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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Procedimento amministrativo, VIA VAS AIA Numero: 333 | Data di udienza: 24 Maggio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Osservazioni al PRG – Esame congiunto di più osservazioni omogenee – Possibilità – Unanimità dei votanti – Lesione del diritto del singolo consigliere ad esprimere il proprio voto in ordine ad ogni singola osservazione – Esclusione –  Principio del “funzionario di fatto” – Annullamento in sede giurisdizionale della nomina del titolare di un organo – Atti rimessi alla sua competenza – Salvezza – Piano regolatore – Atto complesso – Atto di adozione e atto di approvazione – Modificazioni dello stato di fatto intervenute successivamente alla delibera di adozione – Conclusione del procedimento e rinvio delle modifiche ad un momento successivo – Legittimità – VIA, VAS E AIA – Vas – Finalità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 3 Luglio 2012
Numero: 333
Data di udienza: 24 Maggio 2012
Presidente: Zuballi
Estensore: Eliantonio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Osservazioni al PRG – Esame congiunto di più osservazioni omogenee – Possibilità – Unanimità dei votanti – Lesione del diritto del singolo consigliere ad esprimere il proprio voto in ordine ad ogni singola osservazione – Esclusione –  Principio del “funzionario di fatto” – Annullamento in sede giurisdizionale della nomina del titolare di un organo – Atti rimessi alla sua competenza – Salvezza – Piano regolatore – Atto complesso – Atto di adozione e atto di approvazione – Modificazioni dello stato di fatto intervenute successivamente alla delibera di adozione – Conclusione del procedimento e rinvio delle modifiche ad un momento successivo – Legittimità – VIA, VAS E AIA – Vas – Finalità.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 3 luglio 2012, n. 333


DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Osservazioni al PRG – Esame congiunto di più osservazioni omogenee – Possibilità – Unanimità dei votanti – Lesione del diritto del singolo consigliere ad esprimere il proprio voto in ordine ad ogni singola osservazione- Esclusione.

Il Consiglio comunale ben può raggruppare e decidere congiuntamente con un’unica votazione, per ragioni di economia procedimentale, più osservazioni formulate avverso un piano urbanistico. Tale esame congiunto può riguardare osservazioni “omogenee”, cioè per quelle a contenuto sostanzialmente identico o quanto meno similare, attinenti ad una stessa previsione urbanistica, tutte le volte in cui il Consiglio comunale ritenga di dover respingerle o accoglierle “in blocco” con una stessa motivazione, all’evidente scopo di evitare una disparità di trattamento (Cons. St., Sez. IV, 6 giugno 2008, n.2681); la potenziale lesione al diritto del singolo consigliere comunale ad esprimere il proprio voto in ordine ad ogni singola osservazione può in tal caso escludersi ove i “blocchi” ottengano l’unanimità dei partecipanti alla votazione.

Pres. Zuballi, Est. Eliantonio – V.D.F. (avv. cerceo) c. Comune di Cepagatti (avv.ti Marchese e Fraccastoro) e altro (n.c.)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO –  Principio del “funzionario di fatto” – Annullamento in sede giurisdizionale della nomina del titolare di un organo – Atti rimessi alla sua competenza – Salvezza.

In applicazione del principio del cd. “funzionario di fatto”, allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l’accertata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale (cfr. Cons. Stato IV, 21 maggio 2008, n. 2407, e sez. VI, 10 marzo 2005, n. 992, T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. II, 8 febbraio 2011, n. 402, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 1073).

Pres. Zuballi, Est. Eliantonio – V.D.F. (avv. cerceo) c. Comune di Cepagatti (avv.ti Marchese e Fraccastoro) e altro (n.c.)

DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Piano regolatore – Atto complesso – Atto di adozione e atto di approvazione – Modificazioni dello stato di fatto intervenute successivamente alla delibera di adozione – Conclusione del procedimento e rinvio delle modifiche ad un momento successivo – Legittimità.

Ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui il procedimento, o una sua fase, si sia concluso, intendendosi per procedimento concluso quello per il quale si sia esaurita la fase di decisione (fase costitutiva), anche se non si è ancora completata quella dell’integrazione dell’efficacia; conseguentemente, nel procedimento amministrativo il corpo costitutivo dell’effetto giuridico si perfeziona soltanto nel momento in cui la fase costitutiva sia pervenuta alla sua conclusione, cosicché è a questo momento che deve aversi riguardo per identificare la norma applicabile all’atto. Ciò comporta che se in pendenza del procedimento interviene una nuova disposizione regolamentare o una modifica dello stato di fatto, l’atto che ne è l’epilogo deve adeguarsi, salvo che incida su situazioni giuridiche già consolidatesi. Con riguardo al piano regolatore, atto complesso composto da due atti distinti, l’atto di adozione e l’atto di approvazione (entrambi però assunti, nella Regione Abruzzo, da uno stesso organo, il Consiglio comunale), di cui il primo – la deliberazione di adozione – delinea e cristallizza con effetti costitutivi il disegno generale del nuovo strumento urbanistico, va ritenuto che quando le modificazioni dello stato di fatto (quale, nella specie, un modesto aumento del numero degli abitanti, con necessità di aumentare le aree destinate a standard) intervengono dopo la deliberazione di adozione, l’Amministrazione può legittimamente decidere  di completare ugualmente il procedimento e di riservarsi a l’incremento degli standard ad un momento successivo con la redazione di una ulteriore variante.

Pres. Zuballi, Est. Eliantonio – V.D.F. (avv. cerceo) c. Comune di Cepagatti (avv.ti Marchese e Fraccastoro) e altro (n.c.)


VIA, VAS E AIA – Vas – Finalità.

La VAS, di cui alla Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo, è volta a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l’elaborazione e prima dell’adozione degli stessi (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. II, 20 aprile 2010, n. 2043).

Pres. Zuballi, Est. Eliantonio – V.D.F. (avv. cerceo) c. Comune di Cepagatti (avv.ti Marchese e Fraccastoro) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 3 luglio 2012, n. 333

SENTENZA

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 3 luglio 2012, n. 333

N. 00333/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2009, proposto da:
Valerio De Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via G. D’Annunzio, 142;

contro

– Comune di Cepagatti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Marchese e Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via Misticoni, 7;
– Provincia di Pescara, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione 31 ottobre 2008, n. 42, del Consiglio comunale di Cepagatti di approvazione definitiva della variante generale al vigente PRG; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui le deliberazioni consiliari 26 ottobre 2006 n. 56 e 26 settembre 2007 n. 50, rispettivamente di adozione della variante e di esame delle osservazioni, e le deliberazioni inerenti la trasparenza amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cepagatti;
Viste le memorie difensive;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria 30 novembre 2011, n. 646, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l’avv. Giulio Cerceo per il ricorrente e l’avv. Tommaso Marchese per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’attuale ricorrente è proprietario di alcuni immobili nel Comune di Cepagatti. Avendo il Consiglio comunale di quel Comune adottato con deliberazione 26 ottobre 2006, n. 56, una variante generale al vigente P.R.G. – che aveva incluso tali aree in parte in zona A (particelle nn. 1151, 1154 e 1155), in parte all’interno di un PUE, strada di piano e zona A (nn. 25 e 1947) ed in parte in zona F, PEU 16 e 18 e PEEP (nn. 1850 e 1853) – ha proposto proprie osservazioni, che miravano ad eliminare la frammentazione della zonizzazione con richiesta di eliminazione della zona PEEP e della zona a servizi e ad individuare delle soluzioni alternative, specie in ordine alla viabilità della zona denominata “Finocchio”.

Tali osservazioni, però, sono state respinte con deliberazione consiliare 26 settembre 2007, n. 50, unitamente ad altre di diverso contenuto e relative ad aree diverse e con diversa destinazione urbanistica, in base alle motivazioni riportate nell’allegato B, cioè quelle contenute nella relazione istruttoria del Responsabile dell’Area urbanistica.

Nella stessa seduta del 26 settembre 2007, con deliberazione n.50, il Consiglio comunale ha approvato la variante, ma questa deliberazione è stata annullata con successiva deliberazione consigliare n. 40 del 31 ottobre 2008. Con deliberazione n. 42, assunta sempre nella seduta del 31 ottobre 2008, il Consiglio comunale ha nuovamente approvato in via definitiva la suddetta variante, dando atto, nelle premesse, dei pareri acquisiti nella conferenza dei servizi dell’8 luglio 2008.

Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tali atti. In particolare:

A) nei confronti della deliberazione consiliare 26 ottobre 2006, n. 56 di adozione della variante, ha dedotto che il Consiglio aveva proceduto alle votazioni frazionate (128) di ogni singola scheda del piano con l’astensione dei singoli consiglieri interessati, ma che a tali votazioni non era poi seguita un’approvazione finale ed unitaria del piano (primo motivo);

B) nei confronti della deliberazione consiliare 26 settembre 2007 n. 50, di esame delle osservazioni ha dedotto:

– che le 758 osservazioni presentate erano state votate in 4 “blocchi”, che non avevano problematiche simili (secondo motivo);

– che tale deliberazione era stata assunta da un organo che era stato sciolto dal Prefetto con atto del 20 luglio precedente; mentre non era rilevante in merito la circostanza che tale decreto era stato annullato da questo Tribunale, con sentenza 1° ottobre 2007, n. 771, in quanto tale decisione è stata oggi annullata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione 30 luglio 2009, n. 4796 (terzo motivo);

C) nei confronti della deliberazione consiliare 31 ottobre 2008, n. 42, di approvazione definitiva della variante generale ha dedotto:

– che la variante contrastava con il Piano Territoriale Provinciale, in quanto il nuovo piano era stato erroneamente dimensionato (applicando lo standard pari a 12 mq./ab), considerando che la popolazione del Comune era inferiore a 10.000 abitanti (terzo motivo);

– che la variante non era stata assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (terzo motivo).

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 13 ottobre 2011.

Il Comune di Cepagatti si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 17 ottobre 2011 e con memoria di replica depositata il 27 ottobre 2011 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Con ordinanza collegiale 30 novembre 2011, n. 646, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Cepagatti, che sono stati puntualmente eseguiti.

Il ricorrente ed il Comune hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni, il primo con memoria del 23 aprile 2012 ed il secondo con memoria del 23 aprile e con memoria di replica del 3 maggio 2012.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’attuale ricorrente, proprietario di alcuni immobili nel Comune di Cepagatti, ha censurato la legittimità della serie procedimentale conclusasi con l’approvazione definitiva da parte del consiglio comunale di una variante generale al vigente PRG.

In particolare, ha contestato la legittimità dei seguenti atti:

A) della deliberazione consiliare 26 ottobre 2006, n. 56 di adozione della variante;

B) della deliberazione consiliare 26 settembre 2007 n. 50, di esame delle osservazioni;

C) della deliberazione consiliare 31 ottobre 2008, n. 42, di approvazione definitiva della variante generale.

Tali censure, va subito precisato, sono tutte prive di pregio.

Non ignora, peraltro, il Collegio che in altra occasione, con sentenza 23 giugno 2010 n. 720, questo stesso Tribunale ha già ritenuto fondate alcune delle doglianze dedotte avverso gli stessi atti ora impugnati, ma va sul punto osservato che tale sentenza è stata poi sospesa dal Giudice di appello, con ordinanza della sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3979, del Consiglio di Stato, in ragione del fatto che l’accoglimento della misura cautelare “da un lato permetteva la soddisfazione delle ragioni evidenziate dall’ente appellante, dall’altro non escludeva la possibilità futura dell’attribuzione dell’utilità sperata”; va, invero, al riguardo anche evidenziata la circostanza che è allo stato in itinere una nuova variante che – come dichiarato dal difensore dell’Amministrazione resistente nella memoria depositata il 23 aprile – è in una fase avanzata (nella fase, cioè, della Valutazione Ambientale Strategica) e sarà conclusa in tempi brevi, con possibile soddisfazione degli interessi (anche quelli relativi ai denunziati vizi procedimentali) del ricorrente.

2. – Fatta tale premessa, va ricordato che nei confronti della deliberazione di adozione del piano il ricorrente con il primo motivo di ricorso si è lamentato del fatto che il Consiglio aveva proceduto alle votazioni frazionate (128) di ogni singola scheda del piano con l’astensione dei singoli consiglieri interessati, ma che a tali votazioni non era poi seguita un’approvazione finale ed unitaria del piano.

Va sul punto ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha già ritenuta legittima l’adozione di un piano regolatore o di una sua variante operata mediante delibere separate – relative a singole zone del territorio comunale – per l’assunzione delle quali si erano astenuti quei consiglieri che risultavano incompatibili ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, purché alle suddette votazioni frazionate di singoli segmenti della nuova disciplina urbanistica fosse poi seguita da un’analisi complessiva ed un’approvazione finale del suo inscindibile contenuto globale. Tale votazione separata e frazionata su singole componenti del piano – si è, inoltre, affermato – è anche ragionevole e realistica, tenuto conto della situazione dei piccoli comuni, nei quali gran parte dei consiglieri e dei loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429, e T.A.R. Veneto, sez. I, 6 agosto 2003 , n. 4159).

