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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 590 | Data di udienza: 22 Marzo 2017

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione – Utilizzo del potere di ordinanza ex art. 9 l. n. 447/1995.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 21 Agosto 2017
Numero: 590
Data di udienza: 22 Marzo 2017
Presidente: Caruso
Estensore: Nappi


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione – Utilizzo del potere di ordinanza ex art. 9 l. n. 447/1995.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 agosto 2017, n. 590


INQUINAMENTO ACUSTICO – Superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione – Utilizzo del potere di ordinanza ex art. 9 l. n. 447/1995.

L’avvenuto superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa, anche se non coinvolgente l’intera collettività ma singoli cittadini, è sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica atteso che l’utilizzo del particolare potere di ordinanza di cui all’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ipotesi di accertato superamento dei valori limite, assume carattere pressoché doveroso, sia perché l’inquinamento acustico ontologicamente rappresenta un pericolo per la salute pubblica, sia in quanto tale fonte primaria non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (Cons. Stato, sez. II, par. 6 ottobre 2012, n. 172).


Pres. Caruso, Est. Nappi – I. s.r.l. (avv.ti Murano e Paolino) c. Comune di Forenza (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 21 agosto 2017, n. 590

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 agosto 2017, n. 590


Pubblicato il 21/08/2017

N. 00590/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 1016 del 2015, proposto da:
– I.Do.Ka. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Murano e Vincenzo Paolino, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;

contro

– Comune di Forenza, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’ordinanza sindacale del Comune di Forenza n. 10 del 31 agosto 2015, prot. n.6007, ricevuta il 14 settembre 2015,

– di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016, il referendario Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La I.Do.Ka. s.r.l. ha impugnato l’ordinanza in epigrafe, di adozione di «tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, anche mediante il blocco delle turbine» relativamente a n. 2 turbine eoliche della potenza complessiva di 60 Kw, realizzate in Forenza, località Serra dei Pagani, sul fondo catastalmente distinto al foglio 70, particella 97.

1.1. Tanto sulla base di misurazioni del livello sonoro prodotto dalle predette turbine svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata – ARPAB, a seguito di richiesta della locale Stazione del Corpo forestale dello Stato.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

I. Violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 10 agosto 2000. Carenza di legittimazione a emettere l’ordinanza da parte del Sindaco in assenza di un’urgenza, fra l’altro neanche richiamata nell’ordinanza impugnata;

II. Violazione di legge per inosservanza degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990. Mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento;

III. Violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 d.p.c.m. 14 novembre 1997 – Mancata adozione di tutte le procedure tecniche per consentire una corretta misurazione.

2. Il Comune di Forenza non si è costituito in giudizio.

3. Con ordinanza n. 8/2016, si è disposto un incombente istruttorio avente a oggetto l’espletamento da parte dell’ARPAB di una nuova misurazione del rumore differenziale tramite rilievi effettuati negli stessi giorni e nelle medesime condizioni ambientali, in contraddittorio con l’impresa ricorrente, escludendo la sorgente sonora oggetto di rilevazione attraverso l’interruzione dell’attività dell’impianto produttivo.

4. Con successiva ordinanza cautelare n. 31 del 2016 l’incidentale istanza cautelare è stata accolta.

5. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

6.1. E’ stata in primo luogo dedotta l’incompetenza del Sindaco all’emissione del provvedimento impugnato, in assenza di dichiarata urgenza.

6.1.1. L’argomento non ha pregio. Come osservato da condivisibile giurisprudenza, l’avvenuto superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa, anche se non coinvolgente l’intera collettività ma singoli cittadini, è sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica atteso che l’utilizzo del particolare potere di ordinanza di cui all’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ipotesi di accertato superamento dei valori limite, assume carattere pressoché doveroso, sia perché l’inquinamento acustico ontologicamente rappresenta un pericolo per la salute pubblica, sia in quanto tale fonte primaria non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (Cons. Stato, sez. II, par. 6 ottobre 2012, n. 172).

6.1.2. Neppure sussiste il vizio di incompetenza dedotto dalla società ricorrente, dal momento che, come si è testé osservato, la legge non prevede un potere amministrativo “ordinario”, come tale di competenza dirigenziale, che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382).

