* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Accesso a semplificazioni o a strumenti incentivanti – Art. 5, c. 2, lett. b) decreto interministeriale 23/06/2016 – Frazionamento artificioso di un impianto unitario – Elemento oggettivo della insistenza sulla medesima particella o su particelle contigue.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2019
Numero: 392
Data di udienza: 6 Febbraio 2019
Presidente: Caruso
Estensore: Nappi
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Accesso a semplificazioni o a strumenti incentivanti – Art. 5, c. 2, lett. b) decreto interministeriale 23/06/2016 – Frazionamento artificioso di un impianto unitario – Elemento oggettivo della insistenza sulla medesima particella o su particelle contigue.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 26 aprile 2019, n. 392
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Accesso a semplificazioni o a strumenti incentivanti – Art. 5, c. 2, lett. b) decreto interministeriale 23/06/2016 – Frazionamento artificioso di un impianto unitario – Elemento oggettivo della insistenza sulla medesima particella o su particelle contigue.
In tema di accesso a semplificazioni o a strumenti incentivanti, l’art. 5, comma 2, lett. b), del decreto interministeriale 23 giugno 2016, al fine di evitare che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano artatamente frazionati per ottenere incentivi più elevati, ha previsto che più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. In altri termini, in tale decreto interministeriale si è attribuita importanza preminente, proprio al fine di evitare l’artificioso frazionamento, al dato oggettivo dell’insistenza degli aerogeneratori sulla medesima particella o su particelle catastali contigue.
Pres. Caruso, Est. Nappi – F.R. (avv. Pafundi) c. Comune di Rapolla (avv. Di Benga) e Regione Basilicata (avv. Pisani)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 26 aprile 2019, n. 392SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 26 aprile 2019, n. 392
Pubblicato il 26/04/2019
N. 00392/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2018 REG.RIC.
N. 00193/2018 REG.RIC.
N. 00194/2018 REG.RIC.
N. 00079/2018 REG.RIC.
N. 00080/2018 REG.RIC.
N. 00081/2018 REG.RIC.
N. 00082/2018 REG.RIC.
N. 00083/2018 REG.RIC.
N. 00084/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 85 del 2018, proposto da
– Francesco Rossi, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c. pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c. avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c.nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
sul ricorso avente numero di registro generale 193 del 2018, proposto da
– Abbasciano s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c. pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c. avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c. nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
sul ricorso avente numero di registro generale 194 del 2018, proposto da
– Abbasciano s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c. pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c. avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c. nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
sul ricorso avente numero di registro generale 79 del 2018, proposto da
– Maria Cortese, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c. pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c.avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c.nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
sul ricorso avente numero di registro generale 80 del 2018, proposto da
– Angela Bubbico, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c. pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c. avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c.nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
sul ricorso avente numero di registro generale 81 del 2018, proposto da
– Antonio Viggiano, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c. pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c. avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c. nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
sul ricorso avente numero di registro generale 82 del 2018, proposto da
– Canio Manniello, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c. pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c. avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c. nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;;
sul ricorso avente numero di registro generale 83 del 2018, proposto da
– Antonio Di Bari, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c.pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c. avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c. nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
sul ricorso avente numero di registro generale 84 del 2018, proposto da
– Mario Manniello, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, p.e.c. pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, alla via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Biagio Di Benga, p.e.c. avvbiagiodibenga@pec.giuffre.it;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, p.e.c. nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso n. 79 del 2018:
– del provvedimento del 29 novembre 2017, prot. n. 6181, notificato il 12 dicembre 2017, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6501 del 2 dicembre 2016;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
quanto al ricorso n. 80 del 2018:
