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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 806 | Data di udienza: 6 Dicembre 2017

* VIA, VAS E AIA – Procedimenti di VIA o di screening – Impugnazione termine decadenziale . decorrenza – Pubblicazione integrale nel BUR – Pubblicazione per estratto – Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 152/2006 – RIFIUTI – Impianti di recupero – Verifica di assoggettabilità a VAS – Isola ecologica da utilizzare per l’operazione R13 di messa a riserva dei rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio provvisorio, con quantitativi inferiori alle 3.000 t/anno ed alle 10 t/giorno – Esclusione – Deroga all’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo – Valutazione di incidenza – Non è necessaria.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2017
Numero: 806
Data di udienza: 6 Dicembre 2017
Presidente: Caruso
Estensore: Mastrantuono


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Procedimenti di VIA o di screening – Impugnazione termine decadenziale . decorrenza – Pubblicazione integrale nel BUR – Pubblicazione per estratto – Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 152/2006 – RIFIUTI – Impianti di recupero – Verifica di assoggettabilità a VAS – Isola ecologica da utilizzare per l’operazione R13 di messa a riserva dei rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio provvisorio, con quantitativi inferiori alle 3.000 t/anno ed alle 10 t/giorno – Esclusione – Deroga all’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo – Valutazione di incidenza – Non è necessaria.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 dicembre 2017, n. 806


VIA, VAS E AIA – Procedimenti di VIA o di screening – Impugnazione termine decadenziale . decorrenza – Pubblicazione integrale nel BUR – Pubblicazione per estratto – Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 152/2006.

Poiché i procedimenti di VIA e/o di Screening, pur inserendosi nel più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono autonomi, in quanto sono caratterizzati da apposite norme, che disciplinano la partecipazione dei soggetti interessati, e risultano preordinati alla tutela dell’interesse pubblico specifico ambientale, i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti devono essere impugnati entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni dalla loro pubblicazione integrale – e non per estratto –  nel Bollettino Ufficiale Regionale. La pubblicazione solo per estratto del provvedimento di non assoggettabilità a VIA (nella specie, per la variante urbanistica per la realizzazione di un’isola ecologica),  viola perlatro l’art. 12, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006, ai sensi del “il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità competente”.

VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – Impianti di recupero – Verifica di assoggettabilità a VAS – Isola ecologica da utilizzare per l’operazione R13 di messa a riserva dei rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio provvisorio, con quantitativi inferiori alle 3.000 t/anno ed alle 10 t/giorno – Esclusione – Deroga all’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo – Valutazione di incidenza – Non è necessaria.

  Ai sensi della lett. z.b) del paragrafo “7 Progetti di infrastrutture” dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006 sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità della VAS gli “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate giornaliere, mediante le operazioni di cui alle lettere da R1 a R9 dell’Allegato C della Parte IV D.Lg.vo n. 52/2006. Non va pertanto sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS un’isola ecologica da utilizzare esclusivamente per l’operazione R13 di messa a riserva dei rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio provvisorio, con quantitativi inferiori alle 3.000 tonnellate annue ed alle 10 tonnellate giornaliere; deve ritenersi legittima altresì la decisione di  derogare all’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico di livello esecutivo: la deroga, ai sensi dell’art. 8, comma 1, DPR n. 160/2010, del Piano urbanistico di livello generale soltanto nella parte relativa all’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo non richiede peraltro la Valutazione di Incidenza ex DPR n. 357/1997.

Pres. Caruso, Est. Mastrantuono – R.S. e altri (avv.ti Calzone e Montagna) c. Comune di Policoro (avv. Bello) e Regione Basilicata (avv. Possidente)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 21 dicembre 2017, n. 806

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 dicembre 2017, n. 806

Pubblicato il 21/12/2017

N. 00806/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2017, proposto da:
Rocco Suriano, Giambattista Suriano, Giovanni Tonino Romano, Attilio Farina, Francesco Farina, Riccardo Romano, Annunziata Porreca, Marcello Porreca, Pasquale Casalnuovo e Giuseppe Montano, tutti rappresentanti e difesi dagli avv.ti Angelo Calzone e Nicola Montagna, con domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Policoro, in persona del Sindaco p..t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Bello, con domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

nei confronti di

Sinnica Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Esposito, con domicilio eletto in Potenza Viale dell’Unicef presso la sede della Legacoop della Basilicata;

per l’annullamento:

