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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 282 | Data di udienza: 16 Dicembre 2015

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Adeguamento degli strumenti urbanistici al nuovo PTP ex artt. 143 e 159 d.lgs. n. 42/2004 – Parere della Soprintendenza – Natura vincolante – Presupposti – Scadenza del 60° giorno dalla ricezione degli atti – Parere espresso tardivamente – Regione – Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in caso di dissenso della Soprintendenza – Difetto assoluto di attribuzione –  Diritto alla salute e all’ambiente salubre – Bilanciamento con gli altri diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione – Tutela del lavoro.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 24 Marzo 2016
Numero: 282
Data di udienza: 16 Dicembre 2015
Presidente: Mastrantuono
Estensore: Mastrantuono


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Adeguamento degli strumenti urbanistici al nuovo PTP ex artt. 143 e 159 d.lgs. n. 42/2004 – Parere della Soprintendenza – Natura vincolante – Presupposti – Scadenza del 60° giorno dalla ricezione degli atti – Parere espresso tardivamente – Regione – Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in caso di dissenso della Soprintendenza – Difetto assoluto di attribuzione –  Diritto alla salute e all’ambiente salubre – Bilanciamento con gli altri diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione – Tutela del lavoro.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez.  1^ – 24 marzo 2016, n. 282


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Adeguamento degli strumenti urbanistici al nuovo PTP ex artt. 143 e 159 d.lgs. n. 42/2004 – Parere della Soprintendenza – Natura vincolante – Presupposti – Scadenza del 60° giorno dalla ricezione degli atti – Parere espresso tardivamente – Regione – Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in caso di dissenso della Soprintendenza – Difetto assoluto di attribuzione.

Il parere del Soprintendente di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004  è vincolante, se non sono state approvate “le prescrizioni d’uso”, oltre che dei beni paesaggistici tutelati ex artt. 140, c. 2, 141, c. 1, e 141 bis, anche dei beni indicati dall’art. 143, c. 1, lett. b), c) e d) (stesso D.Lg.vo n. 42/2004) e/o non sono stati prima adeguati i vigenti Piani Territoriali Paesaggistici al predetto art. 143, come prescritto dall’art. 159, ed il Ministero ha poi verificato “l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici” al nuovo PTP ex artt. 143 e 159. Se ci si trova nella predetta situazione, l’Amministrazione competente, entro 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza, deve provvedere “in conformità” oppure “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”. Mentre, dopo l’approvazione delle prescrizioni d’uso ex artt. artt. 140, c. 2, 141, c. 1, 141 bis e 143, c. 1, lett. b), c) e d), D.Lg.vo n. 42/2004 e dopo l’adeguamento ex artt. 143 e 159 dei Piani Territoriali Paesaggistici e degli strumenti urbanistici, il parere del Soprintendente “assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’Amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”. Dalla sopra descritta ricostruzione del quadro normativo emerge che nella fase in cui il parere della Soprintendenza è vincolante, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte della predetta Amministrazione Statale, l’Ente locale competente può pronunciarsi direttamente sulla domanda di autorizzazione paesaggistica; non si evince invece che, allo scadere del 60° giorno, la Soprintendenza consuma definitivamente il suo potere, cioè che non può più emanare alcun parere dopo 60 giorni, oppure che il parere, espresso tardivamente, non è più vincolante per l’Ente locale competente, il quale può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica anche in caso di parere negativo della Soprintendenza (sul punto cfr. da ultimo TAR Brescia Sez. I sentenza n. 1470 del 10.11.2015 e TAR Friuli Venezia Giulia sentenza n. 53 del 9.2.2015). Al contrario, se la Regione dovesse rilasciare, in caso di dissenso della Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica, tale provvedimento sarebbe nullo per difetto assoluto di attribuzione (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3039 del 23.5.2012).

Pres. f.f. ed Est. Mastrantuono – E. s.p.a. (avv.ti Grassi e Pugliese) c. Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


BENI CULTURALI E AMBIENTALI –  Diritto alla salute e all’ambiente salubre – Bilanciamento con gli altri diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione – Tutela del lavoro.

I diritti costituzionali alla salute ed all’ambiente salubre devono essere bilanciati con gli altri diritti costituzionali, come quello della tutela del lavoro ex art. 4 Cost., in quanto tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, cioè il diritto alla salute ed all’ambiente salubre non devono sempre prevalere sul diritto al lavoro. Ciò significa, che anche la tutela del paesaggio non deve sempre prevalere sugli interessi pubblici dello sviluppo delle fonti energetiche e dell’occupazione e sul diritto di impresa.


