+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette Numero: 601 | Data di udienza: 3 Luglio 2019

AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Acquisizione postuma – Conformità all’ordinamento UE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2019
Numero: 601
Data di udienza: 3 Luglio 2019
Presidente: Caruso
Estensore: Mariano


Premassima

AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Acquisizione postuma – Conformità all’ordinamento UE.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 10 luglio 2019, n. 601


AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Acquisizione postuma – Conformità all’ordinamento UE.

Il principio affermato dalle sentenze della Corte di Giustizia UE  ( 28 febbraio 2018 in C-117/17 e  26 luglio 2017 nelle cause riunite C-196/16 e in C-197/16) rese in materia di VIA, secondo cui il diritto dell’Unione non osta, qualora un progetto non sia stato sottoposto alla verifica preliminare dell’assoggettabilità a VIA, a che tale progetto, anche dopo la sua realizzazione, sia oggetto di una verifica delle autorità competenti per determinare se esso debba essere sottoposto o meno a VIA, è pienamente applicabile anche alla VINCA, appartenendo entrambe al medesimo genus” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5/11/2018 n. 6240; TAR Toscana 30/1/2018 n. 156; TAR Catania, 17/8/2018 n. 1716); deve pertanto ritenersi illegittima la determinazione regionale di archiviazione della dell’istanza di VINCA in ragione della parziale esecuzione dei lavori, in quanto l’acquisizione postuma della valutazione di incidenza ambientale prevista dal D.P.R. n. 357/1997 è conforme all’ordinamento UE, avuto anche riguardo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.


Pres. Caruso, Est. Mariano – Comune di Lagonegro (avv. Fucci) c. Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese,  (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 10 luglio 2019, n. 601

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 10 luglio 2019, n. 601

Pubblicato il 10/07/2019

N. 00601/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2019, proposto da
Comune di Lagonegro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Maria Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Rocco De Bonis in Potenza, via n. Sauro n. 102;

contro

Regione Basilicata non costituita in giudizio;
Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

– della nota prot. 52577/23AB del 26.3.2019 con la quale l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha archiviato l’istanza presentata dal Comune di Lagonegro volta ad ottenere la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) in relazione ai “Lavori di completamento della strada per il santuario Madonna del Sirino in località Vurrella nel Comune di Lagonegro”;

– di tutti gli atti alla predetta presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti, inclusa ove occorra la nota prot. 7153/23AB del 18.1.2017 dell’Ufficio Compatibilità Ambientale regionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Francesco M. Fucci e Domenico Mutino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, spedito per la notificazione in data 27/5/2019, il Comune di Lagonegro ha impugnato il provvedimento, prot. 52577/23AB del 26/3/2019, con il quale la Regione Basilicata ha archiviato l’istanza volta ad ottenere la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) in relazione ai “Lavori di completamento della strada per il santuario Madonna del Sirino in località Vurrella nel Comune di Lagonegro”.

1.1. Emerge in fatto quanto segue:

– con Deliberazione di Giunta del Comune di Lagonegro n. 137 del 14/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e completamento di un tratto di strada, ubicato sul contrafforte nordoccidentale del monte “Vurrella”, facente parte del gruppo montuoso del Monte Sirino, fra la quota 1673,27 e 1730,26 mt s.l.m., in agro del Comune di Lagonegro, ricadente in area S.I.C./Z.P.S.;

– nel corso dell’esecuzione dei lavori, affidati all’impresa GEO.COS. GROUP S.r.l., il Comune di Lagonegro, con nota prot. 17204 del 14/11/2016, ha chiesto all’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata “di sapere se i lavori sono soggetti alla valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n.357/97, in considerazione della portata limitata degli stessi, consistenti in manutenzione e completamento di una pista esistente, senza modiche di tracciato”;

– con nota prot. 7153 del 18/1/2017, l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha riscontrato il quesito comunicando che “per l’ampliamento della sede stradale a 5 metri del tratto considerato e per la pavimentazione con conglomerato bituminoso e binder …” sarebbe occorsa la procedura di valutazione di incidenza ambientale appropriata per la quale “è necessario produrre specifica istanza corredata di idoneo Studio di incidenza ambientale …”;

– con nota prot. 11275 del 3/8/2017, il Comune di Lagonegro ha presentato istanza per il rilascio del parere di valutazione di incidenza ambientale relativa ai lavori per cui è causa, corredata da specifico studio di “Valutazione di Incidenza”, dal quale risulta l’insussistenza di incidenze significative dell’opera sull’habitat circostante, nonché l’importanza che il miglioramento della struttura viaria avrebbe in caso di calamità-incendi e le misure da adottare in fase di esecuzione;

– con nota prot. 52577/23 AB del 26/3/2019 l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha disposto l’archiviazione dell’istanza presentata dal Comune sul presupposto che, essendo stati già realizzati parzialmente i lavori, non potesse essere rilasciato un parere di valutazione di incidenza ambientale “postuma”.

1.2. Il ricorso è affidato al seguente motivo:

– Violazione e/o erronea applicazione della Direttiva 92/43/CEE (c.d. Direttiva Habitat). Violazione e/o erronea applicazione art. 97 Cost.. Violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 357/1997 e del D.P.R. n. 120/2003. Violazione e/o erronea applicazione della D.G.R. n. 2454/2003. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà.

