* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Volumi irrilevanti urbanisticamente – Normativa paesaggistica – Inferiore rischio di lesione al bene paesaggistico.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 5 Novembre 2013
Numero: 515
Data di udienza: 24 Ottobre 2013
Presidente: Eliantonio
Estensore: Balloriani
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Volumi irrilevanti urbanisticamente – Normativa paesaggistica – Inferiore rischio di lesione al bene paesaggistico.
Massima
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 5 novembre 2013, n. 515
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Volumi irrilevanti urbanisticamente – Normativa paesaggistica – Inferiore rischio di lesione al bene paesaggistico.
Se e’ vero che anche un volume irrilevante urbanisticamente (es. perché è un volume tecnico) può astrattamente incidere in modo pregiudizievole sul paesaggio (la cui maggior esigenza di tutela ha impedito al legislatore di esportare in materia con analoga ampiezza l’istituto della sanatoria a regime ex articolo 36 del d.p.r. n. 380 del 2001), e che la normativa paesaggistica ha una sua autonomia rispetto a quella edilizia ed urbanistica, nondimeno, per ragioni di coerenza sistematica, non può ritenersi condivisibile un’interpretazione letterale del divieto di cui all’articolo 167 comma 5 del d.lgs. n. 42/2004 (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 1748 del 2009). Difatti, il rischio di lesione per il bene paesaggistico è comunque minore in caso di volumi irrilevanti urbanisticamente, atteso il loro intrinseco carattere di accessorietà (che quindi presuppone un precedente intervento già valutato ed autorizzato), e considerato che la sottoponibilità dell’intervento al parere della Soprintendenza non comporta automaticamente il giudizio di compatibilità, che viene rilasciato solo quando la sua incidenza sul paesaggio non è tale da compromettere il bene protetto (cfr. T.A.R. Roma 15 luglio 2013 n. 6997).
Pres. Eliantonio, Est. Balloriani – A.V. e altro (avv. Bucci) c. Comune di Ortona (avv. Rapino) e Ministero per i beni e le attivita’ culturali (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 5 novembre 2013, n. 515SENTENZA
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 5 novembre 2013, n. 515
N. 00515/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Aldo Villani ed Anna Di Deo, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Bucci, con domicilio eletto presso Giovanni M. Bucci in Pescara, via Puccini, N.3;
contro
– Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar Pescara, in Pescara, via Lo Feudo 1;
– Ministero per i beni e le attivita’ culturali rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 338 del 19 novembre 2012 con cui il Comune di Ortona ha intimato ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione delle opere edilizie abusive;
della nota prot. n. 2013/1034 in data 9.1.2013 con la quale il medesimo Comune ha espresso parere non favorevole al rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ortona e del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l’avv. Giovanni Bucci per le parti ricorrenti, l’avv. Dario Rapino per il Comune resistente e l’avv. distrettuale dello Stato Brunella Borgoni per il Ministero intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti avrebbero realizzato, secondo quanto risulta dai provvedimenti impugnati:
1) una piattaforma in cemento mediante la posa di piancozze di varie misure per un totale di mq. 615;
2) una struttura in legno insistente sulla predetta piattaforma coperta con telo plastificato per un totale di mq. 78,00 circa, n. 6 gazebo in ferro con copertura in compensato e ulteriore tetto in plastica per un totale di circa mq. 150 nonché n. 4 cabine in legno con una superficie di circa mq. 9,00.
Con ordinanza del 19 novembre 2012 il Comune di Ortona ha ordinato la rimozione di tali opere, sul presupposto che si tratterebbe di manufatti abusivi, in quanto realizzati in assenza di titoli abilitativi nonché di autorizzazione ex art. 55 del Codice della Navigazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.
Con istanza del 3 agosto 2012, i ricorrenti hanno chiesto il permesso di costruire in sanatoria.
Il 27 novembre 2012 il Comune di Ortona ha espresso parere favorevole ai sensi dell’autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione.
Il 9 gennaio 2013, il Comune resistente, ai sensi dell’articolo 146 comma 7 del d.lgs. n. 42 del 2004, ha proposto alla sovrintendenza l’adozione di un parere negativo ai fini dell’autorizzazione paesaggistica “ritenuto che le opere da eseguire e riportate nel progetto in oggetto recano pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati dall’intervento in quanto incompatibili con i valori paesaggistici riconosciuti a norma del comma 7 dell’articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004”.
Il 21 febbraio 2013 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.
Il 13 giugno 2013, infine, il Comune di Ortona, sulla scorta del parere negativo della Sovrintendenza, vincolante ai sensi del comma 5 del citato articolo 146, rilevato che l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in base al d.m. 25 marzo 1970 e al d.lgs. n. 42 del 2004, ha rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
La sovrintendenza ha motivato il proprio diniego, nel preavviso di rigetto, rilevando che “per i lavori relativi a cabine prefabbricate e strutture ombreggianti che comportano aumento di superfici utili o volumi non può procedere all’accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 comma 4 e pertanto si rinvia al Comune per il seguito di competenza. Per i lavori relativi alle pavimentazioni che non comportano aumento di superfici utili o volumi … i lavori eseguiti sono fortemente pregiudizievoli alla conservazione del contesto paesaggistico a prescindere dalle opere realizzate che, in ogni caso, mai potrebbero essere considerate di modesta entità né modello del miglioramento del paesaggio”.
