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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 128 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Informazione ambientale – Procedimento di VIA – Artt. 2 e 3 d.lgs. n. 195/2005 – Atti di soggetti privati acquisiti nel procedimento – Diritto di accesso.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2013
Numero: 128
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Perrelli
Estensore: Mastrantuono


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Informazione ambientale – Procedimento di VIA – Artt. 2 e 3 d.lgs. n. 195/2005 – Atti di soggetti privati acquisiti nel procedimento – Diritto di accesso.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 8 marzo 2013, n. 128


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Informazione ambientale – Procedimento di VIA – Artt. 2 e 3 d.lgs. n. 195/2005 – Atti di soggetti privati acquisiti nel procedimento – Diritto di accesso.

In tema di atti amministrativi attinenti al procedimento di V.I.A., l’art. 3 D.Lg.vo n. 195/2005 (di attuazione della Direttiva Comunitaria n. 34/2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), fatti salvi i più ristretti casi di esclusione previsti dall’art. 5 stesso D.Lg.vo n. 195/2005, prevede un’ampia legittimazione all’accesso, con riferimento alla quale l’art. 2, comma 1, n. 3), D.Lg.vo n. 195/2005 puntualizza che essa comprende anche ogni atto di natura amministrativa che incide o può incidere sull’ambiente e/o sui fattori dell’energia e del rumore;  deve ritenersi che le parole “ogni atto di natura amministrativa” si riferiscano anche agli atti di soggetti privati, che vengono acquisiti in un procedimento amministrativo e che in virtù di tale acquisizione assumono anch’essi la natura di atti amministrativi, in quanto oggettivamente correlati al procedimento amministrativo e posti a base del provvedimento finale.

Pres. Perrelli, Est. Mastrantuono – N. s.r.l. (avv.ti Scanzano e Vitale) c. Regione Basilicata (avv. Pisani)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 8 marzo 2013, n. 128

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 8 marzo 2013, n. 128

N. 00128/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2012, proposto dalla Natural Electric S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Scanzano e Alfredo Vitale, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio dell’Avv. Rocco De Bonis;


contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Nicoletta Pisani, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.R. n. 1127 dell’11.9.2012, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

Ricorso ex art. 116 Cod. Proc. Amm.

per l’annullamento della nota Dirigente Ufficio Energia Regione Basilicata prot. n. 105128 del 14.6.2012 (notificata il 20.6.2012), nella parte in cui non ha consentito l’accesso alle “istanze per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, presentate” alla Regione “con riferimento alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rapolla” e ad “ogni atto e/o documento detenuto” dalla Regione, “relativi a procedimenti autorizzativi avviati a favore della FRI-EL S.p.A. ovvero della Eolico Basilicata S.r.l., per la realizzazione di opere finalizzate alla costruzione di parchi eolici nel Comune di Rapolla”;

Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Luca Di Mase, su delega dell’Avv. Francesco Scanzano, e Nicoletta Pisani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Del. C.C. n. 26 del 30.6.2004 il Comune di Rapolla manifestava il consenso per la realizzazione da parte della Natural Electric S.r.l. di un parco eolico sui terreni di proprietà comunale fogli di mappa nn. 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23 e 24.

Pertanto, in data 24.9.2004 veniva stipulata una convenzione, con la quale, oltre alla pattuizione di un canone annuo di 253.405,00 €, veniva previsto:

1) l’obbligo del Comune di non rilasciare ulteriori autorizzazioni e/o concessioni entro la fascia di rispetto “di non meno di 960 m.”;

2) l’impegno della Natural Electric S.r.l. di costruire il parco eolico entro 3 anni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e dal rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative;

3) il diritto di prelazione della Natural Electric S.r.l., “per il periodo di 10 anni dall’inizio della durata della presente convenzione”, sulle future autorizzazioni e/o concessioni di parchi eolici nel Comune di Rapolla alle “stesse condizioni previste dalla presente convenzione ovvero alle stesse condizioni di maggior favore eventualmente offerte da terzi”, con l’impegno del Comune di comunicare le condizioni offerte dai terzi alla Natural Electric S.r.l., affinchè potesse esercitare il predetto diritto di prelazione entro 60 giorni, decorsi i quali il Comune poteva autorizzare i terzi proponenti.

Con L.R. n. 9 del 26.4.2007 (pubblicata nel BUR del 27.4.2007 ed entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione) la Regione Basilicata, con la finalità di disciplinare (“nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali ed in applicazione dell’art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione”) le autorizzazioni per la costruzione e l’avvio di impianti per la produzione di energia nelle more dell’approvazione del P.I.E.A.R. (cfr. art. 1), emanava le seguenti disposizioni normative:

1) doveva essere approvato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), il quale doveva essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (cfr. art. 2);

2) eccetto gli impianti fotovoltaici ex DD.MM. 6.2.2006 e 19.2.2007 e quelli la cui produzione è finalizzata esclusivamente ad usi pubblici, gli “impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 Kw e per un numero di massimo di 5 aerogeneratori” e la sostituzione e/o la conversione degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della presente Legge Regionale (“nei limiti della potenza già autorizzata”), fino all’approvazione del predetto PIEAR non potevano essere autorizzati “tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con Del. C.R. n. 220 del 26.6.2001” (cfr. art. 3).

Con istanza dell’11.6.2007 la Natural Electric S.r.l. chiedeva il rilascio dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, per la costruzione di un Parco eolico, costituito da 18 aerogeneratori per una potenza totale di 54 MW, da realizzare nel territorio del Comune di Rapolla.

L’istanza veniva formalmente respinta con Del. G.R. n. 926 del 18.6.2008, in quanto l’insieme degli impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati ammontava in totale a 193,53 MW, così superando il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito dal P.E.R. approvato con Del. C.R. n. 220 del 26.6.2001.

La Del. G.R. n. 926 del 18.6.2008 non è stata impugnata dalla Natural Electric S.r.l..

Intanto, in altro giudizio, con Ordinanza n. 114 del 27.5.2008 questo Tribunale sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 L.R. Basilicata n. 9/2007 per contrasto con gli artt. 3, 41, comma 1, 117, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione.

Con Sentenza n. 166 del 29.5.2009 la Corte Costituzionale giudicava non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, attesocchè la Regione Basilicata non poteva ritenersi libera di approvare il nuovo PIEAR “in ogni tempo”, in quanto “anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono applicabili i principi generali di cui alla L. n. 241/1990 e, in particolare, quello contemplato dall’art. 2, comma 2, che impone alla P.A.di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3 (sentenze n. 176 del 2004 e n. 355 del 2002)”.

La Regione Basilicata approvava il PIEAR con la L.R. n. 1/2010 (pubblicata nel BUR del 19.1.2010), il cui art. art. 3, comma 2, “al fine di assicurare le più opportune forme di coordinamento fra i procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica” ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, “nonché per ridurre i tempi ed evitare duplicazioni di atti ovvero valutazioni in materia ambientale e paesaggistica”, demandava alla Giunta Regionale l’approvazione di un apposito disciplinare per lo svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, da emanare, “sentita la Commissione Consiliare competente”, “entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”, cioè entro il 20.5.2010.

Inoltre, tale art. 3 statuiva: al comma 3 che le domande di autorizzazione unica potevano essere presentate “a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.” del disciplinare; al comma 4 che, “in applicazione del principio di leale cooperazione ed al fine di assicurare il corretto inserimento degli impianti di energia da fonti rinnovabili nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici”, sia il P.I.E.A.R. che il disciplinare dovevano, “ove necessario”, essere “adeguati entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003”; al comma 5 che l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 doveva essere rilasciata “a seguito di un procedimento unico, svolto tramite apposita Conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990, nell’ambito della quale confluiscono gli apporti necessari alla costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse ivi compresi gli elettrodotti e le infrastrutture indispensabili”.

Il disciplinare veniva approvato con Del. G.R. n. 2260 del 29.12.2010 (pubblicata nel BUR del 31.12.2010) e con tale atto venivano recepite anche le Linee Guida nazionali, approvate con il D.M. 10.9.2010 (pubblicato nella G.U. del 18.9.2010, ed entrate in vigore il 4.10.2010), prevedendo all’art. 14 che le domande di autorizzazione sarebbero state esaminate secondo l’ordine cronologico della data di presentazione.

Poiché il giorno 15.1.2011 venivano contemporaneamente presentate 155 domande di autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, la Regione Basilicata effettuava un pubblico sorteggio, per stabilire l’ordine di esame di tali domande.

Con istanza del 31.12.2010 (ricevuta dalla Regione Basilicata il 5.1.2011) la Natural Electric S.r.l. faceva presente che in data 21.12.2007 aveva presentato un’altra domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, per la costruzione nel Comune di Rapolla di un Parco eolico, costituito da 18 aerogeneratori per una potenza totale di 54 MW, che non era stata esaminata dalla Regione, per cui veniva chiesta l’attivazione immediata del relativo procedimento mediante la convocazione della prescritta Conferenza di servizi.

Con nota prot. n. 12418 del 26.1.2011 il Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata precisava che l’unica domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, presentata dalla Natural Electric S.r.l., era stata quella dell’11.6.2007, respinta con la Del. G.R. n. 926 del 18.6.2008.

Con Ric. n. 189/2012 la Natural Electric S.r.l. chiedeva a questo Tribunale l’accertamento del silenzio inadempimento della Regione Basilicata all’obbligo di provvedere sulla predetta istanza del 21.12.2007 ed il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, anche ai sensi dell’art. 2 bis L. n. 241/1990, quantificati in 7.000.000,00 €: ricorso respinto con Sentenza TAR Basilicata n. 368 del 2.8.2012.

Con istanza del 14.5.2012 la Natural Electric S.r.l., richiamando il patto di prelazione contenuto nella convenzione, stipulata con il Comune di Rapolla il 24.9.2012, e l’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, faceva presente che, essenso stata installata il 6.4.2012 una torre anemometrica sul terreno foglio n. 24, doveva ipotizzarsi che altra società era stata autorizzata ad installare un impianto eolico, per cui, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, veniva chiesto al Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata l’accesso:

1) alle “istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, presentate” alla Regione, “per la costruzione e l’esercizio di impianti eolici” sui terreni fogli di mappa nn. 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23 e 24, siti nel Comune di Rapolla;

2) alle “istanze per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, presentate” alla Regione “con riferimento alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rapolla”;

3) ad “ogni atto e/o documento detenuto” dalla Regione, “relativi a procedimenti autorizzativi avviati a favore della FRI-EL S.p.A. ovvero della Eolico Basilicata S.r.l., per la realizzazione di opere finalizzate alla costruzione di parchi eolici nel Comune di Rapolla”;

4) al numero di protocollo, assegnato all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, presentata dalla Natural Electric S.r.l. il 5.1.2011.

Con nota prot. n. 105128 del 14.6.2012 (notificata il 20.6.2012) il Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata consentiva l’accesso soltanto con riferimento a quanto richiesto con i nn. 1) e 4) della suddetta istanza di accesso.

La nota prot. n. 105128 del 14.6.2012 è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 14.7.2012), deducendo la violazione degli artt. 3 e 24, comma 7, L. n. 241/190, dell’art. 9 DPR n. 184/2006. Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Successivamente, in data 23.11.2012 il ricorso in esame è stato notificato anche alle imprese FRI-EL S.p.A. ed Eolica Basilicata S.r.l..
 

DIRITTO

In via preliminare, va affermato l’interesse della società ricorrente ad accedere agli atti richiesti, poichè, oltre all’esistenza del patto di prelazione di cui alla convenzione stipulata il 24.9.2004 tra il Comune di Rapolla e la ricorrente, va rilevato che qualsiasi operatore economico dello stesso settore può accedere agli atti amministrativi, che si riferiscono all’attività di un suo concorrente.

Inoltre, per quanto riguarda gli atti amministrativi, attinenti al procedimento di V.I.A., va rilevato che l’art. 3 D.Lg.vo n. 195/2005 (di attuazione della Direttiva Comunitaria n. 34/2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), fatti salvi i più ristretti casi di esclusione previsti dall’art. 5 stesso D.Lg.vo n. 195/2005, prevede una più ampia legittimazione all’accesso, con riferimento alla quale l’art. 2, comma 1, n. 3), D.Lg.vo n. 195/2005 puntualizza che essa comprende anche ogni atto di natura amministrativa che incide o può incidere sull’ambiente e/o sui fattori dell’energia e del rumore, per cui deve ritenersi che le parole “ogni atto di natura amministrativa” si riferiscano anche agli atti di soggetti privati, che vengono acquisiti in un procedimento amministrativo e che in virtù di tale acquisizione assumono anch’essi la natura di atti amministrativi, in quanto oggettivamente correlati al procedimento amministrativo e posti a base del provvedimento finale.

Peraltro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.R. n. 47/1998, i cittadini, interessati all’opera, possono presentare osservazioni nell’ambito dei procedimenti di VIA, per cui deve ritenersi che anche la Natural Electric S.r.l. possa presentare osservazione nell’ambito di un procedimento di VIA, relativo all’installazione da parte di un’altra ditta di un impianto eolico nella stessa località, dove la ricorrente ha intenzione di costruire un analogo impianto.

Però, nella specie, va precisato che il ricorso in epigrafe non è stato proposto per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 1 D.Lg.vo n. 195/2005, ma per tutelare gli interessi prettamente economici di un imprenditore che opera nel settore degli impianti eolici: esso, pertanto, non può essere esonerato dal pagamento del Contributo Unificato.

Sempre in via preliminare, va rilevato che secondo questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 213 del 15.5.2009) il diritto di accesso agli atti amministrativi assume la configurazione di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis, L. n. 241/1990 “attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. m), della Costituzione” ed ai sensi dell’art. 22, comma 2, L. n. 241/1990 “attese le sue rilevanti finalità di interesse pubblico, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ed assicurare la trasparenza” (sul punto cfr. pure C.d.S. Sez. VI Sent. n. 504 del 16.2.2005; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2938 del 27.5.2003; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4880 del 19.9.2000).

Pertanto, poiché questo Tribunale non condivide l’opposto orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 16 del 24.6.1999), secondo cui il diritto di accesso assume la configurazione di interesse legittimo, il ricorso in epigrafe, notificato inizialmente soltanto alla Regione Basilicata, non può essere dichiarato inammissibile, perché non notificato entro il termine decadenziale di impugnazione di 30 giorni ex art. 116, comma 1, Cod. Proc. Amm. anche ad almeno uno dei due soggetti controinteressati, cioè le imprese FRI-EL S.p.A. ed Eolica Basilicata S.r.l. interessate alla riservatezza dei documenti, indicati nell’istanza di accesso del 14.5.2012.

E l’avvenuta notificazione del ricorso alle imprese FRI-EL S.p.A. ed Eolica Basilicata S.r.l., esime il Tribunale dall’ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali due controinteressati, ai sensi dell’art. 102 C.P.C..

Nel merito, il presente ricorso va accolto.

Infatti, in base ai motivi sopra esposti con riferimento al D.Lg.vo n. 195/2005 ed all’art. 9, comma 1, L.R. n. 47/1998, la Regione Basilicata deve consentire l’accesso alle “istanze per il rilascio della VIA, presentate” alla Regione “con riferimento alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rapolla”.

Inoltre, deve ritenersi che la mera qualità di operatore del medesimo settore economico consente l’accesso anche ad “ogni atto e/o documento detenuto” dalla Regione, “relativi a procedimenti autorizzativi avviati a favore della FRI-EL S.p.A. ovvero della Eolico Basilicata S.r.l., per la realizzazione di opere finalizzate alla costruzione di parchi eolici nel Comune di Rapolla”.

Al riguardo, va precisato che quest’ultima istanza non risulta generica, in quanto, pur tenendo conto che ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR n. 184/2006 il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto dell’istanza di accesso, va ritenuta sufficiente l’indicazione degli elementi, che consentono una facile individuazione dei documenti di cui si chiede l’accesso, come nella specie, dove risulta evidente che gli altri atti e/o documenti, diversi dall’istanza (e relativa documentazione allegata) finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 (con riferimento ai quali la Regione ha già consentito l’accesso), sono tutti quelli emanati dopo la presentazione dell’istanza iniziale e/o confluiti successivamente nell’ambito del procedimento, come per es. i verbali della Conferenza di servizi, il parere del C.R.T.A. ex art. 16 L.R. n. 47/1998, le note e/o le relazioni dei partecipanti alla Conferenza dei servizi, ecc….

Inoltre, va sottolineato che, nella specie, oltre che per i motivi sopra esposti (natura sostanzialmente amministrativa degli atti privati, acquisiti nell’ambito di un procedimento amministrativo) non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990; né può sostenersi, come affermato dal difensore dell’Amministrazione resistente, che l’istanza di accesso del 14.5.2012, era inammissibile, perché preordinata ad un controllo generalizzato della Regione Basilicata, e perciò vietata dall’art. 24, comma 3, L. n. 241/1990.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.

Pertanto, si ordina ai Dirigenti degli Uffici Energia e Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata di rilasciare, entro 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente Sentenza, alla società ricorrente la copia delle “istanze per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, presentate” alla Regione “con riferimento alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rapolla” e di “ogni atto e/o documento detenuto” dalla Regione, confluito nei procedimenti, attivati dalla FRI-EL S.p.A. ovvero dalla Eolico Basilicata S.r.l. e finalizzati al rilascio sia del giudizio di compatibilità ambientale, sia dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, per la costruzione di parchi eolici nel Comune di Rapolla.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina ai Dirigenti degli Uffici Energia e Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata di rilasciare, entro 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente Sentenza, alla società ricorrente la copia dei documenti indicati in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 140/2012, in 2.000,00 €, oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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