-della Delibera n. 29 del 27.12.2016 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 13 al 28.1.2017), con la quale il Consiglio Comunale di Policoro ha approvato il progetto di realizzazione nella Zona D1 di un’isola ecologica, da adibire allo stoccaggio e recupero dei rifiuti assimilabili agli urbani, comportante, ai sensi dell’art. 8, comma 1, DPR n. 169/2010, la deroga dell’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico di livello esecutivo, prescritta dal Piano urbanistico di livello generale;

-della Determinazione n. 753 dell’1.7.2016, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha espresso, ai sensi dell’art. 12 D.Lg.vo n. 152/2006, il parere favorevole di non assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Policoro, della Regione Basilicata e della Sinnica Service S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Angelo Calzone, Luca Di Mase, per delega dell’avv. Francesco Bello, Maddalena Bruno, per delega dell’avv. Anna Carmen Possidente, e Gaetano Esposito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con domanda del 30.7.2015 la Sinnica Service S.r.l., in possesso delle autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti, chiedeva al Comune di Policoro di poter realizzare sui terreni, di sua proprietà, foglio di mappa n. 17, particelle nn. 266, 269 e 395 (aventi la superficie complessiva di 16.100 mq.), siti nella Zona D1, un’isola ecologica, avente la dimensione di 9.600 mq., da adibire allo stoccaggio e recupero “mediante utilizzo di mezzo mobile autorizzato” dei rifiuti assimilabili agli urbani, cioè i rifiuti sarebbero stati trasportati periodicamente con automezzi autorizzati presso discariche e/o impianti recupero autorizzati (cfr. Relazione tecnica del Novembre 2015, depositata dalla Sinnica Service S.r.l.).

Tra i documenti presentati dalla Sinnica Service S.r.l. vi era anche il Rapporto preliminare e/o di screening ambientale, in quanto il Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Metapontino prescriveva per la realizzazione del predetto intervento un preventivo studio di verifica della compatibilità ambientale, il quale evidenziava che: a) nella Zona D1, destinata ad attività artigianali, commerciali e produttive, dove doveva essere realizzata l’isola ecologica, risultavano già insediati uno stabilimento per la produzione di manufatti prefabbricati e un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzo; b) l’intervento si inseriva in una zona già antropizzata, dotata di tutte le infrastrutture (rete fognaria, acquedotto, gas metano e rete elettrica), e con accesso diretto alla Strada Statale n. 106 Jonica, senza transitare per il centro urbano; c) nel paragrafo 7 venivano esaminati e valutati tutti i criteri e gli elementi indicati nell’Allegato I alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006.

Poiché il Piano urbanistico di livello generale, cioè il PRG approvato con D.P.G.R. n. 267 del 28.7.1999, prevedeva l’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico di livello esecutivo, il Comune di Policoro, ai sensi dell’art. 8 DPR n. 160/2010 indiceva una Conferenza di servizi, che si teneva il 13.10.2016, nel corso della quale esprimevano parere favorevole, oltre all’Ufficio Tecnico comunale:

-la Regione Basilicata con Del. G.R. n. 53 del 13.1.2015, con la quale la Giunta Regionale aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 42 L.R. n. 26/2014, l’isola ecologica in discorso;

-il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale con la Determinazione n. 753 dell’1.7.2016;

-il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica con atto dell’11.10.2016;

-l’Ufficio Geologico con atto del 12.10.2016;

-la Provincia di Matera con parere espresso in Conferenza;

-l’Azienda Sanitaria locale di Matera con atto del 28.10.2015;

-e l’Autorità di Bacino con atto del 5.7.2016.

Più precisamente, la predetta Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 753 dell’1.7.2016:

1) esaminava il suddetto Rapporto preliminare e/o di screening ambientale, il quale veniva ritenuto sufficiente rispetto ai contenuti minimi previsti dall’art. 12, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto: a) il progetto ricadeva nella tipologia prevista dall’art. 6, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006 e non rientrava nelle fattispecie dei progetti indicati negli Allegati II, III e IV alla Parte II del D.Lg.vo n. 52/2006 e non rendeva necessaria la Valutazione di Incidenza ex DPR n. 357/1997; b) l’impianto doveva essere realizzato nella Zona D1, già antropizzata ed infrastrutturata, con l’unica deroga allo strumento urbanistico del passaggio dall’attuazione indiretta a quella diretta e risultava destinato essenzialmente alla messa a riserva di rifiuti non pericolosi con quantitativi inferiori alle 10 tonnellate giornaliere, anche se veniva evidenziato che per l’attività di recupero dei rifiuti non erano stati indicati i quantitativi giornalieri ed annuali e le modalità operative; c) nessuno dei soggetti competenti in materia ambientale aveva segnalato eventuali criticità e, comunque, l’Ufficio Compatibilità Ambientale non aveva rilevato impatti significativi sull’ambiente, ritenendo i principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni, stabilite dalla stessa Determinazione n. 753 dell’1.7.2016;

2) esprimeva, ai sensi dell’art. 12 D.Lg.vo n. 152/2006, il parere favorevole di non assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (d’ora in poi VAS) della suddetta variante urbanistica, con l’obbligo di osservare alcune prescrizioni, specificando che tale provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. n, D.Lg.vo n. 152/2006 concludeva il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ed era obbligatorio e vincolante e che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006, era pubblicato nel BUR e sul sito internet della Regione.

In data 26.10.2016 veniva pubblicato nell’Albo Pretorio comunale l’avviso di deposito del progetto e del verbale della Conferenza di servizi del 13.10.2016.

Poiché entro i 20 giorni successivi dalla pubblicazione del predetto avviso non era pervenuta alcuna osservazione e/o opposizione, con Delibera n. 29 del 27.12.2016 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 13 al 28.1.2017) il Consiglio Comunale di Policoro approvava il suddetto progetto, comportante, ai sensi dell’art. 8, comma 1, DPR n. 169/2010, la deroga dell’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico di livello esecutivo, prescritta dal Piano urbanistico di livello generale, specificando che la citata isola ecologica doveva essere realizzata entro 36 mesi “a pena di decadenza della variante urbanistica con conseguente ritorno dell’area interessata alla destinazione urbanistica precedente”, prevedendo anche “la possibilità di procedere all’esproprio dell’area, per affidare la realizzazione del progetto ad altri proponenti”.

Con il presente ricorso, notificato il 6/9.3.2017 e depositato il 24.3.2017, i sigg. Rocco Suriano, Giambattista Suriano, Giovanni Tonino Romano, Attilio Farina, Francesco Farina, Riccardo Romano, Annunziata Porreca, Marcello Porreca, Pasquale Casalnuovo e Giuseppe Montano hanno impugnato la predetta Del. C.C. n. 29 del 27.12.2016 e la suddetta Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 753 dell’1.7.2016, deducendo:

1) la violazione degli artt. 6, comma 3, e 12, commi 1 e 3, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto il Rapporto preliminare di screening ambientale e la Determinazione regionale n. 753 dell’1.7.2016 non aveva tenuto in debita considerazione: A) il “diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto dell’intervento” ed i criteri, indicati nell’Allegato I alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006 ed il livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento, cioè, più precisamente, la predetta Determinazione non aveva valutato: a1) le caratteristiche della “probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti”; a2) il “carattere cumulativo degli impatti” e l’elemento delle “dimensioni” del progetto, non tenendo conto della circostanza che l’isola ecologica di cui è causa doveva essere realizzata su un’area di 9.600 mq. e nelle cui vicinanze già esiste un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzo, richiamando la Sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 4.7.2013, secondo cui anche un’opera di limitate dimensioni può provocare un impatto significato, a causa degli effetti cumulativi che possono essere determinati dall’incidenza di altri fattori, già presenti nel territorio, che siano idonei ad incidere sull’equilibrio ambientale, a3) l’elemento della “utilizzazione attuale del territorio e delle risorse naturali”, evidenziando l’erroneità dell’impugnata Determinazione n. 753 dell’1.7.2016, nella parte in cui, a pag. 5, rigo 37, afferma che “l’intervento non interessa terreni coltivati”, mentre i ricorrenti con la perizia, allegata al ricorso, hanno dimostrato che “tutt’intorno al sito (a distanza di pochi metri) non c’è altro che terreni coltivati e destinati a produzioni agricole di pregio di aziende moderne ed all’avanguardia nell’agricoltura”; a4) l’elemento della “ricchezza, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali” e delle caratteristiche degli “impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”, evidenziando l’erroneità dell’impugnata Determinazione n. 753 dell’1.7.2016, nella parte in cui, a pag. 5, rigo 8, afferma che “l’intervento non interferisce con aree protette e/o appartenenti alla Rete Natura 2000”, sebbene a poche centinaia di metri si trovano il Sito di Importanza Comunitaria e la Zona di Protezione Speciale del Bosco Pantano di Policoro e della Costa Jonica della Foce del Sinni;

1bis) nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, in quanto: A) la Determinazione regionale n. 753 dell’1.7.2016 aveva affermato, a pag. 5, righi 48-50, che l’isola ecologica di cui è causa non ricadeva nelle fattispecie dei progetti indicati negli Allegati II, III e IV alla Parte II del D.Lg.vo n. 52/2006, pur tenendo conto, a pag. 6, righi 18-20, della circostanza che la predetta isola ecologica sarebbe stata adibita, oltre che allo stoccaggio, anche al recupero dei rifiuti assimilabili agli urbani “mediante l’utilizzo di un mezzo mobile autorizzato senza, però, indicare i quantitativi (giornalieri ed annuali) e modalità operative”, ma l’accertamento della tipologia dei rifiuti e dei relativi quantitativi risultava necessario per verificare se il progetto in questione doveva essere assoggettato al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; B) nell’isola ecologica in discorso sarebbero stati recuperati anche i rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, identificati con i codici CER 020701 (rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima), 020303 (rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente) (nell’impugnata Determinazione regionale n. 753 dell’1.7.2016 e nel Rapporto preliminare e/o di screening ambientale tra i rifiuti, che dovranno essere messi a riserva nell’isola ecologia di cui è causa, vengono indicati anche i rifiuti con i codice CER 020303 e 020701, ma vengono classificati come rifiuti, derivanti da “scarti vegetali”) e 170504, cioè le “terre da scavo”, che prima di essere portate a recupero debbono essere sottoposte a specifiche analisi e test, per escludere che si tratti di rifiuti contaminati o pericolosi;

2) la violazione dell’art. 6, comma 3, della Direttiva Comunitaria n. 43/1992 e dell’art. 5, comma 3, DPR n. 357/1997, in quanto la Determinazione regionale n. 753 dell’1.7.2016, a pag. 5, righi 48-50, aveva stabilito che non era necessario richiedere alla Sinnica Service S.r.l. lo Studio di Incidenza Ambientale ed effettuare la relativa valutazione, richiamando le Sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 4 del 15.1.2014 e del TAR Basilicata n. 107 del 13.2.2016, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4327 del 13.9.2017, ai sensi delle quali la Valutazione di incidenza si applica anche agli interventi che ricadono all’esterno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali della Rete Natura 2000, quando possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati dalle predette aree protette, tenuto pure conto dell’effetto cumulativo ex art. 6, comma 3, Direttiva comunitaria n. 43/1992 con altri piani e progetti;

3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto, poiché la Regione aveva escluso la Valutazione di incidenza ex DPR n. 357/1997, non erano state accertate le ripercussioni della realizzazione dell’isola ecologica di cui è causa, finalizzata anche al recupero dei rifiuti, sulla flora e la fauna, presenti nel Sito di Importanza Comunitaria e nella Zona di Protezione Speciale del Bosco Pantano di Policoro e della Costa Jonica della Foce del Sinni, che si trovano a poche centinaia di metri;

4) la violazione dell’art. 8 L.R. n. 3/1990, in quanto, poiché l’area oggetto dell’intervento in questione all’interno del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Metapontino e l’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione di tale Piano prevede che devono restare inalterati l’uso, l’aspetto e la configurazione rurale e che possono considerarsi compatibili solo gli interventi edilizi di riqualificazione e/o riorganizzazione delle strutture edilizie originarie della Riforma Fondiaria, ai sensi della predetta norma il progetto, oggetto della controversia in esame, doveva essere corredato da uno studio di compatibilità ambientale, evidenziando anche che ai sensi dell’art. 145, comma 3, D.Lg.vo n. 42/2004 le previsioni dei Piani Paesaggistici costituiscono nome minime “cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni”.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Policoro e la Sinnica Service S.r.l., i quali, oltre a sostenere l’infondatezza, hanno eccepito:

1) la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto non avevano provato i danni che avrebbero ricevuto inseguito all’installazione dell’isola ecologia in questione, richiamando la Sentenza C.d.S. Sez. III n. 441 del 4.2.2016;

2) l’irricevibilità dell’impugnazione della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 753 dell’1.7.2016, in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006, è stata pubblicata nel BUR e sul sito internet della Regione;

3) l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Comune di Policoro nella stessa data del 27.12.2016 con Del. C.C. 31, dopo aver sottoposto l’intero territorio comunale alla Valutazione Ambientale Strategica e dopo che la Conferenza di Pianificazione ex art. 25 L.R. n. 23/1999 nella seduta del 14.12.2016 aveva espresso unanime parere favorevole con prescrizioni con accordo di pianificazione ex art. 26 stessa L.R. n. 2371999, aveva adottato il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, poi approvato con Del. C.C. n. 10 del 21.4.2017, per cui doveva ritenersi che tale valutazione era stata fata anche con riferimento all’isola ecologica di cui è causa;

4) l’inammissibilità del gravame, per l’omessa impugnazione del verbale della Conferenza di servizi del 13.10.2016, pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Policoro il 26.10.2016, in quanto, poiché tale atto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, DPR n. 160/2010, costituiva variante allo strumento urbanistico, per la sua natura decisoria risultava immediatamente lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Si è pure costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

All’Udienza Pubblica del 6.12.2017 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la legittimazione attiva dei ricorrenti Rocco Suriano, Giambattista Suriano, Giovanni Tonino Romano, Attilio Farina, Francesco Farina, Riccardo Romano, Annunziata Porreca, Marcello Porreca, Pasquale Casalnuovo e Giuseppe Montano, in quanto hanno provato di essere proprietari di terreni coltivati a produzioni agricole di pregio e titolari di aziende moderne ed all’avanguardia nell’agricoltura, siti nelle immediate vicinanze dell’isola ecologica di cui è causa, dimostrando tali circostanze con i documenti n. 11, 12, 13 e 15, cioè rispettivamente con le visure catastali, le visure CCIAA, la perizia redatta dall’Agronomo Giuseppe Toscano del 22.3.2017 e la relativa fotogrammetria con legenda.

Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 753 dell’1.7.2016, pur tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Salerno Sez. I Sent. n. 1502 del 6.7.2015 e TAR Liguria Sez. I punto 2.3 della Sentenza n. 363 del 25.2.2013), secondo cui poiché i procedimenti di VIA e/o di Screening, pur inserendosi nel più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono autonomi, in quanto sono caratterizzati da apposite norme, che disciplinano la partecipazione dei soggetti interessati, e risultano preordinati alla tutela dell’interesse pubblico specifico ambientale, i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti devono essere impugnati entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni dalla loro pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Infatti, il Comune in data 22.10.2017 ha depositato la pubblicazione nel BUR del 16.7.2016 della predetta Determinazione n. 753 dell’1.7.2016, da cui risulta che non è stata pubblicata integralmente, ma solo per estratto, cioè è stato pubblicato solo il titolo della predetta Determinazione (precisamente sono state indicate nel BUR soltanto le parole “D.Lg.vo n. 152 del 3.4.2006-Parte H (e s.m.i.)-Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lg.vo n. 152/2006, per la Variante urbanistica per la realizzazione di un’isola ecologica per lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti assimilabili agli urbani del Comune di Policoro (MT). Autorità procedente: Comune di Policoro. Autorità proponente: Sinnica Service S.r.l.”).

Pertanto, tale pubblicazione, oltre alla circostanza che non precisa i terreni, sui quali doveva essere realizzata l’isola ecologica in questione, cioè un elemento essenziale per la percezione degli effetti lesivi di tale impianto, viola l’art. 12, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006, ai sensi del “il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità competente”.

Conseguentemente, poiché nessuna delle parti resistenti ha provato l’integrale pubblicazione sul sito internet della Regione Basilicata, la quale, peraltro, costituendosi in giudizio, non ha neppure eccepito l’irricevibilità, deve ritenersi tempestiva l’impugnazione della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale n. 753 dell’1.7.2016, di parere favorevole ex art. 12 D.Lg.vo n. 152/2006 di non assoggettabilità alla VAS della contestata isola ecologica.

Risulta infondata anche l’eccezione di inammissibilità, relativa all’ommessa impugnazione degli atti di adozione ed approvazione del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, compreso la Valutazione Ambientale Strategica effettuata con riferimento a tutto il territori comunale nell’ambito di quel procedimento, in quanto, nella specie, i ricorrenti hanno contestato la decisione di derogare all’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico di livello esecutivo ed il parere ex art. 12 D.Lg.vo n. 152/2006 di non assoggettabilità alla VAS di tale deroga allo strumento urbanistico di livello generale.

Pertanto, non può condividersi la tesi del Comune di Policoro e della Sinnica Service S.r.l., secondo la quale la non contestata Valutazione Ambientale Strategica, effettuata nell’ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, rende inammissibile il ricorso in epigrafe, in quanto la VAS del Regolamento Urbanistico non prende in considerazione la prescrizione dell’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico di livello esecutivo, oggetto della controversia in esame.

Parimenti, infondata è l’eccezione di inammissibilità, relativa all’omessa impugnazione del verbale della Conferenza di servizi del 13.10.2016, pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Policoro il 26.10.2016, in quanto il predetto verbale è un atto interno al procedimento, che si è concluso con la Del. C.C. n. 29 del 27.12.2016, di approvazione della variante allo strumento urbanistico di livello generale, impugnata dai ricorrenti.

Nel merito, il ricorso risulta infondato.

Infatti, va rilevato che ai sensi della lett. z.b) del paragrafo “7 Progetti di infrastrutture” dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lg.vo n. 52/2006 sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità della VAS gli “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate giornaliere, mediante le operazioni di cui alle lettere da R1 a R9 dell’Allegato C della Parte IV D.Lg.vo n. 52/2006”.

Al riguardo, va, però, sottolineato che con riferimento all’isola ecologica di cui è causa l’impugnata Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 753 dell’1.7.2016 ha impartito le seguenti prescrizioni:

A) l’impianto deve essere utilizzato esclusivamente per l’operazione R13 di messa a riserva dei rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio provvisorio, con quantitativi che non dovevano superare le 3.000 tonnellate annue e le 10 tonnellate giornaliere;

B) le singole operazioni R5 di campagne di attività di recupero devono essere sottoposte a cura del proponente a Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di utilizzo di impianti con capacità di recupero superiore alle 10 tonnellate giornaliere;

C) i rifiuti non pericolosi dovevano essere avviati alle operazioni di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità presenti nell’impianto.

Cioè l’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale con l’impugnata Determinazione n. 753 dell’1.7.2016 ha autorizzato l’utilizzo dell’isola ecologica di cui è causa esclusivamente per l’operazione R13 di messa a riserva dei rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio provvisorio, con quantitativi inferiori alle 3.000 tonnellate annue ed alle 10 tonnellate giornaliere.

