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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Inquinamento elettromagnetico Numero: 2174 | Data di udienza: 18 Dicembre 2019

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Allocazione di una stazione radio base all’interno di un’area lottizzata – Non rappresenta inadempimento, da parte del Comune, della convenzione di lottizzazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 31 Dicembre 2019
Numero: 2174
Data di udienza: 18 Dicembre 2019
Presidente: Pennetti
Estensore: Tallaro


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Allocazione di una stazione radio base all’interno di un’area lottizzata – Non rappresenta inadempimento, da parte del Comune, della convenzione di lottizzazione.



Massima

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 31 dicembre 2019, n. 2174

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Allocazione di una stazione radio base all’interno di un’area lottizzata – Non rappresenta inadempimento, da parte del Comune, della convenzione di lottizzazione.

L’allocazione all’interno di un’area lottizzata di una stazione radio base non rappresenta un inadempimento, da parte dell’Ente territoriale, della convenzione di lottizzazione, seppure essa destinasse a giardino tutte le aree non soggette a edificazione, a opere di urbanizzazione primaria, a standard urbanistici. L’art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, norma di carattere imperativo, ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, evidenziando il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti (cfr. TAR Lazio – Latina 30 gennaio 2015, n. 114). L’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e la considerazione che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestano carattere di pubblica utilità, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 188).

Pres. Pennetti, Est. Tallaro – A.M. e altri (avv. Procopi) c. Comune di Acquaro (avv. Arena)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 31 dicembre 2019, n. 2174

SENTENZA

Pubblicato il 31/12/2019

N. 02174/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01400/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2015, proposto da
Alfredo Muratore, Salvatore Muratore, Umberto Muratore, rappresentati e difesi dall’avvocato Adolfo Procopi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Eraclea n. 6;

contro

Comune di Acquaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Arena, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Simone Rizzuto, in Catanzaro, alla via Francesco Crispi, n. 70;

nei confronti

Stella Ciancio, Bruno Ciancio, rappresentati e difesi dall’avvocato Pasquale Daniele Naccari, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Antonio Lomonaco, in Catanzaro, alla via Corace, n. 46;

per l’annullamento

della responsabilità da inadempimento e la risoluzione della convenzione di lottizzazione stipulata in data 21 maggio 2003 tra il Comune di Acquaro, Alfredo Muratore e Bruno Ciancio, con condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acquaro, di Stella Ciancio e di Bruno Ciancio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO

1. – Alfredo, Salvatore e Umbarto Muratore hanno convenuto il Comune di Acquaro, Bruno e Stella Ciancio d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per sentire pronuncare la risoluzione della convenzione di lottizzazione stipulata il 21 maggio 2003 con l’amministrazione intimata dal primo dei ricorrenti, unitamente a Bruno Ciancio.

Hanno dedotto, in particolare, che la convenzione, la quale vincolava tanto i privati quanto l’amministrazione, prevedeva che le aree non destinate all’edificazione, alle opere di urbanizzazione primaria o a standard urbanistici fossero adibite a giardino.

Il Comune di Acquaro e Stella Ciancio, avente causa da Bruno Ciancio, nondimeno, avrebbe violato tale disciplina, consentendo l’edificazione nel terreno di proprietà di costei di una stazione radio base a opera della Ericcson Telecomunicazioni S.p.a., appaltatrice di H3G S.p.a., a sua volta concessionaria del servizio di telefonia mobile UMTS.

Di qui la domanda di risoluzione, accompagnata dalla richiesta di condanna degli intimati risarcimento dei danni subiti, dato l’elevato depreziamento dell’area edificabile in ragione della preoccupazione che l’inquinamento elettromagnetico fa insorgere nella popolazione.

2. – Ha resistito il Comune di Acquaro, ricordando come le stazioni radio base siano assimilate dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria, realizzabili in aree connotate da qualsiasi destinazione urbanistica. Ha inoltre dedotto che la convenzione di lottizzazione è divenuta inefficace per trascorrere del termine decennale entro il quale essa è destinata a produrre i sui effetti.

3. – Anche Bruno e Stella Ciancio si sono costituiti, proponendo argomentazioni difensive analoghe a quelle spese dall’Ente comunale.

Hanno inoltre dedotto che il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del principio della c.d. pregiudizialità amministrativa, non essedo stato impugnato il provvedimento autorizzatorio; e hanno contestato la giurisdizione in capo a questo plesso di giustizia amministrativa, proprio perché oggetto del giudizio non è l’esercizio di poteri pubblicistici da parte del Comune di Acquaro.

4. – Questo Tribunale Amministrativo Regionale ha trattato il ricorso, spedendolo in decisione, all’udienza pubblica del 19 dicembre 2019.

DIRITTO

5. – In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla vicenda controversa.

Infatti, poiché la convenzione di lottizzazione rientra fra gli accordi procedimentali di cui all’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo sia la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento della p.a., sia la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033; TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 17 maggio 2016, n. 1218; TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2017, n. 4234).

6. – Le domande proposte dai ricorrenti vanno rigettate.

6.1. – Occorre ricordare che l’art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, evidenziando il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti (cfr. TAR Lazio – Latina 30 gennaio 2015, n. 114)

L’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e la considerazione che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestano carattere di pubblica utilità, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 188).

Peraltro, l’installazione di un impianto radio base è sottratto alla normativa edilizia ed ai provvedimenti a tutela della salute pubblica. Per la realizzazione degli impianti di stazione radio base si devono applicare i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 259 del 2003 in base ai quali gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria compatibili in astratto con ogni tipo di zonizzazione e, come tali, non si prevede per essi il titolo edilizio, né è possibile un intervento del Sindaco a tutela della salute pubblica, ove non si deduca il rispetto dei limiti di emissione di legge (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 1 agosto 2007, n. 1337).

6.2. – La illustrate previsioni normative, di carattere imperativo, da un lato integrano ai sensi dell’art. 1339 c.c. il contenuto della convenzione di lottizzazione; dall’altro lato non avrebbero consentito al Comune di Acquaro di impedire l’erezione della stazione radio base.

La conseguenza è che l’allocazione all’interno dell’area lottizzata di una stazione radio base non rappresenta un inadempimento, da parte dell’Ente territoriale convenuto, della convenzione di lottizzazione, seppure essa destinasse a giardino tutte le aree non soggette a edificazione, a opere di urbanizzazione primaria, a standard urbanistici.

Non sussistono pertanto le condizioni per pronunziare tanto la risoluzione della convenzione di lottizzazione, tanto la condanna al risarcimento dei danni.

7. – Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Alfredo Muratore, Salvatore Muratore, Umberto Muratore, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore del Comune di Acquaro, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Condanna Alfredo Muratore, Salvatore Muratore, Umberto Muratore, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di Stella Ciancio e Bruno Ciancio, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Referendario

L’ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

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