* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Circolazione stradale – Istituzione di ZTL – Adozione del Piano Urbano del Traffico – Propedeuticità – Solo in caso l’accesso sia subordinato al pagamento di pedaggi – Artt. 3, 36 e 54 del d.lgs. n. 285/1992.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 6 Settembre 2012
Numero: 415
Data di udienza: 21 Giugno 2012
Presidente: Perrelli
Estensore: Mastrantuono
Premassima
* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Circolazione stradale – Istituzione di ZTL – Adozione del Piano Urbano del Traffico – Propedeuticità – Solo in caso l’accesso sia subordinato al pagamento di pedaggi – Artt. 3, 36 e 54 del d.lgs. n. 285/1992.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 6 settembre 2012, n. 415
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Circolazione stradale – Istituzione di ZTL – Adozione del Piano Urbano del Traffico – Propedeuticità – Solo in caso l’accesso sia subordinato al pagamento di pedaggi – Artt. 3, 36 e 54 del d.lgs. n. 285/1992.
La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico ex art. 36 D.Lg.vo n. 285/1992 non impedisce la decisione dell’istituzione della ZTL di cui agli artt. 3, comma 1, n. 54, e 7, comma 9del medesimo d.lgs., sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del Piano Urbano del Traffico rispetto alla ZTL, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto Piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia. Ai sensi della Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 3816 del 21.7.1997, attuativa dell’art. 7, comma 9, terzo periodo, D.Lg.vo n. 285/1992, la previa adozione del Piano Urbano del Traffico risulta necessaria solo per l’ipotesi in cui i Comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZZ.TT.LL. al pagamento di somme/pedaggi.
Pres. Perrelli, Est. Mastrantuono – A. e altri (avv.ti Iuzzolino e Rubino) c. Comune di Potenza (avv. Matera)
Allegato
Titolo Completo
TAR Basilicata, Sez. 1^ - 6 settembre 2012, n. 415SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 6 settembre 2012, n. 415
N. 00415/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2012, proposto da: ASCOM di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t.; Geographika S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.; ditta Photoexpress di Nicola Santagata, in persona dell’omonimo titolare p.t.; De Marco Giovanni; Edicola-Tabacchi Foscolo Canio, in persona del legale rappresentante p.t.; Distribuzione Tipica di A. Palladino, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Coiffeur Nuova Immagine di De Stefano Franca, in persona dell’omonima titolare p.t.; Profumeria Adriana S.a.s. di Roberta Schiavulli, in persona del legale rappresentante p.t.; Gioia dei Bimbi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; Reverse S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; Worldphone S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; Gioielleria Elia Tomasco, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Buonansegna Giuseppe; Dimore di G. Bochicchio, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Centro Ottico Moramarco S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; Tabaccheria Vaccaro Lucilla, in persona dell’omonima titolare p.t.; ditta Pizza House di Corvino Antonio, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Peperoncino S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; tutti rappresentanti e difesi dagli Avv.ti Mario Iuzzolino e Francesco Rubino, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25, lett. a), comma 1, Cod. Proc. Amm. in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Concetta Matera, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 6.2.2012 e della Del. G.M. n. 19 del 27.2.2012, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro (Palazzo della Mobilità) presso la sede dell’Ufficio Legale dell’Ente;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
proposto da: ditta individuale Abbigliamento Calice di Calice Alberto, in persona dell’omonimo titolare p.t.; ditta individuale Abbigliamento Fulmine di Esposito Vittorio, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Arredo Design S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; ditta individuale Cartoons di Coviello Lucia, in persona dell’omonima titolare p.t.; ditta individuale Albano Marco, in persona dell’omonimo titolare p.t.; ditta individuale Acquarium di Bianconi Stefano, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Farmacia Dante, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Foti Andrea di Foti Patrizia & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.; ditta individuale Margi di Messina Maria, in persona dell’omonima titolare p.t.; ditta individuale Schiavone Michele, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Moshir Pour, in persona del legale rappresentante p.t.; Macelleria Tramutola Antonio, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Farmacia Figliolia S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.; Farmacia Mancinelli S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.; Fumetto di Lamorgese & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.; Gioielleria Riviello Gaetano, in persona dell’omonimo titolare p.t.; Gioielleria Golden Blue di Ciampi Donatina, in persona dell’omonima titolare p.t.; ditta individuale La Dispensa di Ruggieri Rocco, in persona dell’omonimo titolare p.t.; ditta individuale Pasta Fresca di Tamburrino Maria Carmela, in persona dell’omonima titolare p.t.; ditta individuale Pecoriello Serena, in persona dell’omonimo titolare p.t.; SE.FA. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Tabaccheria di Di Dona Teresa, in persona dell’omonima titolare p.t.; ditta individuale Tropical Fruit di Russillo Assunta, in persona dell’omonima titolare p.t.; ditta individuale Yogurteria Come e Quando di Mecca Antonello, in persona dell’omonimo titolare p.t.;Calzoleria di Angelo di Bella, in persona dell’omonimo titolare p.t.; e dalla Boutique del gusto Polaris S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.;
Avena Michele, Bonomo Fernando, Di Pierro Mauro, Galgano Fernanda, Lorusso Iolanda, Mancino Anna, Mele Grazia, Murro Savino Giuseppe, Palo Michele, Pecoriello Silvia, Pedio Anna, Pedio Franca, Pedio Lidia, Perri Nicola Edoardo, Picaroni Anna Donata, Vallo Assunta e Vista Giovanni, nella qualità di residenti nel Centro Storico;
Dolce Vincenzo, Graziano Pierpaolo, Marchetta Innocenzo e Sunti Valentina, nella qualità di dipendenti di imprese site nel Centro Storico;
tutti rappresentanti e difesi dagli Avv.ti Mario Iuzzolino e Francesco Rubino, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a) Cod. Proc. Amm. in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l’annullamento
della Del. G.M. n. 204 del 23.11.2011 e della sottostante Relazione Illustrativa, redatta dai Dirigenti delle Unità di Direzione “Polizia Municipale” e “Mobilità”, con la quale il Comune di Potenza ha istituito la Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico in via sperimentale per un periodo di 6 mesi, decorrente dal 15.1.2012;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum (notificato il 3.3.2012 e depositato il 7.3.2012), con i quale sono state dedotte le stesse censure del ricorso principale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Mario Iuzzolino, per la parte ricorrente, e Concetta Matera, per il Comune di Potenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Del. G.M. n. 204 del 23.11.2011 il Comune di Potenza, conformemente a quanto proposto con la sottostante Relazione Illustrativa redatta dai Dirigenti delle Unità di Direzione “Polizia Municipale” e “Mobilità”, ha istituito la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Centro Storico in via sperimentale per un periodo di 6 mesi, decorrente dal 15.1.2012. Il provvedimento, richiamati gli artt. 3, comma 1, n. 54, e 7, comma 9, D.Lg.vo n. 285/1992, evidenzia che:
1) era “obiettivo strategico dell’Amministrazione alzare la qualità del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di rifermento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza”;
2) “a tal fine il Centro Storico” era “oggetto di un importante Piano di riqualificazione che” aveva “già portato ad interventi significativi” (ripavimentazione di Via Pretoria e riqualificazione di Piazza Duca della Verdura e Piazzetta Santa Lucia: prossimo l’inizio dei lavori di ripavimentazione di Piazza Mario Pagano e di recupero con destinazione culturale di Palazzo D’Errico);
3) il Centro Storico era stato collegato al resto della città con 3 imponenti strutture meccanizzate, di cui 2 aperte negli ultimi due anni, “connesse ad un significativo sistema di parcheggi, che si sta ulteriormente rafforzando con un’opera a servizio del Ponte Attrezzato di prossima ultimazione”;
4) il “costante e graduale innalzamento dell’uso delle scale mobili” aveva favorito un maggior flusso di cittadini e di visite turistiche nel Centro Storico, eleggendolo “a centro culturale, di commercio, di servizi, di aggregazione sociale e di passeggio”;
5) “la minor presenza di veicoli a motore” avrebbe determinato “positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e migliore fruibilità del Centro commerciale”;
6) erano state escluse dallo Z.T.L. sia l’INPS, tenuto conto dei numerosi utenti, che dovevano sottoporsi alle visite di invalidità civile, sia l’Ufficio Postale e la Stazione dei Carabinieri, in quanto Uffici costituenti “un punto di riferimento indispensabile ed insostituibile per la cittadinanza”;
7) la competente Commissione Consiliare aveva effettuato “molteplici audizioni”, con esito positivo;
8) era stato istituto “un servizio di autobus circolare, lungo un percorso che collega Piazza XVIII Agosto, Chiesa di S. Rocco, Via Acerenza, Via Vescovado, Piazza Mario Pagano, Largo Porta Salza, Corso Umberto con capolinea nell’intersezione tra Via Due Torri e Via XX Settembre”.
