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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto processuale amministrativo Numero: 51 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

* APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Revoca dell’aggiudicazione – Impugnazione –– Pubblicazione su un quotidiano della notizia della revoca –Decorrenza del termine – Esclusione – Ragioni – Informativa prefettizia – Appalti compresi tra il valore di 300 milioni ( di lire) e la soglia comunitaria – Discrezionalità dell’amministrazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 29 Gennaio 2013
Numero: 51
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Leotta
Estensore: Criscenti


Premassima

* APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Revoca dell’aggiudicazione – Impugnazione –– Pubblicazione su un quotidiano della notizia della revoca –Decorrenza del termine – Esclusione – Ragioni – Informativa prefettizia – Appalti compresi tra il valore di 300 milioni ( di lire) e la soglia comunitaria – Discrezionalità dell’amministrazione.



Massima

 

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 29 gennaio 2013, n. 51


APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Revoca dell’aggiudicazione – Impugnazione –– Pubblicazione su un quotidiano della notizia della revoca –Decorrenza del termine – Esclusione – Ragioni.

 Il dies a quo del termine per proporre ricorso non può farsi  coincidere con la pubblicazione su un giornale locale della notizia  del provvedimento (nella specie:  revoca dell’aggiudicazione a seguito di informativa antimafia). Gli articoli giornalistici non sono infatti assistiti da una particolare presunzione legale di veridicità e il loro contenuto è interamente riferibile all’autore dell’articolo o al redattore, mentre la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza dei termini per proporre impugnativa si può desumere soltanto da atti o comportamenti univocamente riferibili all’amministrazione (cfr. Tar Veneto, III, 6 giugno 2007 n. 1819).

Pres. Leotta, Est. Criscenti – E. s.r.l. (avv. De Simone Saccà) c. Comune di Reggio Calabria (avv. De Tommasi)  e Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato)
 

APPALTI – Informativa prefettizia – Appalti compresi tra il valore di 300 milioni ( di lire) e la soglia comunitaria – Discrezionalità dell’amministrazione.

In tema di richiesta di informativa alla Prefettura, al di là del valore di 300 milioni (di lire) e della soglia comunitaria, la normativa non dà alcuna specifica indicazione circa la sufficienza del solo certificato camerale antimafia o l’ammissibilità, in aggiunta a questo, della richiesta di informazioni:  n questa zona grigia,pertanto, non pare che possa escludersi l’esercizio della discrezionalità della Stazione appaltante, nel senso che la stessa è legittimata a richiedere le informazioni antimafia e che, una volta formulata la richiesta, il Prefetto sia tenuto a dare un seguito a tale richiesta (così, tra le tante, Cons. Stato, VI, 29 gennaio 2008, n. 240; Tar Lazio, III, 26 luglio 2010 n. 28473).

Pres. Leotta, Est. Criscenti – E. s.r.l. (avv. De Simone Saccà) c. Comune di Reggio Calabria (avv. De Tommasi)  e Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 29 gennaio 2013, n. 51

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 29 gennaio 2013, n. 51


N. 00051/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Effedil Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio De Simone Saccà, con domicilio eletto presso Fabio De Simone Saccà Avv. in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 35;

contro

Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso dall’avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso Mario De Tommasi Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1;
Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Reggio Calabria -, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per ottenere

il risarcimento del danno conseguente alla mancata stipula del contratto di appalto per “Lavori di ricostruzione Scuola materna Passo Caracciolo”

e per l’annullamento – motivi aggiunti –

1) della nota emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, protocollo 72223 del 19 dicembre 2011 (conosciuta il 30.3.12), relativa all’informazione antimafia, a carattere interdittivo ex art. 10 DPR 252/98, emessa nei confronti della Effedil Costruzioni srl;

2) degli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia (ivi richiamati e mai conosciuti);

3) del verbale di accesso agli atti della Prefettura del 30.3.12, nella parte in cui nega l’accesso agli atti in relazione agli accertamenti di Polizia;

4) della determina emessa dal Comune di Reggio Calabria n. 37 del 24.1.2012, con la quale l’ente ha inteso revocare in autotutela l’aggiudicazione all’esponente dell’appalto “Lavori di ricostruzione della scuola materna Passo Caracciolo”;

5) di ogni altro atto, presupposto, conseguente, connesso e/o collegato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria e del Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Reggio Calabria -;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Effedil Costruzioni Srl, risultata aggiudicataria dei “Lavori di ricostruzione Scuola materna Passo Caracciolo” giusta determina del Comune di Reggio Calabria n. 9 del 18 gennaio 2011, con ricorso notificato il 3 agosto 2011 e depositato il 4 agosto 2011 agiva in giudizio per vedere dichiarare la responsabilità del Comune di Reggio Calabria per la mancata stipula del contratto di appalto delle opere in oggetto e per ottenere la condanna del Comune di Reggio Calabria alla rifusione dei costi sostenuti, ammontanti ad € 3.248,61, nonché di tutti i danni patiti, quantificati complessivamente in € 129.178,87, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio.

