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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 126 | Data di udienza: 9 Gennaio 2019

* APPALTI – Concessione di lavori e servizi – Disciplina dei criteri di aggiudicazione – Art. 171 d.lgs. n. 50/2016 – Inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 95.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 31 Gennaio 2019
Numero: 126
Data di udienza: 9 Gennaio 2019
Presidente: Caruso
Estensore: Mariano


Premassima

* APPALTI – Concessione di lavori e servizi – Disciplina dei criteri di aggiudicazione – Art. 171 d.lgs. n. 50/2016 – Inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 95.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 31 gennaio 2019, n. 126


APPALTI – Concessione di lavori e servizi – Disciplina dei criteri di aggiudicazione – Art. 171 d.lgs. n. 50/2016 – Inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 95.

La disciplina dei criteri di aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici e servizi, nell’impianto del nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016), è contenuta nell’art. 171. Tale disposizione, rimette all’esclusiva autonomia della stazione appaltante la scelta dei criteri di aggiudicazione delle concessioni, contrariamente a quanto disposto nel settore degli appalti pubblici, laddove la concreta determinazione del criterio di aggiudicazione incontra puntuali e numerosi vincoli di segno normativo, secondo quanto disposto dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici. Il differente approccio trova ulteriore riscontro nella previsione di cui all’art. 173 del medesimo codice, dove si stabilisce espressamente che, fermo restando il rispetto dei principi generali, la stazione appaltante “in deroga all’art. 95 (…) elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza” (cfr, comma 2).  L’esistenza di una specifica e derogatoria disciplina dei criteri di aggiudicazione nel settore delle concessioni porta ad escludere l’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, le quali, dunque – ed in particolare il comma 4, inerente ai presupposti di scelta del criterio del minor prezzo nel settore degli appalti pubblici – non sono utilmente invocabili quale parametro di legalità per la procedura avente ad oggetto una concessione di servizio.


Pres. Caruso, Est. Mariano – L. s.r.l. 8avv.ti Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci) c. V (avv. Digirolamo)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 31 gennaio 2019, n. 126

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 31 gennaio 2019, n. 126


Pubblicato il 31/01/2019

N. 00126/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ladisa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale alla PEC loiodice.aldo@avvocatibari.legalmail.it;

contro

Azienda Sanitaria Locale Matera (Asm), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Digirolamo, con domicilio digitale alla PEC robertodigirolamo@legalmail.it e domicilio eletto presso il suo studio in Matera, via Montescaglioso snc;

nei confronti

Di.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Colella, con domicilio digitale alla PEC avvdomenico.colella@cnfpec.it;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della lettera di invito alla procedura negoziata avente ad oggetto: “Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento temporaneo della concessione del servizio di somministrazione di bevande e snack mediante distributori automatici presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera”, notificata alla ricorrente a mezzo mail in data 23.2.2018, per illegittimità propria e/o derivata;

– del presupposto disciplinare di gara avente il medesimo oggetto con tutti i suoi allegati;

– ove occorra, del capitolato speciale di gara, di ogni atto della procedura negoziata menzionato in ricorso nonché di ogni altro atto che sia comunque ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

– della Deliberazione del Commissario dell’ASM Matera n. 910 del 25 ottobre 2018 recante l’approvazione degli atti della procedura e l’aggiudicazione della stessa in favore dell’operatore economico DI.A. s.r.l., notificata il 29.10.2018;

– della comunicazione ex art. 76 D. Lgs. 50/2016 prot. 20180064028 del 29.10.2018, con la quale la predetta Delibera di aggiudicazione è stata trasmessa alla ricorrente;

– di tutti i verbali della procedura negoziata;

– di ogni altro atto che sia comunque ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Matera (Asm) e di Di.A. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Agostino Parisi per delega dell’avv. Loiodice e Roberto Digirolamo anche per delega dell’avv. Colella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la società Ladisa impugna la lettera dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, datata 23.2.2018, recante invito alla procedura negoziata per l’affidamento temporaneo, con il criterio del minor prezzo, della concessione del servizio di somministrazione di bevande e snack, mediante distributori automatici, presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda stessa, nonché il disciplinare di gara ed il capitolato speciale relativi alla procedura.