Pres. f.f. ed Est. Mastrantuono – E. s.p.a. (avv.ti Grassi e Pugliese) c. Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 24 marzo 2016, n. 282

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez.  1^ – 24 marzo 2016, n. 282

N. 00282/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 552 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’ENI S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Francesco Matteo Pugliese, con domicilio eletto presso il secondo in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118;


contro

-Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., e Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Comune di Calvello, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento con il ricorso introduttivo

del parere negativo, espresso dal Soprintendente della Basilicata il 31.3.2015, con riferimento all’istanza di autorizzazione paesaggistica, presentata dall’ENI S.p.a. il 17.12.2012 e successivamente integrata il 28.11.2013, il 12.9.2014 ed il 6.10.2014, relativa al progetto “Sviluppo Caldarosa”, che prevedeva la realizzazione di due nuovi pozzi (Caldarosa 2 e Caldarosa 3) e delle condotte di collegamento alla rete di raccolta esistente;

nonché per l’annullamento con l’atto di motivi aggiunti

del successivo parere, espresso dal predetto Soprintendente il 24.7.2015;

Visto il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Stefano Grassi e Francesco Matteo Pugliese e l’avv. dello Stato Amedeo Speranza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con D.M. del 23.1.2012 veniva rilasciata all’ENI S.p.a. la concessione di coltivazione idrocarburi, denominata Val d’Agri, in attuazione della quale è stato redatto il progetto “Sviluppo Caldarosa”, che prevede la realizzazione di due nuovi pozzi (Caldarosa 2 e Caldarosa 3) e delle relative condotte di collegamento all’esistente rete di raccolta.

Con riferimento a tale progetto l’ENI S.p.a. presentava alla Regione Basilicata in data 14.12.2012 l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lg.vo n. 152/2006 e della L.R. n. 47/1998 ed in data 17.12.2012 la domanda di autorizzazione paesaggistica.

Con Determinazione n. 219 del 21.2.2013 l’Ufficio regionale Foreste esprimeva parere favorevole sotto il profilo del vincolo idrogeologico.

Poiché la Commissione regionale per la tutela del Paesaggio aveva espresso parere negativo, l’ENI in data 28.11.2013 presentava un nuovo progetto, che veniva trasmesso alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici con nota del 9.1.2014.

Intanto, con nota dell’8.1.2014 la Soprintendenza aveva comunicato, con riferimento al progetto iniziale, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990.

Con nota del 15.1.2014 l’ENI faceva presente alla Soprintendenza che il progetto iniziale era stato modificato il 28.11.2013.

Il progetto in questione veniva ulteriormente integrato il 12.9.2014 ed il 6.10.2014 e la Commissione regionale per la tutela del Paesaggio ed il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente esprimevano parere favorevole.

Con nota del 28.10.2014 la Regione trasmetteva tutta la documentazione alla Soprintendenza, la quale con nota del 22.12.2014 comunicava nuovamente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990.

Con nota del 3.1.2015 l’ENI controdeduceva ai rilievi della Soprintendenza, la quale con nota del 31.3.2015 esprimeva parere negativo.

L’ENI S.p.a. con il presente ricorso, notificato il 14/19.5.2015 e depositato il 22.5.2015, ha impugnato il predetto parere negativo della Soprintendenza del 31.3.2015, deducendo:

1) la violazione dell’art. 146, commi 8 e 9, D.Lg.vo n. 42/2004, in quanto l’impugnato parere sopraintendizio era stato emanato dopo 87 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni ai rilievi esternati nella nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 22.12.2014, per cui il parere della Soprintendenza doveva ritenersi nullo e/o privo di ogni effetto, con la richiesta di declaratoria dell’obbligo della Regione di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, senza tener conto di tale parere negativo;

2) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la Soprintendenza non aveva spiegato le ragioni, in base alle quali non potevano essere condivise le osservazioni della ricorrente nella nota del 3.1.2015;

3) l’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, in quanto il Soprintendente è uno dei componenti della Commissione regionale per la tutela del Paesaggio, la quale aveva espresso parere favorevole;

4) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la Soprintendenza non aveva indicato i motivi di non condivisione dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione regionale per la tutela del Paesaggio e dal Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente;

5) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la Soprintendenza non aveva tenuto conto del diritto all’esercizio dell’impresa e degli interessi pubblici dello sviluppo delle fonti energetiche e dell’occupazione, non potendosi ritenere che l’interesse della tutela del paesaggio prevale sempre e comunque sugli altri interessi contrapposti;

6) la violazione del principio dell’obbligo di dissenso costruttivo, desumibile dall’art. 14 quater, comma 1, L. n. 241/1990, in quanto la Soprintendenza avrebbe dovuto evidenziare le modifiche progettuali, che avrebbero consentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Con Ordinanza n. 71 del 10.6.2015 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando alla Soprintendenza di riesaminare la suindicata istanza di autorizzazione paesaggistica.