6.2. Coglie nel segno, diversamente, la censura concernente la violazione dell’art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

6.2.1. Invero, come si rileva dalla relazione dell’ARPAB del 24 luglio 2015, su cui si fonda l’ordinanza impugnata, le “misure di rumore” del funzionamento degli “impianti minieolici”, in ambiente esterno e abitativo, sono state eseguite nei giorni 16 ottobre 2014 e 18 giugno 2015, mentre in data 5 maggio 2015 è stato misurato il rumore residuo o di fondo con gli impianti minieolici fermi, escludendo la sorgente specifica di rumore, come previsto al punto 12 dell’allegato A del decreto del Ministero dell’ambiente del 16 marzo 1998.

6.2.2. La società ricorrente ha versato in atti una perizia giurata in cui si è contestata la correttezza dei rilievi effettuati dalla predetta Agenzia, in quanto in base: «alle metodologie di misure sancite dal decreto 16 marzo 1998 il livello differenziale di rumore è dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo quando la sorgente di rumore non è funzionante). Tale accertamento, deve essere eseguito in maniera contestuale e più precisamente i tecnici devono prima verificare il rumore a sorgente attiva e, nello stesso istante, spegnere la sorgente e ripetere la misurazione. Solo in tal modo si ricava correttamente il livello differenziale di rumore. Nello specifico caso il tecnico misura un rumore ambientale (residuo + sorgente in funzione) e poi un rumore solo residuo (sorgente eolica non operativa) in momenti temporali differenti e soprattutto in condizioni ambientali molto differenti con velocità del vento esterna consistentemente diversa nei due casi».

6.2.3. Ora, il decreto 16 marzo 1998 stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art. 3, n. 1, lettera c) della legge n. 447 del 1995. In particolare, i criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono riportati nell’allegato B al medesimo decreto, secondo cui «prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza».

6.2.4. In considerazione di quanto innanzi, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio volto all’espletamento di una nuova misurazione da parte dell’ARPAB tramite rilievi effettuati negli stessi giorni e nelle medesime condizioni ambientali. All’esito, la cennata Agenzia ha reso una relazione, invero di tenore non perspicuo, dalla quale è comunque dato rilevare che «in data 2.2.2016 è stato effettuato un secondo sopralluogo di cui si allega copia – all. 2. Le misurazioni del rumore sono state effettuate in contraddittorio e contemporaneamente l’ARPAB ha effettuato rilievi anemometrici durante l’intero periodo. In assenza di zonizzazione acustica del territorio comunale si applica l’art. 6 del D.P.C.M. 1.3.1991. I Funzionari hanno effettuato n. 2 rilevazioni in ambiente esterno con vento debole (compreso tra 1.66 e 1.82 m/s) e, pertanto, non si è rilevata una reale condizione di disagio. Ai sensi dell’all. B, punto 5 del D.M. 16.3.1998 "Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa", non sono state effettuate misurazioni all’interno dell’ambiente abitativo in quanto la velocità del vento, sul balcone dell’abitazione del ricorrente risultava inferiore ad 1 m/s e insufficiente a produrre un rumore al ricettore tale da essere rilevato».

6.2.5. La nuova misurazione ha quindi fornito un esito di segno differente rispetto a quello dell’accertamento precedente, in quanto «non si è rilevata una reale condizione di disagio».

6.2.5.1. A fronte di tale esito, appare quantomeno contraddittoria la conclusione della nuova relazione dell’ARPAB, di conferma delle «misure di rumore e della relazione già inviate con nota n. 0008169 del 24.7.2015 al Sindaco del Comune di Forenza ed al Comando del Corpo Forestale dello Stato presso Stazione di Forenza», anche avuto riguardo al fatto che alcun cenno è stato svolto in ordine alla prospettata diversità di condizioni ambientali in cui le contestate misurazioni iniziali risultano essere state svolte.

6.2.6. In assenza di argomentazioni in ordine alla correttezza del metodo applicato da ARPAB nei rilievi di cui alla nota del 24 luglio 2015, e in considerazione del differente risultato delle misurazioni successive, il Collegio non può dunque che concludere per la complessiva inattendibilità delle risultanze del primo accertamento acustico, le quali costituiscono dunque invalida base istruttoria dell’impugnata ordinanza comunale.

7. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura, e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità comunale nell’esercito dei poteri di vigilanza di cui alla ripetuta legge 26 ottobre 1995, n. 447.

8. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 23 novembre 2016 e 22 marzo 2017, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        
IL SEGRETARIO

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