Si costituiva l’amministrazione comunale, resistendo al ricorso.

2. Successivamente, da articolo di stampa del 26 gennaio 2012 la società apprendeva dell’esistenza di un’interdittiva della Prefettura e chiesto in data 30 gennaio 2012 l’accesso agli atti (che non otteneva tempestivamente, tanto da decidere di proporre ricorso), solo in data 30 marzo 2012 presso gli uffici della Prefettura otteneva la documentazione richiesta, ad eccezione delle informazioni di polizia.

Ciò premesso, con motivi aggiunti notificati il 16 aprile 2012 la Effedil srl impugnava l’informativa, deducendo l’erroneità dei presupposti di fatto posti a base dell’informativa interdittiva, nonché l’illegittimità della revoca disposta dopo che la parte aveva già comunicato il recesso dal contratto, peraltro sottosoglia comunitaria.

Si costituisce il Comune di Reggio Calabria e l’Avvocatura dello Stato per la Prefettura di Reggio Calabria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività e contestando, comunque, nel merito le censure formulate, chiedendone il rigetto.

Con ord. n. 74/2012 il Tribunale richiedeva chiarimenti ed all’udienza pubblica del 19 dicembre 2012 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

3. Infondata è l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti.

Non può, infatti, farsi coincidere il dies a quo del termine per proporre ricorso con la pubblicazione su un giornale locale della notizia della revoca dell’aggiudicazione a seguito di informativa antimafia. Come già condivisibilmente affermato in giurisprudenza (cfr. Tar Veneto, III, 6 giugno 2007 n. 1819), gli articoli giornalistici non sono assistiti da una particolare presunzione legale di veridicità e il loro contenuto è interamente riferibile all’autore dell’articolo o al redattore, mentre la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza dei termini per proporre impugnativa si può desumere soltanto da atti o comportamenti univocamente riferibili all’amministrazione.

Piuttosto, prontamente attivatasi per ottenere dall’amministrazione comunale copia dell’atto di revoca, la parte ha ottenuto notizie ufficiali da parte del Comune solo con nota prot. n. 44811 del 16 marzo 2012 (il Comune non ha, d’altro canto, documentato quanto riportato in ultimo in detta nota, ossia che “di detta revoca è stato dato tempestivo avviso all’Amministratore Unico”).

L’informativa è stata poi consegnata dalla Prefettura alla parte interessata solo in data 30 marzo 2012.

Ne consegue che il ricorso, proposto in data 16 aprile 2012, deve senz’altro considerarsi tempestivo.

4. Assume un ruolo centrale nella definizione dell’odierno contenzioso l’esame delle censure proposte avverso l’informativa interdittiva.

4.1. L’informativa è motivata nei seguenti termini:

È emerso nei confronti della nominata in oggetto [trattasi di D’Elia Francesca, socia al 50% ed amministratore unico della Effedil] in particolare che:

il suocero è stato di recente destinatario di O.C.C. emessa dal locale Tribunale poiché ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso ed altro; …

lo stesso suocero, nell’ambito di altra recente operazione di P.G. (…) è stato tratto in arresto per estorsione aggravata dall’art. 7 della legge 203/1991;

il coniuge è legato da rapporti di cointeressenza con il genitore controindicato

è indagata per il reato previsto dall’art. 341, comma 1, c.p.

Il pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose poggia tutto – a parte l’ultimo dato, di cui si dirà di qui a breve, l’unico di natura personale – sulla figura del coniuge e soprattutto del suocero.

La difesa ha però documentato che la D’Elia si è separata dal marito sin dal febbraio 2007 e nel 2009 i coniugi hanno pure ottenuto l’annullamento del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico.

Avendo l’Avvocatura erariale sul punto plausibilmente affermato, nella memoria di costituzione, che l’interruzione giuridica del rapporto di coniugio non preclude la prosecuzione di fatto, il Tribunale ha chiesto di chiarire in base a quali elementi si potesse ritenere questa prosecuzione di fatto.

In merito la Prefettura si è limitata a riferire che i due coniugi, benché destinatari di sentenza di divorzio in data 21 ottobre 2010, “hanno mantenuto la stessa residenza in questo centro con domicilio in … fino al 10 gennaio 2012, data in cui la predetta [D’Elia] è emigrata presso il Comune di Villa San Giovanni”. I dati riportati sono del tutto ininfluenti, in quanto anche il mantenimento della residenza costituisce un dato puramente formale, che non dice nulla sulla “prosecuzione in fatto” del rapporto, né tanto più sulla capacità dell’ex marito, e di questi col proprio genitore, di influire sulle scelte gestionali e sugli indirizzi della società di costruzioni amministrata dalla D’Elia, considerato peraltro che la società è di recente costituzione (7 aprile 2010) e comunque successiva, di ben tre anni, rispetto alla separazione della D’Elia dal marito.

