+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 1551 | Data di udienza: 22 Novembre 2023

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Ricorso – Notificazione – Mezzo posta elettronica certificata – Perfezionamento – Notificante – Momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione – Destinatario – Ricevuta avvenuta consegna – Principio della scissione soggettiva (Massima a cura di Ilaria Genuessi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 30 Novembre 2023
Numero: 1551
Data di udienza: 22 Novembre 2023
Presidente: Pennetti
Estensore: Levato


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Ricorso – Notificazione – Mezzo posta elettronica certificata – Perfezionamento – Notificante – Momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione – Destinatario – Ricevuta avvenuta consegna – Principio della scissione soggettiva (Massima a cura di Ilaria Genuessi)



Massima

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 30 novembre 2023, n. 1551

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Ricorso – Notificazione – Mezzo posta elettronica certificata – Perfezionamento – Notificante – Momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione – Destinatario – Ricevuta avvenuta consegna – Principio della scissione soggettiva

Ai sensi dell’art. 147, commi 2, 3, c.p.c., per come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis al processo amministrativo in forza del c.d. rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”.

Pres. Pennetti, Est. Levato – T. s.r.l. (avv.ti Orofino e Resta) c. Comune di Corigliano-Rossano (avv. Macella)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 30 novembre 2023, n. 1551

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2023, proposto da:
Teknoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corigliano-Rossano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Miryam Macella, con domicilio digitale come da p.e.c. C da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Ecoross s.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento prot. 77520 del 30.06.2023, di parziale diniego della richiesta ostensiva formulata dalla Teknoservice;

del silenzio rifiuto parzialmente formatosi sulla richiesta ostensiva presentata da Teknoservice in data 31.05.2023;

della nota prot. 66217 del 6.06.2023;

e per l’accertamento

del diritto della Teknoservice di accedere agli atti e documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano-Rossano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Teknoservice agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. 77520 del 30.06.2023, di parziale diniego della richiesta ostensiva presentata dalla stessa nonché del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di accesso del 31.05.2023, chiedendo la condanna del Comune di Corigliano – Rossano all’ostensione degli atti richiesti.

Espone di avere partecipato alla gara bandita dall’amministrazione intimata per la gestione del servizio di appalto di igiene urbana, classificandosi in seconda posizione. Il 26.05.2023 il Comune ha comunicato alla deducente di avere aggiudicato l’appalto a Ecoross e con istanza del 31.05.2023 l’esponente ha chiesto di accedere agli atti di gara.

Con nota del 6.06.2023 l’Ente ha sollecitato l’impresa a riformulare la richiesta sulla base di un modello fornito dalla stazione appaltante, cosicché la deducente ha reinviato l’istanza l’8.06.2023.

Il 30.06.2023 il Comune ha quindi trasmesso alla ricorrente i giustificativi presentati in sede di verifica della congruità della offerta di Ecoross, il piano di assorbimento e parte del progetto tecnico presentato dall’aggiudicataria, omettendo tuttavia di trasmettere la documentazione amministrativa della prima graduata e i verbali di gara.

La ricorrente lamenta pertanto l’illegittimità del diniego avversato per violazione dell’art. 53, commi 1 e 6 D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

2. Si è costituito il Comune di Corigliano – Rossano, il quale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e concluso il rigetto.

3. Alla camera di consiglio del 22 novembre 2023 la causa, previo deposito di memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.

4. Si impone in via preliminare il vaglio dell’eccezione di tardività sollevata dalla difesa comunale.

Deduce la resistente amministrazione che il provvedimento prot. n. 77520 è stato inoltrato all’indirizzo p.e.c. dell’esponente il 30.06.2023 alle ore 12.55, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. il 31.07.2023 alle ore 21:40, risultando quindi tardivo, poiché ai sensi dell’art. 147 c.p.c. le notificazioni tramite posta elettronica certificata si intendono perfezionate per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e se quest’ultima è generata tra le ore 21.00 e le ore 7.00, come nella fattispecie, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.00 del giorno successivo, pertanto nel caso in esame l’1.08.2023 e quindi oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 116 c.p.a.

Il rilievo processuale va disatteso.

Invero, ai sensi dell’art. 147, commi 2, 3, c.p.c., per come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis al processo amministrativo in forza del c.d. rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”.

Ne consegue che la notificazione, per il notificante, si deve considerare perfezionata nel momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione, nel caso di specie coincidente con le ore 21:40 del 31.07.2023, mentre per il destinatario si perfeziona invece nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel rispetto del principio della scissione soggettiva.

Il ricorso pertanto è tempestivo.

4. Può quindi essere vagliato il merito dell’actio ad exhibendum.

4.1. Giova premettere che in corso di causa il Comune ha indicato il link per mezzo del quale la ricorrente ha potuto accedere ai verbali di gara, cosicché in riferimento a tali atti è statuita la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

4.2. L’interesse della ricorrente permane, pertanto, con riguardo alla documentazione amministrativa depositata in gara dalla Ecoross e la relativa domanda è fondata, poiché l’istanza di accesso è motivata da esigenze difensive, risultando la deducente seconda classificata nella procedura selettiva per l’aggiudicazione dell’appalto (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 maggio 2020, n. 796).

5. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento del diniego di accesso impugnato e condanna della resistente amministrazione a consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 77520 del 30.06.2023 e ordina al Comune di Corigliano – Rossano di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente della presente pronuncia, l’accesso alla restante documentazione richiesta con l’istanza dell’8.06.2023.

Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dell’esponente, nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

L’ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!