disponibili, né di prerogative suscettibili di trasferimenti “convenzionali” di competenza. L’art., infatti, riserva alla legge l’ordinamento delle amministrazioni ed il riparto delle sfere di competenza ed attribuzione, impedendo all’autorità amministrativa di derogarvi a suo piacimento.

In definitiva, si ritiene che l’elemento di collegamento territoriale tra la Collezione Partesotti e la provincia di Bolzano sia del tutto casuale e recessivo rispetto ai plurimi, preesistenti collegamenti con l’area veronese, di storica localizzazione della collezione e in cui hanno operato e risieduto i soggetti che si sono avvicendati nella raccolta, catalogazione cura e conservazione dei reperti della cui preservazione e tutela si discute.

Resta, da ultimo, da definire – ai fini della determinazione degli effetti della presente decisione anche ai sensi degli artt. 21, nonies L. 7 agosto 1990, n. 241, e 6 L. 18 marzo 1968, n. 249 – la natura, relativa o assoluta, dell’incompetenza accertata. Il difetto assoluto di competenza dà infatti luogo ad una patologia di maggiore gravità rispetto a quella derivante da un vizio di legittimità annullabile. Essa viene generalmente riscontrata nei casi in cui un organo amministrativo emetta un provvedimento riservato ad altro organo appartenente a diverso plesso ammnistrativo, situazione che parrebbe sussistere nella presente fattispecie. Il menzionato criterio discretivo viene, tuttavia, temperato da quella giurisprudenza che, seguendo autorevole dottrina, circoscrive l’incompetenza assoluta ai casi in cui il provvedimento sia stato adottato da organo amministrativo che, non solo non è competente all’adozione di quel provvedimento, ma che neanche è titolare di attribuzioni o svolge compiti nel settore di riferimento interessato (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 10/03/2016, n. 311; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24/07/2014, n. 1960). In altri termini, il vizio sussiste nella forma attenuata, comportante l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 29 c.p.a. e dell’art. 21 octies, c. 1, L. n. 241/90, quando quest’ultimo rientra comunque nella materia o nel settore di attività cui è preposto l’organo agente.

Tale situazione ricorre, con ogni evidenza, nella presente fattispecie in cui, ove si prescindesse dal criterio territoriale, non vi sarebbe motivo di dubitare della competenza in materia dell’Assessore per Beni Culturali e degli Uffici della Ripartizione 13 della Provincia Autonoma di Bolzano.

In conclusione, il Collegio – aderendo all’indirizzo interpretativo sopra richiamato – ritiene che la censura di difetto di competenza sia fondata e che l’incompetenza si qualifichi per il suo carattere relativo, con salvezza, ai sensi dell’art. 34, c. 2 c.p.a., dei poteri amministrativi non esercitati dagli organi territorialmente competenti.

Restano assorbiti – per le ragioni sopra evidenziate ed alla luce dei principi stabiliti da A.P. n. 5/2015 – gli ulteriori motivi fatti valere da parte ricorrente.

Le spese di lite sono da imputare all’Amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Terenzio Del Gaudio, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Edith Engl, Consigliere
Sarre Pirrone, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Sarre Pirrone

 IL PRESIDENTE
Terenzio Del Gaudio
        
        
IL SEGRETARIO
 

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