Inoltre, va evidenziato che dal contenuto del paragrafo 7 del Rapporto preliminare e/o di screening ambientale, presentato dalla Sinnica Service S.r.l., risulta che sono stati esaminati e valutati tutti i criteri e gli elementi indicati nell’Allegato I alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006 e che l’isola ecologica in discorso attuava il principio di prossimità delle aree di stoccaggio dei rifiuti rispetto ai luoghi di produzione, compreso i rifiuti provenienti dalle aziende agricole.

Comunque, con i provvedimenti impugnati è stato anche evidenziato che: l’isola ecologica di cui è causa deve essere realizzata nella Zona D1, destinata ad attività artigianali, commerciali e produttive, dove si sono già insediati uno stabilimento per la produzione di manufatti prefabbricati e un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzo, cioè in una zona antropizzata, infrastrutturata e dotata di accesso diretto a strade comunali e statali; nessuno dei soggetti competenti in materia ambientale aveva segnalato eventuali criticità e/o aveva rilevato impatti significativi sull’ambiente.

Pertanto, devono ritenersi non illegittime le contestate decisioni di non sottoporre tale impianto alla verifica di assoggettabilità della VAS e di derogare all’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico di livello esecutivo.

Poiché il Piano urbanistico di livello generale è stato derogato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, DPR n. 160/2010, soltanto nella parte relativa all’obbligo della preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, non risulta censurabile l’inciso, contenuto nell’impugnata Determinazione n. 753 dell’1.7.2016, secondo cui non risultava necessaria la Valutazione di Incidenza ex DPR n. 357/1997, in quanto non può ritenersi pertinente il richiamo dei ricorrenti alla Sentenza del TAR Basilicata n. 107 del 13.2.2016, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4327 del 13.9.2017.

Infatti, con la predetta Sentenza n. 107 del 13.2.2016, che non si disconosce e si conferma, questo Tribunale aveva accolto la censura dell’eccesso di potere per motivazione insufficiente avverso una Determinazione dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, che aveva escluso la necessità di richiedere lo Studio di Incidenza Ambientale ex artt. 5, comma 3, DPR n. 357/1997 e 6, comma 3, della Direttiva Comunitaria n. 43/1992, motivandolo esclusivamente sulle dimensioni dell’impianto e sulla sua distanza rispettivamente di 3,4 Km. e 3,2 Km. dai limiti esterni dei Siti di Importanza Comunitaria “Costa Jonica e Foce Basento” e “Costa Jonica e Foce Bradano” e rispettivamente di 3,9 Km. e di 4,8 Km. dalle Riserve Naturali del “Metapontino” e “Marinella Stornara”, in quanto da tali circostanze non poteva evincersi a priori “l’assenza di un’incidenza rilevante del progetto considerato in relazione ai siti di Natura 2000, e, conseguentemente, ad evitare il ricorso alla previa valutazione d’incidenza”, richiamando la Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 4 del 21.1.2014, secondo cui la considerazione della mera distanza dell’area oggetto dell’intervento dai limitrofi siti della Rete Natura 2000 non è elemento di per sé sufficiente ad escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa dell’intervento pianificato sui predetti siti, e della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13.12.2007 nella Causa n. 418/2004, relativa alla mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo, secondo cui taluni singoli progetti, ove considerati congiuntamente ad altri, potrebbero avere un notevole impatto ambientale e pregiudicare l’integrità del sito d’interesse comunitario.

Ma tale precedente si riferiva ad un impianto di recupero dei rifiuti per la produzione di fertilizzante ammedante-compostato di qualità e di combustile bricchettato e per l’alimentazione di un gassogeno idoneo a produrre energia elettrica e termica, sottoposto al previo rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006, mentre l’oggetto del presente giudizio contempla un’isola ecologica, dove devono essere effettuate soltanto l’operazione R13 di messa a riserva dei rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio provvisorio, con quantitativi inferiori alle 3.000 tonnellate annue ed alle 10 tonnellate giornaliere, che non risulta assoggettata nemmeno all’autorizzazione con la procedura semplificata di cui all’art. 216 dello stesso D.Lg.vo n. 152/2006.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario

L’ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        

IL SEGRETARIO

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