* APPALTI – Condanne penali diverse da quelle indicate nell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, c. 1 – Gravi illeciti professionali – Dimostrazione, con mezzi adeguati, della grave illiceità incidente sulla moralità professionale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 2 Luglio 2019
Numero: 571
Data di udienza: 19 Giugno 2019
Presidente: Caruso
Estensore: Mastrantuono
Premassima
* APPALTI – Condanne penali diverse da quelle indicate nell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, c. 1 – Gravi illeciti professionali – Dimostrazione, con mezzi adeguati, della grave illiceità incidente sulla moralità professionale.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 1 luglio 2019, n. 565
APPALTI – Condanne penali diverse da quelle indicate nell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, c. 1 – Gravi illeciti professionali – Dimostrazione, con mezzi adeguati, della grave illiceità incidente sulla moralità professionale.
Le condanne penali, connesse all’esercizio dell’attività professionale, diverse da quelle indicate nel comma 1 dell’art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016, sanzionate con l’automatica esclusione dalla gara, possono rientrare nell’ambito oggettivo dei “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità e/o affidabilità” dei concorrenti, contemplati dalla lett. c) del successivo comma 5 dello stesso art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016, se la stazione appaltante dimostra “con mezzi adeguati”, cioè con un’idonea motivazione, la loro grave illiceità, incidente sulla moralità professionale. Peraltro, potrebbero rientrare nell’ambito oggettivo del predetto art. 80, comma 5, lett. c), del Codice degli Appalti, con la conseguente facoltà della stazione appaltante di pretendere dall’impresa offerente la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, soltanto le condanne penali, relative all’attività economica svolta dall’operatore economico partecipante alla gara, in quanto la finalità della predetta norma è l’accertamento dell’integrità e dell’affidabilità della ditta affidataria dell’appalto (nella specie, l’ex Direttore Tecnico della ditta ricorrente era condannato per reati commessi nel periodo dal 1995 al 2007 alle dipendenze di un’altra impresa).
Pres. Caruso, Est. Mastrantuono – B. s.r.l. (avv. Nota) c. Comune di Matera (avv. Franchino)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 1 luglio 2019, n. 565SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 1 luglio 2019, n. 565
Pubblicato il 01/07/2019
N. 00565/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2019, proposto dalla Basento Scavi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Nota, PEC nota0280@cert.avvmatera.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Franchino, PEC franchino0250@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118 presso lo studio dell’avv. Francesco Matteo Pugliese;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 30890 del 16.4.2019, con il quale il Responsabile del procedimento ha escluso ai sensi dell’art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 la Basento Scavi S.r.l. dalla procedura negoziata, relativa ai lavori di adeguamento della strada di Via Colangiuli;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Luca Di Mase, per delega dell’avv. Giuseppe Nota, e Francesco Genzano, per delega dell’ avv. Giuseppe Franchino, per il comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con la lettera invito del 6.2.2019 il Comune di Matera indiceva una procedura negoziata tra 15 imprese per l’affidamento dei lavori di adeguamento della strada di Via Colangiuli con l’importo a base di gara di € 107.578,30 (di cui € 104.848,18 per lavori a misura ed € 2.730,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, indicando il costo della manodopera di € 29.027,50) ed il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e l’esclusione automatica dei ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia ex art. 97, comma 2, D.Lg.vo n. 50/2016, prevedendo l’obbligo dei concorrenti di allegare il Documento di Gara Unico Europeo, approvato con il Regolamento dell’Unione Europea n. 7/2016, anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica.
Entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 27.2.2019 presentavano l’offerta 11 imprese, tra cui la Basento Scavi S.r.l., la quale dichiarava che il Direttore Tecnico, cessato dalla carica il 20.9.2018, aveva riportato le seguenti condanne penali: 1) Sentenza ex art. 444 C.P.P. del Tribunale di Matera del 19.1.2000 di condanna alla multa di £. 6.000.000, per la violazione delle norme sull’imposta di fabbricazione degli oli minerali, per la quale era stata concessa la riabilitazione; 2) Decreto di condanna del GIP di Matera del 12.12.2001 di condanna alla multa di £. 5.625.000, pagata il 2.2.2004, per due vicende di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti; 3) Sentenza ex art. 444 C.P.P. del Tribunale di Pisticci del 19.2.2008 con il beneficio della non menzione di condanna all’ammenda di € 2.000,00, pagata il 23.5.2012, per 4 vicende di gestione di rifiuti non autorizzata.
Nella seduta pubblica dell’1.3.2019 il Responsabile del procedimento apriva le buste, contenenti la documentazione amministrativa, e, dopo aver esaminato la predetta dichiarazione sostitutiva, decideva di attivare il soccorso istruttorio, chiedendo alla Basento Scavi S.r.l. “le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”.
