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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 571 | Data di udienza: 3 Aprile 2019

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizi idrico integrato – Articolazione del regime tariffario – ARERA ed enti gestori dell’ambito – Regione Basilicata – EGRIB – Competenza dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ai fini della determinazione delle tariffe – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 2 Luglio 2019
Numero: 571
Data di udienza: 3 Aprile 2019
Presidente: Caruso
Estensore: Nappi


Premassima

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizi idrico integrato – Articolazione del regime tariffario – ARERA ed enti gestori dell’ambito – Regione Basilicata – EGRIB – Competenza dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ai fini della determinazione delle tariffe – Inconfigurabilità.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 2 luglio 2019, n. 571


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizi idrico integrato – Articolazione del regime tariffario – ARERA ed enti gestori dell’ambito – Regione Basilicata – EGRIB – Competenza dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ai fini della determinazione delle tariffe – Inconfigurabilità.

Allo stato,  ai sensi degli artt. 141 e 147 del d.lgs. n. 152/2016 e dell’art. 2, c. 12,lett. e) della l. n. 481/1195, l’articolazione del regime tariffario del servizio idrico integrato è il frutto dell’intervento di due attori, rispettivamente costituiti dall’ARERA (Autorità di regolazione per le energie, reti e ambiente) e dagli Enti di gestione dell’ambito, e segnatamente, con riguardo alla Regione Basilicata, dall’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – EGRIB, istituito con legge regionale 3 gennaio 2016, n. 1, che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. b) di quest’ultima, è responsabile del governo del servizio idrico integrato della Basilicata, essendo chiamato a svolgere le funzioni in precedenza attribuite alla Conferenza interistituzionale idrica, già Autorità d’ambito del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63, nonché quelle previste per l’ente di governo dell’ambito dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nessuna competenza, ai fini della determinazione delle tariffe idriche, è dato ravvisare in capo ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, atteso, tra l’altro, il disposto dell’art. 141  co. 2, del cennato d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui «le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato».

Pres. Caruso, Est. Mastrantuono – B. s.r.l. (avv. Nota) c. Comune di Matera (avv. Franchino)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 2 luglio 2019, n. 571

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 2 luglio 2019, n. 571

Pubblicato il 02/07/2019

N. 00571/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 249 del 2018, proposto da
– Sistemi Sospensioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Massimo Militerni, p.e.c. massimo.militerni@milano.pecavvocati.it, Alberto Salmaso, Innocenzo Militerni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisabetta Lioi, in Potenza, alla via Pretoria 18;


contro

– Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Francesco Buscicchio, p.e.c.: buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it;
– Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale per la Provincia di Potenza n. 27 del 7 febbraio 2018;

– della nota del Consorzio ASI di Potenza del 20 marzo 2018, prot. 1452;

– per quanto occorrer possa, della deliberazione di Giunta Regionale della Basilicata n. 879 del 4/8/2017, richiamata in atti, unitamente alle relazioni richiamate negli atti impugnati

– di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 18 maggio 2018, depositato il successivo 28 di maggio, la Sistemi Sospensioni s.p.a. è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’adozione del nuovo regime tariffario per i servizi di fornitura di acqua ad uso industriale e depurazione reflui, deducendo, in diritto i motivi di seguito rubricati.

2. L’Ente intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito in rito l’irricevibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza.

3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 20 giugno 2018, con ordinanza n. 66 del 2018 è stata fissata la trattazione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55, n. 10, cod. proc. amm..

4. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2018, previo deposito di memorie e documenti, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. In limine litis, va dato atto della sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo nel contenzioso concernente l’atto generale con il quale l’amministrazione competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente facendo uso, a tale scopo della propria potestà discrezionale (in termini, Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2007, n. 2239).

5.1. Sempre in rito, il Collegio procede alla disamina dell’eccezione di irricevibilità, rectius inammissibilità, del ricorso sollevata da parte intimata.

5.1.1. Da una prima angolazione, il Consorzio ASI ha sostenuto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare, entro l’ordinario termine decadenziale, la DGR n. 879 del 2017, in quanto la stessa avrebbe richiamato testualmente la “relazione per la presentazione del piano di risanamento e rilancio del Consorzio industriale della provincia di Potenza”. In particolare, «secondo l’Ente resistente dalla lettura aggregata della DGR e della relazione (che la ricorrente aveva l’onere di compulsare, anche attraverso l’esercizio del diritto di acceso), ben si evinceva che il Consorzio non avrebbe che potuto: – determinare nuove tariffe; aumentare le tariffe medesime. La Delibera n. 27/2018 si appalesa, quindi, come un mero atto applicativo della DGR n. 879/2017 […]».

L’eccezione non ha pregio. La cennata deliberazione regionale ha semplicemente fatto obbligo ai consorzi ASI delle province di Potenza e Matera di determinare le tariffe di cui alle lettere a) e b) dell’art. 31 della legge regionale n. 18 del 2010, senza tuttavia specificarne l’entità, e limitandosi a individuare i criteri direttivi costituiti dalla copertura dei costi del singolo servizio e delle relative spese di manutenzione, e dal “tenere conto delle tariffe applicate in aree consortili limitrofe a quelle del territorio regionale”. È quindi evidente che la concreta lesione dell’interesse della ricorrente può dirsi intervenuta soltanto allorquando il Consorzio intimato, inverando le previsioni della deliberazione regionale, ha effettivamente dato luogo al contestato aumento tariffario e alla sua articolazione.

5.1.2. Per altro verso, si è sostenuto che, risultando le deliberazioni consortili soggette a pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, ed essendo intervenuta detta pubblicazione in data 14 febbraio 2018, il ricorso sarebbe irrimediabilmente tardivo.

La tesi è fuori asse. Ritiene il Collegio di dover precisare, per tale versante, che la previsione di cui all’art. 41, co. 2, cod. proc. amm., nella parte in cui, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, ancora la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso «al giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge» va interpretata letteralmente, e di essa va fa fatto prudente governo, dovendosi attribuire in tutta evidenza prevalenza al diritto di difesa dei consociati, nell’ottica del riconoscimento dell’effettività dell’accesso agli strumenti apprestati dall’ordinamento per il contrasto all’attività amministrativa illegittima.

Sostiene tale approdo anche un’interpretazione condotta in prospettiva storica, posto che il legislatore, all’originaria previsione dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, riferita «al giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell’albo», ha già sostituto, a partire dall’anno 2000, con l’art. 1 della legge n. 205, quella, di ben maggiore spessore, per cui la pubblicazione è idonea a far decorrere i termini per la proposizione del ricorso soltanto «se prevista da disposizioni di legge o di regolamento». Ne consegue che non può ritenersi sufficiente, al fine dell’individuazione del dies a quo, il richiamo a una previsione normativa generale che contempli la pubblicazione nell’albo di generiche categorie di provvedimenti suscettibili di incidere nei settori più disparati. Una tale interpretazione finirebbe infatti col privare di significato concreto l’innovazione legislativa testé richiamata, che ha trovato conferma nel d.lgs. n. 104 del 2010.

In sintesi, la pubblicazione nell’albo di una pubblica amministrazione assume rilevanza, ai fini della presunzione di conoscenza, solo quando essa sia prescritta da una disposizione di legge che tale effetto espressamente riconosca e venga effettuata nei modi previsti dalla disposizione stessa (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 1997, n. 217).

Peraltro, nel caso concreto la pubblicazione è prevista nello statuto del Consorzio, ovverosia in un atto che certamente non ha rango legislativo o regolamentare.

Da altro versante, appare dirimente il rilievo per cui tale forma di legale conoscenza trova applicazione soltanto con riguardo ad atti amministrativi generali e agli altri i cui destinatari non siano facilmente individuabili a priori, mentre la contestata deliberazione consortile si rivolge esclusivamente ai soggetti che fruiscano del servizio. Ebbene, nei riguardi dei soggetti contemplati dal provvedimento, il termine per proporre impugnazione innanzi al Giudice amministrativo decorre dalla sua piena conoscenza e non già dalla sua pubblicazione (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 543).

6. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

6.1. Si è in primo luogo dedotta la carenza di potere dell’intimato Consorzio alla determinazione delle tariffe idriche applicabili nell’ambito di competenza, essendo il potere stesso radicato in capo all’Autorità di regolazione per le energie, reti e ambiente – ARERA e all’EGRIB.

La censura coglie nel segno.

L’art. 141, co. 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, definisce il “servizio idrico integrato” «l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue».

L’art. 147 del medesimo decreto stabilisce che «I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36», mentre l’art. 149 demanda ad appositi enti di governo dell’ambito, tra l’altro, la predisposizione di piani economici e finanziari integrato anche dai proventi derivanti dalle tariffe.

L’art. 2, co. 12, lett. e), della l. 14 novembre 1995, n. 481, dispone che l’Autorità competente stabilisca e aggiorni «in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio».

L’ambito di applicazione di tali disposizioni è stato esteso al settore dei servizi idrici per effetto dell’art. 21, co. 19, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011.

Allo stato pertanto, l’articolazione del regime tariffario è il frutto dell’intervento di due attori, rispettivamente costituiti dall’ARERA e dagli Enti di gestione dell’ambito, e segnatamente, con riguardo alla Regione Basilicata, dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – EGRIB, istituito con legge regionale 3 gennaio 2016, n. 1, che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. b) di quest’ultima, è responsabile del governo del servizio idrico integrato della Basilicata, essendo chiamato a svolgere le funzioni in precedenza attribuite alla Conferenza interistituzionale idrica, già Autorità d’ambito del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63, nonché quelle previste per l’ente di governo dell’ambito dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Alcuna competenza in tal senso, diversamente, è dato ravvisare in capo al Consorzio intimato

6.1.1. Parte resistente ha sostenuto che la contestata deliberazione n. 27/18 avrebbe a oggetto acque a uso industriale, ovvero un aliud rispetto alle acque che sono attratte alla disciplina del servizio idrico integrato. La stessa deliberazione, inoltre, sarebbe stata adottata in esecuzione della DGR n. 879 del 2017, emanata in dichiarata attuazione dell’art. 31 della legge regionale.

In senso contrario è tuttavia agevole richiamare l’art. 141, co. 2, del cennato d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui «le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato». D’altro canto, il ripetuto decreto, all’art. 172, co. 6, prescrive il trasferimento in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all’articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell’unità di gestione.

Quanto all’art. 31 della legge regionale n. 18 del 2010, esso a ben vedere non concerne il servizio idrico, avendo riguardo ai servizi consortili di manutenzione e gestione, dell’utilizzo da parte di terzi di opere o impianti consortili, ovvero della prestazione di specifici servizi, anche a domanda individuale,

6.1.2. La rilevata carenza, a monte, di potere determinativo delle tariffe di riferimento rende poi recessivo l’ulteriore argomento prospettato da parte resistente, volto a richiamare il potere di variazione tariffario che è contemplato dal contratto individuale stipulato colla ricorrente, al più profilandosi una questione di validità di dette clausole per contrarietà a norme imperative, peraltro rimessa alla cognizione di altro plesso giurisdizionale.

7. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura.

8. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Consorzio per l’area sviluppo industriale per la provincia di Potenza n. 27 del 7 febbraio 2018 e gli atti impugnati a essa conseguenti.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio dei giorni 24 ottobre 2018 e 3 aprile 2019, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        
IL SEGRETARIO
 

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