Ora, nella specie, come si rileva da una attenta lettura di tale deliberazione n. 56, alle votazioni frazionate dei singoli segmenti della nuova disciplina urbanistica è poi in concreto seguita un’analisi complessiva ed un’approvazione finale dello strumento urbanistico nel suo contenuto globale (con 15 voti favorevoli).

Per cui, in definitiva, il vizio in questione – così come dedotto – è privo di pregio.

3. – Nei confronti della deliberazione consiliare 26 settembre 2007 n. 50, di esame delle osservazioni il ricorrente ha dedotto:

a) che le 758 osservazioni presentate erano state votate in 4 “blocchi”, che non avevano problematiche simili (secondo motivo);

b) che tale deliberazione era stata assunta da un organo che era stato sciolto dal Prefetto con atto del 20 luglio precedente.

Anche tali censure non sono fondate.

Quanto alla prima va evidenziato che il Consiglio comunale ben può raggruppare e decidere congiuntamente con un’unica votazione, per ragioni di economia procedimentale, più osservazioni formulate avverso un piano urbanistico.

Tale esame congiunto può, invero, pacificamente e normalmente riguardare osservazioni “omogenee”, cioè per quelle a contenuto sostanzialmente identico o quanto meno similare, attinenti ad una stessa previsione urbanistica, tutte le volte in cui il Consiglio comunale ritenga di dover respingerle o accoglierle “in blocco” con una stessa motivazione all’evidente scopo di evitare una disparità di trattamento (Cons. St., Sez. IV, 6 giugno 2008, n.2681); tuttavia, è stato anche evidenziato che la votazione in blocco con “accoglimento” di alcune e, nel contempo, di “rigetto” di altre, ove assunta dalla “sola” maggioranza consigliare e non all’unanimità, può costituire in astratto una indebita limitazione del diritto di ogni singolo consigliere di poter esprimere il proprio voto su ciascuna di esse in modo eventualmente diverso rispetto a quello già rispettivamente “predefinito” nella proposta agli atti del Consiglio.

Nella specie, però, tale circostanza non si è verificata nel caso ora all’esame, in quanto le singole votazioni relative all’esame in “blocchi di cento” delle osservazioni presentate hanno tutte ottenuto l’unanimità dei partecipanti alla votazione.

In altri termini, il vizio dedotto avrebbe potuto, in ipotesi, ledere il diritto del singolo consigliere comunale ad esprimere il proprio voto in ordine ad ogni singola osservazione, ma tale lesione non risulta, in concreto, che vi sia stata, in quanto i consiglieri hanno votato al riguardo all’unanimità.

Quanto, poi, alla censura sopra riassunta alla lettera b) – relativa al fatto che la deliberazione in questione del 26 settembre 2007 era stata assunta da un organo che era stato sciolto dal Prefetto con atto del 20 luglio precedente – va puntualizzato in punto di fatto che tale decreto è stato prima sospeso da questo Tribunale con ordinanza cautelare 6 settembre n. 158, e poi annullato con sentenza 1° ottobre 2007, n. 771, per cui, in definitiva, alla data del 26 settembre 2007 il consiglio comunale avrebbe potuto validamente deliberare in ordine all’esame delle osservazioni.

Né appare al riguardo rilevante – come supposto con il motivo dedotto – il fatto che tale sentenza di questo Tribunale è stata successivamente annullata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione 30 luglio 2009, n. 4796.

Per costante giurisprudenza, infatti, allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l’accertata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale (cfr. Cons. Stato IV, 21 maggio 2008, n. 2407, e sez. VI, 10 marzo 2005, n. 992, T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. II, 8 febbraio 2011, n. 402, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 1073).

Si tratta, in definitiva, di un’applicazione del principio c.d. del funzionario di fatto, per cui la sentenza del Consiglio di Stato successivamente intervenuta non vale di certa ad invalidare la deliberazione consiliare assunta in precedenza.

4. – Nei confronti della deliberazione consiliare 31 ottobre 2008, n. 42, di approvazione definitiva della variante generale il ricorrente ha, infine, dedotto con il terzo motivo di ricorso le seguenti censure:

a) che la tale deliberazione contrastava con il Piano Territoriale Provinciale, in quanto il nuovo piano era stato erroneamente dimensionato (applicando lo standard pari a 12 mq./ab), considerando che la popolazione del Comune era inferiore a 10.000 abitanti;

b) che la variante non era stata assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Anche tali censure sono prive di pregio.