Con la stessa Del. G.M. n. 204 del 23.11.2011 è stato anche approvato un Disciplinare per il rilascio dei contrassegni nella ZTL del Centro Storico il quale prevede:
1) la costituzione di un Osservatorio (composto dall’Assessore alla Mobilità, dai Presidenti dei Comitati di Quartiere, dal Comandante della “Polizia Municipale” e dai Dirigenti delle Unità di Direzione “Mobilità” ed “Avvocatura”), con il compito di “formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente Disciplinare” e di “esprimere pareri in ordine ad istanze ed eventuali ricorsi”;
2) il rilascio di 11 tipologie di contrassegni permanenti (tra cui quelli rilasciati alle “imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione”, agli “operatori commerciali titolari di attività economiche all’interno dello ZTL”, agli “operatori” di “case di riposo, imprese funebri, associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro, associazioni religiose, ditte di trasporto di materiali preziosi, armi o materiali esplosivo, di medicinali e di materiali deperibili, di aziende e/o concessionari di servizio pubblico e di banche con sede all’interno dello ZTL”, “veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL”) e 13 tipologie di contrassegni temporanei, tra cui per “carico-scarico merci”, “agenti e/o rappresentanti di commercio”, “imprese edili”, “servizi di pubblica utilità”, “eventi e cerimonie” (come matrimoni, battesimi e funerali), “accompagnamento di alunni”, “clienti di autorimesse, autofficine e strutture ricettive”, “ambulanti precari” e “per esigenze diverse da quelle sopra elencate”.
La Del. G.M. n. 204 del 23.11.2011, unitamente alla sottostante Relazione Illustrativa è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 21/27.1.2012), deducendo la violazione degli artt. 3, 7 e 36 D.Lg.vo n. 285/1992, dell’art. 1, comma 3, lett. b), d) ed e), D.Lg.vo n. 114/1998, degli artt. 16 e 41 della Costituzione, delle Linee Guida attuative dell’art. 22 L. n. 340/2000 (Piani Urbani di Mobilità), emanate dal Ministero delle Infrastrutture nell’anno 2000 e dalla Conferenza Unificata del 14.10.2002, del Regolamento Comunale in materia di partecipazione popolare, dei principi di programmazione e trasparenza della Pubblica Amministrazione, del principio di proporzionalità, nonché l’eccesso di potere per sviamento ed insufficiente motivazione.
E’ stato proposto da altre ditte commerciali anche un atto di intervento ad adiuvandum (notificato il 3.3.2012 e depositato il 7.3.2012), con il quale sono stare dedotte le stesse censure del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Potenza, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ne ha anche eccepito sia l’inammissibilità e/o l’improcedibilità per acquiescenza, non essendo stata impugnata la precedente Del. G.M. n. 128 del 4.7.2006, che aveva istituto nel Centro Storico lo ZTL dalle ore 6,00 alle ore 10,00 con decorrenza dal 15.7.2006, sia l’inammissibilità per difetto di interesse, non essendo stata fornita la prova dell’effetto lesivo dell’impugnata Del. G.M. n. 204 del 23.11.2011.
