APPALTI – Art. 97, c. 6, d.lgs. n. 50/2016 – Verifica di anomalia nei casi non previsti dalla norma – Facoltà dell’amministrazione – Non richiede motivazione espressa
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 25 Giugno 2020
Numero: 1137
Data di udienza: 24 Giugno 2020
Presidente: Pennetti
Estensore: Goggiamani
Premassima
APPALTI – Art. 97, c. 6, d.lgs. n. 50/2016 – Verifica di anomalia nei casi non previsti dalla norma – Facoltà dell’amministrazione – Non richiede motivazione espressa
Massima
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 25 giugno 2020, n. 1137
APPALTI – Art. 97, c. 6, d.lgs. n. 50/2016 – Verifica di anomalia nei casi non previsti dalla norma – Facoltà dell’amministrazione – Non richiede motivazione espressa.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, d.lg. n. 50 del 2016, la determinazione dell’Amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non richiede motivazione espressa e non è soggetta alla sindacabilità del Giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza (v. tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 06/06/2019, n. 3833; V, 25 maggio 2017, n. 2460; V, 29 gennaio 2018, n. 604)
Pres. Pennetti, Est. Goggiamani – T. s.r.l. (avv.ti Fiorita e Domanico) c. Comune di Grisolia (avv. Crusco)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 25 giugno 2020, n. 1137SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2020, proposto da
Tekno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Fiorita ed Albino Domanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grisolia, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Crusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza non costituita in giudizio;
nei confronti
Ritondale S.r.l.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Liparoti, Carmine Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmine Curatolo in Paola, via Falcone e Borsellino;
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
dei seguenti atti e/o provvedimenti amministrativi
a) della determinazione del responsabile del servizio n. 03/03 dell’11 gennaio 2020, pubblicata all’Albo Pretorio in data 15 gennaio 2020 (n. reg. 0026/2020 del 15/01/2020) avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “di intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sito in Via S. Sofia del Comune di Grisolia” (CIG 794939C24 – CUP G58E17000120002); b) ove necessario, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria; c) del disciplinare di gara, nella parte in cui viene stabilita l’attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi e quantitativi; d) dei verbali della Commissione di Gara n. 1 del 25/07/2019, n. 2 del 30/07/2019, n. 3 del 30/07/2019; e) del provvedimento, ancorchè sconosciuto, con cui è stata disposta l’ammissione alla gara della ditta RITONDALE s.r.l.s., in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con il Consorzio Stabile Octopus Consorzio Stabile s.c.a.r.l.; f) di eventuali ulteriori verbali da cui possano desumersi le valutazioni operate dalla Commissione di gara ai fini dell’attribuzione dei punteggi; g) di ogni altro atto annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale.
Nonché per la condanna del Comune di Grisolia al risarcimento dei danni subiti ex art. 30 c.p.a., tramite reintegrazione in forma specifica ovvero conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto (previa declaratoria di inefficacia del medesimo contratto eventualmente già sottoscritto) o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Grisolia e di Ritondale S.r.l.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/20 convertito in l. n. 27/2020, la dott.ssa Francesca Goggiamani come specificato nel verbale;
Rilevato:
– che la ricorrente ha impugnato, con richiesta cautelare, l’aggiudicazione (e gli atti ad essa preordinati) in favore della Ritondale s.r.l.s. dell’appalto “di intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sito in via S. Sofia del comune di Grisolia” per violazione degli artt. 80 c.c.p., deducendo la carenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di regolarità contributiva per l’intera durata della procedura, e per violazionedell’art. 97 c.c.p. – eccesso di potere per mancata effettuazione della verifica facoltativa di anomalia;
– che ha, altresì, domandato l’aggiudicazione in suo favore e, in ipotesi di sua stipula, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ed il suo subentro nel relativo rapporto;
– che in subordine ha domandato il risarcimento per equivalente;
– che l’ente locale e la controinteressata hanno resistito al ricorso;
– che la Cuc non si è costituita;
– che all’udienza camerale del 24.6.2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/20, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
– che il Collegio ha ritenuto sussistere i presupposti di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Premesso:
– che, diversamente da quanto eccepito in memoria ex art. 55 c.p.a. dalla ricorrente, il difensore della controinteressata risulta munito di mandato depositato in uno con in ricorso;
Considerato:
– che il primo motivo di ricorso non ha fondamento;
– che risulta dagli atti che la controinteressata ha autocertificato nel DGUE la regolarità contribuiva, verificata dall’Amministrazione in esito all’aggiudicazione (v. all. n. 10 fasc. controinteressato);
– che la deduzione di insussistenza per la prima fase della gara del predetto requisito è stata sconfessata dalla relazione inviata dall’Inps a richiesta del Tribunale con la relativa documentazione, a mente del quale la posizione contributiva dell’aggiudicataria risulta regolare dal 21 luglio 19 al 21 settembre 2019;
– che il momento rilevante per la sussistenza della regolarità contributiva non è, come sotto il vigore dell’art. 38 dlgs n. 163/2006, il momento della presentazione dell’offerta del singolo partecipante (nella specie 18 luglio 2019), come affermato dal ricorrente, ma quello, stabilito dal bando, della scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto art. 80 dlgs. n. 50/2016 (nella specie 21 luglio);
– che anche il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno;
– che, infatti, ai sensi dell’art. 97, comma 6, d.lg. n. 50 del 2016, la determinazione dell’Amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non richiede motivazione espressa e non soggetta alla sindacabilità del Giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza (v. tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 06/06/2019, n. 3833; V, 25 maggio 2017, n. 2460; V, 29 gennaio 2018, n. 604), non ricorrenti nella specie;
Ritenuto, pertanto:
– che il ricorso vada rigettato;
– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Grisolia nella misura complessiva di €. 900,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed in favore della controinteressata nella misura di €. 1.100 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Referendario
L’ESTENSORE
Francesca Goggiamani
IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti
IL SEGRETARIO