PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Preavviso di rigetto – Omissione – Art. 21 octies, come modificato dall’art. 12, c. 1 decreto semplificazioni – Inapplicabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 14 Gennaio 2021
Numero: 12
Data di udienza: 13 Gennaio 2021
Presidente: Donadono
Estensore: Mastrantuono
Premassima
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Preavviso di rigetto – Omissione – Art. 21 octies, come modificato dall’art. 12, c. 1 decreto semplificazioni – Inapplicabilità.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 14 gennaio 2021, n. 12
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Preavviso di rigetto – Omissione – Art. 21 octies, come modificato dall’art. 12, c. 1 decreto semplificazioni – Inapplicabilità.
Il vigente art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. i), D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, entrato in vigore il 17.7.2020, statuisce nel terzo periodo che “la disposizione di cui al secondo periodo” (cioè quella che consente di non annullare il provvedimento discrezionale, emanato senza la previa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990) “non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10 bis” (preavviso di rigetto).
Pres. Donadono, Est. Mastrantuono – V. s.r.l. (avv.ti Covella e Araneo) c. Regione Basilicata e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 14 gennaio 2021, n. 12SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2020, proposto dalla Vaglio Eolica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Covella, PEC avv.arturo.covella@pec.it, e Mario Araneo, PEC avv.marioaraneo@pec.giuffre.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
-Comune di Barile, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
-Renovabilis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-Enel Green Power S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della Determinazione n. 964 del 2.10.2020 (notificata in allegato alla nota regionale prot. n. 185795 del 6.10.2020), con la quale il Dirigente dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha espresso, ai sensi dell’art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006, il parere di assoggettabilità al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, con riferimento al progetto, presentato dalla Vaglio Eolica S.r.l. il 22.2.2018, per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico, composto da 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 6 MW, da realizzare sui terreni foglio n. 18, particella n. 85, e foglio n. 19, particelle nn. 56 e 90, siti nella Località Francolibero del Comune di Barile;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver ascoltato gli avv.ti Mario Araneo e Arturo Covella;
Sentite le parti e ritenuta, comunque, la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con Sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed anche del comma 2 del predetto art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, nella parte in cui prevede “la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del Codice del Processo Amministrativo, omesso ogni avviso”;
Con istanza del 22.2.2018 la Vaglio Eolica S.r.l. ha chiesto alla Regione Basilicata la pronuncia di Verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (cd. Screening), con riferimento al progetto (pubblicato sul sito internet regionale l’11.4.2018) per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico, avente la potenza complessiva di 6 MW, composto da 3 aerogeneratori, di 2 MW con altezza fino al mozzo di 122 m. e diametro del rorore di 120 m., da realizzare sui terreni foglio n. 18, particella n. 85, e foglio n. 19, particelle nn. 56 e 90, siti nella Località Francolibero del Comune di Barile e ricadenti nella Zona Agricola E del PRG, con collegamento alla rete elettrica nazionale mediante “cavo aereo” di 23 sostegni, lungo 1.725 m., evidenziando che si trattava di una variante alla precedente istanza del 7.6.2017, che prevedeva l’installazione di 6 aerogeneratori, aventi la potenza complessiva di 5,7 MW.
