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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 172 | Data di udienza: 19 Dicembre 2018

APPALTI – Valutazione di congruità delle offerte – Art. 97, c. 3 d.lgs. n. 50/2016 – Punteggio riparametrato – Linee guida ANAC n. 2.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 24 Gennaio 2019
Numero: 172
Data di udienza: 19 Dicembre 2018
Presidente: Salamone
Estensore: Sorrentino


Premassima

APPALTI – Valutazione di congruità delle offerte – Art. 97, c. 3 d.lgs. n. 50/2016 – Punteggio riparametrato – Linee guida ANAC n. 2.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 24 gennaio 2019, n. 172


APPALTI – Valutazione di congruità delle offerte – Art. 97, c. 3 d.lgs. n. 50/2016 – Punteggio riparametrato – Linee guida ANAC n. 2.

Nell’attuale incertezza del quadro giurisprudenziale, appare preferibile la tesi che aggancia, ai fini dell’applicazione dell’art. 97, c.3, d.lgs 50/2016, la verifica del superamento della soglia di anomalia al punteggio riparametrato e non a quello effettivo (cfr., da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 941/2018; contra TAR Umbria, Sez. I, n. 746/2017),  in conformità a quanto previsto, in proposito, dalle Linee guida n. 2 approvate dall’ANAC (delibera n. 1005 del 21 settembre 2016), allorché trattano della ponderazione del punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione e delle diverse operazioni di riparametrazione, secondo cui «ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni» (ivi, pag. 9).


Pres. Salamone, Est. Sorrentino – M. s.r.l. (avv.ti Attinà e Stanizzi ) c. Comune di Petronà  (avv. Restuccia) e altri (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 24 gennaio 2019, n. 172

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 24 gennaio 2019, n. 172

Pubblicato il 24/01/2019

N. 00172/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2018, proposto da Mke S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Attina’, Tommaso Stanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Attinà in Catanzaro, corso Mazzini 4;

contro

Comune di Petronà, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Caterina Restuccia in Lamezia Terme, corso Giovanni Nicotera 212;
Comune di Andali, Centrale Unica di Committenza (Comuni di Andali, Belcastro, Marcedusa,Cerva, Petrona’) non costituiti in giudizio;

nei confronti

Multiservizi Soc. Coop. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Iannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

-della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Petronà n. 12 del 29.1.2018 di aggiudicazione alla Multiservizi – Soc. Coop. Sociale ONLUS dell’appalto per il “Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia impianti di depurazione del Comune di Andali e Petronà – anni tre – seconda indizione”;

-di ogni altro atto presupposto e / o connesso all’aggiudicazione sopra impugnata e, segnatamente, di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara (verbale I seduta del 4.10.2017; verbale II seduta 18.10.2017; verbale III seduta del 15.1.2018; verbale IV seduta 22.1.2018), allegati sotto la lett A) alla determina di aggiudicazione n. 12/18;

-in via subordinata della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Petronà n. 73 del 4.10.2017 di nomina della Commissione di gara;

e per la declaratoria

di nullita’ e/o inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente stipulato per l’affidamento del predetto servizio alla Multiservizi – Soc Coop. Sociale ONLUS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Petronà e di Multiservizi Soc Coop. Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La MKE s.r.l. ha impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Petronà n. 12 del 29.1.2018 di aggiudicazione alla Multiservizi Soc Coop. Sociale ONLUS dell’appalto per il “Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia impianti di depurazione del Comune di Andali e Petronà – anni tre – seconda indizione”, tutti i verbali relativi alle operazioni di gara (verbale I seduta del 4.10.2017; verbale II seduta 18.10.2017; verbale III seduta del 15.1.2018; verbale IV seduta 22.1.2018) nonché, in via subordinata, la determinazione n. 73 del 4.10.2017 di nomina della Commissione di gara, per violazione dell’art. 77, comma 4 , d.lgs 50/2016.

2. L’aggiudicazione sarebbe illegittima, secondo la prospettazione della società ricorrente, attesa la palese violazione dell’art. 97, comma 3, d.lgs 50/2016 nella quale sarebbe incorsa la stazione appaltante, che non ha svolto l’imposta verifica di congruità nonostante il superamento della doppia soglia di anomalia da parte della Multiservizi Soc. Coop. Sociale ONLUS.

3. Il comune e la controinteressata, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza contestando, in particolare, l’assunto dell’avvenuto superamento della doppia soglia di anomalia, fondandosi esso, erroneamente, sul punteggio dell’offerta tecnica a seguito di “riparametrazione” e non invece, come (in tesi) avrebbe dovuto, sul punteggio “effettivo”.

4. Con ordinanza cautelare n. 139 del 29 marzo 2018 questa Sezione ha sospeso gli impugnati provvedimenti onerando la P.A. di procedere allo svolgimento della verifica dell’anomalia dell’offerta in forza della previsione di cui al citato art. 97, comma 3.

5. All’udienza del 19 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso merita accoglimento.

7. La stazione appaltante non ha correttamente adempiuto all’ordinanza cautelare giacché, pur avendo depositato la richiesta di giustificazioni e la conseguente documentazione prodotta in riscontro dalla “Multiservizi”, non ha poi perfezionato il relativo procedimento di valutazione dell’anomalia, non essendo possibile rinvenire, agli atti del processo, alcun documento contenente il giudizio espresso dall’amministrazione in ordine ai suddetti elementi giustificativi addotti dalla “Multiservizi” e quindi l’esito della suddetta valutazione.

7.1. Non può dirsi comprovato, in altri termini, lo svolgimento di alcuna verifica sulle giustificazioni dell’offerta presentata dalla “Multiservizi”.

8. Sulla questione agitata a monte, ritiene il Collegio preferibile, nell’attuale incertezza del quadro giurisprudenziale, la tesi che aggancia, ai fini dell’applicazione dell’art. 97, c.3, d.lgs 50/2016, la verifica del superamento della soglia di anomalia al punteggio riparametrato e non a quello effettivo (cfr., da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 941/2018; contra TAR Umbria, Sez. I, n. 746/2017), trattandosi di rettifica del punteggio espressamente contemplata dalla lex specialis e in conformità a quanto previsto, in proposito, dalle Linee guida n. 2 approvate dall’ANAC (delibera n. 1005 del 21 settembre 2016), allorché trattano della ponderazione del punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione e delle diverse operazioni di riparametrazione, secondo cui «ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni» (ivi, pag. 9).

9. In definitiva il ricorso va accolto e annullata l’aggiudicazione e gli impugnati verbali, rivelandosi fondato, per quanto detto, il primo motivo con il quale si denuncia la violazione dell’art. 97, comma 3, c.c.p., restando intatta, per quanto ovvio, la facoltà dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

10. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina di aggiudicazione n. 12/2018 adottata dal comune di Petronà e gli impugnati verbali di gara. Dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la società controinteressata.

Condanna il comune di Petronà e la Multiservizi Soc. Coop. Onlus al pagamento, in solido, a favore della Mke S.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino
        
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
        
        
IL SEGRETARIO
 

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