Il provvedimento sarebbe fondato su un erroneo convincimento, in quanto contrastante con gli orientamenti sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea riguardo all’ammissibilità della valutazione di impatto ambientale postuma (cfr. CGUE 26/7/2017 nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16). La giurisprudenza amministrativa avrebbe quindi esteso per analogia tali principi alla valutazione di incidenza ambientale.

In tal senso, sussisterebbe altresì la violazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 alla cui stregua l’attività amministrativa deve essere retta anche “dai principi dell’ordinamento comunitario”.

Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe contraddittorio rispetto alla nota del 18/1/2017, nella quale la Regione, malgrado fosse a conoscenza della parziale esecuzione dei lavori, si sarebbe limitata a rappresentare la necessità di richiedere il parere di valutazione di incidenza ambientale, senza addurre gli elementi ostativi che hanno formato oggetto del successivo provvedimento di archiviazione. A ciò conseguirebbe la violazione del principio di affidamento.

Il provvedimento sarebbe, infine, viziato da illogicità ed irragionevolezza, nonché contrario al principio di proporzionalità, per le sue conseguenze abnormi, considerato dalla sua adozione discenderebbe l’impossibilità di portare a conclusione lavori già in avanzato stato di esecuzione, la cui natura pubblicistica rifletterebbe sottostanti interessi di carattere generale.

Tanto più che la valutazione di incidenza allegata all’istanza comunale avrebbe escluso, dal punto di vista sostanziale, qualsivoglia impatto sfavorevole sull’habitat.

2. La Regione Basilicata, malgrado la rituale intimazione, non si è costituita in giudizio.

L’Ente Parco dell’Appennino Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese ha invece chiesto l’estromissione dal giudizio, non essendo in contestazione alcun atto a sé imputabile.

3. Alla camera di consiglio del 3/7/2019 la causa è stata trattenuta in decisione, sentite le parti costituite ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

4. Preliminarmente va disposta l’estromissione dal giudizio dell’Ente Parco dell’Appennino Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese, in quanto, come condivisibilmente eccepito, gli atti impugnati sono di fonte regionale e non imputabili in alcun modo all’Ente Parco.

5. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito indicati.

Coglie nel segno la dedotta contrarietà del provvedimento di archiviazione, di cui alla nota prot. 52577/23AB del 26/3/2019, rispetto ai principi dell’ordinamento UE, alla cui osservanza l’amministrazione è tenuta ai sensi dell’art. 1 L. n. 241/1990. Va, al riguardo, condiviso l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia a partire dall’importante arresto della Corte di Giustizia UE26/7/2017 nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16, secondo cui:

– “Molto di recente la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 28 febbraio 2018 in C-117/17 e nella sentenza del 26 luglio 2017 nelle cause riunite C-196/16 e in C-197/16 ha affermato il principio, da questo Collegio interamente condiviso, che non osta al diritto dell’Unione che un impianto sia assoggettato a VIA dopo la realizzazione del progetto al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Direttiva. Il fondamentale principio affermato da tali sentenze rese in materia di VIA, secondo cui il diritto dell’Unione non osta, qualora un progetto non sia stato sottoposto alla verifica preliminare dell’assoggettabilità a VIA, a che tale progetto, anche dopo la sua realizzazione, sia oggetto di una verifica delle autorità competenti per determinare se esso debba essere sottoposto o meno a VIA, è pienamente applicabile anche alla VINCA, di cui è causa, appartenendo entrambe al medesimo genus” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5/11/2018 n. 6240);

– “la Corte di Giustizia UE con la sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 ha chiarito che l’ordinamento comunitario non osta a che una valutazione di impatto ambientale sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

La sentenza benché resa in materia di valutazione di impatto ambientale è pienamente applicabile anche alla VINCA che è istituto analogo” (cfr. TAR Toscana 30/1/2018 n. 156);

– “l’acquisizione postuma della vinca non è incompatibile con l’ordinamento comunitario secondo i principi recentemente affermati dalla Corte di giustizia con la sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16, resa in materia di valutazione di impatto ambientale ma pienamente applicabile anche alla VINCA che è istituto analogo” (cfr. TAR Catania, 17/8/2018 n. 1716).

In applicazione delle richiamate coordinate di sistema, deve ritenersi illegittima la determinazione regionale, di cui alla nota prot. 52577/23AB del 26/3/2019, che ha erroneamente archiviato l’istanza di valutazione di incidenza ambientale in ragione della parziale esecuzione dei lavori commissionati dal Comune di Lagonegro, ciò in quanto l’acquisizione postuma della valutazione di incidenza ambientale prevista dal D.P.R. n. 357/1997 è conforme all’ordinamento UE, avuto anche riguardo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La natura di ragione più liquida del riscontrato vizio autorizza l’assorbimento di ogni diversa censura, ivi compresa quella relativa alla nota prot. 7153/23AB del 18/1/2017, in quanto – in disparte la sua irricevibilità per tardività – formulata in modo sostanzialmente subordinato al negativo scrutinio della domanda di annullamento del provvedimento regionale di archiviazione, in specie accolta.

6. In conclusione, il ricorso è fondato nei limiti e per le motivazioni esposte. Per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento regionale di cui alla nota prot. 52577/23AB del 26/3/2019. Dall’accoglimento del ricorso nei sensi indicati discende l’obbligo per la Regione Basilicata di esaminare nel merito l’istanza di valutazione di incidenza ambientale presentata dal Comune di Lagonegro.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in parte motiva, previa estromissione dell’Ente Parco dell’Appennino Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore del Comune di Lagonegro, delle spese di lite, quantificate forfetariamente nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE
Paolo Mariano
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        
IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!