Con Ordinanza n. 46 del 7.3.2012 questo Tribunale ha ordinato al Comune di Potenza di redigere un’apposita relazione, con riferimento alle seguenti criticità:
A) efficacia dello ZTL ex artt. 3, comma 1, n. 54, e 7, comma 9, D.Lg.vo n. 285/1992 24 ore su 24, cioè anche in ore di non funzionamento sia delle 3 strutture di collegamento meccanizzato con il resto della città, sia della istituita circolare;
B) mobilità delle persone nel Centro Storico, in quanto il percorso, le frequenze ed i punti di fermata della linea “circolare” non appaiono proporzionali alla estensione dell’area ZTL ed alle attività private e pubbliche ivi allocate;
C) individuazione, sufficienza dimensionale e tariffazione dei parcheggi (già realizzati o in corso di realizzazione), adiacenti alle 3 strutture di collegamento meccanizzato, da valorizzarsi quali nodi di scambio tra trasporto privato e trasporto pubblico per l’accesso al Centro Storico.
Con Relazione del 14.5.2012 il Dirigente dell’Unità di Direzione Mobilità del Comune di Potenza ha precisato che:
1) dopo l’Ordinanza TAR Basilicata n. 46 del 7.3.2012, il Comune con Del. G.M. n. 36 del 2.4.2012 e Ordinanza Dirigenziale n. 108 del 4.4.2012 aveva consentito il transito libero a tutti gli autoveicoli dai soli varchi n. 2 e n. 4, lungo l’arteria stradale “Via Vescovado, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via Plebiscito, Via Alianelli, Piazza Mario Pagano, Via IV Novembre”, nei seguenti orari: “dal lunedì al venerdì: 6,00-8,30; 13,30-15,30; 18,30-1,00 del giorno successivo; il sabato: 13,30-1,00 del giorno successivo; la domenica ed i giorni festivi: 6,00-1,00 del giorno successivo”;
2) le tre strutture d collegamento meccanizzato avevano i seguenti orari: dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 7,00 alle ore 22,30; dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 7,00 alle ore 0,30; nei giorni festivi e prefestivi anche infrasettimanali dalle ore 7,00 alle ore 0,30”;
3) il servizio di autobus circolare nel Centro Storico funzionava dalle ore 7,30 alle ore 22,45 ed effettuava 51 corse giornaliere, precisamente ogni 15 minuti dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,15 ed ogni 30 minuti dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,15 alle ore 22,45; specificando che continuavano a svolgere il servizio nel Centro Storico anche le due linee autobus n. 7 e n. 8;
4) la tariffa oraria per la sosta a pagamento nelle aree immediatamente adiacenti allo ZTL, “quali per es. Via del Popolo, Via San Luca, Via Addone, ecc.”, era di 2,00 €, mentre quella delle aree adiacenti agli ingressi delle scale Mobili, siti vicini al Centro Storico, come “per es. Viale Dante, Via Mazzini, ecc.”, era di 1,00 €;
5) in prossimità degli ingressi delle scale Mobili, siti a valle, vi erano i seguenti parcheggi: a) quello di 320 posti auto, sito in Via Armellini; b) quello di 290 posti auto, sito in Via Vespucci; c) quello di 140 posti auto, sito in Viale Marconi; d) e l’Area Terminal, di prossima ultimazione, per 160 posti auto e 16 autobus extraurbani, su Viale Unicef; con la puntualizzazione che “tutti e tre gli impianti meccanizzati saranno raggiunti da un numero consistente di linee urbane e con frequenza elevata”.
All’Udienza Pubblica del 21.6.2012 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in esame, con il quale è stata impugnata la sopra descritta Del. G.M. n. 204 del 23.11.2011, attesocchè con tale Delibera la ZTL nel Centro Storico è stata estesa all’intero arco della giornata, mentre la precedente Del. G.M. n. 128 del 4.7.2006 aveva istituito dal 15.7.2006 la ZTL dalle ore 6,00 alle ore 10,00. Quindi la nuova Delibera, oggetto del presente giudizio, ha alterato il precedente equilibrio e ben può essere autonomamente impugnata in via giurisdizionale, in quanto una persona, pur non condividendo l’assunto, può ritenere tollerabile la ZTL per 4 ore al giorno, ma non per l’intera giornata.
1.1. – Tale ammissibilità del ricorso persiste anche dopo l’adozione della Del. G.M. n. 36 del 2.4.2012 e dell’Ordinanza Dirigenziale n. 108 del 4.4.2012 già prima richiamati nei contenuti, in quanto pure essi risultano comunque peggiorativi rispetto alla precedente limitazione della ZTL dalle ore 6,00 alle ore 10,00.
1.2. – Comunque, dalla mancata impugnazione della precedente Del. G.M. n. 128/2006 non si evince in modo inequivocabile una volontà acquiescente dei ricorrenti alla ZTL, attesocchè l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo presuppone un’accettazione espressa o tacita mediante il compimento di atti o comportamenti univoci, successivi all’emanazione del provvedimento e posti liberamente in essere dai destinatari, che dimostrino la loro chiara ed irrefutabile volontà di accettarne gli effetti e l’operatività.
1.3. – Parimenti, deve ritenersi sussistente l’interesse a ricorrere, in quanto i ricorrenti vogliono difendere la possibilità dei clienti e/o visitatori di potersi recare presso di loro, utilizzando l’automobile, per cui non risulta necessaria, come per l’azione risarcitoria, la prova di un danno economico derivante dalla ZTL, quale dalla cui istituzione potrebbe addirittura derivare un vantaggio economico, poiché la creazione di un’isola pedonale potrebbe favorire una maggiore e/o più godibile frequentazione del Centro Storico.
Invece, va dichiarato irricevibile l’atto di intervento ad adiuvandum, in quanto le ditte ed i soggetti che lo hanno proposto , al pari di quelle ricorrenti, sono titolari di un interesse, che doveva essere fatto valere in via principale entro il noto termine decadenziale di gg. 60, il quale non può essere aggirato con l’atto di intervento adesivo.
2. – Nel merito, il presente ricorso è infondato e pertanto va respinto.
2.1. – Al riguardo va precisato che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. da ultimo Corte Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 144 del 5.2.2010 e TAR Catanzaro Sez. II Sent. n. 211 dell’11.2.2011) la mancata adozione del Piano Urbano del Traffico ex art. 36 D.Lg.vo n. 285/1992 non impedisce la decisione dell’istituzione della ZTL di cui agli artt. 3, comma 1, n. 54, e 7, comma 9, D.Lg.vo n. 285/1992 sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del Piano Urbano del Traffico rispetto alla ZTL, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto Piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia. Invece ciò che rileva è che i provvedimenti di istituzione delle Zone a Traffico Limitato non siano palesemente irragionevoli; mentre ai sensi della Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 3816 del 21.7.1997, attuativa dell’art. 7, comma 9, terzo periodo, D.Lg.vo n. 285/1992, la previa adozione del Piano Urbano del Traffico risulta necessaria solo per l’ipotesi in cui i Comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZZ.TT.LL. al pagamento di somme/pedaggi.
Tali considerazioni valgono a maggior ragione nel caso di specie, dove i ricorrenti hanno dedotto soltanto che “nel precedente Piano Urbano del Traffico, adottato dal Comune di Potenza, non si faceva riferimento alla chiusura del Centro Storico” (cfr. nota 28 a pag. 13 del ricorso).
Per gli stessi motivi, nella specie, il Comune di Potenza non era tenuto a rispettare le Linee Guida attuative dell’art. 22 L. n. 340/2000 (Piani Urbani di Mobilità), emanate dal Ministero delle Infrastrutture nell’anno 2000 e dalla Conferenza Unificata del 14.10.2002, pur prescindendo dalla circostanza che i ricorrenti hanno solo genericamente dedotto la violazione di tali Linee Guida, non dimostrandola concretamente.
Pertanto, deve ritenersi che nella fattispecie in esame non è stato violato il principio di programmazione, anche perché con il provvedimento impugnato è stata prevista l’istituzione della ZTL nel Centro Storico solo in via sperimentale per un periodo di 6 mesi, dopo i quali l’Amministrazione resistente assumerà una decisione definitiva, che non può prescindere dagli esiti della sperimentazione semestrale.