Quanto alla prima, va evidenziato in punto di fatto che lo svolgimento dell’attività istruttoria ha permesso di accertare che, in effetti, alla data di adozione dello strumento urbanistico in parola la popolazione residente era inferiore a 10.000 abitanti, mentre tale popolazione era superiore a tale limite alla data di approvazione, per cui, in definitiva, gli standard avrebbero dovuto essere incrementati (da 12 mq./ab. a 24 mq./ab).

Ciò posto, deve osservarsi che la modifica di uno strumento si articola, come è noto, attraverso un procedimento particolarmente complesso che si svolge attraverso le fasi dell’adozione, dell’esame delle osservazioni e dell’approvazione.

Ora, le variazioni, specie di modesta entità (200 abitanti), della popolazione residente intervenute poco prima dell’approvazione definitiva e che avrebbero imposto di introdurre variazioni degli standard, non possono ritenersi sempre ed in ogni caso rilevanti in termini tali da imporre all’Amministrazione di porre nel nulla tutta l’attività fini quel momento svolta ed iniziare un nuovo procedimento.

Appare, invero, utile al riguardo ricordare quanto già ha avuto modo di chiarire questo Tribunale con la recente sentenza 23 maggio 2012, n. 234. In tale occasione, invero, si è precisato che ciascun atto della serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui il procedimento, o una sua fase, si sia concluso, intendendosi per procedimento concluso quello per il quale si sia esaurita la fase di decisione (fase costitutiva), anche se non si è ancora completata quella dell’integrazione dell’efficacia; conseguentemente, nel procedimento amministrativo il corpo costitutivo dell’effetto giuridico si perfeziona soltanto nel momento in cui la fase costitutiva sia pervenuta alla sua conclusione, e cioè nel momento in cui tutti gli elementi costitutivi abbiano trovato la loro realizzazione, cosicché è a questo momento che deve aversi riguardo per identificare la norma applicabile all’atto.

Ciò comporta che se in pendenza del procedimento interviene una nuova disposizione regolamentare o una modifica dello stato di fatto, l’atto che ne è l’epilogo deve adeguarsi, salvo che incida su situazioni giuridiche già consolidatesi.

Precisati tali aspetti, va evidenziato che il piano regolatore è un atto complesso composto da due atti distinti, l’atto di adozione e l’atto di approvazione, entrambi però assunti nella Regione Abruzzo da uno stesso organo (il Consiglio comunale). Con il primo (cioè con la deliberazione di adozione) viene nella sostanza delineato e cristallizzato con effetti costitutivi il disegno generale del nuovo strumento urbanistico (cioè il progetto redatto dal tecnico incaricato), con la conseguenza che la mancata impugnazione del secondo non comporta la cessazione di interesse alla decisione del ricorso presentato contro il primo, atteso che l’annullamento della deliberazione di adozione esplica effetti automaticamente caducanti della conseguente deliberazione di approvazione.

Ora, ad avviso del Collegio, quando le modificazioni dello stato di fatto (quale un modesto aumento del numero degli abitanti, con necessità di aumentare le aree destinate a standard da mq.12/ab a mq.24/ab) intervengono dopo la deliberazione di adozione dello strumento urbanistico, l’Amministrazione può legittimamente decidere – come è avvenuto nel caso di specie – di completare ugualmente il procedimento e di riservarsi a breve di incrementare gli standard con la redazione di una ulteriore variante, in quanto con la deliberazione di adozione si chiude, con effetti costitutivi, la fase con la quale l’Amministrazione nella sostanza recepisce e fa proprio l’atto di programmazione del territorio redatto dal progettista.

Uguale discorso può poi anche ripetersi relativamente all’ulteriore doglianza sopra indicata alla lettera b), secondo la quale la variante avrebbe dovuto essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

La variante, invero, è stata redatta ed adottata dal Consiglio comunale di Cepagatti prima dell’entrata in vigore delle normative statali e regionali inerenti la VAS (D.Lgs. 4/2008 e L.R. Abruzzo 2/2008), mentre tale valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo è volta a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l’elaborazione e prima dell’adozione degli stessi (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. II, 20 aprile 2010, n. 2043).

5. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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