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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 156 | Data di udienza: 21 Dicembre 2016

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza contingibile e urgente ex art. 9 l. n. 447/1995 – Competenza del sindaco – Funzioni di controllo e sanzionatoria ex art. 6, c. 1 – Competenza del dirigente – Fattispecie – Valori limite differenziali  – Art. 4, c. 1, DPCM 14.11.1997 – Immediata vigenza, anche in assenza di zonizzazione acustica  – Valori limite assoluti – Differenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2017
Numero: 156
Data di udienza: 21 Dicembre 2016
Presidente: Caruso
Estensore: Mastrantuono


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza contingibile e urgente ex art. 9 l. n. 447/1995 – Competenza del sindaco – Funzioni di controllo e sanzionatoria ex art. 6, c. 1 – Competenza del dirigente – Fattispecie – Valori limite differenziali  – Art. 4, c. 1, DPCM 14.11.1997 – Immediata vigenza, anche in assenza di zonizzazione acustica  – Valori limite assoluti – Differenza.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 14 febbraio 2017, n. 156


INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza contingibile e urgente ex art. 9 l. n. 447/1995 – Competenza del sindaco – Funzioni di controllo e sanzionatoria ex art. 6, c. 1 – Competenza del dirigente – Fattispecie.

L’art. 9 L. n. 447/1995 prevede la competenza del Sindaco se ricorrono “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, che può essere esercitata anche quando l’inquinamento acustico costituisce un pericolo per la salute umana anche di una sola persona e/o di un numero limitato di cittadini (cfr. TAR Umbria Sent. n. 222 del 10.4.2013; TAR Toscana Sez. II Sent. n. 670 del 17.4.2009; nella specie, era stato ingiunta la sospensione dell’utilizzo di qualsivoglia emissione sonora sino  al collaudo dei requisiti passivi della struttura). Rientrano invece nella competenza del dirigente le funzioni  di controllo e sanzionatoria in materia di inquinamento acustico ex art. 6, comma 1, lett. d), L. n. 447/1995 (esercitato, nella specie, attraverso l’ordine di presentare alla Polizia Municipale ed all’ARPAB la documentazione tecnica progettuale prevista dalla normativa vigente e dello studio di previsione).
 


INQUINAMENTO ACUSTICO – Valori limite differenziali  – Art. 4, c. 1, DPCM 14.11.1997 – Immediata vigenza, anche in assenza di zonizzazione acustica.

Dal contenuto letterale dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite differenziali, stabiliti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i Comuni abbiano o meno effettuato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995 le cd. zonizzazioni acustiche.
 

INQUINAMENTO ACUSTICO – Valori limite differenziali  – Valori limite assoluti – Differenza.

I valori limite assoluti hanno la finalità di tutelare l’ambiente dall’inquinamento acustico, mentre i valori limite differenziali si riferiscono al rumore percepito dall’essere umano nel suo ambiente abitativo e perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost.

Pres. Caruso, Est. Mastrantuono – D. s.r.l. (avv.ti Pali e Binetti) c. Comune di Potenza (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 14 febbraio 2017, n. 156

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 14 febbraio 2017, n. 156


Pubblicato il 14/02/2017

N. 00156/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 938 del 2015, proposto dalla DAR FUN S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Pali e Guglielmo Binetti, con domicilio eletto in Potenza Via de Popolo n. 62;

contro

Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

-Luigi Salvatore Antonio Bollettieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Brienza e Giampaolo Brienza, con domicilio eletto in Potenza Via San Remo n. 67;
-Assunta Carleo, non costituita in giudizio;

per l’annullamento:

-dell’Ordinanza del Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Potenza n. 21 del 24.9.2015;

-dell’art. 10, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, approvato con Del. C.C. n. 6 del 22.1.2013, nella parte in cui prevede la competenza del Dirigente comunale, anziché quella del Sindaco;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Luigi Salvatore Antonio Bottiglieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Guglielmo Binetti e Daniela Brienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimenti del 28.4.2014 e del 6.10.2014 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Potenza ingiungeva al gestore del locale “Al Civico 197”, sito in Potenza Corso Garibaldi n. 197, l’adozione di idonee soluzioni tecniche, al fine di rispettare il limite differenziale massimo per il periodo notturno di 3 decibel, stabilito dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997.

