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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 506 | Data di udienza: 23 Ottobre 2019

APPALTI – Procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza – Art. 163, c. 7 d.lgs. n. 50/2016 – Recesso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Pagamento del valore delle opere già eseguite.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: L'Aquila
Data di pubblicazione: 24 Ottobre 2019
Numero: 506
Data di udienza: 23 Ottobre 2019
Presidente: Realfonzo
Estensore: Perpetuini


Premassima

APPALTI – Procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza – Art. 163, c. 7 d.lgs. n. 50/2016 – Recesso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Pagamento del valore delle opere già eseguite.



Massima

TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 24 ottobre 2019, n. 506

APPALTI – Procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza – Art. 163, c. 7 d.lgs. n. 50/2016 – Recesso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Pagamento del valore delle opere già eseguite

Ai sensi dell’art. 163, comma 7, D. Lgs. 50/2016, nelle le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici recedano dal contratto, è fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Pres. Realfonzo, Est. Perpetuini – C. s.p.a. (avv.ti Laudadio e Saggiomo) c. Segretariato Regionale Abruzzo Beni Culturali e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ - 24 ottobre 2019, n. 506

SENTENZA

Pubblicato il 24/10/2019

N. 00506/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00387/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2018, proposto da
Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Laudadio, Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aurelia Carosi in L’Aquila, via Monte Camicia 1a;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Mibac, U.C.C.R. Segretariato Regionale dell’Abruzzo non costituiti in giudizio;
Segretariato Regionale Abruzzo Beni Culturali, Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l’accertamento

– della illegittimità del silenzio serbato dal MIBAC in ordine alla istanza di sottoscrizione del contratto del 26.7.2018

NONCHE’

– per l’accertamento dell’obbligo di immediata conclusione del detto procedimento entro il termine di trenta giorni, anche ai fini della nomina di un Commissario ad acta per il caso di inerzia serbata dall’Amministrazione oltre il termine per l’adempimento spontaneo, nonché per il risarcimento del danno ingiusto, subito e subendo dalla ricorrente a causa della ritardata conclusione della procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Segretariato Regionale Abruzzo Beni Culturali e di Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con sentenza n. 168/2019 questo collegio ha accolto il gravame proposto dalla ricorrente e, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto, ha ordinato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – MIBAC di pronunciarsi con provvedimento espresso entro un termine non superiore a 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della predetta sentenza sull’istanza della ricorrente.

Preso atto della perdurante inerzia del Ministero intimato.

Ritenuto che nel caso in esame non si fa questione di mancata omessa o negata approvazione delle opere, le cui perizie constano essere state approvate e rispetto alle quali non risultano contestazioni neppure quanto alla sussistenza dei presupposti della “somma urgenza”.

Considerato che l’Amministrazione aveva comunque già espresso la volontà di stralciare quota parte del progetto in relazione ai lavori già eseguiti e per i quali il Direttore dei Lavori ha sottoscritto il certificato di chiusura dei lavori e di regolare esecuzione per un importo pari a euro 348.391,46, al fine di poter procedere alla sottoscrizione del contratto con la società ricorrente, a suo tempo individuata per l’esecuzione della citata somma urgenza.

Preso atto dell’art. 163, comma 7, D. Lgs., ai sensi del quale, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici recedano dal contratto, è fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Ritenuto di dover accogliere la domanda di parte ricorrente e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazione inadempiente il pagamento dell’importo di euro 348.391,46 in favore della società ricorrente a titolo di pagamento dei lavori eseguiti in somma urgenza.

Ritenuto di poter compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – UCCR Segretariato Regionale dell’Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla società ricorrente la somma di euro 348.391,46 ai sensi di cui in motivazione, nel termine di 60 gg. dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;

2) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

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