4.2. Equivoca e non significativa poi, ai fini della informativa antimafia, è la pendenza del procedimento penale n. 3105/11 per il reato di cui all’art. 341, co. 1, c.p..

A parte il fatto che la norma incriminatrice non è più vigente (ed è ora sostituita dall’art. 341 bis), il mero dato formale dell’inscrizione nel registro degli indagati, privo di qualsivoglia dettaglio o riferimento al contesto di commissione del fatto, è assolutamente insufficiente e la fattispecie non è comunque di per sé indicativa di un rischio di infiltrazione mafiosa nell’ambito societario.

5. Aggiunge l’Avvocatura, sempre nella memoria di costituzione, che “il canale di infiltrazione” sarebbe dato anche “dai collegamenti, non solo dell’amministratore ma anche del secondo socio [Emanuela Fazzari], con altro imprenditore edile fallito e a sua volta contiguo alla criminalità organizzata”.

Tale indicazione – potenzialmente rilevante, secondo quanto emerge anche dagli atti processuali versati in atti dalle parti – non trova però alcun riscontro nel provvedimento impugnato, né nella nota della Questura di Reggio Calabria del 15 ottobre 2011. Di essa – nonostante poggi su vicenda che già nel febbraio 2011 aveva portato al sequestro preventivo delle quote societarie della Effedil, nonché del complesso dei beni aziendali – vi è traccia solo nella nota della Questura di Vibo Valentia, datata 14 dicembre 2011, verosimilmente pervenuta alla Prefettura di Reggio Calabria dopo l’adozione del provvedimento impugnato e, quindi, non valutata.

Per le ragioni che precedono l’informativa si appalesa illegittima, siccome viziata da travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

6. Sulla richiesta di accesso è ormai cessata la materia del contendere dal momento che gli atti richiesti sono stati esibiti (vd. anche sent. n. 494/12 resa inter partes).

Sulla revoca dell’aggiudicazione risulta evidente la carenza d’interesse ad ottenere una pronuncia di merito, in questo caso non solo perché l’annullamento dell’informativa avrebbe di per sé un effetto caducante automatico sulle determinazioni di revoca (così, fra le tante, Cons. Stato, III, 9 luglio 2012, n. 4052), quanto perché la stessa Effedil aveva manifestato l’intenzione di non addivenire alla stipula del contratto (vd. atto di diffida del 28 giugno – 4 luglio 2011).

Va solo precisato – circa la legittimità della richiesta di informativa alla Prefettura nella procedura de quo – che se per gli appalti di importo inferiore a 300 milioni di lire non è richiesta “la documentazione di cui al comma 1”, e viceversa sussiste l’obbligo di richiedere le informazioni del Prefetto per gli appalti sopra soglia, resta confermato che questi sono solo i valori che la Stazione appaltante deve tener presente in modo assoluto, vuoi per non richiedere la documentazione, vuoi per richiederla. Al di là, come appunto nel caso di specie, di questi due valori (da 300 milioni alla soglia comunitaria), la normativa non dà alcuna specifica indicazione (se debba valere il solo certificato camerale antimafia ovvero se sia ammessa, in aggiunta a questo, la possibilità di richiedere informazioni), per cui in questa zona grigia, non pare che possa escludersi l’esercizio della discrezionalità della Stazione appaltante, nel senso che la stessa è legittimata a richiedere le informazioni antimafia e che, una volta formulata la richiesta, il Prefetto sia tenuto a dare un seguito a tale richiesta (così, tra le tante, Cons. Stato, VI, 29 gennaio 2008, n. 240; Tar Lazio, III, 26 luglio 2010 n. 28473).

7. Quanto al risarcimento per la mancata stipula del contratto d’appalto chiesto col ricorso principale, questo deve essere escluso, quanto meno, alla luce del sequestro preventivo che aveva interessato la società appena dopo l’aggiudicazione. Peraltro, contrariamente a quanto asserito in ricorso, la documentazione prodotta dalla Effedil in data 27 dicembre 2010 non esauriva tutta quella richiesta, con nota del 17 dicembre 2010, dal Comune per poter procedere alla stipula del contratto.

8. L’esito complessivo della lite impone la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso principale, accoglie in parte quello per motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’informativa sub 1), dichiara improcedibili le altre domande formulate coi motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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