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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 171 | Data di udienza: 17 Gennaio 2018

* APPALTI – Gare pubbliche  – Mancata presentazione della domanda di partecipazione – Soccorso istruttorio – Principio di autoresponsabilità dei concorrenti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 19 Gennaio 2018
Numero: 171
Data di udienza: 17 Gennaio 2018
Presidente: Salamone
Estensore: Tallaro


Premassima

* APPALTI – Gare pubbliche  – Mancata presentazione della domanda di partecipazione – Soccorso istruttorio – Principio di autoresponsabilità dei concorrenti.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 19 gennaio 2018, n. 171


APPALTI – Gare pubbliche  – Mancata presentazione della domanda di partecipazione – Soccorso istruttorio – Principio di autoresponsabilità dei concorrenti.

Nelle gare pubbliche il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4930); in ogni caso, non si può ipotizzare un obbligo di soccorso istruttorio per l’ipotesi della mancata presentazione della domanda di partecipazione e di qualsivoglia documentazione inerente alla procedura, in quanto l’istituto in esame prevede la possibilità di sanare le carenze dei soli elementi formali della domanda (nella specie, era stata inviata una PEC priva di qualsivoglia documento utile al fine di perfezionamento dell’istanza di partecipazione).

Pres. Salamone, Est. Tallaro – Fondazione P. (avv. Gualtieri) c. Regione Calabria (avv. Ventrice)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 19 gennaio 2018, n. 171

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 19 gennaio 2018, n. 171

Pubblicato il 19/01/2018

N. 00171/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2017, proposto da:
Fondazione "Politeama Città di Catanzaro", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri, elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto, n. 48;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

nei confronti di

Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Vittorio Chiriano, in Catanzaro, al corso Mazzini, n. 4;
Comune di Zagarise, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” della Regione Calabria del 9 ottobre 2017, n. 11066, nella parte in cui non ha ammesso la Fondazione ricorrente alla procedura di avviso pubblico per la selezione e il finanziamento per la valorizzazione del sistema de beni culturali –annualità 2017 – Azione “1” – tipologia “B”;

di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato, ivi compresi, ove occorra, il decreto dello stesso Dipartimento regionale del 10 agosto 2017, n. 9108, di approvazione della graduatoria provvisoria, e il decreto del 25 ottobre 2017, n. 11771, di “assegnazione delle somme”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

a) il Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria, con decreto dirigenziale del 18 maggio 2017, n. 5195, ha approvato l’avviso pubblico “per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità 2017”;

b) al fine di poter prendere parte alla procedura selettiva, la Fondazione “Politeama Città di Catanzaro” ha inoltrato una PEC all’indirizzo indicato dal bando;

c) con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, la citata fondazione è stata inserita dalla Regione Calabria nell’elenco dei soggetti presentatori di progetti non ammessi, in quanto non sarebbe stato trasmesso proprio il progetto;

d) la Fondazione “Politeama Città di Catanzaro” ha, dapprima, depositato istanza di riesame all’amministrazione, la quale non ha inteso modificare il provvedimento di esclusione; si è poi rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento dell’esclusione e degli eventuali provvedimenti consequenziali, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione del principio di effettività e del favor partecipationis, unitamente alla carenza di istruttoria e alla violazione o falsa applicazione della legge sul procedimento e dell’istituto del soccorso istruttorio;

e) si è costituita la Regione Calabria, amministrazione intimata, e il Comune di Lamezia Terme, indicato come controinteressato, mentre è rimasto inerte il Comune di Zagarise, cui pure il ricorso è stato notificato;

f) con ordinanza del 15 dicembre 2017, n. 2055, è stata disposta, a carico della fondazione ricorrente, la produzione in giudizio di copia della PEC con cui è stata trasmessa alla Regione Calabria la domanda di partecipazione al bando nonché la successiva ricevuta di ricezione, entrambe nel formato originale (.eml o .msg); a carico dell’amministrazione regionale è stata invece disposta la produzione, sempre in formato originale, di copia della PEC ricevuta;

g) alla camera di consiglio del 17 gennaio 2018, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Osservato che:

h) la Fondazione “Politeama Città di Catanzaro”, in adempimento della citata ordinanza, ha prodotto non già la copia della PEC trasmessa alla Regione Calabria, ma solo la copia delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC; nondimeno, nella copia della ricevuta di consegna risulta allegata copia della PEC trasmessa;

i) la Regione Calabria ha, dal canto suo, prodotto copia della PEC ricevuta;

j) da tale produzione emerge che la PEC inviata dalla fondazione ricorrente non rechi in allegato né la domanda di partecipazione alla procedura, né il relativo progetto;

Ritenuto che:

k) il più recente orientamento maturato nella giustizia amministrativa osserva che “nelle gare pubbliche il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; in definitiva, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4930);

l) in ogni caso, non si può ipotizzare un obbligo di soccorso istruttorio per l’ipotesi della mancata presentazione della domanda di partecipazione e di qualsivoglia documentazione inerente alla procedura, in quanto l’istituto in esame prevede la possibilità di sanare le carenze dei soli elementi formali della domanda;

m) in particolare, l’invio di una PEC priva di qualsivoglia documento utile al fine del perfezionamento dell’istanza di partecipazione, così come richiesto dal bando, deve essere equiparato alla mancata presentazione del progetto da finanziare;

n) il fatto che la ricorrente abbia effettivamente prodotto in comunicazione all’amministrazione la domanda di partecipazione per il solo tramite dell’istanza di riesame non rende possibile considerare la domanda come perfezionatasi in deroga al termine ultimo di presentazione della stessa;

o) le valutazioni che precedono debbono essere considerate come presidio posto non solo a tutela delle esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche a garanzia del principio della par condicio tra i concorrenti;

p) per i motivi sopra esposti, l’impugnata esclusione risulta, dunque, del tutto legittima, dovendosi rigettare il ricorso e regolare le spese di lite tra le parti secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la Fondazione “Politeama Città di Catanzaro”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, e del Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00 per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Germana Lo Sapio, Referendario

L’ESTENSORE
Francesco Tallaro
        
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
        
        
IL SEGRETARIO

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