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.) prima in data 10.3.2015 dalle ore 22,30 alle ore 24,00 eseguiva all’interno dell’abitazione della sig.ra Assunta Carleo, ubicata al di sopra del predetto locale, rilievi fonometrici a finestre chiuse, mentre nel predetto locale si svolgeva l’attività di karaoke, e poi in data 16.3.2015 dalle ore 22,00 alle ore 22,40, nel giorno di chiusura del locale, registrava, sempre nell’abitazione della Carleo a finestre chiuse, il rumore ambientale residuo, rilevando un livello differenziale di immissione sonora notturna ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 di 8,5 decibel.

Pertanto, con relazione del 25.3.2015, trasmessa al Comune di Potenza, l’ARPAB faceva presente che il rumore, prodotto dall’impianto musicale, poteva essere ridotto: “1) coibentando il soffitto del locale con pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti di idoneo spessore, al fine di ridurre al minimo il fastidio della musica; 2) installando nell’impianto stereo un limitatore acustico, per bloccare il volume della musica come solo sottofondo”.

Con provvedimento del 25.5.2015 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Potenza ingiungeva al gestore del citato locale “Al Civico 197” di non utilizzare le sorgenti sonore fino all’esecuzione delle idonee soluzioni tecniche, di rispetto del limite differenziale massimo per il periodo notturno di 3 decibel, stabilito dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997.

Con nota del 27.5.2015 il gestore del locale “Al Civico 197” faceva presente di aver sigillato il limitatore acustico degli impianti musicati presenti nel locale e di aver coibentato le strutture murarie.

Con relazione del 2.7.2015 la Polizia municipale comunicava che, in seguito a sopralluoghi svolti congiuntamente all’ARPAB, era stato accertato che i suindicati provvedimenti comunali del 28.4.2014 e del 6.10.2014 non erano stati ottemperati.

Con nota del 9.7.2015 il gestore del locale specificava che il limitatore acustico era stato sigillato in modo da evitare qualsiasi manomissione e/o alterazioni delle regolazioni effettuate.

Il Dirigente dell’Ufficio Ambiente prima con provvedimento del 21.7.2015 reiterava la prescrizione di non utilizzare le sorgenti sonore fino all’esecuzione delle suddette soluzioni tecniche, indicate dall’ARPAB nella citata relazione del 25.3.2015, e poi con provvedimento del 9.9.2015 sospendeva l’efficacia del predetto provvedimento del 21.7.2015, al fine di consentire all’ARPAB di effettuare nuove ed ulteriori misurazioni delle emissioni sonore.

Ma, poiché con nota del 17.9.2015 la Polizia municipale aveva precisato che nell’ambito del sopralluogo del 4.9.2015 era stato accertato che non erano stati eseguiti i lavori di coibentazione del soffitto del locale con pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti di idoneo spessore, il Dirigente dell’Ufficio Ambiente ha emanato l’Ordinanza n. 21 del 24.9.2015 (notificata il 25.9.2015), con la quale è stato ingiunto alla DAR FUN S.r.l., nella qualità di gestore del locale “Al Civico 197”:

1) “con decorrenza immediata la sospensione dell’utilizzo di qualsivoglia emissione sonora all’interno del locale fino a quando non verrà documentata e accertata dagli Enti Preposti, l’esecuzione di un corretto intervento di bonifica acustica, finalizzato a garantire la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo circostante”, più precisamente “divieto di utilizzo di impianti musicali (musica dal vivo, stereo ecc.), anche utilizzati come sottofondo musicale fino al collaudo dei requisiti passivi della struttura”;

2) entro e non oltre il 24.11.2015 la presentazione alla Polizia Municipale ed all’ARPAB della documentazione tecnica progettuale prevista dalla normativa vigente e dello studio di previsione, “contenenti: a) descrizione dell’attività svolta e dei lavori previsti per la bonifica acustica del locale; b) valutazione teorica delle prestazioni acustiche delle diverse strutture; c) elaborati tecnici descrittivi del sistema di coibentazione con sistemi disaccoppiati alle strutture portanti e complementari del locale, adeguati ad abbattere le trasmissioni di emissioni sonore; d) con l’espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, si sarebbe proceduto all’interdizione definitiva di qualsiasi attività non conforme al vigente Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico.