– del provvedimento del 29 novembre 2017, prot. n. 6181, notificato il 12 dicembre 2017, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6506 del 2 dicembre 2016; – di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al ricorso n. 81 del 2018:
– del provvedimento del 29 novembre 2017, prot. n. 6181, notificato il 12 dicembre 2017, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6504 del 2 dicembre 2016;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al ricorso n. 82 del 2018:
– del provvedimento del 29 novembre 2017, prot. n. 6181, notificato il 12 dicembre 2017, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6503 del 2 dicembre 2016;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al ricorso n. 83 del 2018:
– del provvedimento del 29 novembre 2017, prot. n. 6181, notificato il 12 dicembre 2017, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6507 del 2 dicembre 2016;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al ricorso n. 84 del 2018:
– del provvedimento del 29 novembre 2017, prot. n. 6181, notificato il 12 dicembre 2017, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6502 del 2 dicembre 2016; – di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al ricorso n. 85 del 2018:
– del provvedimento del 29 novembre 2017, prot. n. 6181, notificato il 12 dicembre 2017, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6500 del 2 dicembre 2016;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al ricorso n. 193 del 2018:
– del provvedimento dell’8 febbraio 2018, prot. n. 899, notificato il 24 febbraio 2018, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6508 del 2 dicembre 2016;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al ricorso n. 194 del 2018:
– del provvedimento dell’8 febbraio 2018, prot. n. 899, notificato il 24 febbraio 2018, emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla con il quale è stato confermato il diniego all’autorizzazione della procedura abilitativa semplificata – PAS, prot. n. 6505 del 2 dicembre 2016;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rapolla e della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Torna all’esame del Collegio la questione della realizzazione di impianti per la generazione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale di 59 KW, e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica, mediante l’installazione di singoli aerogeneratori, dichiaratamente appartenenti a soggetti diversi, da ubicarsi in agro del Comune di Rapolla.
In particolare, gli odierni deducenti sono già insorti dinanzi a questo Tribunale, con distinti ricorsi, avverso i provvedimenti di diniego di procedura abilitativa semplificata – PAS per gli aerogeneratori in questione.
2. Con decisioni del 30 ottobre 2017, n. 685, e del 29 gennaio 2018, n. 84, i ricorsi sono stati accolti, con conseguente annullamento dei dinieghi impugnati, e con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.
3. Con provvedimenti del 29 novembre 2017 e dell’8 febbraio 2018, il Comune di Rapolla ha nuovamente disposto il diniego di ricorso alla procedura abilitativa semplificata per gli aerogeneratori di cui è causa.
4. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato tali atti, deducendo in diritto, per più profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
5. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 4 luglio 2018, con ordinanze nn. 631 e 632 del 2018, è stata fissata l’udienza di merito e si è disposto un incombente istruttorio a carico dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, cui quest’ultima ha adempiuto in data 18 ottobre 2018.
7. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2019 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis, va confermata la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la loro attinenza all’unitaria questione della riconducibilità dei singoli aerogeneratori a un complessivo parco eolico di potenza nominale superiore a 500 kW.
2. Nel merito, i ricorsi sono infondati, alla stregua della motivazione che segue.
Gli atti impugnati, sul versante motivazionale, richiamano una pluralità di indici volti a dimostrare la sussistenza, sul versante soggettivo, la riconducibilità a un unico centro di interessi, nonché, su quello oggettivo, il collegamento fra i cennati aerogeneratori, tutti facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.
Ora, per quanto attiene all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene che gli atti impugnati siano immuni dalle doglianze formulate nei ricorsi. Gli elementi valorizzati dal Comune di Rapolla nel secondo atto di diniego costituiscono, infatti, indici rivelatori sufficienti a far presumere la sussistenza di un’unica iniziativa imprenditoriale celata dietro lo schermo della formale appartenenza dei singoli aerogeneratori a soggetti diversi. In effetti, non è stato specificamente contestato che la documentazione allegata alle PAS e gli elaborati tecnici siano identici per tutti i soggetti richiedenti, nonché l’ulteriore elemento, di portata saliente, costituito dal fatto che «la domanda di connessione alla rete mt di e-distribuzione è stata inizialmente avanzata da Guarini Erminio per tutti gli impianti eolici e per una potenza nominale di 500 kW», come da “preventivo di connessione”.
Secondo il Comune di Rapolla, inoltre, «con successivo atto, però, il predetto Guarini Erminio, per superare e aggirare l’ostacolo della richiesta di au, ha ceduto la titolarità del rapporto di connessione a ciascuno dei richiedenti, frazionando e spezzettando in tal modo la potenza iniziale dei 500 kw in 9 impianti con potenza entro i limiti di 60 kw».