1.1. In particolare, la durata della concessione è stabilita in dodici mesi, prorogabile di un analogo periodo, salva la possibilità per la stazione appaltante di intimarne la risoluzione anticipata alla conclusione della corrispondente procedura di gara, relativa a tutte le strutture sanitarie regionali, a cura della stazione unica appaltante della Regione Basilicata. Il valore complessivo della concessione è stimato pari ad euro 422.059,50 per due annualità (di cui euro 43.200,00 riferibili al canone concessorio ed euro 378.859,50 riferibili al fatturato totale del concessionario).

2. Avverso tali atti sono dedotti i seguenti motivi di illegittimità.

2.1. Violazione di legge – Violazione dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 – violazione delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21/9/2016 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dal titolo “Offerta economicamente più vantaggiosa” – violazione art. 30 D. Lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento dei concorrenti.

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 95, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l’oggetto della gara in evidenza non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi in cui, a mente della predetta disposizione, è consentito l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in particolare quelle di cui alla lett. b), relativa ai servizi e alle forniture“con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” e alla lett. c), relativa ai servizi e alle forniture “caratterizzati da elevata ripetitività”. D’altra parte, la soppressione della componente qualitativa determinerebbe la violazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016 (principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento tra i concorrenti), in quanto il minor prezzo non consentirebbe agli operatori più qualificati di rendere un servizio di miglior qualità sotto plurimi profili (caratteristiche dei prodotti offerti; pregio tecnologico degli impianti automatizzati; organizzazione dell’attività).

2.2. Violazione di legge – violazione art. 95 comma 5 del d. Lgs. n. 50/2016 – violazione art. 3 L. n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – difetto di istruttoria – illogicità manifesta.

La stazione appaltante non avrebbe motivato adeguatamente, secondo quanto richiesto dall’art. 95, co. 5, del d. lgs. n. 50/2016, la scelta del criterio del minor prezzo.

2.3. Violazione di legge – violazione art. 165 e 167 D. Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere – violazione dei canoni di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Gli atti di gara avrebbero precluso alla ricorrente un fondato giudizio sulla sostenibilità economica dell’offerta, in quanto la stima del fatturato ricavabile dalla concessione non sarebbe attendibile alla luce del metodo di calcolo utilizzato dalla stazione appaltante. Inoltre, la previsione del diritto potestativo della Azienda Sanitaria di risolvere il contratto, al sopraggiungere dell’aggiudicazione della corrispondente gara da parte della stazione unica appaltante regionale, renderebbe indeterminata la sua durata, con l’effetto di incidere sulla valutazione di convenienza economica della concessione da parte degli operatori.

2.4. Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto di motivazione – difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta – irragionevolezza – contraddittorietà – illogicità manifesta.

L’Azienda sanitaria avrebbe immotivatamente e irragionevolmente indetto la gara per l’aggiudicazione della concessione soltanto del servizio di somministrazione di bevande e snack mediante distributori automatici e non anche di quello bar, sino a quel momento unificati e gestiti entrambi dalla ricorrente. Inoltre, lo scorporo del servizio bar dall’oggetto della gara in evidenza sarebbe avvenuto in difetto di istruttoria sotto il profilo dell’incidenza di tale scelta sulla sostenibilità economica del servizio oggetto di gara.

3. Con atto di motivi aggiunti, depositato il 10.12.2018, la ricorrente ha successivamente impugnato, per invalidità derivata, la delibera del 25.10.2018 di aggiudicazione della gara in favore dell’impresa DI.A. s.r.l. (prima nella graduatoria finale, con un punteggio totale di 85,00; Ladisa s.r.l. è settima con un punteggio di 32,65), estendendo a detto atto le censure introdotte con il ricorso principale.

4. Si sono costituite in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’aggiudicataria DI.A. s.r.l., deducendo entrambe l’infondatezza dei gravami.

5. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono infondati.

7. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

7.1. Preliminarmente, va rilevato che la disciplina dei criteri di aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici e servizi, nell’impianto del nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016), è contenuta nell’art. 171. Tale disposizione, al comma 1, prevede che “Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 173, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante; b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’art. 172; c) l’offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 172 .”

