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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 562 | Data di udienza: 22 Settembre 2011

DIRITTO URBANISTICO – Manufatti precari – Presupposti – Destinazione funzionale e interesse finale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2011
Numero: 562
Data di udienza: 22 Settembre 2011
Presidente: Zuballi
Estensore: Eliantonio


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Manufatti precari – Presupposti – Destinazione funzionale e interesse finale.



Massima

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 18 ottobre 2011, n. 562


DIRITTO URBANISTICO – Manufatti precari – Presupposti – Destinazione funzionale e interesse finale.

Al fine di verificare se una determinata opera abbia o meno carattere precario, occorre verificare la destinazione funzionale e l’interesse finale al cui soddisfacimento l’opera stessa è destinata; con la conseguenza che solo le opere agevolmente rimuovibili e funzionali al soddisfacimento di una esigenza oggettivamente temporanea – destinate, cioè, ad essere rimosse dopo il tempo entro cui si realizza l’interesse finale (come, ad es., una baracca di cantiere o un manufatto per una manifestazione) – possono ritenersi prive di minima entità ovvero di carattere precario ed, in quanto tali, non richiedono per la loro edificazione la necessità di uno specifico titolo edilizio (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 12 febbraio 2010, n. 158, vd. anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09 giugno 2011, n. 3029, T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 14 settembre 2010, n. 5943, T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 luglio 2009, n. 2007, Cass. Civ., sez. II, 19 ottobre 2009, n. 22127).


Pres. Zuballi, Est .Eliantonio – S.C. e altro (avv. Di Fazio) c. Comune di Altino (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 18 ottobre 2011, n. 562

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 18 ottobre 2011, n. 562

 

N. 00562/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2010, proposto da:
Sabatino Cicchini e Adriana Burtini, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Carla Di Fazio, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Pescara, via Lo Feudo, 1;

contro

Comune di Altino, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza di demolizione 13 aprile 2010, n. 6, del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Altino; nonché degli atti presupposti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale 7 ottobre 2010, n. 206, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2011 il dott. Michele Eliantonio e udito l’avv. Carlini Giovanni, su delega dell’avv. Di Fazio Maria Grazia, per le parti ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Gli attuali ricorrenti riferiscono di aver acquistato nel 1989 un terreno agricolo sito nel Comune di Altino e di aver “assemblato” “una fatiscente recinzione metallica” e del “materiale di risulta esistente”, realizzando così due ricoveri precari per gli attrezzi agricoli; riferiscono, altresì, di aver realizzato un massetto di calcestruzzo per “impedire al fango, inevitabilmente generato dalle precipitazioni atmosferiche, di danneggiare i ridetti attrezzi”.

Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Altino con ordinanza 13 aprile 2010, n. 6, avendo accertato che tali opere erano state realizzate in assenza di titolo edilizio, ne ha ordinato la demolizione.

Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) che i manufatti in parola, per caratteristiche e tipologia, non costituiscono un’opera edilizia, per cui avrebbero potuto essere realizzati senza alcun titolo edilizio;

2) che il mancato esercizio dei poteri repressivi per ben 21 anni aveva legittimato, per silenzio-assenso, l’attività edificatoria in parola;

3) che avrebbe potuto assentirsi un permesso in sanatoria;

4) che l’atto impugnato doveva essere sorretto da una specifica motivazione in relazione al lungo lasso di tempo decorso.

Il Comune di Altino, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.


DIRITTO

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è stata impugnata l’ordinanza, con la quale il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Altino ha ordinato la demolizione di due ricoveri per gli attrezzi agricoli realizzati da anni dai ricorrenti in zona agricola.

Nell’atto impugnato i due manufatti, realizzati su basamento con massetto in calcestruzzo, sono descritti essere due baracche, della cubatura rispettivamente di mc. 78,90 e di mc. 95; una avente la tamponatura in tavole e la copertura “in fogli di lamiera zincata e tegole sorretti da travicelli in legno” e l’altra la tamponatura “con materiali vari (blocchi in cfs in minimo parte, tavole, fogli di lamiera zincata, fogli di plastica)” e la copertura “in fogli di lamiera zincata in gran parte e di materiale eternit per circa mq 6, sorretti da travicelli in legno e ferro”.

I ricorrenti, dopo aver meglio e più diffusamente descritti tali manufatti, realizzati da circa venti anni, hanno contestato la legittimità dell’atto impugnato, con riferimento alle seguenti circostanze:

a) che tali manufatti, per caratteristiche e tipologia, non costituiscono un’opera edilizia, per cui avrebbero potuto essere realizzati senza alcun titolo edilizio;

b) che il mancato esercizio dei poteri repressivi per ben 21 anni aveva legittimato, per silenzio-assenso, l’attività edificatoria in parola;

c) che tali opere sono sanabili;

d) che l’atto impugnato è privo di specifica motivazione in relazione all’esercizio dei poteri repressivi dopo un lungo lasso di tempo decorso.