La DAR FUN S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 6.11.2015 e depositato il 13.11.2015, ha impugnato la predetta Ordinanza n. 21 del 24.9.2015, unitamente all’art. 10, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, approvato con Del. C.C. n. 6 del 22.1.2013, nella parte in cui prevede la competenza del Dirigente comunale, anziché quella del Sindaco, deducendo:

1) l’incompetenza, in quanto ai sensi dell’art. 9 L. n. 447/1995 il provvedimento impugnato doveva essere adottato dal Sindaco e non dal Dirigente comunale;

2) l’eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, attesocché il provvedimento impugnato era stato emanato, senza attendere l’esecuzione da parte dell’ARPAB delle nuove ed ulteriori misurazioni delle emissioni sonore, evidenziando anche l’incongruità del divieto “dell’utilizzo di qualsivoglia emissione sonora all’interno del locale”, in quanto si prestava ad interpretazioni aberranti, come il divieto di parlare e/o di utilizzare anche i televisori.

Con Ordinanza n. 157 del 2.12.2015 questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’Ordinanza n. 21 del 24.9.2015, nella parte in cui disponeva il divieto di “utilizzo di qualsivoglia emissione sonora all’interno del locale”, anzicché limitarlo “all’impianto stereo e/o alle altre sorgenti sonore che producono una rumorosità superiore al livello differenziale di immissione sonora notturna ex art. art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 di 3 decibel”.

Si è costituito in giudizio il sig. Luigi Salvatore Antonio Bollettieri, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 799 del 22.6.2016 questo Tribunale ha ordinato l’acquisizione del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, approvato con Del. C.C. n. 6 del 22.1.2013, non allegato al ricorso, che è stato depositato il 7.9.2016.

All’Udienza Pubblica del 21.12.2016 il ricorso è passato in decisione.


DIRITTO

Il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui ha disposto “con decorrenza immediata la sospensione dell’utilizzo di qualsivoglia emissione sonora all’interno del locale fino a quando non verrà documentata e accertata dagli Enti Preposti, l’esecuzione di un corretto intervento di bonifica acustica, finalizzato a garantire la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo circostante”, più precisamente “divieto di utilizzo di impianti musicali (musica dal vivo, stereo ecc.), anche utilizzati come sottofondo musicale fino al collaudo dei requisiti passivi della struttura”.

Il primo motivo di impugnazione, con il quale è stato dedotto il vizio di incompetenza, risulta parzialmente fondato.

Al riguardo, va rilevato che l’impugnata Ordinanza n. 21 del 24.9.2015 assume la configurazione di un’ordinanza contingibile ed urgente, nella parte in cui ingiunge la sospensione dell’utilizzo di qualsivoglia emissione sonora all’interno del locale fino a quando non verrà documentata e accertata dagli Enti Preposti, l’esecuzione di un corretto intervento di bonifica acustica, finalizzato a garantire la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo circostante, e sancisce il divieto di utilizzo di impianti musicali (musica dal vivo, stereo ecc.), anche utilizzati come sottofondo musicale fino al collaudo dei requisiti passivi della struttura, attesocché l’invocato l’art. 9 L. n. 447/1995, analogamente a quanto già statuito dall’art. 5 L.R. n. 23/1986, prevede la competenza del Sindaco se ricorrono “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Umbria Sent. n. 222 del 10.4.2013; TAR Toscana Sez. II Sent. n. 670 del 17.4.2009) può essere esercitata, anche quando l’inquinamento acustico, come nella specie, costituisce un pericolo per la salute umana anche di una sola persona e/o di un numero limitato di cittadini.

Infatti, nella specie, la predetta ingiunzione della sospensione dell’utilizzo di qualsivoglia emissione sonora e del divieto di utilizzo di impianti musicali (musica dal vivo, stereo ecc.) non può essere qualificata come un atto di ordinaria gestione amministrativa, adottato ai sensi dell’art. 107 D.Lg.vo n. 267/2000 dal competente Dirigente comunale, in quanto l’impugnata Ordinanza n. 21 del 24.9.2015 non è stata emanata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, approvato con Del. C.C. n. 6 del 22.1.2013, il quale prevede che, in caso di inottemperanza ad una precedente Ordinanza di regolarizzazione delle emissioni sonore, può essere disposta “la sospensione delle autorizzazioni e delle licenze comunali relative all’attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per le attività non soggette a licenze comunali, la riduzione di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di apporre sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo”.

Pertanto, deve ritenersi che il medesimo Dirigente dell’Ufficio Ambiente con l’Ordinanza n. 21 del 24.9.2015, con la quale è stato disposto l’impugnato “divieto di utilizzo di impianti musicali (musica dal vivo, stereo ecc.), anche utilizzati come sottofondo musicale fino al collaudo dei requisiti passivi della struttura”, ha emanato un provvedimento contingibile ed urgente e non ha esercitato il potere di controllo in materia di inquinamento acustico ex art. 6, comma 1, lett. d), L. n. 447/1995 di cui al suddetto art. 10, comma 3, del Regolamento ex Del. C.C. n. 6 del 22.1.2013, sebbene, nella specie, il Dirigente dell’Ufficio Ambiente con provvedimenti del 28.4.2014 e del 6.10.2014 avesse già ingiunto al gestore del locale “Al Civico 197”, sito in Potenza Corso Garibaldi n. 197, l’adozione di idonee soluzioni tecniche, al fine di rispettare il limite differenziale massimo per il periodo notturno di 3 decibel, stabilito dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, e con provvedimenti del 25.5.2015 e del 21.7.2015 avesse già statuito il divieto di non utilizzare le sorgenti sonore fino all’esecuzione delle idonee soluzioni tecniche, di rispetto del limite differenziale massimo per il periodo notturno di 3 decibel, stabilito dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, indicate dall’ARPAB con la suindicata relazione del 25.3.2015, tenuto pure conto dei sopralluoghi delle conseguenti relazioni della Polizia Municipale del 2.7.2015 e del 17.9.2015, con le quali è stata accertata l’inottemperanza ai suddetti provvedimenti comunali del 28.4.2014 e del 6.10.2014 e la mancata esecuzione dei lavori di coibentazione del soffitto del locale con pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti di idoneo spessore.

Mentre, va sicuramente qualificata come esercizio del potere di controllo in materia di inquinamento acustico ex art. 6, comma 1, lett. d), L. n. 447/1995 la parte del provvedimento impugnato che dispone l’obbligo della ricorrente di presentare, entro e non oltre il 24.11.2015, alla Polizia Municipale ed all’ARPAB la documentazione tecnica progettuale prevista dalla normativa vigente e dello studio di previsione, contenenti: a) descrizione dell’attività svolta e dei lavori previsti per la bonifica acustica dei locale; b) valutazione teorica delle prestazioni acustiche delle diverse strutture; c) elaborati tecnici descrittivi del sistema di coibentazione con sistemi disaccoppiati alle strutture portanti e complementari del locale, adeguati ad abbattere le trasmissioni di emissioni sonore; d) con l’espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, si sarebbe proceduto all’interdizione definitiva di qualsiasi attività non conforme al vigente Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico.

Conseguentemente, va disattesa anche l’impugnazione dell’art. 10, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, approvato con Del. C.C. n. 6 del 22.1.2013, sia perché basata sull’erroneo presupposto secondo cui la normativa in materia di inquinamento acustico “non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario”, sia perché la predetta disposizione regolamentare prevede soltanto che, in caso di superamento dei limiti di inquinamento acustico, prescritti dalla normativa vigente, il Dirigente comunale competente “ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore”, cioè un’attività che rientra pacificamente nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa e non nell’ambito del potere straordinario dell’Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 L. n. 447/1995.

Comunque, va precisato che il suddetto art. 10 Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico risulta pienamente conforme al vigente ordinamento giuridico, in quanto al comma 4 prevede l’Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di cui all’art. 9 L. n. 447/1995, mentre negli altri commi disciplina le funzioni di controllo e sanzionatorie, contemplate dal citato art. 6, comma 1, lett. d), L. n. 447/1995, di competenza dirigenziale.

A riprova di ciò, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 5420 del 10.9.2009), secondo cui la competenza del Sindaco si applica alle fattispecie non fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo sull’osservanza della normativa vigente.

