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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 670 | Data di udienza: 8 Giugno 2016

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Denuncia di reato presentata dalla Pubblica Amministrazione – Art. 24, c. 6, lett. c) L. n. 241/1990 – Accesso agli atti – Sottrazione – Limiti – Fattispecie: atti posti in essere da un’ Azienda Sanitaria Locale riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 28 Giugno 2016
Numero: 670
Data di udienza: 8 Giugno 2016
Presidente: Caruso
Estensore: Mastrantuono


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Denuncia di reato presentata dalla Pubblica Amministrazione – Art. 24, c. 6, lett. c) L. n. 241/1990 – Accesso agli atti – Sottrazione – Limiti – Fattispecie: atti posti in essere da un’ Azienda Sanitaria Locale riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 28 giugno 2016, n. 670


PROCEDIMENTO AMMINISTRATUVO – Denuncia di reato presentata dalla Pubblica Amministrazione – Art. 24, c. 6, lett. c) L. n. 241/1990 – Accesso agli atti – Sottrazione – Limiti – Fattispecie; atti posti in essere da un’ Azienda Sanitaria Locale riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti.

Ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. c), L. n. 241/1990 sono sottratti all’accesso i documenti relativi “all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”. La norma va interpretata nel senso che non ogni denuncia di reato presentata dalla Pubblica Amministrazione all’Autorità Giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 C.P.P.; mentre se la Pubblica Amministrazione, che trasmette all’Autorità Giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria, che sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 C.P.P. fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, per cui conseguentemente sono sottratti all’accesso ai sensi del menzionato art. 24. Segnatamente, sono atti amministrativi gli atti posti in essere da un’Azienda Sanitaria Locale nell’ambito della sua attività istituzionale, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro della denunzia all’Autorità Giudiziaria, per cui tali atti restano nella disponibilità dell’Amministrazione fino a quando non interviene uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria penale.

Pres. Caruso, Est. Mastrantuono – Società Cooperativa Agricola p. A. C. (avv. Santagata) c. Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) (avv. Digirolamo)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 28 giugno 2016, n. 670

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 28 giugno 2016, n. 670

N. 00670/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2016, proposto dalla Società Cooperativa Agricola per Azioni Colli Lucani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Santagata, con domicilio ex art. 25, lett. a, cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Digirolamo, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

Ricorso ex art. 116 Cod. Proc. Amm.,

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 24357 del 22.2.2016, con il quale il Direttore del Dipartimento Prevenzione, Sanità e Benessere Animale dell’ASP ha respinto l’istanza di accesso, presentata il 21.1.2016 dalla Società Cooperativa Agricola per Azioni Colli Lucani;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria locale Potenza (ASP);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Gian Paolo Salerno, per delega dell’avv. Valerio Santagata, e Adeltina Salierno, per delega dell’avv. Roberto Digirolamo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società Cooperativa Agricola per Azioni Colli Lucani con istanze del 25.3.2014 chiedeva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, L. n. 218/1988, gli indennizzi per il decesso e l’abbattimento di oltre 700 suini, ai quali era stata riscontrata la seriopositività alla malattia vescicolare suina, e le relative spese di smaltimento, avvenuti nelle tre aziende suinicole di proprietà, site in Vietri di Potenza ed in Picerno.

Per tali decessi ed abbattimenti il Dipartimento Prevenzione, Sanità e Benessere Animale dell’ASP prima in data 4.6.2014 inoltrava una formale denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nei confronti della Società Cooperativa Agricola per Azioni Colli Lucani e poi in data 27.8.2014 faceva presente che non era possibile corrispondere i richiesti indennizzi fino alla conclusione del processo penale con sentenza di assoluzione passata in giudicato, come prescritto dall’art. 265, comma 6, R.D. n. 1265/1934.

Tale impossibilità di erogazione degli indennizzi richiesti fino alla conclusione del processo penale con sentenza di assoluzione passata in giudicato, sancita dall’art. 265, comma 6, R.D. n. 1265/1934, veniva confermata con nota prot. n. 136717 del 29.10.2015 anche dal Direttore Generale dell’ASP, per la pendenza del procedimento penale, in seguito alla suddetta denuncia presentata nei confronti Cooperativa Colli Lucani, per le violazioni commesse nel corso della suindicata malattia epidemica, con conseguente determinazione della sua manifestazione e/o diffusione.

Con istanza del 21.1.2016 la Cooperativa Colli Lucani chiedeva di accedere alla nota prot. 92420 del 7.7.2015 ed alla relativa relazione allegata, redatte dal Dipartimento Prevenzione, Sanità e Benessere Animale dell’ASP.

Con provvedimento prot. n. 24357 del 22.2.2016 il Direttore del Dipartimento Prevenzione, Sanità e Benessere Animale dell’ASP respingeva la predetta istanza di accesso, in quanto a causa dell’indagine penale in corso i documenti richiesti non erano ostensibili.

La Società Cooperativa Agricola per Azioni Colli Lucani con il presente ricorso, notificato il 22/25.3.2015 e depositato il 6.4.2016, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 24357 del 22.2.2016, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando che ai Medici Veterinari del Dipartimento Prevenzione, Sanità e Benessere Animale dell’ASP, che avevano effettuato la denuncia alla Procura della Repubblica di Potenza, possedevano la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. c), L. n. 241/1990 sono sottratti all’accesso i documenti relativi “all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 547 del 29.1.2013; TAR Latina n. 17 del 16.1.2014; TAR Parma n. 14 del 21.1.2013; TAR Napoli Sez. VI n. 2957 del 21.6.2012; TAR Sardegna Sez. II n. 638 del 20.6.2011) tale norma va interpretata nel senso che non ogni denuncia di reato presentata dalla Pubblica Amministrazione all’Autorità Giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 C.P.P.; mentre se la Pubblica Amministrazione, che trasmette all’Autorità Giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria, che sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 C.P.P. fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, per cui conseguentemente sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. c), L. n. 241/1990.

Il predetto orientamento giurisprudenziale, oltre a ribadire che ai sensi dell’art. 329 C.P.P. l’obbligo del segreto istruttorio nei procedimenti penali riguarda soltanto gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, ha anche precisato che gli atti posti in essere da un’Azienda Sanitaria Locale nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro della denunzia all’Autorità Giudiziaria, per cui tali atti restano nella disponibilità dell’Amministrazione fino a quando non interviene uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria penale, statuendo che non può impedirsi nei loro confronti l’accesso garantito ai soggetti interessati dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al successivo art. 24 stessa L. n. 241/1990 (cfr. TAR Catania Sez. I n. 2220 del 20.9.2012 e TAR Salerno Sez. II n. 920 del 22.9.2003).

Poiché, nella specie, l’Amministrazione resistente non ha provato che i documenti richiesti dalla Cooperativa ricorrente (nota prot. 92420 del 7.7.2015 e relativa relazione allegata) erano stati redatti dai Medici Veterinari del Dipartimento Prevenzione, Sanità e Benessere Animale dell’ASP, nell’esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall’Autorità Giudiziaria penale e/o con la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, i documenti in questione non possono essere qualificati come atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria, rientranti nell’esclusiva disponibilità dell’organo giudiziario requirente, nei cui esclusivi confronti i soggetti interessati possono rivolgere le istanze di accesso ai sensi dell’art. 116 C.P.P..

Al riguardo, va altresì richiamato il principio statuito dall’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, fermo restando che, nella specie, come già evidenziato sia dal Dipartimento Prevenzione, Sanità e Benessere Animale (cfr. nota prot. n. 120137 del 27.8.2014), sia dal Direttore Generale dell’ASP (cfr. nota prot. n. 136717 del 29.10.2015), ai sensi dell’art. 265, comma 6, R.D. n. 1265/1934 non possono essere erogati gli indennizzi ex art. 2, comma 4, L. n. 218/1988, richiesti dalla ricorrente, fino alla conclusione del processo penale con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato va posto a carico dell’ASP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente Sentenza, l’accesso ai documenti richiesti dalla Cooperativa ricorrente con l’istanza di accesso del 21.1.2016 sia nella forma della visione, sia mediante il rilascio in copia fotostatica, previo pagamento del costo di riproduzione stabilito dall’ASP con l’apposito Regolamento in materia di accesso.

Spese compensate, con la condanna dell’ASP al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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