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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 578 | Data di udienza: 19 Settembre 2018

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Diritto di accesso e obblighi di trasparenza amministrativa – Gestori di servizi di telefonia e telecomunicazione – Applicabilità – Art. 23 l. n. 241/1990.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2018
Numero: 578
Data di udienza: 19 Settembre 2018
Presidente: Caudullo
Estensore: Caudullo


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Diritto di accesso e obblighi di trasparenza amministrativa – Gestori di servizi di telefonia e telecomunicazione – Applicabilità – Art. 23 l. n. 241/1990.



Massima

 

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 26 settembre 2018, n. 578


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Diritto di accesso e obblighi di trasparenza amministrativa – Gestori di servizi di telefonia e telecomunicazione – Applicabilità – Art. 23 l. n. 241/1990.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e gli obblighi di trasparenza amministrativa, gravano anche sui gestori di pubblici servizi (v. art. 23 l. n. 241/1990) e, quindi, pure sui gestori dei servizi di telefonia e di telecomunicazione(indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale); trattasi di diritto per così dire strumentale, funzionale alla difesa di una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento, a prescindere dalla circostanza che la situazione giuridica finale a cui tutela viene esercitato il diritto di accesso c.d. difensivo si configuri come diritto soggettivo rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario oppure come situazione di interesse legittimo rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Pres. f.f. ed Est. Caudullo – D.Z. c. Telecom Italia S.p.A. (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ - 26 settembre 2018, n. 578

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 26 settembre 2018, n. 578


Pubblicato il 26/09/2018

N. 00578/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 568 del 2017, proposto dal signor Domenico Zito, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

la società Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la condanna

della società intimata a consentire l’accesso e l’estrazione di copia di tutti i documenti relativi ai protocolli di trasferimento da Fibra ad Adsl e viceversa nonché agli interventi operati nei mesi di luglio ed agosto 2017 in riferimento all’utenza del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza indirizzata alla società Telecom Italia s.p.a., il signor Domenico Zito ha chiesto l’accesso alla seguente documentazione:

– ai protocolli di trasferimento da Fibra ad Adsl e viceversa;

– agli interventi operati nei mesi di luglio ed agosto in riferimento alla propria utenza con specifico riferimento all’ingiustificato passaggio da Fibra ottica ad Adsl, con i documenti degli interventi operati e l’indicazione dell’esatto periodo di disservizio e dell’utenza che ha beneficiato della Fibra ad egli assegnata;

– a tutti i documenti inerenti alla propria utenza in riferimento al disservizio lamentato in precedenti solleciti.

2. In conseguenza del mancato riscontro a tale istanza da parte della società intimata, il signor Zito ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale che obblighi la società intimata a consentire l’accesso alla documentazione richiesta.

La società Telecom Italia s.p.a. non si è costituita in giudizio.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza camerale del 20 dicembre 2017 e con sentenza n. 62/2018 pubblicata il 5 febbraio 2018 questo Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. In accoglimento dell’appello proposto dall’odierno ricorrente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3555/2018 pubblicata l’11 giugno 2018, ha invece ritenuto sussistente “la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. proposto dall’odierno appellante, con conseguente rimessione della causa al primo giudice (ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.), il quale dovrà conoscere delle condizioni dell’azione e del merito del ricorso”.

Il Consiglio di Stato ha così statuito: “- l’art. 133, lettera a), n. 6), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo le controversie in materia di diritto di accesso ai documentiamministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa, gravantitra l’altro anche sui gestori di pubblici servizi (v. art. 23 l. n. 241/1990) e, quindi,pure sui gestori dei servizi di telefonia e di telecomunicazione (indipendentementedalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale);- trattasi di diritto per così dire strumentale, funzionale alla difesa di una situazionegiuridica tutelata dall’ordinamento, a prescindere dalla circostanza che la situazionegiuridica finale a cui tutela viene esercitato il diritto di accesso c.d. difensivo siconfiguri come diritto soggettivo rientrante nella giurisdizione del giudice ordinariooppure come situazione di interesse legittimo rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo”.

4. Con atto ritualmente notificato e depositato l’avvocato Zito ha, quindi, riassunto il giudizio dinanzi al questo Tribunale insistendo nelle relative conclusioni.

La causa è stata introitata per la decisione all’udienza in camera di consiglio del 19 settembre 2018.

5. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto ancorché solo in parte per quanto si specificherà al § 6.

L’accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell’attività amministrativa”, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22 comma 2, della legge n. 241/90).

Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1 lett. d).

Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 comma 1 lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24 comma 3).

Alla luce di tale quadro normativo è certamente da accogliere la domanda del ricorrente avente ad oggetto:

– i documenti relativi ai protocolli di trasferimento da Fibra ad Adsl e viceversa;

– gli interventi operati nei mesi di luglio ed agosto in riferimento all’utenza del ricorrente con specifico riferimento all’ingiustificato passaggio da Fibra ottica ad Adsl, con i documenti degli interventi operati e l’indicazione dell’esatto periodo di disservizio;

– i documenti inerenti alla propria utenza in riferimento al disservizio lamentato in precedenti solleciti.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto la titolarità di un rapporto contrattuale con la TIM dal quale deriva la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire i documenti richiesti, anche in vista del risarcimento del danno subito in conseguenza dei disservizi.

6. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna della società intimata a fornire il nominativo dell’utenza che ha beneficiato della Fibra assegnata al ricorrente.

In relazione a tale informazione, invero, l’interesse del ricorrente non può dirsi diretto né corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata non sussistendo, peraltro, alcun rapporto tra lo stesso ed il soggetto in questione. Né d’altra parte, l’avvocato Zito ha chiarito quale sia il suo interesse ad acquisire la suddetta informazione.

7. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto in parte, con il conseguente annullamento del silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 17 agosto 2017 nei limiti di cui al § 5 e con le esclusioni di cui al § 6.

Per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo di TIM a consentire l’accesso della ricorrente ai documenti richiesti con la predetta istanza del 17 agosto 2017 nei limiti anzidetti.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto:

a) annulla il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 17 agosto 2017 nei limiti indicati in motivazione;

b) accerta il diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti con la medesima istanza di accesso del 17 agosto 2017, nei sensi precisati in motivazione;

c) condanna TIM a consentire l’accesso del ricorrente ai suddetti documenti, mediante visione ed estrazione di copia nel termine di giorni 10 dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.

Condanna Telecom Italia S.p.A. / Tim S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Agata Gabriella Caudullo, Presidente FF, Estensore
Andrea De Col, Referendario
Antonino Scianna, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Agata Gabriella Caudullo       
              

IL SEGRETARIO

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