Ciò, su presupposto che gli interventi realizzati ricadono in area sottoposta a tutela ai sensi della parte III del d.lgs. n. 42 del 2004, e che il comma 4 dell’articolo 146 del medesimo d.lgs. consente il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria per i casi di cui all’articolo 167 comma 4.
Avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti depositati il 17 luglio 2013, rilevando sostanzialmente la genericità della motivazione contenuta nei dinieghi, in relazione alla natura delle opere di lieve impatto paesaggistico e facilmente amovibili.
All’udienza del 24 ottobre 2013 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente si rileva l’inammissibilità della domanda di annullamento della proposta di parere negativo adottata dal Comune, atteso che, come evidenziato, essa costituisce ai sensi dell’articolo 146 comma 7 una mera proposta e quindi un atto precedimentale interno, privo di autonomo rilievo lesivo.
Quanto alla domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata, essa è improcedibile, atteso che, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria, la medesima misura sanzionatoria è divenuta ipso iure inefficace (cfr. tra le ultime in tal senso T.A.R. Torino sentenza 24 settembre 2013, n. 1033).
Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
Come si evince agevolmente dalla premessa in fatto, sia dal parere della sovrintendenza sia dalla proposta del Comune e poi dall’atto di diniego in sanatoria adottato dal medesimo, non è dato comprendere le ragioni di contrasto con l’interesse paesaggistico in relazione allo specifico vincolo insistente sulle aree in esame.
Le Amministrazioni coinvolte hanno utilizzato frasi generiche senza analizzare in concreto le ragioni del presunto contrasto con i valori paesaggistici.
Pertanto, si verte in un’ipotesi in cui è ammesso l’intervento demolitorio del Giudice amministrativo, atteso non risultano adeguate l’istruttoria e la motivazione dei provvedimenti impugnati (cfr. T.A.R. Bari sentenza 10 luglio 2012 n. 1395; T.A.R. Trieste sentenza 15 dicembre 2011 n. 560).
Il Collegio rileva inoltre che ha errato l’Amministrazione nel ritenere che i lavori relativi a cabine prefabbricate e strutture ombreggianti comportino aumento di superfici utili o volumi e quindi che non si possa procedere con riferimento ad essi all’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 comma 4 del d.lgs. cit.
In realtà, secondo la giurisprudenza, il concetto di volume presupposto dalla citata normativa è il medesimo che assume rilievo urbanistico (cfr. T.A.R. Roma sentenza 15 luglio 2013 n. 6997).
Difatti, se e’ ben vero che anche un volume irrilevante urbanisticamente (es. perché è un volume tecnico) può astrattamente incidere in modo pregiudizievole sul paesaggio (la cui maggior esigenza di tutela ha impedito al legislatore di esportare in materia con analoga ampiezza l’istituto della sanatoria a regime ex articolo 36 del d.p.r. n. 380 del 2001), e che la normativa paesaggistica ha una sua autonomia rispetto a quella edilizia ed urbanistica, nondimeno il Collegio condivide quella giurisprudenza che per ragioni di coerenza sistematica non ritiene condivisibile un’interpretazione letterale del divieto di cui all’articolo 167 comma 5 del citato d.lgs. (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 1748 del 2009).
Difatti, il rischio di lesione per il bene paesaggistico è comunque minore in caso di volumi irrilevanti urbanisticamente, atteso il loro intrinseco carattere di accessorietà (che quindi presuppone un precedente intervento già valutato ed autorizzato), e considerato che la sottoponibilità dell’intervento al parere della Soprintendenza non comporta automaticamente il giudizio di compatibilità, che viene rilasciato solo quando la sua incidenza sul paesaggio non è tale da compromettere il bene protetto (cfr. T.A.R. Roma 15 luglio 2013 n. 6997).
Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che, dato il loro carattere del tutto accessorio, nel caso in esame, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata, le cabine non hanno una propria funzione autonoma, ed hanno una dimensione tutto sommato poco rilevante in relazione alle opere cui accedono e conseguentemente manifestano un limitato valore di mercato rispetto ad esse, e pertanto possono essere ritenute irrilevanti urbanisticamente, proprio quali pertinenze.
Le strutture ombreggianti, viceversa, non appaiono ontologicamente idonee a determinare volumi nuovi in senso urbanistico.
Ne consegue che la Sovrintendenza, come dedotto dai ricorrenti (cfr. pagg. 9 e 10 dei motivi aggiunti), non doveva esimersi dal valutarne la compatibilità paesaggistica in sanatoria, atteso che non si tratta di costruzioni idonee a creare volumi urbanisticamente rilevanti.
Quanto, infine, alle superfici in cemento, anche a prescindere dalla circostanza dedotta dalla parte ricorrente secondo cui gran parte di esse sarebbero già oggetto di autorizzazione, appaiono del tutto generiche e poco comprensibili le ragioni di presunto contrasto paesaggistico, atteso che, peraltro, la valutazione sembra prescindere addirittura dalle opere concretamente realizzate: “… i lavori eseguiti sono fortemente pregiudizievoli alla conservazione del contesto paesaggistico a prescindere dalle opere realizzate che, in ogni caso, mai potrebbero essere considerate di modesta entità né modello del miglioramento del paesaggio”.
Le spese possono essere compensate in ragione della parziale inammissibilità del ricorso introduttivo e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
– dichiara in parte inammissibile in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale;
– accoglie il ricorso con motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)