Con nota dell’1.3.2019 il legale rappresentante della Basento Scavi S.r.l. faceva presente che non era necessaria l’adozione delle “misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”, in quanto le citate Sentenze a carico dell’ex Direttore Tecnico non erano state emesse negli ultimi 5 anni e non avevano comportato un periodo di esclusione.
Pertanto, con provvedimento prot. n. 30890 del 16.4.2019 il Responsabile del procedimento escludeva ai sensi dell’art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 la Basento Scavi S.r.l. dalla suddetta procedura negoziata, con la seguente motivazione: “mancata presentazione della dichiarazione attestante le misure adottate a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”.
La Basento Scavi S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 16.5.2019 e depositato il 30.5.2019, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 30890 del 16.4.2019, deducendo l’errata applicazione dell’art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016, in quanto: 1) tale norma si riferisce esclusivamente ai delitti, indicati nel comma 1 dello stesso art. 80, ed alle interdittive antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 80; 2) i suddetti reati erano stati commessi nel periodo dal 1995 al 2007, quando l’ex Direttore Tecnico era alle dipendenze della Co.ge.Sud S.r.l.; 3) comunque, per la condanna penale del 19.1.2000 era stata concessa la riabilitazione, mentre per le altre due condanne penali del 12.12.2001 e del 19.2.2008 il pagamento delle pene pecuniarie aveva determinato l’estinzione dei reati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, il quale, oltre sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente “è a conoscenza del ribasso praticato”, evidenziando che nella seduta pubblica del 24.4.2019 il Responsabile del procedimento aveva aperto i plichi, contenenti le offerte economiche, ed aveva aggiudicato in via provvisoria la procedura negoziata in esame all’impresa AR.CO. S.r.l., che aveva offerto il più alto ribasso del 32,116% al di sotto della soglia di anomalia del 32,817%, determinata ai sensi del metodo sorteggiato previsto dalla lett. E del comma 2 dell’art. 97 D.Lg.vo n. 50/2016.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, sollevata dal comune di Matera, in quanto, non conoscendosi il ribasso offerto dalla ricorrente ed il conseguente ricalcolo della soglia di anomalia ex art. 97, comma 2, lett. e), D.Lg.vo n. 50/2016, non può escludersi a priori l’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa in favore della ricorrente.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Infatti, l’art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 nel primo periodo inizia con le parole “l’esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la Sentenza o il Decreto o la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti” di alcune persone degli operatori economici, che partecipano alle gare di appalti pubblici, tra cui il Direttore Tecnico, e nel secondo periodo precisa che la predetta esclusione opera “anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”, come nella specie, in quanto l’ex Direttore Tecnico della ricorrente è cessato dalla carica il 20.9.2018, entro l’anno anteriore alla lettera invito del 6.2.2019, “qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata”.
Pertanto, risulta evidente che deve trattarsi di condanne penali per uno dei reati, indicati nel comma 1 dell’art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016 oppure delle interdittive antimafia di cui al comma 2 dello stesso art. 80.
Conseguentemente, poiché le suindicate condanne penali a carico dell’ex Direttore tecnico della ricorrente si riferiscono a reati diversi da quelli contemplati dal comma 1 dell’art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016, il provvedimento impugnato risulta illegittimo.
Con Sentenza n. 145 del 4.2.2019 questo Tribunale ha precisato che le altre condanne penali, connesse all’esercizio dell’attività professionale, diverse da quelle indicate nel comma 1 dell’art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016, sanzionate con l’automatica esclusione dalla gara, possono rientrare nell’ambito oggettivo dei “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità e/o affidabilità” dei concorrenti, contemplati dalla lett. c) del successivo comma 5 dello stesso art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016, se la stazione appaltante dimostra “con mezzi adeguati”, cioè con un’idonea motivazione, la loro grave illiceità, incidente sulla moralità professionale.
Peraltro, potrebbero rientrare nell’ambito oggettivo del predetto art. 80, comma 5, lett. c), del Codice degli Appalti, con la conseguente facoltà della stazione appaltante di pretendere dall’impresa offerente la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, soltanto le condanne penali, relative all’attività economica svolta dall’operatore economico partecipante alla gara, in quanto la finalità della predetta norma è l’accertamento dell’integrità e dell’affidabilità della ditta affidataria dell’appalto; mentre, nella specie, con le suindicate Sentenze del 19.1.2000, del 12.12.2001 e del 19.2.2008 l’ex Direttore Tecnico della ricorrente è stato condannato per reati commessi nel periodo dal 1995 al 2007 alle dipendenze di un’altra impresa.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso, rimando assorbite le restanti doglianze, e per l’effetto l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Matera
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna del Comune di Matera al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO