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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette Numero: 31 | Data di udienza: 21 Ottobre 2015

* AREE PROTETTE – Parchi – Attività vietate – Art. 11,c. 3 l.n. 394/1991 – Distinti momenti prescrittivi – Fattispecie: stazione di trasferenza di rifiuti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2016
Numero: 31
Data di udienza: 21 Ottobre 2015
Presidente: Riggio
Estensore: Nappi


Premassima

* AREE PROTETTE – Parchi – Attività vietate – Art. 11,c. 3 l.n. 394/1991 – Distinti momenti prescrittivi – Fattispecie: stazione di trasferenza di rifiuti.



Massima

 

TAR BASILICATA,  Sez. 1^ – 18 gennaio 2016, n. 31


AREE PROTETTE – Parchi – Attività vietate – Art. 11,c. 3 l.n. 394/1991 – Distinti momenti prescrittivi – Fattispecie: stazione di trasferenza di rifiuti.

La piana lettura della legge n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, consente di individuarvi due momenti prescrittivi. Il primo, che (fatti salvi diritti reali e usi civici delle collettività locali, nei termini indicati dal successivo comma 5), impone inequivocamente, nei parchi, il divieto di tutte indistintamente le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. Il secondo, che, introdotto dal perentorio incipit “In particolare, sono vietati: …”, delinea un catalogo di attività ed interventi direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonei a compromettere “la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati” e, di conseguenza, vietati già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità (cfr. Cass. civ., SS.UU., 9 novembre 2012, n. 19389). In altri termini, il cennato art. 11, al n. 3, dispone che nei parchi naturali sono vietate, in generale, tutte le attività che: “possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”, mentre il riferimento alle “discariche”, di cui alla lettera b) dello stesso art. 11, n. 3, costituisce solo una specificazione, di portata certamente non esaustiva, di tali attività (fattispecie relativa ad una stazione di trasferenza di rifiuti).

Pres. Riggio, Est. Nappi –  B. s.r.l. (avv. Romano) c. Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese (Avv. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 18 gennaio 2016, n. 31

SENTENZA

 

TAR BASILICATA,  Sez. 1^ – 18 gennaio 2016, n. 31

N. 00031/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 812 del 2014, proposto da:
– B&B Eco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Potenza, alla via N. Sole n. 11;

contro

– Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ope legis domicilia, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’ordinanza n. 8/2014 del 13 novembre 2014 con la quale la Direzione generale dell’Ente Parco intimato chiusura del sito di trasferenza in località Aia dei Monaci, in agro di Tito;

– della nota prot. 004905/U del 23 gennaio 2014 con la quale il suddetto Ente Parco ha inoltrato comunicazione di avvio del procedimento;

– di ogni atto preordinato e consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente;

– nonché, per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il referendario Benedetto Nappi e uditi per le parti l’avv. Giuseppe Romano e l’avvocato dello Stato Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto spedito per la notificazione il 24 novembre 2014, depositato il successivo 25 di novembre, la società B&B Eco s.r.l. è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti la chiusura della propria stazione di trasferenza sita in Tito, località “Aia dei Monaci”.

1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa si rileva che:

– la società ricorrente ha gestito una discarica, ubicata in Tito, località “Aia dei Monaci”, autorizzata con deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata n. 172/1992, n. 3932/1993 e 2351/1996;

– le attività della discarica si sono protratte sino al 6 agosto 2004, data in cui la Regione Basilicata ne ha disposto la chiusura con d.g.r. n. 1902/2004;

– in seguito, tale sito è stato utilizzato come stazione di trasferenza di rifiuti urbani per effetto dell’ordinanza n. 38, prot. 850/P del 31 luglio 2007, emanata ai sensi dell’art.191, n. 1, del d.lgs. n.152/2006, dal Presidente della Provincia di Potenza, successivamente reiterata in più occasioni;

– con nota prot. n. 4905/U, ricevuta il 29 ottobre 2014, l’Ente Parco intimato ha comunicato, ai sensi della legge n. 241/1990, l’attivazione del procedimento finalizzato alla chiusura della predetta stazione di trasferenza, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 394/1991;

– il 30 ottobre 2014 la Provincia di Potenza ha adottato la determinazione dirigenziale n. 37868, per l’utilizzo del sito in questione per il periodo dall’1 novembre 2014 al 31 maggio 2015, ai sensi dell’art.42, n. 3, della legge regionale n.26 del 18 agosto 2014;

– con l’impugnata ordinanza n. 8/2014, l’Ente resistente ha disposto la chiusura della ripetuta stazione di trasferenza.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 della legge n. 241/1990; art. 11 legge n. 394/1991; d.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 46/2014), la violazione dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e l’eccesso di potere (illogicità manifesta; contraddittorietà).

2. Si è ritualmente costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.

3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 17 dicembre 2014, con ordinanza n. 155/2014, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta mancanza di sufficiente fumus boni iuris.

4. Il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 954/2015, depositata il 4 marzo 2015, ha accolto, in relazione al profilo del danno lamentato, il proposto appello cautelare.

5. Con ordinanza n. 465/2015, depositata il 31 luglio 2015, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio nei confronti della Provincia di Potenza.

6. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2015, previo deposito di memorie e documenti, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

1.1. La società ricorrente, con l’unico ed articolato motivo di ricorso, ha sostenuto la violazione dell’art. 11, n. 3, lett. b) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, atteso che nel sito in questione non sarebbe più stata svolta alcuna “attività di discarica” sin dall’agosto del 1994. Ad avviso dell’interessata, infatti, il divieto previsto dalla norma sopracitata non potrebbe riguardare la gestione della stazione di trasferenza in argomento, non costituendo il relativo impianto una discarica.

1.1. La doglianza non ha pregio. Come già condivisibilmente osservato in giurisprudenza: “la piana lettura della legge n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, consente, infatti, di individuarvi due momenti prescrittivi. Il primo, che (fatti salvi diritti reali e usi civici delle collettività locali, nei termini indicati dal successivo comma 5), impone inequivocamente, nei parchi, il divieto di tutte indistintamente le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. Il secondo, che, introdotto dal perentorio incipit “In particolare, sono vietati: …”, delinea, altrettanto inequivocamente, un catalogo di attività ed interventi […] direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonei a compromettere “la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati” e, di conseguenza, vietati già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità” (cfr. Cass. civ., SS.UU., 9 novembre 2012, n. 19389). In altri termini, il cennato art. 11, al n. 3, dispone che nei parchi naturali sono vietate, in generale, tutte le attività che: “possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”, mentre il riferimento alle “discariche”, di cui alla lettera b) dello stesso art. 11, n. 3, costituisce solo una specificazione, di portata certamente non esaustiva, di tali attività.

1.1. Ora, secondo quanto riportato nella determinazione della Provincia di Potenza n. 37868 del 30 ottobre 2014, al momento dell’emanazione del contestato provvedimento di chiusura, presso la stazione di trasferenza di cui è causa erano conferiti i rifiuti provenienti dai Comuni di Abriola, Avigliano, Brienza, Brindisi di Montagna, Potenza, Ruoti, S.Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Sattiano di Lucania, Tito, Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, Savoia di Lucania, Vaglio di Basilicata e Vietri di Potenza (c.d. I gruppo), nonché dai Comuni di Albano, Anzi, Calvello, Catupomaggiore, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa e Trivigno (c.d. II gruppo). In particolare, tale stazione: a) riceveva i rifiuti urbani prodotti dai Comuni del I e del II gruppo; b) trasferiva tali rifiuti presso le piattaforme di Atella, di S.Arcangelo e di Venosa, secondo le quantità riportate nel prospetto A1, allegato alla stessa determinazione, ovverosia complessivamente 2700 tonnellate al mese.

1.2. Inoltre, come chiarito nella note del dirigente del Settore ambiente della Provincia di Potenza prot. n. 461 del 30 luglio 2007, e prot. n. 432 del 6 agosto 2008 (acquisite a seguito del disposto incombente istruttorio), le operazioni effettuate presso la predetta stazione di trasferenza sono consistite: “nell’accettazione dei rifiuti, il deposito nell’area individuata, eventuali altri interventi compatibili con la qualità del rifiuto, con le condizioni del sito e con le attrezzature disponibili, captazione del percolato, carico per il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati, il tutto secondo le valutazioni del gestore”. Anche le ordinanze n. 138/P dell’8 febbraio 2008, n. 868/P dell’8 agosto 2008, e n. 1302/P del 21 novembre 2008 del Presidente della Provincia di Potenza, nel disporre il conferimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni ivi elencati presso l’area in questione, testualmente precisano che le operazioni da effettuarsi nel sito sono quelle appena richiamate.

1.3. Ebbene, la rilevante quantità di rifiuti di cui trattasi, la movimentazione di essi in entrata ed in uscita, con conseguente ampio e continuativo traffico di autocarri all’interno dell’area protetta, lo stoccaggio di essi nel Parco naturale, in attesa del ritrasferimento presso i siti di destinazione finale, la captazione del percolato e gli altri interventi realizzabili in loco, costituiscono attività che ben possano essere foriere del “grave pregiudizio agli equilibri naturali” del Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, su cui si fonda, sul versante motivazionale, il provvedimento impugnato.

1.4. Peraltro, la stazione di trasferenza sorge in area limitrofa ad altra già oggetto di contaminazione ambientale per la quale la società ricorrente risulta aver attivato le procedure operative di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, tant’è che proprio il dichiarato avvio di tali attività ha consentito la conferma dell’utilizzo dell’area sopracitata quale stazione di trasferimento dei rifiuti (cfr. note del dirigente dell’Ufficio ambiente della Provincia di Potenza n. 46525 del 26 novembre 2010 e del dirigente dell’Ufficio prevenzione e controllo ambientale della Regione Basilicata prot. n. 226777 del 29 novembre 2010).

1.4.1. In tal senso, risulta dagli atti di causa che il competente Comando stazione del Corpo forestale dello Stato, con nota prot. n. 1113 del 14 ottobre 2014, ha comunicato all’Ente resistente di aver: “attivato le procedure previste ai sensi dell’art. 244 del d.lvo. n. 152 del 3/04/2006 per il sito ricadente nella località Aia dei Monaci in agro del Comune di Tito”, risultando superati taluni valori di concentrazione previsti dalla tabella 2, allegato 5, parte IV del d.lgs. n. 152/2006, nonché che: “In data 30.09.2014, la Provincia di Potenza ha emesso ordinanza di diffida n. 33650/14 nei confronti della B&B Eco srl, per gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006”.

2. La società ricorrente ha anche lamentato che lo stesso Ente resistente sarebbe a conoscenza del fatto che “la discarica è ormai inattiva da anni”, avendo rilasciato, in data 25 gennaio 2011, con nota prot. n. 00049, “addirittura nulla osta alle attività di ripristino ambientale dell’area di discarica relative al progetto presentato presso la Regione Basilicata dalla società B&B Eco s.r.l.”.

2.1. In senso contrario a tale prospettazione, in disparte quanto si è innanzi già rilevato, va anche evidenziato che tale nota, ove è stato ritenuto legittimo l’esercizio di discariche “qualora esclusivamente finalizzate al ripristino ambientale dei siti”, riscontra la nota di parte ricorrente del 19 gennaio 2011 (allegato 14 della produzione dell’Ente intimato), relativa alla richiesta di notizie in relazione alla eventuale esistenza di regolamenti approvati dall’Ente parco ostativi allo svolgimento, appunto, di attività già in essere e aventi ad oggetto il solo ripristino ambientale dei siti, di modo che essa non può assumere rilievo alcuno al fine di legittimare il pluriennale esercizio dell’attività della stazione di trasferenza di cui si controverte.

3. Parte ricorrente ha pure dedotto la violazione dei provvedimenti assunti dalla Provincia di Potenza e dalla Regione Basilicata “in regime di emergenza ex art. 191, comma 1 del d.lgs. del d.lgs. n. 152/2006” che avrebbero autorizzato il sito in questione anteriormente all’istituzione dell’Ente parco e fino all’impugnato provvedimento di quest’ultimo.

3.1. L’argomento è destituito di fondamento in fatto. I provvedimenti adottati, in forza del richiamato art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, dal Presidente della Provincia di Potenza o dal Presidente della Giunta regionale della Basilicata, hanno cessato di avere efficacia il 30 novembre 2011, ovverosia dal decorso dell’ordinanza della predetta Amministrazione provinciale n. 64/amb. del 30 novembre 2011.

3.1.1. In seguito, risultano emanate soltanto una pluralità di determinazioni dirigenziali della Provincia di Potenza che non richiamano affatto l’art. 191 del c.d. testo unico dell’ambiente, bensì dapprima l’art. 25, n. 4, della legge regionale n.17 del 4 agosto 2011 e poi l’art. 42, n. 3 della legge regionale n. 26 del 18 agosto 2014.

3.2. Inoltre, il n. 4 dell’art. 25 della l.r. 17/2011 dispone che: “La diversa destinazione, rispetto alle previsioni di piano, dei flussi di rifiuti urbani all’interno del territorio regionale non costituisce deroga alle pianificazioni di settore. Qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza. Nel caso in cui la modifica dei flussi interessi il territorio di entrambe le Province, il Presidente della Giunta Regionale provvede a garantire la corretta gestione, di intesa con i Presidenti delle due Province”, non contemplando l’emanazione di provvedimenti di autorizzazione di stazioni di trasferimento in deroga all’assetto delle competenze e delle funzioni attribuite dal vigente assetto disciplinare in materia ambientale.

