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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 714 | Data di udienza: 8 Giugno 2012

* RIFIUTI – Potere di ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Potere di ordinanza ex art. 54 T.U.E.L. – Differenza – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Ordinanza di rimozione indiscriminatamente rivolta al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2012
Numero: 714
Data di udienza: 8 Giugno 2012
Presidente: Romeo
Estensore: Corrado


Premassima

* RIFIUTI – Potere di ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Potere di ordinanza ex art. 54 T.U.E.L. – Differenza – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Ordinanza di rimozione indiscriminatamente rivolta al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità – Illegittimità.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 5 luglio 2012, n. 714


RIFIUTI – Potere di ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Potere di ordinanza ex art. 54 T.U.E.L. – Differenza.

Il potere di ordinanza previsto dall’ art. 192 del D. Lgvo. 3.4.2006 n. 152 ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall’art. 54 t.u. enti locali. Ed invero, mentre il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è atipico e residuale e, cioè, esercitabile, sussistendone i presupposti, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore, viceversa l’articolo 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006 configura una specifica normativa con la previsione d’un ordinario potere d’intervento, attribuito all’autorità amministrativa, a carattere sanzionatorio.

Pres. Romeo, Est. Corrado –  Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza (avv.ti Perrotta, Spataro e Garritano) c. Comune di Corigliano Calabro (avv. Guarneri), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Belvedere)

RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. .n 152/2006 – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità.

In conformità al dettato normativo in materia di ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, l’amministrazione è tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, a vario titolo coinvolti, e ciò al fine di accertare eventuali responsabilità nell’abusivo abbandono di rifiuti. Ciò vale anche nell’ipotesi di attività vincolata della pubblica amministrazione, quando mediante la partecipazione del privato si possa giungere all’accertamento dei presupposti necessari all’emanazione del provvedimento (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 06 maggio 2009 , n. 772; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 07 maggio 2009, n. 1826).

Pres. Romeo, Est. Corrado –  Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza (avv.ti Perrotta, Spataro e Garritano) c. Comune di Corigliano Calabro (avv. Guarneri), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Belvedere)

RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza di rimozione indiscriminatamente rivolta al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità – Illegittimità.

A differenza di quanto previsto per la bonifica dei siti inquinati, per la rimozione dei rifiuti non è stato previsto dal legislatore, a carico del proprietario, alcun onere reale che possa giustificare l’emanazione dell’ordinanza anche nei suoi confronti (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 23 dicembre 2010 , n. 6862): sono pertanto illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni e su condivisibili massime di esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 novembre 2010 , n. 22677).


Pres. Romeo, Est. Corrado –  Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza (avv.ti Perrotta, Spataro e Garritano) c. Comune di Corigliano Calabro (avv. Guarneri), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Belvedere)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 5 luglio 2012, n. 714

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 5 luglio 2012, n. 714

N. 00714/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2011, proposto da:
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, rappresentato e difeso dagli avv. Walter Perrotta, Giovanni Spataro, Davide Garritano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Spataro in Cosenza, via dei Mille Pal.Gallo e De Marco;

contro

Comune di Corigliano Calabro, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Guarnieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Palasciano in Catanzaro, via A.Turco, 20/A; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Belvedere, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Belvedere in Paola, piazza del Popolo N.5;

per l’annullamento dell’ordinanza n.65 del 30 marzo 2011 con cui si ordina al Presidente del Consorzio ASI di provvedere alla pulizia delle aree libere poste all’interno della zona industriale loc. Salice.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Calabro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2012 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame è impugnata l’ordinanza n. 65 del 30 marzo 2011 con cui il responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Corigliano ha ordinato al Presidente del ricorrente Consorzio Asi Zona Industriale di provvedere alla pulizia delle aree libere poste all’interno della zona industriale località Salice del Comune di Corigliano. La detta ordinanza prende le mosse da una relazione del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asp, distretto di Corigliano, a seguito di sopralluogo del 4 gennaio 2011, la quale attesta che le aree libere di pertinenza all’interno dell’agglomerato industriale “sono piene di vegetazione spontanea e cumuli di rifiuti”, il che determina una situazione di “degrado ambientale e di nocumento ai residenti ed ai frequentatori l’area interessata”.

Espone il ricorrente Consorzio che il suo compito è quello di curare e gestire l’assegnazione delle aree libere poste all’interno dell’agglomerato, al fine di favorire la nascita di nuove iniziative industriali ed ha pertanto nella sua effettiva disponibilità solo un limitato numero di aree libere, non potendo comunque essere tenuto a provvedere alla pulizia di tutte le aree libere, così sostituendosi ai singoli proprietari. Di qui la deduzione, quali motivi di ricorso, della violazione dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 nonché di eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, travisamento ed ancora violazione dello statuto del Consorzio stesso, del regolamento per la localizzazione della attività produttive approvato dal comitato direttivo del Consorzio medesimo. Il Consorzio ha anche chiarito che su di un totale di aree libere disponibili presenti nell’agglomerato industriale di cui è questione pari ad ettari 121,10, quelle di proprietà del Consorzio ammontano a soli 34 ettari. Di qui la palese erroneità nella individuazione del Consorzio quale soggetto tenuto alla pulizia di tutte le aree libere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Si è costituita in giudizio anche la Azienda sanitaria provinciale di Cosenza al solo fine di veder dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Va preliminarmente disposta la estromissione dal presente giudizio, per difetto di legittimazione passiva, della ASP di Cosenza, che non è autorità emanante l’atto impugnato ed alla quale è semplicemente riconducibile la relazione di servizio sulla scorta della quale l’amministrazione comunale ha poi assunto le sue autonome determinazioni.

Ciò posto, osserva il Collegio che l’avversata ordinanza senza espressi richiami normativi dispone semplicemente la pulizia delle aree libere poste all’interno della zona industriale di cui è questione, pulizia dalla vegetazione spontanea e dai cumuli di rifiuti, nella quale non è operato alcun riferimento ai profili della pubblica igiene e salubrità. Deve, pertanto, ritenersi che si è in presenza di una tipica ordinanza di sgombero e rimozione di cui all’art. 14, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, ora art. 192 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152.

Così inquadrata la vicenda per cui è causa, deve il Collegio rilevare la infondatezza del primo motivo di ricorso con cui si deduce l’incompetenza del dirigente comunale ad adottare l’ordinanza impugnata. Infatti, ai sensi dell’art. 14, d.lg. n. 22 del 1997, la competenza ad emettere l’ordinanza di rimozione dei rifiuti in un’area interessata da deposito abusivo spetta al dirigente dell’ufficio tecnico comunale e non al sindaco, dovendosi tenere in considerazione quanto previsto dal sopravvenuto art. 107 comma 5, TUEL, secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del comune e della provincia “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 13 ottobre 2010 , n. 6453).

Del resto, l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, di cui alla disciplina sopra citata, non ha i connotati tipici dell’ordinanza contingibile ed urgente. Il profilo della “contingibilità” delle ordinanze, infatti, indica l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, che impone al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento “extra ordinem”, la cui “ratio” non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento laddove il potere di ordinanza previsto dall’ art. 192 del D. Lgvo. 3.4.2006 n. 152, invece, ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall’art. 54 t.u. enti locali. Ed invero, mentre il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è atipico e residuale e, cioè, esercitabile, sussistendone i presupposti, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore, viceversa l’articolo 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006 configura una specifica normativa con la previsione d’un ordinario potere d’intervento, attribuito all’autorità amministrativa, a carattere sanzionatorio.

Ritiene, di contro, il Collegio la fondatezza del secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e comunque delle regole in tema di partecipazione al procedimento. In conformità al dettato normativo in materia di ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, l’amministrazione è tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, a vario titolo coinvolti, e ciò al fine di accertare eventuali responsabilità nell’abusivo abbandono di rifiuti. Ciò vale anche nell’ipotesi di attività vincolata della pubblica amministrazione, quando mediante la partecipazione del privato si possa giungere all’accertamento dei presupposti necessari all’emanazione del provvedimento (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 06 maggio 2009 , n. 772).

L’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati deve dunque essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 07 maggio 2009, n. 1826).

Ma il ricorso è fondato anche e più sostanzialmente con riferimento alla terza articolata doglianza complessivamente intesa a dimostrare la estraneità del ricorrente Consorzio alla effettiva disponibilità della gran parte delle aree libere in questione.

Premesso che, a differenza di quanto previsto per la bonifica dei siti inquinati, per la rimozione dei rifiuti non è stato previsto dal legislatore, a carico del proprietario, alcun onere reale che possa giustificare l’emanazione dell’ordinanza anche nei suoi confronti (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 23 dicembre 2010 , n. 6862), devesi osservare che per costante giurisprudenza sono illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni e su condivisibili massime di esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 novembre 2010 , n. 22677).

Nella specie, ancora più a monte della stessa comunque non dimostrata imputabilità soggettiva della condotta, vi è in fatto il dato incontrovertibile rappresentato dal Consorzio ricorrente e non smentito da controparte, confortato da allegazioni in atto del presente giudizio, secondo cui le aree libere in disponibilità effettiva del Consorzio ammontano ad ettari 34 su 121, essendo la gran parte delle aree libere nella disponibilità anche giuridica dei soggetti imprenditoriali cui il Consorzio assegna i diversi lotti di terreno. E’ evidente che l’ordinanza avversata non considera affatto, in maniera illegittima, questo dato, risultando così fondata anche la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza n. 65 del 30 marzo 2011.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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