Il Soprintendente di Potenza ha emanato il nuovo parere negativo del 24.7.2015, che è stato impugnato con atto di motivi aggiunti, notificato il 13/20.10.2015 e depositato il 16.10.2015, con il quale l’ENI ha dedotto la violazione dell’Ordinanza cautelare n. 71 del 10.6.2015 e del principi dell’obbligo di dissenso costruttivo e di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, ed ha chiesto in via principale che fosse dichiarato il passaggio della piena potestà decisionale alla Regione Basilicata ed in via subordinata che fosse adottata ogni opportuna misura attuativa per superare l’inerzia della Soprintendenza.

Si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese, i quali hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.

All’Udienza Pubblica del 16.12.2015 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo va accolto per le ragioni di seguito indicate.

Risulta infondato il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo della Regione di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, senza tener conto dell’impugnato parere negativo, espresso dalla Soprintendenza il 31.3.2015, atteso che doveva ritenersi nullo e/o privo di ogni effetto, in quanto era stato emanato, in violazione dell’art. 146, commi 8 e 9, D.Lg.vo n. 42/2004, dopo 87 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni ai rilievi esternati nella nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 22.12.2014.

Dall’art. 146, commi 5, 8 e 9, D.Lg.vo n. 42/2004, risulta quanto segue.

Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica l’Amministrazione competente deve acquisire il parere della Soprintendenza “limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico”, che deve essere emanato “entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti”, prevedendo anche che, in caso di parere negativo, il Soprintendente deve comunicare “agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis L. n. 241/1990”.

Più precisamente, va specificato che il parere del Soprintendente è vincolante, se, come nella specie, non sono state approvate “le prescrizioni d’uso”, oltre che dei beni paesaggistici tutelati ex artt. 140, comma 2, 141, comma 1, e 141 bis, anche dei beni indicati dall’art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) (stesso D.Lg.vo n. 42/2004) e/o non sono stati prima adeguati i vigenti Piani Territoriali Paesaggistici al predetto art. 143, come prescritto dall’art. 159, ed il Ministero ha poi verificato “l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici” al nuovo PTP ex artt. 143 e 159.

Se ci si trova nella predetta situazione, l’Amministrazione competente, entro 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza, deve provvedere “in conformità” oppure “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

Mentre, dopo l’approvazione delle prescrizioni d’uso ex artt. artt. 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lett. b), c) e d), D.Lg.vo n. 42/2004 e dopo l’adeguamento ex artt. 143 e 159 dei Piani Territoriali Paesaggistici e degli strumenti urbanistici, il parere del Soprintendente “assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’Amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”.

Dalla sopra descritta ricostruzione del quadro normativo emerge che nella presente fase, in cui il parere della Soprintendenza è vincolante, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte della predetta Amministrazione Statale, l’Ente locale competente può pronunciarsi direttamente sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, ma dalla suddetta normativa non si evince che, allo scadere del 60° giorno, la Soprintendenza consuma definitivamente il suo potere, cioè che non può più emanare alcun parere dopo 60 giorni, oppure che il parere, espresso tardivamente, non è più vincolante per l’Ente locale competente, il quale può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica anche in caso di parere negativo della Soprintendenza (sul punto cfr. da ultimo TAR Brescia Sez. I sentenza n. 1470 del 10.11.2015 e TAR Friuli Venezia Giulia sentenza n. 53 del 9.2.2015).

Invece, al contrario, se la Regione dovesse rilasciare, in caso di dissenso della Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica, tale provvedimento sarebbe nullo per difetto assoluto di attribuzione (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3039 del 23.5.2012), per cui tale situazione di stallo può essere superata esclusivamente con il procedimento disciplinato dall’art. 14 quater, comma 3, L. n. 241/1990, cioè con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, che può comunque essere adottata in caso di mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione Basilicata.