3.2.1. Quanto all’art. 42, n. 3, della l.r. n. 26 del 18 agosto 2014, nel testo vigente ratione temporis (ovverosia anteriormente alle novelle di cui alle leggi regionali 27 gennaio 2015, n. 4, e 13 agosto 2015, n. 35), esso dispone che: “sono ammesse destinazioni dei flussi di rifiuti urbani all’interno del territorio regionale in deroga alle pianificazioni di settore. Qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza, e, se del caso, a ricorrere nell’ambito delle proprie competenze ai poteri di cui all’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Qualora la modifica dei flussi interessi il territorio di entrambe le Province, essa dovrà essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, di intesa con i Presidenti delle due Province”. Ebbene, il provvedimento dell’Amministrazione provinciale n. 37868 del 30 ottobre 2014, in vigore al momento dell’emanazione degli atti impugnati, non riveste la forma ed i caratteri dell’ordinanza contingibile ed urgente, non è stato adottato dal Presidente della provincia, trattandosi di mera determinazione dirigenziale, non richiama in alcuna sua parte l’art. 191 d.lgs. n. 152/2006, né indica, come diversamente prescrive il n. 3 dello stesso articolo 191, la deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 394 del 1991. Ne consegue che la stessa determinazione non può costituire, come sembra ritenere parte ricorrente, una manifestazione del potere di deroga temporanea prevista da tale disciplina, bensì rappresenta un ordinario strumento di gestione del flusso di rifiuti urbani, in continuità con quelli che, in distonia col proclamato carattere di temporaneità, hanno contraddistinto la vicenda, come si è detto, dall’anno 2011.

3.2.2. Del resto, l’Amministrazione provinciale, con la successiva determinazione dirigenziale n. 40734 del 19 novembre 2014, lungi dal far valere l’asserita portata derogatoria della propria precedente attività provvedimentale, si è meramente limitata a prendere atto dell’ordinanza di chiusura della stazione di trasferenza e a disporre le conseguenti modificazioni del flusso dei rifiuti.

4. La ricorrente ha, infine, dedotto la violazione delle norme in materia di notificazione dell’ordinanza impugnata, e di quelle di partecipazione procedimentale, in quanto non sarebbero stati assegnati dei termini per controdeduzioni.

4.1. Le doglianze vanno disattese. Con riguardo alla pretesa “mancata notificazione” del provvedimento impugnato, risulta dal testo di quest’ultimo che ne è stata disposta la notificazione: “al sig. D’Angelo Paolo, nato a Napoli il 13 novembre 1958, ed ivi residente alla via Torciolano, 21, Amministratore Unico della B&B Eco s.r.l.”. Tale notificazione si è perfezionata presso il domicilio del predetto amministratore unico, come sostenuto dall’Ente resistente nei propri scritti difensivi, senza che tale fatto sia stato oggetto di contestazione specifica, derivandone gli effetti di cui all’art. 64, n. 2, cod. proc. amm.. In tal senso, ai sensi dell’art. 145, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., la notificazione nei confronti delle persone giuridiche può essere effettuata alla persona fisica che rappresenta l’ente, “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”, ovverosia proprio quanto risulta essere accaduto nel caso di specie. Del resto, parte ricorrente, nel ricorso, riconosce di aver avuto conoscenza dell’ordinanza impugnata, sebbene soltanto a seguito della lettura della richiamata determinazione n. 40734 del 19 novembre 2014 della Provincia di Potenza, di modificazione del flusso dei rifiuti urbani nel territorio provinciale. L’ordinanza impugnata risulta, inoltre, allegata al presente ricorso. Pertanto, alla luce del generale principio di cui all’art.156, terzo comma, cod. proc. civ., per il quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, applicabile anche nel processo amministrativo in ragione del rinvio esterno cristallizzato nell’art. 39, n. 1 cod. proc. amm., la dedotta invalidità, ove anche ritenuta sussistente, dovrebbe ritenersi sanata per effetto della costituzione in giudizio e dello svolgimento di attività difensiva.

4.1.1. Per quanto attiene la “mancata assegnazione” del termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni nella nota dell’Ente intimato del 23 ottobre 2014, di comunicazione di attivazione del procedimento finalizzato alla chiusura del sito di trasferenza, il Collegio osserva che parte ricorrente ha avuto comunque contezza dell’oggetto del procedimento promosso, dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento, con specifica indicazione della facoltà di chiedere, anche a mezzo posta elettronica, i necessari chiarimenti. A fronte di ciò, la società ricorrente ha scelto di non presentare alcuna memoria partecipativa, sicché neppure viene in rilievo la questione del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere proposte. Infine, la censura si appalesa inammissibile, per difetto d’interesse, nella parte in cui si riferisce alla omessa notificazione del provvedimento impugnato alla Provincia di Potenza.

5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

6. Sussistono comunque giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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