A ciò va aggiunto che gli aerogeneratori sono fra loro pressoché limitrofi. Ancora le PAS sono state presentate al Comune di Rapolla tutte nello stesso giorno (2 dicembre 2016) e simultaneamente, recando una numerazione di protocollo progressiva, e le istanze di accesso agli atti comunali da parte di ciascuno dei ricorrenti sono state tutte presentate tramite il medesimo libero professionista.
A fronte di tali elementi, che muovono tutti nel senso di una sostanziale unitarietà dell’intervento, non risulta persuasiva la tesi di parte ricorrente secondo cui «può capitare che i soggetti che installano impianti eolici, si rivolgono agli stessi professionisti, esperti nella predisposizione delle relative pratiche amministrative e che poi le pratiche siano seguite in contemporanea ed abbiano una produzione documentale simile, non autorizza a far ritenere la presenza di un unico centro di interessi».
2.1. Quanto al profilo oggettivo, l’Ente comunale resistente ha motivato il diniego col fatto che «ciascuno dei costruendi impianti ha cavi elettrici (conduttori) collegati a un’unica cabina di trasformazione – nella quale dovrebbe essere trasportata e trasferita l’energia prodotta – dalla quale parte un unico cavo di connessione alla rete nazionale Enel s.p.a., mentre se fossero veramente singoli, ciascuno sarebbe dovuto essere collegato direttamente alla rete nazionale». I ricorrenti hanno sostenuto, in senso contrario, che ciascuno dei predetti aerogeneratori configurerebbe impianto autonomo, essendo dotato di distinto POD (Point of Delivery ovvero punto di connessione alla rete).
Per tale aspetto il Collegio ha ritenuto di disporre, ai sensi dell’art. 64, co. 3, cod. proc. amm., l’acquisizione di una relazione amministrativa da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, avente a oggetto il criterio da privilegiare nel caso di specie e in altri similari al fine dell’individuazione della sostanziale unitarietà degli interventi programmati, ovverosia se occorra a tal fine fare riferimento all’unicità della “cabina di trasformazione” ovvero alla sussistenza di differenti e autonomi POD.
L’Autorità di regolazione, in adempimento a quanto innanzi, ha premesso che sussistono «diverse definizioni di “impianto di produzione di energia elettrica”, ciascuna funzionale ad un determinato interesse giuridicamente qualificato». Ha poi richiamato differenti articolazioni di tale definizione, tra cui il Collegio ritiene di speciale rilevanza, per quanto qui rileva, quella per l’accesso a semplificazioni o a strumenti incentivanti, di cui ai decreti interministeriali 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016. Invero, come si legge nella cennata relazione amministrativa «l’art. 5, comma 2, lett. b), del decreto interministeriale 23 giugno 2016, al fine di evitare che gli impianti di produzione siano artatamente frazionati per ottenere incentivi più elevati, ha previsto che più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti».
In altri termini, in tale decreto interministeriale si è attribuita importanza preminente, proprio al fine di evitare l’artificioso frazionamento, al dato oggettivo – fatto valere anche dall’Amministrazione comunale nei provvedimenti impugnati – dell’insistenza degli aerogeneratori sulla medesima particella o su particelle catastali contigue.
A supporto della valutazione del Collegio, inoltre, milita il fatto che stessa Autorità non ha mancato di evidenziare come la definizione di impianto di produzione di energia elettrica da essa adottata abbia meramente la «finalità di disciplinare in modo trasparente le connessioni degli impianti di produzione alle reti elettriche», mentre le definizioni finalizzate all’accesso a semplificazioni anche autorizzative o a strumenti incentivanti sono più stringenti rispetto alla definizione data da ARERA, potendo rilevare in tali casi l’interesse all’artificioso frazionamento.
2.2. Resta da aggiungere che i contestati provvedimenti comunali non costituiscono una sostanziale ripetizione di quelli già annullati da questo Tribunale con le decisioni innanzi richiamate, in quanto queste ultime si sono imperniate sull’evidente difetto di motivazione dei primi atti di diniego e sull’applicazione del principio di divieto di integrazione postuma delle ragioni giustificatrici in sede processuale, facendo comunque espressamente salva la facoltà di reiterazione dell’attività amministrativa emendata dei vizi così rilevati, il che è quanto effettivamente e legittimamente avvenuto nel caso di specie.
3. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto di ricorsi.
4. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, per come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO