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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 487 | Data di udienza: 4 Ottobre 2012

* VIA, VAS E AIA – VIA – Regione Basilicata – Art. 7, l.r. n. 47/1998 – Proroga del periodo di efficacia del giudizio positivo di VIA – Applicazione estensiva/analogica ai giudizi positivi di esclusione dalla procedura di VIA.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2012
Numero: 487
Data di udienza: 4 Ottobre 2012
Presidente: Perrelli
Estensore: Mastrantuono


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VIA – Regione Basilicata – Art. 7, l.r. n. 47/1998 – Proroga del periodo di efficacia del giudizio positivo di VIA – Applicazione estensiva/analogica ai giudizi positivi di esclusione dalla procedura di VIA.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 8 novembre 2012, n. 487


VIA, VAS E AIA – VIA – Regione Basilicata – Art. 7, l.r. n. 47/1998 – Proroga del periodo di efficacia del giudizio positivo di VIA – Applicazione estensiva/analogica ai giudizi positivi di esclusione dalla procedura di VIA.

La possibilità di proroga di cui all’art. 7, comma 6, L.R. Basilicata n. 47/1998 (secondo cui: “il periodo di efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale, stabilito dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente, può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato”), prevista per i giudizi positivi di Valutazione di Impatto Ambientale, va applicata estensivamente e/o analogicamente anche ai giudizi positivi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.


Pres. Perrelli, Est. Mastrantuono – Comune di Lauria (avv. Fiore) c. Regione Basilicata (avv. Demuro)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 8 novembre 2012, n. 487

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 8 novembre 2012, n. 487

N. 00487/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2008, proposto dal Comune di Lauria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco A. Fiore, come da mandato a margine del ricorso ed in virtù della Determinazione Dirigente Settore Affari Generali e Legali Comune di Lauria n. 243 del 24.10.2008 (cioè lo stesso difensore del Comune di Lauria), con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Faustina Demuro, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù delle Delibere G.R. n. 1860 del 21.11.2008 e n. 1524 del 21.9.2010, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 203803 del 21.10.2008, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha respinto formalmente l’istanza del Comune di Lauria, volta ad ottenere la proroga del provvedimento ex art. 15 L.R. n. 47/1998 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di una discarica di Rifiuti Solidi Urbani nella Località Carpineto del Comune di Lauria;

Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Francesco A. Fiore e Faustina Demuro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Del. G.R. n. 3167/2004 la Regione Basilicata approvava il progetto preliminare per la costruzione di una discarica di Rifiuti Solidi Urbani nella Località Carpineto del Comune di Lauria.

Con istanza del 20.7.2006 il Comune di Lauria chiedeva che il predetto progetto fosse sottoposto alla fase di verifica (cd. screening).

Tale istanza veniva accolta con Determinazione n. 1218 in data 12.9.2006 del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, per cui ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 47/1998 il suddetto progetto veniva escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ma al contempo veniva espressamente stabilito che:

1) tale giudizio positivo di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale aveva una validità di 2 anni “a far data dalla trasmissione della presente Determinazione, quale termine per dare effettivo inizio ai lavori”, per cui, poiché il Comune ricorrente riceveva tale Determinazione il 17.10.2006, tale esclusione dal procedimento di V.I.A. valeva fino al 17.10.2008, data in cui dovevano effettivamente iniziare i lavori di realizzazione della discarica di Rifiuti Solidi Urbani nella Località Carpineto del Comune di Lauria;

2) il Comune doveva comunicare: a) all’Ufficio Compatibilità Ambientale ed all’ARPAB la data di inizio e di ultimazione dei lavori; b) presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale tutte le varianti al progetto per la preventiva approvazione.

Con istanza dell’11.8.2006 il Comune di Lauria chiedeva alla Regione Basilicata il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.Lg.vo n. 59/2005 alla realizzazione della predetta discarica di Rifiuti Solidi Urbani: tale autorizzazione veniva rilasciata dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 1157 del 27.8.2007

Con Del. G.M. n. 22 dell’11.2.2008 il Comune di Lauria approvava il progetto esecutivo.

Tale progetto esecutivo con nota del 19.2.2008 veniva trasmesso dal Comune di Lauria alla Regione Basilicata, la quale con Del. G.R. n. 345 dell’11.3.2008 lo ammetteva a finanziamento per l’importo di 7.004.552,14 €, stabilendo l’obbligo del Comune di ultimare tale opera pubblica entro il 30.9.2008 (termine poi differito al 24.12.2008 con Del. G.R. n. 1415 del 9.9.2008), “per consentire la corretta rendicontazione della spesa nel termine stabilito dai fondi POR 2000-2006”.

Con Determinazione n. 49 del 5.3.2008 il Comune di Lauria indiceva ai sensi dell’art. 55 D.Lg.vo n. 163/2006 una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori di costruzione della predetta discarica di Rifiuti Solidi Urbani ed approvava il bando di gara ed il Capitolato Speciale. La gara si concludeva con l’emanazione della Determinazione n. 81 del 14.4.2008, con la quale il Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Lauria emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI con mandataria la E.M.I.T. Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.A. e mandante il Consorzio Nazionale di Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”.

In data 17.9.2008 veniva pure stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Lauria e la predetta ATI con mandataria la E.M.I.T. S.p.A..

Tale provvedimento di aggiudicazione definitiva veniva impugnato dinanzi a questo Tribunale dall’ATI con mandataria la CO.PAR.M. S.r.l. e mandante la Papaleo Geom. Vincenzo Gaetano S.r.l. con Ric. n. 197/2008. Con Ordinanza n. 195 del 4.6.2008 (confermata dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 4344 del 29.7.2008) questo Tribunale respingeva l’istanza di provvedimento cautelare (e poi con Sentenza n. 329 del 28.5.2009 respingeva anche il ricorso, proposto dalla predetta ATI con mandataria la CO.PAR.M. S.r.l.).