7.1.1. In particolare, va evidenziata l’opzione legislativa di rimettere all’esclusiva autonomia della stazione appaltante la scelta dei criteri di aggiudicazione delle concessioni, contrariamente a quanto disposto nel settore degli appalti pubblici, laddove la concreta determinazione del criterio di aggiudicazione incontra puntuali e numerosi vincoli di segno normativo, secondo quanto disposto dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici. Il differente approccio trova ulteriore riscontro, per quanto di rilievo, nella previsione di cui all’art. 173 del medesimo codice, dove si stabilisce espressamente che, fermo restando il rispetto dei principi generali, la stazione appaltante “in deroga all’art. 95 (…) elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza” (cfr, comma 2).

7.1.2. L’esistenza di una specifica e derogatoria disciplina dei criteri di aggiudicazione nel settore delle concessioni porta ad escludere l’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, le quali, dunque – ed in particolare il comma 4, inerente ai presupposti di scelta del criterio del minor prezzo nel settore degli appalti pubblici – non sono utilmente invocabili quale parametro di legalità per la procedura in evidenza, avente ad oggetto una concessione di servizio.

7.2. In ogni caso, anche ad opinare diversamente rispetto a quanto dianzi esposto, il servizio in esame è pienamente riconducibile alla fattispecie descritta nella lett. b) dell’art. 95, co. 4, cit., in quanto caratterizzato da standardizzazione.

7.2.1. Riguardo all’interpretazione di tale fattispecie, è stato condivisibilmente rilevato che la scelta del minor prezzo è ammissibile nelle procedure “che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico.Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 13.3.2018, n. 1609).

7.2.2. Tale configurazione ricorre in specie, in quanto il servizio in evidenza, per i suoi intrinseci contenuti, si presenta strutturalmente connotato in termini di standardizzazione ed insuscettibile di apprezzabili margini di differenziazione qualitativa. Inoltre, va considerato che la stazione appaltante ha dettagliatamente descritto, nell’Allegato 1 del disciplinare di gara, le caratteristiche tecniche del servizio stesso, conformando la prestazione contrattuale sotto il versante:

– dei requisiti dei distributori automatici (è previsto, per quanto più emblematico, che i distributori dovranno essere dotati di barra progressiva sul display con segnalazione acustica del termine dell’erogazione della bevanda; avere la possibilità di regolazione della presenza di zucchero nelle bevande calde; avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni);

– dell’organizzazione del servizio (è previsto che la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare quotidianamente ispezioni alle apparecchiature installate onde garantire il loro regolare funzionamento ed il mantenimento, anche con riguardo ai prodotti somministrati, di condizioni igienico-sanitarie ottimali; la sostituzione dei prodotti confezionati almeno tre giorni consecutivi di calendario prima del temine minimo di conservazione del prodotto);

– della qualità dei prodotti erogati (è previsto che le bevande e generi alimentari dovranno essere ad altissimo grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norma di igiene alimentare e che sulla confezione di ciascun prodotto dovranno essere riportate le indicazioni degli ingredienti, dei prezzi e di ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa).

7.2.3. Talché, a fronte di un contesto prestazionale così definito, va ritenuto che non vi fosse alcuna obiettiva esigenza di introdurre ulteriori elementi di rilevanza qualitativa che, evidentemente, si sarebbero tradotti in un’inutile superfetazione di aspetti già adeguatamente valorizzati in sede di specifiche tecniche. D’altra parte, proprio gli aspetti qualitativi che la ricorrente assume siano stati ingiustamente trascurati a causa della scelta del criterio del minor prezzo (qualità e varietà dei prodotti; novità, qualità e pregio tecnologico dei distributori; frequenza della manutenzione), sono tutti puntualmente riscontrabili nella dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche del servizio di cui al menzionato Allegato 1 del disciplinare di gara.

Per cui, anche in questa prospettiva, la determinazione assunta non si espone a rilievi di sorta.

7.3. Per le esposte razioni, non emergendo alcuna effettiva pretermissione della componente qualitativa della concessione in esame, va altresì rilevata l’infondatezza della correlata violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento tra i concorrenti di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016.

8. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato.