Dopo il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del 12.12.2018, con Determinazione n. 964 del 2.10.2020 (notificata in allegato alla nota regionale prot. n. 185795 del 6.10.2020) il Dirigente dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha espresso, ai sensi dell’art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006, il parere di assoggettabilità al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, attesoché, dopo aver richiamato il D.M. n. 52 del 30.3.2015, nella parte in cui aveva ridotto del 50% la soglia di 1 MW, prevista dal D.Lg.vo n. 152/2006, per l’assoggettamento alla procedura di screening degli impianti eolici, se nella fascia di 1 Km. sono presenti altri impianti eolici, le cui potenze nominale, sommate a quella dell’impianto da realizzare, determinano il superamento della soglia di 1 MW, risultava necessaria una più approfondita analisi delle seguenti criticità riscontrate: 1) poiché la società istante non aveva depositato la carta dell’intervisibilità cumulativa e le foto degli inserimenti cumulativi in rapporto ai preesistenti impianti eolici, chieste in data 23.6.2020 dall’Ufficio regionale Urbanistica e Pianificazione territoriale, non era stato possibile analizzare “l’impatto cumulativo rispetto alla presenza nelle vicinanze di impianti preesistenti (grande eolico e minieolico), con particolare riferimento al fenomeno effetto selva che si genera per la presenza di detti impianti in termini di intervisibilità e di impatto sul paesaggio circostante”; 2) la violazione della prescrizione, stabilita dal punto 1.2.1.6, come integrato dall’art. 38 L.R. n. 38/2018, del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), approvato con la L.R. n. 1/2010, della distanza minima tra aerogeneratori “misurata a partire dall’estremità delle pale disposte orizzontalmente, pari a tre volte il diametro del rotore più grande”, in quanto uno dei tre aerogeneratori del parco eolico proposto, avente il diametro del rotore di 120 m., “risulta essere ubicato ad una distanza inferiore a 150 m. dall’aerogeneratore più vicino del parco mineolico ivi presente” ed a una distanza “di poco superiore” a 150 m. dagli altri preesistenti impianti minieoloci; 3) in caso di rottura gli organi rotanti potevano generare una gittata massima di 152/153 m., mentre l’ubicazione dei 3 aerogeneratori del parco eolico in discorso era stata prevista ad una distanza variabile di 15/50 m. da una strada comunale sterrata; 4) il rapporto di verifica di assoggettabilità alla VIA non aveva “esaminato dettagliatamente le diverse componenti ambientali analizzate”.
La Vaglio Eolica S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 5.12.2020 e depositato il 18.12.2020, ha impugnato la predetta Determinazione n. 964 del 2.10.2020, deducendo:
1) la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto, specificando che, poiché il parere ex art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006 “presenta elevati connotati di discrezionalità”, non poteva essere applicato l’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990;
2) e 3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione, attesoché: A) la società ricorrente in data 4.4.2019 aveva presentato una Relazione di valutazione degli impatti cumulativi derivanti dalla presenza di altri impianti eolici; B) il parco eolico, progettato dalla ricorrente, rispetta la distanza minima tra aerogeneratori di tre volte il diametro del rotore, prevista dal punto 1.2.1.6 del PIEAR, in quanto tale disposizione regionale disciplina la progettazione degli impianti eolici di grande generazione superiori ad 1 MW e non quelli minieolici fino ad 1 MW, contemplati dai punti 1.2.2 e seguenti del PIEAR, tenuto pure conto del punto 4.1 del D.M. n. 52 del 30.3.2015, con il quale è stato precisato che il cumulo con altri progetti deve essere considerato tra progetti appartenenti alla stessa categoria e non, come effettuato dall’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, tra impianti minieolici ed impianti di grande generazione;
4) la violazione del punto 1.2.1.4 del PIEAR, in quanto tale disposizione regionale prevede le distanze minime degli aerogeneratori di 300 m. dalle strade statali e dalle autostrade e di 200 m. dalle strade provinciali e dalle strade di accesso alle abitazioni, ma non contempla alcuna distanza minima dalle “strade comunali sterrate”;
5) l’eccesso di potere per motivazione generica della parte dell’impugnata Determinazione n. 964 del 2.10.2020, con la quale viene rilevato che il rapporto di verifica di assoggettabilità alla VIA non aveva “esaminato dettagliatamente le diverse componenti ambientali analizzate”.
In data 16.12.2020 si è svolta la Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso risulta fondato con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la censura, relativa alla violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, con la puntualizzazione che non può applicato l’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990.
Infatti, nella specie, risulta pacifico che l’impugnata Determinazione n. 964 del 2.10.2020 non è stata preceduta dalla comunicazione del preavviso di rigetto ed anche la sua evidente natura discrezionale e che il vigente art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. i), D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, entrato in vigore il 17.7.2020, statuisce nel terzo periodo che “la disposizione di cui al secondo periodo” (cioè quella che consente di non annullare il provvedimento discrezionale, emanato senza la previa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990) “non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10 bis”.
Possono essere assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la Regione Basilicata va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo, mente sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio con riferimento alle altre parti, alle quali è stato notificato il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in esame e per l’effetto annulla l’impugnata Determinazione n. 964 del 2.10.2020.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente Vaglio Eolica S.r.l., delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA; spese compensate nei confronti delle altre parti evocate in giudizio.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021 con l’intervento in collegamento da remoto dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono
IL PRESIDENTE
Fabio Donadono
IL SEGRETARIO