Intanto, con istanza del 16.6.2008 il Comune di Lauria aveva chiesto alla Regione Basilicata il rilascio dell’autorizzazione idrogeologica ex R.D. n. 3267/1923: tale autorizzazione veniva rilasciata dalla Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale n. 1269 del 29.8.2008, con la prescrizione che “ogni variazione dei lavori, compresa l’eventuale nuova destinazione del materiale di scavo” (sul punto cfr. art. 7 di tale autorizzazione), avrebbe dovuto essere “assoggettata ad ulteriore autorizzazione”.

L’ATI aggiudicataria aveva indicato di aver intrapreso accordi commerciali per l’abbancamento del materiale di scavo con la Edil Recupero S.r.l., ma quest’ultima società con nota del 16.9.2008, inviata alla Regione Basilicata, aveva smentito tale circostanza, per cui la Regione Basilicata chiedeva chiarimenti al Comune di Lauria, evidenziando che nelle more i lavori non potevano essere iniziati.

Con nota del 14.10.2008 l’ATI aggiudicataria faceva presente al Comune di Lauria che il materiale di scavo sarebbe stato stoccato presso la discarica, sita nella Località Filareto del Comune di Borgo Laino (CS), per cui ai sensi dell’art. 7 della Determinazione Dirigenziale n. 1269 del 29.8.2008 il Comune con istanza del 15.10.2008 chiedeva una nuova autorizzazione idrogeologica ex R.D. n. 3267/1923.

Poiché la validità del giudizio positivo di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 15 L.R. n. 47/1998 di cui alla Determinazione n. 1218 del 12.9.2006 stava scadendo il 17.10.2008, il Comune di Lauria con istanza del 2.10.2008 chiedeva alla Regione Basilicata una proroga d 60 giorni del suddetto giudizio di esenzione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, facendo presente che, sebbene avesse da tempo indetto la procedura di evidenza pubblica ed avesse già stipulato il relativo contratto di appalto, “difficoltà tecnico-amministrative e giudiziarie” non avevano consentito “ad oggi di provvedere alla consegna ed all’inizio dei lavori”.

Con provvedimento prot. n. 203803 del 21.10.2008 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata respingeva formalmente tale istanza di proroga, in quanto “né la L.R n. 47/1998, né la Determinazione n. 1218 del 12.9.2006 prevedevano espressamente la possibilità di prorogare il termine di validità del parere di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”; veniva, quindi, precisato che, poiché i lavori di costruzione della discarica di cui è causa non erano ancora iniziati, il Comune ricorrente doveva “avviare un nuovo procedimento” di verifica (cd. screening) ex art. 15 L.R. n. 47/1998, “prima dell’inizio dei lavori, finalizzato all’acquisizione di un nuovo parere di esclusione del progetto” di realizzazione dalla suddetta discarica di Rifiuti Solidi Urbani “dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale”.

Tale provvedimento prot. n. 203803 del 21.10.2008 è stato impugnato con il presente ricorso (notificato alla Regione Basilicata il 25.10.2008) deducendo la violazione degli artt. 7, comma 6, e 15, comma 1, L.R. n. 47/1998, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 L. n. 241/1990, dei principi generali in tema di efficacia degli atti amministrativi, di non aggravare più del necessario lo svolgimento dell’attività amministrativa, di buona amministrazione e di logicità e ragionevolezza dell’attività amministrativa, l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di adeguata istruttoria.

Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 381 del 5.11.2008 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare.

All’Udienza Pubblica del 4.10.2012 la controversia in esame passava in decisione.

DIRITTO

Il presente ricorso risulta fondato.

Infatti, sia la L.R n. 47/1998, sia la Determinazione n. 1218 del 12.9.2006 non sanciscono l’improrogabilità del termine di validità di 2 anni del giudizio positivo di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Inoltre, va rilevato che sia l’art. 7, sia l’art. 15 della L.R. n. 47/1998 non indicano i termini di efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale e del giudizio positivo di esenzione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, per cui tali termini vengono precisati soltanto nei relativi provvedimenti amministrativi, adottati rispettivamente dalla Giunta Regionale e dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata.

Più precisamente, l’art. 7, comma 6, L.R. n. 47/1998 prevede espressamente che “il periodo di efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale, stabilito dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente, può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato”.

Poiché il giudizio positivo di esenzione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale viene emanato per le fattispecie di minore rilevanza ambientale, deve ritenersi che la possibilità di proroga di cui all’art. 7, comma 6, L.R. n. 47/1998, prevista per i giudizi positivi di Valutazione di Impatto Ambientale, va applicata estensivamente e/o analogicamente anche ai giudizi positivi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nella specie, la Regione Basilicata non poteva non concedere la proroga del giudizio positivo di esenzione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, attesocchè il Comune ricorrente ha provato l’esistenza di “difficoltà tecnico-amministrative e giudiziarie”, che non avevano ancora consentito “di provvedere alla consegna ed all’inizio dei lavori” oggetto della controversia in esame.

Pertanto, il ricorso in esame va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale Regione Basilicata prot. n. 203803 del 21.10.2008.

Tenuto conto della circostanza che non L.R. n. 47/1998 non prevede espressamente la possibilità di prorogare i giudizi positivi di esclusione dalla procedura di V.I.A., sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato va posto a carico della Regione Basilicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate, mentre il Contributo Unificato va posto a carico della Regione Basilicata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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