AGRICOLTURA BIOLOGICA – Soggetti aderenti al sistema di controllo relativo alla produzione biologica – Rispetto della normativa comunitaria regolamentare – Introduzione di ulteriori adempimenti – Principio di proporzionalità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: L'Aquila
Data di pubblicazione: 19 Novembre 2020
Numero: 427
Data di udienza: 5 Novembre 2020
Presidente: Realfonzo
Estensore: Perpetuini
Premassima
AGRICOLTURA BIOLOGICA – Soggetti aderenti al sistema di controllo relativo alla produzione biologica – Rispetto della normativa comunitaria regolamentare – Introduzione di ulteriori adempimenti – Principio di proporzionalità.
Massima
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 19 novembre 2020, n. 427
AGRICOLTURA BIOLOGICA – Soggetti aderenti al sistema di controllo relativo alla produzione biologica – Rispetto della normativa comunitaria regolamentare – Introduzione di ulteriori adempimenti – Principio di proporzionalità.
Gli stati membri e di conseguenza le autorità di controllo, devono rispettare rigorosamente la normativa comunitaria regolamentare (Regg. CE n. 834/2007, CE n. 889/2008), avendo la possibilità di introdurre ulteriori adempimenti, nei confronti di coloro che aderiscono ad un sistema di controllo relativo alla produzione biologica, solo se gli impegni siano in armonia con i principi e le finalità perseguite dai citati regolamenti, primo tra tutti il principio di proporzionalità. Ormai consolidato nel nostro ordinamento, il principio di proporzionalità costituisce un criterio che informa l’intera attività dell’amministrazione, atteggiandosi come inderogabile sia in ragione della fonte normativa sia per la sua natura generale (Nella specie, è stato ritenuto violato il declinato principio, perché il ricorrente, per mera irregolarità burocratica, era stato dichiarato decaduto ed era stato disposto il recupero delle somme medio tempore percepite).
Pres. Realfonzo, Est. Perpetuini – D.D.A. e altro (avv.ti Di Paolo e Scalera) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ - 19 novembre 2020, n. 427SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2019, proposto da
Domenico D’Andrea, Azienda Agricola D’Andrea Domenico, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Di Paolo, Dover Scalera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dover Scalera in Roma, viale Liegi 35/B;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento
per l’annullamento- della Determinazione n. DPD025/154 del 21 giugno 2019, del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest, Ufficio coordinamento e attuazione pagamenti compensativi per le aree montane di indennità Natura 2000, con la quale è stata disposta: 1). La decadenza totale del beneficio con il relativo il recupero delle somme indebitamente percepite per inottemperanza a quanto previsto al capitolo 7 denominato Impegni lettere B, C, E del bando condizionato 2015 di cui alla DPD/100 del 11/05/2015;2) La chiusura a sistema SIAN della procedura PRD aperta nei confronti della ditta D’Andrea Domenico;3) La comunicazione del presente provvedimento alla Ditta D’Andrea Domenico quale atto conclusivo del procedimento;4) La trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio BURA per la relativa pubblicazione;- dell’Avviso bonario di restituzione somme numero univoco PRD 2277804, in data 15 maggio 2019, comunicato a Domenico D’Andrea alla pec azagricoladandrea@pec.it e alla CAA Confagricoltura L’Aquila alla pec confagricolturalaquiale@legalmail.it, con la quale: sarebbe stato accertato un debito a carico del ricorrente di euro 14.781,40 (di cui euro 7.603,33 per l’anno 2015 e euro 7.178,07 per l’anno 2016) conseguente a Decadenza totale per esclusione ODC; ) l’asserito debito è stato inserito sulla Procedura Recupero Debiti PRD di Agea, soggetto competente al recupero con il Numero Univoco di PDR 2277804, il quale può provvedervi anche mediante compensazione al primo pagamento utile, a qualsiasi titolo dovuto in favore del ricorrente, applicando alla somma gli interessi legali; ) si comunica che competente a trattare il relativo procedimento l’Ufficio Coordinamento e Attuazione Pagamenti Compensativi per le Aree Montane e di Indennità Natura 2000 della Regione Abruzzo, presso il quale è depositata tutta la documentazione inerente alla pratica, mai acquisita nè rilasciata al ricorrente; ) viene concesso, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n 241/90, termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire specifiche osservazioni che consentano all’Ufficio di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;- in parte qua del bando condizionato 2015, Allegato A, Misura 214 azione 2 “agricoltura biologica”, punto 3, primo comma, nella parte in cui prevede che Gli impegni previsti dalla presente azione sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla <condizionalit> e dai <requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture> previsti dalla normativa comunitaria in combinato disposto con il punto 7, Impegni, se nei casi di decadenza motivata da misure di esclusione ODC per omesso pagamento del contributo annuale, vadano intesi ed interpretati nel senso di ricomprendervi anche i casi in cui l’operatore abbia provveduto al pagamento, con conseguente decadenza della misura di esclusione ODC, e risulti accertata la sussistenza della sostanziale ed effettiva continuità della conduzione del terreno con metodo biologico da parte dell’ODC subentrante.- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2020 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente Domenico D’Andrea chiede l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione n.DPD025/154 del 21/6/20196, del dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca, servizio territoriale per l’agricoltura Abruzzo ovest, con la quale è stata disposta la decadenza totale del beneficio con il relativo il recupero delle somme indebitamente percepite per inottemperanza a quanto previsto dal bando di cui alla DPD/100 del 11/05/2015, dell’avviso bonario di restituzione somme – numero univoco PRD 2277804, reso in data 15/5/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Il ricorrente, operando in regime di agricoltura biologica dal 2007, ha presentato domanda di aiuto per il quinquennio 2015-2019, con le modalità stabilite dall’allegato A del suddetto bando che, concludendosi positivamente, è stata liquidata per un importo pari a euro 14.718,40, in riferimento agli anni 2015 e 2016. Nel biennio 2016-2017, l’azienda ha subito gravi danni a seguito delle calamità naturali, che hanno comportato un ritardo nel pagamento del compenso annuale dovuto ad ICEA per le attività di controllo e certificazione. Alla scadenza del termine di pagamento è conseguito, da parte dell’organismo di controllo, l’avvio del procedimento di esclusione dal SIAN a causa dell’omesso versamento delle quote annuali 2015/2016, pari a euro 1590,00.
La ricorrente specifica altresì che la misura di esclusione risultava essere stata comunicata da ICEA ad un indirizzo PEC non più attivo, pertanto non appena presa coscienza della sanzione adottata, l’azienda provvedeva a regolarizzare la posizione pagando il dovuto.
Il 24 settembre 2017 il ricorrente provvedeva a notificare sul SIAN l’indicazione del nuovo organismo di certificazione Suolo e Salute srl il quale, con perizia asseverata, aveva attestato che l’azienda aveva applicato il metodo biologico senza soluzione di continuità.
A distanza di due anni da quando l’Azienda Agricola D’Andrea aveva regolarizzato il pagamento dei contributi ad Icea, l’ufficio coordinamento e attuazione pagamenti compensativi per le aree montane e di indennità natura 2020, ha trasmesso l’avviso bonario di restituzione somme erogate nel 2015 e 2016. Ritenendo il provvedimento illegittimo, il ricorrente propone il ricorso in esame per i seguenti motivi:
1) “Illegittimità del bando condizionato 2015, misura 214-azione 2, agricoltura biologica, Allegato A, recanti misure attuative per la presentazione delle domande di aiuto, in parte qua dei punti 3 e 7 per violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 834/2007, artt. 1, 27, 28, 30, nonché del Regolamento CE n. 889/2008, artt. 63 e ss sui controlli e la vigilanza da parte delle autorità competente nei confronti degli organismi di controllo. Sviamento ed Eccesso di potere in ogni forma sintomatica, tra cui la assoluta carenza di istruttoria, il travisamento e la erronea valutazione, qualificazione ed apprezzamento degli elementi di fatto, nonché la carenza di idonea, congrua, logica e valida motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta nell’azione ed esercizio dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti degli organismi di controllo”;
2. “Violazione e falsa applicazione del bando condizionato 2015, misura 214-azione 2, agricoltura biologica, Allegato A, punto 9 “cause di esonero dagli impegni”. Violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n.834/2007 art.28 (adesione al sistema di controllo) art.2. Sviamento ed Eccesso di potere in ogni forma sintomatica, tra cui la assoluta carenza di istruttoria, il travisamento e la erronea valutazione, qualificazione ed apprezzamento degli elementi di fatto, nonché la carenza di idonea, congrua, logica e valida motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta nell’azione ed esercizio dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti degli organismi di controllo. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/290, artt. 10, 10 bis, 12, 21 nonies, dei principi sul legittimo e giusto procedimento amministrativo. Sviamento ed Eccesso di potere in ogni forma sintomatica”.
Si è costituita la Regione Abruzzo resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza cautelare n. 00232/2019, è stata accolta l’istanza cautelare invocata dal ricorrente e fissata la trattazione nel merito.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato ogni anno una domanda distinta, di cui solo quella del 2017 respinta; dette domande, tutte discendenti da un unico Bando Condizionato pluriennale, debbono tuttavia essere considerate giuridicamente autonome e procedimentalmente a sé stanti, e per questo oggetto di differente e separata presentazione e valutazione istruttoria annuale.
Quanto detto induce a ritenere che la fase genetica venga individuata in ogni domanda presentata alla Regione Abruzzo, per cui la decadenza dal beneficio riguarda un respingimento da parte della P.A. sulla base di un difetto di un requisito genetico rappresentato dalla continuità della coltura biologica.
Per tutti questi motivi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
2.§. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità del bando condizionato 2015, misura 214-azione 2, agricoltura biologica, Allegato A, recanti misure attuative per la presentazione delle domande di aiuto, in parte qua dei punti 3 e 7 per violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 834/2007, artt. 1, 27, 28, 30, nonché del Regolamento CE n. 889/2008, artt. 63 e ss sui controlli e la vigilanza da parte delle autorità competente nei confronti degli organismi di controllo. Sviamento ed eccesso di potere in ogni forma sintomatica.
Il motivo è fondato.
Gli stati membri e di conseguenza le autorità di controllo, debbono rispettare rigorosamente la normativa comunitaria regolamentare (Regg. CE n. 834/2007, CE n. 889/2008), avendo la possibilità di introdurre ulteriori adempimenti, nei confronti di coloro che aderiscono ad un sistema di controllo relativo alla produzione biologica, solo se gli impegni siano in armonia con i principi e le finalità perseguite dai citati regolamenti, primo tra tutti il principio di proporzionalità. Ormai consolidato nel nostro ordinamento, il principio di proporzionalità costituisce un criterio che informa l’intera attività dell’amministrazione, atteggiandosi come inderogabile sia in ragione della fonte normativa sia per la sua natura generale (Cons. di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, adunanza di sez del 27/7/20174). Nel caso di specie si deve rilevare la violazione del declinato principio, poiché la mera irregolarità burocratica non può comportare la decadenza dal beneficio e il relativo recupero delle somme percepite.
E’ opportuno ricordare che il 2 giugno 2017 la ricorrente ha subito la misura di esclusione dal sistema di controllo ICEA per la mera circostanza del mancato pagamento delle quote degli anni 2015/2016. A tale situazione l’azienda ha posto rimedio il 13 settembre 2017 pagando il dovuto e ha provveduto a notificare sul SIAN l’adesione al nuovo sistema di controllo presso l’organismo accreditato Suolo e Salute srl (24 settembre 2017). Il nuovo organismo di controllo Suolo e Salute srl ha effettuato una visita ispettiva presso l’azienda senza rilevare problematiche tanto che il 7 dicembre 2017 ha rilasciato il documento giustificativo n. 13-01401, e con proprio parere ha reso edotta la Regione Abruzzo che l’azienda D’Andrea stava operando senza soluzione di continuità nel rispetto del metodo biologico.
Osserva il collegio che nessuna disposizione del bando condizionato 2015 prevede la misura della decadenza totale con richiesta di restituzione degli aiuti medio tempore concessi all’operatore, nei casi di mancato rispetto di disposizioni meramente formali che non abbiano inciso sulla sostanziale ed effettiva continuità nella conduzione del terreno con metodo biologico che, nel caso di specie, è stata assolta senza soluzione di continuità dall’Azienda ricorrente, come tempestivamente documento alla Regione Abruzzo.
3.§. Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.
La particolarità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
2. compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini
IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo
IL SEGRETARIO