8.1. E’ dirimente, al riguardo, la ritenuta inapplicabilità al settore delle concessioni della disciplina di cui all’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, ivi compresa la prescrizione relativa all’obbligo di motivazione della scelta del criterio del minor prezzo (comma 5). A tal fine si rinvia alle argomentazioni sopra esposte (supra par. 7.1.).

8.2. D’altra parte, il motivo è privo di pregio quand’anche ci si muovesse nella prospettiva applicativa della norma invocata.

8.2.1. Al riguardo, deve ritenersi che l’onere motivazionale riguardo all’utilizzo del criterio del minor prezzo debba essere necessariamente calibrato in ragione delle caratteristiche concrete dell’oggetto della gara, essendo di tutta evidenza che a fronte di un servizio oggettivamente standardizzato, in relazione al quale le caratteristiche tecniche richieste sono state interamente definite nella lex specialis, le esigenze esplicative della scelta – seguendo un’apprezzabile ottica sostanziale – si riducano significativamente, sino ad annullarsi.

In tal caso, infatti, la motivazione, intesa come enunciazione delle ragioni a fondamento della determinazione, è in re ipsa, quale naturale precipitato dell’oggettiva configurazione della prestazione, nonché della precisa opzione della stazione appaltante di definire, con estrema puntualità e in ogni sua parte, il livello qualitativo del servizio.

8.2.2. Ciò si verifica nella vicenda per cui è causa, in cui, ricorrendo i presupposti dianzi enunciati, la scelta del minor prezzo va esente dalla censura motivazionale.

9. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

9.1. Pur volendo prescindere dalla circostanza oggettiva che sei altre imprese hanno proficuamente partecipato alla gara, non sono persuasive le censure relative alla presunta impossibilità o estrema difficoltà, per la ricorrente, di formulare una consapevole offerta economica a causa dell’incertezza della durata della concessione e dell’inattendibilità della stima del fatturato ritraibile.

9.2. Con riferimento alla problematica della durata, va rilevato quanto segue.

9.2.1. Ai sensi dell’art. 168 del d. lgs. n. 50/2016 “La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara (…) in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa”. Inoltre, ai sensi dell’art. 165, co. 2, del medesimo decreto “L’equilibrio economico finanziario definito all’art. 3, co. 1, lett. fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi” insiti nell’esercizio della concessione. Detto equilibrio economico finanziario è definito come “la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria”.

9.2.2. Ciò posto, nella gara in esame la stazione appaltante, all’art. 2 del disciplinare, precisa che:

– “L’oggetto della gara è rappresentato dal contratto di concessione per mesi 12, prorogabile per ulteriori mesi 12, per la gestione del servizio di somministrazione di bevande e snack mediante distributori automatici presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’ASM. La durata effettiva del contratto è subordinata e vincolata alla definizione della corrispondente procedura di gara regionale in seno alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ai sensi dell’art. 9 della Legge della Regione Basilicata n. 33/2016”;

– “L’ASM si riserva il diritto di: (…) non stipulare o, se sottoscritto, risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui sia sopravvenuta l’aggiudicazione della corrispondente gara regionale da parte della SUA-RB”.

9.2.3. Tali ultime previsioni – tenuto conto della normativa dianzi esposta – non interferiscono sulla valutazione di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione, in quanto:

– la lex specialis ha puntualmente definito la durata della concessione, come prescritto dalla norma, stabilendo la durata ordinaria in dodici mesi;

– non rileva, in senso contrario, la possibilità di anticipata risoluzione del vincolo contrattuale, trattandosi all’evidenza di una mera eventualità collegata all’inverarsi di un accadimento (la definizione della gara regionale), allo stato futuro ed incerto, quantomeno con riferimento alla tempistica (che dunque potrebbe essere del tutto compatibile con l’ordinaria scadenza della concessione);

– ciascun offerente, a ciò nulla ostando, ha dunque avuto la possibilità di formulare la propria offerta tenendo conto di un orizzonte di durata della concessione, quantomeno, di dodici mesi;

– d’altra parte, la ricorrente asserisce, ma non dimostra, le ragioni per le quali l’eventuale, ma non scontata, abbreviazione del rapporto concessorio sia idonea ad incidere sfavorevolmente sull’equilibrio economico finanziario del concessionario, né comprova in che misura, e a partire da quale momento temporale, la risoluzione sia effettivamente in grado di alterare detto equilibrio;

– peraltro, proprio con riferimento al rapporto durata/valore ritraibile, va rilevato che la tipologia del servizio in concessione è a ridotta esposizione finanziaria, non richiedendo necessariamente elevati investimenti iniziali da parte del concessionario, anche in considerazione della possibilità, autorizzata dalla lex specialis (cfr, Allegato 1 del disciplinare di gara), di utilizzare per l’erogazione del servizio distributori usati (purché ricondizionati ed in perfetto stato di funzionamento).

Per tali ragioni, dunque, la censura non ha pregio.

9.3. Con riferimento alla questione dell’inattendibilità della stima del fatturato, va rilevato quanto segue.

9.3.1. Secondo quanto disposto dall’art. 167, co. 4, del d. lgs. n. 50/2016, “Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione”.

9.3.2. Ciò posto, l’art. 4 del disciplinare di gara stabilisce che “Il valore complessivo della concessione stimato da questa Stazione Appaltante è, ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 co. 1 ed art. 167 del d. lgs. n. 50/2016, pari ad Euro 422.059,50”, indicando le specifiche di valore delle due componenti (canone a base d’asta e fatturato). Con diretto riferimento al fatturato, trattandosi della prima gara indetta per la gestione del servizio di distribuzione automatica all’interno di tutte le strutture ospedaliere dell’ASM e non essendo, dunque, disponibile il dato relativo al fatturato effettivo, la stazione appaltante, con nota del 19.3.2018, resa in riscontro alle richieste di chiarimenti, ha esplicitato il metodo per la stima del fatturato presunto. All’uopo ha indicato i relativi criteri determinativi:

– il numero delle postazioni di ristoro e dei dipendenti per ciascun presidio aziendale dell’ASM;

– il numero dei distributori per ciascuna postazione;

– il numero dei posti letto o di degenza e il potenziale numero di pazienti;

– le postazioni di ristoro (bar) già presenti nelle strutture in cui andranno installati i distributori automatici.

Inoltre, per i medesimi fini, la stazione appaltante ha effettuato sopralluoghi presso le singole strutture, onde verificare la consistenza della domanda dell’utenza, prevedendo, altresì, nel disciplinare di gara, all’art. 14, che le stesse imprese offerenti avessero la facoltà di compiere dei sopralluoghi in fase di formulazione dell’offerta.

9.3.3. E’ opinione del Collegio che il metodo che l’amministrazione ha utilizzato per la stima del fatturato ritraibile dalla concessione è rispondente al paradigma normativo. Invero, in un contesto caratterizzato dall’oggettiva indisponibilità del dato reale, deve ritenersi che la stazione appaltante ha fatto buon governo delle sue prerogative, individuando tutti gli elementi di fatto aventi natura oggettiva e concreta ragionevolmente utilizzabili per la determinazione, presuntiva ma comunque pienamente attendibile, del fatturato. D’altra parte, la ricorrente, che pure gestisce in atto il servizio ed è dunque il soggetto che meglio conosce la situazione, si limita ad una contestazione generica di tale metodologia, senza esporre tuttavia alcuna specifica ragione di contrarietà o indicare quali criteri siano stati omessi o quali altri si sarebbe dovuto utilizzare per il miglior conseguimento della stima.

10. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è infondato.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che la scelta di scorporare, rispetto al passato, il servizio di somministrazione mediante distributori automatici da quello bar, oltre ad essere compiuta espressione dell’autonomia organizzativa dell’Azienda sanitaria, il cui esercizio non è sindacabile se non per violazione dei canoni di ragionevolezza e di imparzialità, in specie non sussistente, costituisce l’attuazione di una precisa scelta macro organizzativa compiuta a livello regionale (cfr, Piano gare aggregate 2018, approvato dalla Conferenza di Servizi all’uopo indetta dal Dipartimento regionale “Politiche della Persona”). Né emerge, per le ragioni dianzi esposte (supra, par. 9.3.), che la concessione così strutturata, contrariamente a quanto genericamente lamentato dalla ricorrente, sia lesiva del principio di sostenibilità economica.

11. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.

12. Sussistono giustificati motivi, a motivo della complessità ed originalità di molte delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Paolo Mariano
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        
IL SEGRETARIO

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