Pertanto, tenuto pure conto della circostanza che la Soprintendenza di Potenza ha comunicato entro 60 giorni il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990, il primo motivo di impugnazione va respinto.

Invece, risultano fondate tutte le altre censure, dedotte con il ricorso introduttivo.

Infatti, l’impugnato parere della Soprintendenza del 31.3.2015 risulta viziato per difetto di motivazione, in quanto:

1) non spiega le ragioni, in base alle quali non potevano essere condivise le osservazioni della ricorrente nella nota del 3.1.2015 (secondo motivo di impugnazione);

2) non indica i motivi di non condivisione dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione regionale per la tutela del Paesaggio e dal Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (quarto motivo di impugnazione);

3) non ha effettuato alcuna comparazione tra l’interesse della tutela del paesaggio, previsto dall’art. 9, comma 2, della Costituzione, e gli interessi pubblici dello sviluppo delle fonti energetiche e dell’occupazione e l’esercizio del diritto di impresa, anch’essi contemplati dalla Costituzione agli artt. 4, 41, 43 e 117, comma 2, tenuto pure conto della circostanza che l’attività di coltivazione degli idrocarburi è stata definita dall’art. 38, comma 1, D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014 “di interesse strategico nazionale”, non potendosi ritenere che l’interesse della tutela del paesaggio prevale sempre e comunque sugli altri interessi contrapposti di analogo rango costituzionale (quinto motivo di impugnazione).

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, va richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale, espresso nella Sentenza n. 85 del 9.5.2013, secondo cui i diritti costituzionali alla salute ed all’ambiente salubre devono essere bilanciati con gli altri diritti costituzionali, come quello della tutela del lavoro ex art. 4 Cost., in quanto tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, cioè il diritto alla salute ed all’ambiente salubre non devono sempre prevalere sul diritto al lavoro.

Ciò significa, che anche la tutela del paesaggio non deve sempre prevalere sugli interessi pubblici dello sviluppo delle fonti energetiche e dell’occupazione e sul diritto di impresa.

Dall’accoglimento del secondo, del quarto e del quinto motivo di impugnazione del ricorso introduttivo discende anche la fondatezza del terzo motivo, con il quale è stata dedotta la contraddittorietà di comportamento, tenuto conto della circostanza che il Soprintendente è uno dei componenti della Commissione regionale per la tutela del Paesaggio, che aveva espresso parere favorevole, in quanto, sebbene il Soprintendente può esprimere un diverso parere nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, tale circostanza imponeva una motivazione più analitica e dettagliata, a giustificazione del successivo giudizio, contrastante con il primo.

Risulta fondato anche il sesto ed ultimo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, con il quale è stata dedotta la violazione del principio dell’obbligo di dissenso costruttivo, desumibile dall’art. 14 quater, comma 1, L. n. 241/1990, in quanto la Soprintendenza avrebbe dovuto evidenziare le modifiche progettuali, che avrebbero consentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Pertanto, va annullato l’impugnato parere negativo, espresso dal Soprintendente della Basilicata il 31.3.2015.

Risulta fondato anche l’atto di motivi aggiunti, di impugnazione del successivo parere negativo del 24.7.2015, con il quale il Soprintendente della Basilicata ha rilevato che: anche il nuovo progetto non specificava gli obiettivi di minimizzazione di impatto ambientale e sul paesaggio; la realizzazione della condotta comportava necessariamente notevoli sbancamenti e movimenti di terra all’interno dell’area boscata e la modifica della quota originaria per la realizzazione del pozzo, che costituiva “un’indubbia trasformazione della connotazione geologica dell’area”; l’intervento non avrebbe consentito l’uso dell’area di pascolo ed avrebbe comportato la perdita del “peculiare carattere di ruralità che si ricopre, in periodo primaverile, dei famosi gigli rossi di Caldarosa”; la Soprintendenza aveva tenuto conto delle caratteristiche del paesaggio e dei suoi caratteri geologici, della varietà della vegetazione e della fauna, “al fine di non determinare l’abbandono delle specie protette ed il relativo degrado ambientale”; l’analisi e lo studio di intervisibilità non affrontava e dimostrava la non visibilità del taglio nell’area boscata, sottoposta a vincolo paesaggistico; il parere favorevole della Commissione regionale per la tutela del Paesaggio era scarno; l’interesse della tutela del paesaggio doveva ritenersi, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, preminente rispetto agli altri interessi pubblici.