Tali censure, va subito evidenziato, non sono idonee ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato.

Quanto alla prima, deve ricordarsi che – escluse le specifiche ipotesi di attività libere, analiticamente indicate all’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che non ricorrono nel caso di specie – è necessario il previo rilascio di un adeguato titolo edilizio per realizzare ogni alterazione dello stato dei luoghi ed ogni struttura volta a soddisfare esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura; nella nozione di «costruzione» deve, cioè, essere ricondotto qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica (Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2010, n. 5897).

In particolare, è stato anche di recente precisato che è necessario il previo rilascio di un titolo edilizio per realizzare una casa prefabbricata, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09 giugno 2011, n. 3029), una baracca in lamiera ondulata o una capanna in ferro, legno e plastica ad uso ricovero di animali o un deposito di attrezzi agricoli, ove destinati ad un utilizzo autonomo e duraturo, con modificazione permanente dello stato dei luoghi (rispettivamente T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 14 settembre 2010, n. 5943, e T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 luglio 2009, n. 2007), o una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali, ma dotata di copertura (Cass. Civ., sez. II, 19 ottobre 2009, n. 22127).

Mentre, al fine di verificare se una determinata opera abbia o meno carattere precario (condizione per l’accertamento della necessità di utilizzare oggi lo strumento della previa comunicazione dell’inizio dei lavori), occorre verificare la destinazione funzionale e l’interesse finale al cui soddisfacimento l’opera stessa è destinata; con la conseguenza che solo le opere agevolmente rimuovibili e funzionali al soddisfacimento di una esigenza oggettivamente temporanea – destinate, cioè, ad essere rimosse dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l’interesse finale (come, ad es., una baracca di cantiere o un manufatto per una manifestazione) – possono ritenersi prive di minima entità ovvero di carattere precario ed, in quanto tali, non richiedono per la loro edificazione la necessità di uno specifico titolo edilizio (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 12 febbraio 2010, n. 158).

Ciò posto, dall’esame degli atti sembra evidente per un verso che le baracche realizzate, per le loro specifiche caratteristiche, così come descritte dagli stessi ricorrenti, determinano una alterazione permanente dello stato dei luoghi e per altro verso che tali opere non rivestono di certo il carattere della precarietà; e la specifica prova al riguardo è fornita dagli stessi ricorrenti, quando affermano che tali manufatti, peraltro realizzati su un basamento di cemento, sono stati edificati da circa venti anni, sono permanentemente destinati ad uso rimessa attrezzi agricoli e non sono mai stati rimossi.

La doglianza sopra indicata alla lettera a) appare, pertanto, priva di pregio.

In relazione, poi alle censure sopra indicate alle lettere b) e c), con le quali i ricorrenti hanno affermato che il mancato esercizio dei poteri repressivi per ben 21 anni avrebbe legittimato, per silenzio-assenso, l’attività edificatoria in parola e che tali opere sono sanabili, va ricordato che per giurisprudenza consolidata gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; con la conseguenza, per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, che trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma I, cod. pen.) e che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare le previste sanzioni, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere (Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2010 , n. 2160).

Deve, conseguentemente, escludersi che il mancato esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune abbia legittimato, per silenzio-assenso, l’attività edificatoria in parola; mentre il fatto che tali opere siano sanabili avrebbe dovuto indurre gli interessati a presentare tempestivamente in merito una specifica domanda di rilascio a sanatoria del richiesto titolo edilizio, previo pagamento del prescritto contributo.

Rimane, per concludere, da esaminare l’ultima doglianza dedotta, con la quale gli interessati si sono lamentati del fatto che l’atto impugnato sarebbe privo di specifica motivazione in relazione all’esercizio dei poteri repressivi dopo il decorso di un così lungo lasso di tempo.

Sul punto deve però ricordarsi che la giurisprudenza più recente ha oggi precisato che l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in quanto atto vincolato, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare (cfr. Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79, e, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955); e da tale orientamento, oggi costantemente recepito dalla giurisprudenza, il Collegio non rinviene motivi per discostarsi (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VIII, 9 giugno 2011 n. 3029, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. I, 8 giugno 2011 n. 5095, T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 giugno 2011 n. 578, T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. III, 7 aprile 2011 n. 611, T.A.R. Basilicata, 6 aprile 2011 n. 159,T.A.R. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 5 aprile 2011 n. 102, T.A.R. Liguria, sez. I 21 marzo 2011 n. 432, T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. II 11 febbraio 2011 n. 207, T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sez. I 17 gennaio 2011 n. 69).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata dispensa, infine, il Collegio dal provvedere in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Referendario
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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