Risulta fondato anche il secondo motivo di impugnazione, nella parte in cui viene dedotto l’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria, attesocché il provvedimento del 9.9.2015, di sospensione dell’efficacia del precedente provvedimento del 21.7.2015, che ingiungeva il divieto di utilizzare le sorgenti sonore fino all’esecuzione di idonee soluzioni tecniche, finalizzate al rispetto del limite differenziale massimo per il periodo notturno di 3 decibel, stabilito dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 (divieto, peraltro, già ingiunto con gli anteriori analoghi provvedimenti del 28.4.2014 e del 6.10.2014), era stato adottato sull’erroneo presupposto che la società ricorrente aveva già adottato entrambe le soluzioni tecniche, indicate dall’ARPAB nella suindicata relazione del 25.3.2015, cioè la coibentazione del soffitto del locale “con pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti di idoneo spessore, al fine di ridurre al minimo il fastidio della musica”, e l’installazione nell’impianto stereo un limitatore acustico, “per bloccare il volume della musica come solo sottofondo”.

Mentre, come sopra già detto, la Polizia municipale nel sopralluogo del 4.9.2015 ha accertato che non erano stati eseguiti i lavori di coibentazione del soffitto del locale con pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti di idoneo spessore.

Tale attestazione risulta confermata anche dalla relazione peritale, redatta il 30.10.2015 dal consulente della ricorrente ing. Valerio Ravel, nella quale viene precisato che l’attuale coibentatura del soffitto risale al gennaio 2011.

Pertanto, risultava inutile far eseguire dall’ARPAB nuove ed ulteriori misurazioni delle emissioni sonore, quando quelle già eseguite il 10 ed il 16 marzo 2015 avevano rilevato un livello differenziale di immissione sonora notturna ex art. art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 di 8,5 decibel, di gran lunga superiore a quello massimo prescritto da tale norma di 3 decibel, dimostrando così l’evidente insufficienza della coibentazione del soffitto esistente.

Peraltro, anche con riferimento alla sigillatura del limitatore acustico, eseguita dalla ricorrente nel maggio 2015, pur prescindendo dall’accertamento se la regolazione di tale congegno fino ad un massimo compreso tra 82,5 e 87,5 decibel (cfr. relazione del 30.6.2015 del consulente della ricorrente ing. Donata Sileo) corrisponde al “volume della musica come solo sottofondo”, prescritto dall’ARPAB con la citata relazione del 25.3.2015, va evidenziato che il consulente della ricorrente ing. Valerio Ravel nella relazione del 30.10.2015 ha riconosciuto che il limitatore acustico non riesce a contenere i picchi sonori dell’attività di karaoke e/o di musica dal vivo.

Per completezza, va specificato che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Milano Sez. IV n. 715 del 2.4.2008, che richiama TAR Basilicata n. 5 del 2.1.2008; TAR Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999) in tema di limiti pubblicistici alle emissioni sonore, l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, nella parte in cui fissa i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00), trova immediata applicazione, anche se l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si limita a prevedere che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), si applicano i limiti del previgente art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, in quanto quest’ultima norma disciplina soltanto i valori limite assoluti, per cui dal contenuto letterale dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite differenziali, stabiliti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i Comuni abbiano o meno effettuato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995 le cd. zonizzazioni acustiche.

Inoltre, l’immediata vigenza dei valori limite differenziali ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 si evince anche dalla circostanza che il rinvio dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 risulta coerente con i principi stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dal nostro ordinamento giuridico, poiché i valori limite assoluti hanno la finalità di tutelare l’ambiente dall’inquinamento acustico, mentre i valori limite differenziali si riferiscono al rumore percepito dall’essere umano nel suo ambiente abitativo e perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost. e rispondono a criteri di logica ed opportunità.

Invece la doglianza, relativa all’incongruità della parte del provvedimento impugnato che aveva disposto il divieto “dell’utilizzo di qualsivoglia emissione sonora all’interno del locale”, anzicché limitarlo “all’impianto stereo e/o alle altre sorgenti sonore che producono una rumorosità superiore al livello differenziale di immissione sonora notturna ex art. art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 di 3 decibel”, già sospesa da questo TAR, risulta fondata, in quanto l’attuazione di tale divieto avrebbe potuto impedire anche le conversazioni e l’utilizzo dei televisori a volume basso.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame nei limiti sopra indicati.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato va posto a carico del Comune di Potenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti indicati in motivazione.

Spese compensate, con la condanna del Comune di Potenza al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario
  
L’ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        
IL SEGRETARIO
 

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