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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 348 | Data di udienza: 23 Luglio 2015

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche  – Esercizio dei poteri di pianificazione del territorio incidenti sul regime del demanio idrico e delle acque pubbliche – Controversie – Giurisdizione – TSAP.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 11 Agosto 2015
Numero: 348
Data di udienza: 23 Luglio 2015
Presidente: Eliantonio
Estensore: Balloriani


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche  – Esercizio dei poteri di pianificazione del territorio incidenti sul regime del demanio idrico e delle acque pubbliche – Controversie – Giurisdizione – TSAP.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez.1^  – 11 agosto 2015, n. 348


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche  – Esercizio dei poteri di pianificazione del territorio incidenti sul regime del demanio idrico e delle acque pubbliche – Controversie – Giurisdizione – TSAP.

Ai sensi dell’articolo 143, comma I, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, nr. 1775, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche conosce di “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, così rientrando in tale vasta declaratoria non soltanto le controversie relative a provvedimenti che costituiscono esercizio di poteri immediatamente funzionali alla gestione delle acque pubbliche, ma anche quelle inerenti atti, pur emanati nell’esercizio di poteri diversi – quale, ad esempio, il più generale potere di pianificazione del territorio- che tuttavia abbiano un’incidenza significativa sul regime del demanio idrico e delle acque pubbliche (cfr. ex multis Tar L’Aquila, sentenza n. 44 del 2009; Cassazione SS.UU., sentenza n. 8696 del 2005; Consiglio di Stato sentenza n. 5096 del 2003; Trib. Sup. A.P., sentenza n. 100 del 2004).

Pres. Eliantonio, Est. Balloriani – R. s.r.l. (avv. Bertoncini) c. Comune di Vasto (avv. Zaccaria)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez.1^ – 11 agosto 2015, n. 348

SENTENZA


TAR ABRUZZO, Pescara, Sez.1^  – 11 agosto 2015, n. 348

N. 00348/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2015, proposto da:
Ramo Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cristiano Bertoncini, con domicilio eletto presso Giancarlo D’Angelo in Pescara, Via Indro Montanelli 6;

contro

Comune di Vasto, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

per la dichiarazione di illegitimità

del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione comunale di Vasto relativamente all’istanza presentata dalla società ricorrente per l’eliminazione del vincolo di scarpata morfologica gravato su terreno di proprietà della stessa;

nonchè per il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l’avv. Cristiano Bertoncini per la società ricorrente e l’avv. Lorenzo Mencucci Passeri, su delega orale dell’avv. Nicolino Zaccaria, per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che la ricorrente agisce avverso il silenzio sull’istanza di eliminazione di un vincolo di scarpata dal Piano di assetto idrogeologico.

Che le controversie in ordine a detto piano rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, atteso che, ai sensi dell’articolo 143, comma I, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, nr. 1775, il predetto Tribunale Superiore conosce di “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, così rientrando in tale vasta declaratoria non soltanto le controversie relative a provvedimenti che costituiscono esercizio di poteri immediatamente funzionali alla gestione delle acque pubbliche, ma anche quelle inerenti atti, pur emanati nell’esercizio di poteri diversi – quale, ad esempio, il più generale potere di pianificazione del territorio- che tuttavia abbiano un’incidenza significativa sul regime del demanio idrico e delle acque pubbliche (cfr. ex multis Tar L’Aquila, sentenza n. 44 del 2009; Cassazione SS.UU., sentenza n. 8696 del 2005; Consiglio di Stato sentenza n. 5096 del 2003; Trib. Sup. A.P., sentenza n. 100 del 2004).

Rilevato che l’azione avverso il silenzio non può essere esperita laddove manchi la giurisdizione del G.A. (cfr. Tar Roma, sentenza n. 2101 del 2015).

Ritenuto che le spese possano essere compensate in ragione della pronuncia in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 11 del c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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