Infatti, da tali rilievi si evince che la Soprintendenza non ha tenuto adeguatamente conto del progetto definitivo, elaborato dall’ENI, che prevede: l’installazione delle condotte di collegamento in corrispondenza dell’asse della strada intercomunale Marsicovetere-Laurenzana; l’utilizzo di una pista di lavoro larga 6 m. a fronte dei 12 m. originariamente previsti; la notevole riduzione del tracciato nell’area boscata, per soli 298 m., a fronte dei 1.650 m. originariamente previsti, con adozione delle opere di mitigazione di piantumazione di specie arbustive ed arboree autoctone, tipiche dell’area interessata (con la specificazione che il taglio del 30% dei faggi erano già stato autorizzato); l’utilizzo di aree geologicamente stabili ed il rispetto dell’esistente morfologia, in quanto il tacciato si riferiva ad aree, caratterizzate da pendenze moderate, con riposizionamento del terreno vegetale accantonato ed il ripristino dei soprassuoli forestali; la ricostruzione nelle stesse dimensioni e nel medesimo contesto morfologico del fatiscente abbeveratoio per il pascolo; la riqualificazione del tratturo esistente ed anche la realizzazione di un’area attrezzata a scopo naturalistico e ricreativo; l’installazione di telecamere per la rilevazione degli incendi boschivi; ed il miglioramento della stabilità del versante mediante la realizzazione di opere di contenimento.

Inoltre, va rilevato che nel predetto progetto definitivo, oltre al ripristino dell’area nel suo stato originario al termine dell’attività produttiva, sono state previste la durata di circa 8 mesi dell’installazione dell’elemento più visibile dell’impianto di perforazione e la schermatura con piantumazione di specie arbustive ed arboree autoctone della meno visibile postazione di produzione.

Va anche evidenziato che la ricorrente ha dimostrato che dall’analisi dell’intervisibilità condotta in ambiente GIS sulla base del modello tridimensionale del terreno, risultava che, negli 8 mesi di installazione dell’elemento più visibile dell’impianto di perforazione, tale impianto risultava visibile solo dall’abitato di Anzi, specificando, altresì, che sarebbe stato utilizzato l’accorgimento della mitigazione cromatica corrispondente alla vegetazione del luogo ed alle colorazioni dominanti del territorio circostante.

Pertanto, anche il secondo parere soprintendizio del 24.7.2015 risulta viziato dalla violazione del principio dell’obbligo di dissenso costruttivo ex art. 14 quater, comma 1, L. n. 241/1990, in quanto la Soprintendenza si è limitata ad affermare a pag. 6 della memoria del 15/16.10.2015 “che in occasione delle diverse riunioni tecniche e del sopralluogo congiunto aveva fornito indicazioni tecniche al fine di trovare soluzioni condivise”, senza però dimostrarlo quantomeno con la puntuale descrizione di tali indicazioni, e dall’eccesso di potere per difetto di motivazione, per l’omessa indicazione delle ragioni di non condivisibilità del progetto della ricorrente e dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione regionale per la tutela del Paesaggio e dal Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente e per l’assoluto disinteresse degli altri interessi pubblici, di rango costituzionale coinvolti nella vicenda in esame.

Pertanto, va annullato anche il secondo parere negativo del 24.7.2015.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti e per l’effetto l’annullamento degli impugnati pareri del Soprintendente della Basilicata del 31.3.2015 e del 24.7.2015.

Pertanto, dall’annullamento dei predetti pareri discende che Regione Basilicata può concludere il procedimento di autorizzazione paesaggistica, senza dover più attendere il parere della Soprintendenza della Basilicata, eccetto il caso che tale Amministrazione statale, entro il termine perentorio di ulteriori 45 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente Sentenza, specifichi, in modo analitico e dettagliato, puntuali modifiche progettuali e/o precisi accorgimenti o adempimenti, ai quali la ricorrente ENI S.p.a. deve attenersi nell’esecuzione del progetto “Sviluppo Caldarosa”, di realizzazione di due nuovi pozzi e delle relative condotte di collegamento all’esistente rete di raccolta.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, con la condanna della Soprintendenza della Basilicata al rimborso dei Contributi Unificati nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli impugnati pareri del Soprintendente della Basilicata del 31.3.2015 e del 24.7.2015.

Spese compensate, con la condanna della Soprintendenza della Basilicata al rimborso dei Contributi Unificati nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Benedetto Nappi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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