2.2. – Anche le censure di violazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione non sono condivisibili, attesocchè i valori costituzionali tutelati dagli articoli indicati non sono assolutamente incomprimibili, in quanto, nella specie, il Comune di Potenza ha inteso tutelare i valori, di pari rango costituzionale, della sicurezza (derivante dalla minore circolazione veicolare), della tutela dell’ambiente e della salute (minore inquinamento dell’aria e minore inquinamento acustico) e della migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico del Centro Storico.
Pertanto, quest’ultimi interessi a rilevanza costituzionale vanno contemperati in modo ragionevole e proporzionato con la libertà di circolazione e la libertà dell’iniziativa economica privata.
Ma, nella specie, il Comune resistente non ha violato i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, attesocchè il Centro Storico è stato collegato al resto della città con 3 imponenti strutture di collegamento meccanizzato, di cui 2 aperte negli ultimi due anni, “connesse ad un significativo sistema di parcheggi, che si sta ulteriormente rafforzando con un’opera a servizio del Ponte Attrezzato di prossima ultimazione”, ed inoltre è stato istituto “un servizio di autobus circolare, lungo un percorso che collega Piazza XVIII Agosto, Chiesa si S. Rocco, Via Acerenza, Via Vescovado, Piazza Mario Pagano, Largo Porta Salza, Corso Umberto con capolinea nell’intersezione tra Via Due Torri e Via XX Settembre”.
Al riguardo, va pure evidenziato che dopo l’emanazione dell’Ordinanza TAR Basilicata n. 46 del 7.3.2012 il Comune resistente con Del. G.M. n. 36 del 2.4.2012 e Ordinanza Dirigenziale n. 108 del 4.4.2012 ha modificato l’iniziale previsione dello ZTL 24 ore su 24, consentendo il transito libero a tutti gli autoveicoli dai soli varchi n. 2 e n. 4, lungo l’arteria stradale “Via Vescovado, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via Plebiscito, Via Alianelli, Piazza Mario Pagano, Via IV Novembre”, nei seguenti orari: “dal lunedì al venerdì: 6,00-8,30; 13,30-15,30; 18,30-1,00 del giorno successivo; il sabato: 13,30-1,00 del giorno successivo; la domenica ed i giorni festivi: 6,00-1,00 del giorno successivo”.
Inoltre, con Relazione del 14.5.2012 il Dirigente dell’Unità di Direzione Mobilità del Comune di Potenza ha precisato che:
1) le tre strutture di collegamento meccanizzato osservavano i seguenti orari: dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 7,00 alle ore 22,30; dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 7,00 alle ore 0,30; nei giorni festivi e prefestivi anche infrasettimanali dalle ore 7,00 alle ore 0,30”;
2) il servizio di autobus circolare nel Centro Storico inizia alle ore 7,30 e termina alle ore 22,45, con frequenza ogni 15 minuti dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,15 ed ogni 30 minuti dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,15 alle ore 22,45; per 51 corse giornaliere. Inoltre continuano a svolgere il servizio attestandosi nel Centro Storico le linee autobus n. 7 e n. 8;
3) la tariffa oraria per la sosta a pagamento nelle aree immediatamente adiacenti alla ZTL, “quali per es. Via del Popolo, Via San Luca, Via Addone, ecc.”, è di 2,00 €, mentre quella delle aree adiacenti agli ingressi delle scale Mobili, siti vicini al Centro Storico, come “per es. Viale Dante, Via Mazzini, ecc.”, è di 1,00 €;
4) in prossimità degli ingressi delle scale Mobili, siti a valle, sono attivi i parcheggi di Via Armellini (320 posti auto); di Via Vespucci (290 posti auto); di Viale Marconi (140 posti auto); l’Area Terminal, di prossima ultimazione, per 160 posti auto e 16 autobus extraurbani, su Viale Unicef: con la puntualizzazione che “tutti e tre gli impianti meccanizzati saranno raggiunti da un numero consistente di linee urbane e con frequenza elevata”, fermo restando che la tariffa di tali parcheggi deve essere molto più bassa di quella stabilita con riferimento alle aree immediatamente adiacenti alla ZTL ed a quelle adiacenti agli ingressi delle scale Mobili, siti vicini al Centro Storico.
E tali misure correttive avevano già determinato un “costante e graduale innalzamento dell’uso delle scale mobili”, che aveva favorito un maggior flusso di cittadini e di visite turistiche nel Centro Storico, eleggendolo “a centro culturale, di commercio, di servizi, di aggregazione sociale e di passeggio”, per cui non risulta condivisibile l’affermazione, contenuta a pag. 13 del ricorso, secondo cui lo ZTL aveva creato “una sorta di enclave commerciale, in cui la prossimità si riduce al servizio rivolto a circa 3.000 residenti”.
Peraltro è previsto che il Comune di Potenza dovrà attuare un monitoraggio costante e continuo sugli effetti della ZTL nel Centro Storico, al fine di contenere qualsiasi conseguenza negativa, derivante dall’istituzione della limitazione della circolazione veicolare.
A riprova del corretto bilanciamento degli interessi in gioco va pure evidenziato che il Comune resistente ha escluso dallo Z.T.L. sia l’INPS, tenuto conto dei numerosi utenti che dovevano sottoporsi alle visite di invalidità civile, sia l’Ufficio Postale e la Stazione dei Carabinieri, in quanto Uffici costituenti “un punto di riferimento indispensabile ed insostituibile per la cittadinanza”.
2.3. – Inoltre, l’impugnata Del. G.M. n. 204 del 23.11.2011 neppure ha violato i principi, stabiliti dall’art. 1, comma 3, lett. b (tutela del consumatore, con riferimento alla possibilità di approvvigionamento ed al servizio di prossimità), d (pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e riconoscimento e valorizzazione delle ruolo delle piccole e medie imprese) ed e (valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane), del D.Lg.vo n. 114/1998.
Infatti, oltre al sopra descritto potenziamento dei collegamenti con il Centro Storico, va rilevato che nel provvedimento impugnato l’Amministrazione afferma espressamente di avere come “obiettivo strategico” quello di “alzare la qualità del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale”, tenuto pure conto delle opere di ripavimentazione di Via Pretoria e di riqualificazione di Piazza Duca della Verdura e di Piazzetta Santa Lucia nonchè del prossimo inizio (poi verificatosi) dei lavori di ripavimentazione di Piazza Mario Pagano e di recupero con destinazione culturale di Palazzo D’Errico.
2.4. – Al riguardo, va anche evidenziato che il Disciplinare per il rilascio dei contrassegni nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, approvato con lo stesso provvedimento impugnato, ha previsto (come già sopra riferito) un’ampia casistica di tipologie di contrassegni permanenti e temporanei da rilasciare, con un carattere non tassativo di tale elenco, anche se deve trattarsi di esigenze non contrastanti con i suddetti principi ispiratori della ZTL.
Conseguentemente, risulta completamente destituito di fondamento il dedotto vizio dell’eccesso di poter per sviamento, secondo cui lo scopo del’istituzione dello ZTL in commento sarebbe stato quello “di favorire l’alterazione degli equilibri di mercato in favore di concentrazioni commerciali di recente o non risalente realizzazione (es. Coin, Consorzio “polo Acquisti Lucania”, Multicinema Ranieri, OVS Industry)” oppure quello di favorire “spregiudicatamente la grande distribuzione alle porte delle città”.
2.5. – Infine, va deciso per il non accoglimento delle censure, relative alla violazione del Regolamento Comunale in materia di partecipazione popolare e del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Infatti, il predetto Regolamento Comunale in materia di partecipazione popolare non obbligava il Comune a convocare un’assemblea popolare o ad indire un apposito referendum oppure uno degli altri istituti di consultazione dei cittadini, previsti all’art. 14, comma 1.
E neppure può ritenersi che, nella specie, sia stato violato il principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione, in quanto con provvedimento impugnato è stato fatto presente che la competente Commissione Consiliare aveva effettuato “molteplici audizioni”, le quali avevano avuto esito positivo.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)