APPALTI – Interdittiva antimafia – Richiesta di aggiornamento – Obbligo di “nuova” pronuncia del Prefetto – Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. – Silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 d.lgs. n. 159/2011 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Richiesta di riesame fondata su elementi di novità significativi – Illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura – Accoglimento del ricorso. Massima a cura dell’Avv. Leo Stilo
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: CALABRIA
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 2 Settembre 2019
Numero: 528
Data di udienza: 17 Luglio 2019
Presidente: Criscenti
Estensore: Caudullo
Premassima
APPALTI – Interdittiva antimafia – Richiesta di aggiornamento – Obbligo di “nuova” pronuncia del Prefetto – Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. – Silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 d.lgs. n. 159/2011 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Richiesta di riesame fondata su elementi di novità significativi – Illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura – Accoglimento del ricorso. Massima a cura dell’Avv. Leo Stilo
Massima
TAR CALABRIA, Reggio Calabria – Sez. 1^, 02/09/2019, Sentenza n.528
APPALTI – Interdittiva antimafia – Richiesta di aggiornamento – Obbligo di “nuova” pronuncia del Prefetto – Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. – Silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 d.lgs. n. 159/2011 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Richiesta di riesame fondata su elementi di novità significativi – Illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura – Accoglimento del ricorso.
Il Prefetto, in ipotesi di richiesta di aggiornamento (art. 91,c.5, Dlgs 159/11), ha l’obbligo di pronunciarsi “nuovamente” sull’interdittiva antimafia. Il tenore dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, secondo cui “Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”, è chiaro nel disporre che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli. In tale situazione il Prefetto, ferma restando la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligato a pronunciarsi “nuovamente”. (Oltre alla sentenza in esame in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3092/2009 e sez. III, n. 2410/2015 e n. 1743/2016; TAR Catania sezione I sentenza n. 2396/2017).
Massima a cura dell’Avv. Leo Stilo
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Reggio Calabria - Sez. 1^, 02/09/2019, Sentenza n.528SENTENZA
Pubblicato il 02/09/2019
N. 00528/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2019 REG.RIC.
TAR CALABRIA, Reggio Calabria – Sez. 1^, 02/09/2019, Sentenza n.528
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2019, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …omissis…
contro
l’U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia presentata in data 22 gennaio 2019 dalla società -OMISSIS-con declaratoria dell’obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3 maggio 2019 e depositato il successivo 15 maggio, la società ricorrente, già attinta da informazione interdittiva antimafia, ha impugnato ex artt. 31 e 117 c.p.a. il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 del d.lgs. n. 159/2011 presentata in data 22 gennaio 2019.
2. Espone il ricorrente che la richiesta di riesame si fonda su elementi di novità significativi e, in particolare, sulla assoluzione di –OMISSIS– (figlio del legale rappresentante della -OMISSIS-) le cui vicende penali avevano indotto la Prefettura di Reggio Calabria ad adottare, nel 2015, l’informativa interdittiva a carico della società.
Evidenzia, in particolare, che -OMISSIS-, con sentenza n. 122/2019 depositata il 17 gennaio 2019 è stato assolto “per non aver commesso il fatto” in relazione al capo di imputazione sub A) (reato di cui all’art. 74 commi 1,2,3, DPR 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). La stessa sentenza ha, inoltre, dichiarato il non luogo a procedere, per prescrizione, in relazione al capo di imputazione sub. B) (reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990 – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, riqualificato nel nella fattispecie di cui al comma 5 del medesimo articolo Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità – ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 DPR 309/1990 – Ingente quantità).
2.1. La società ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 nonché dell’obbligo di definire il procedimento con adozione di un provvedimento espresso e motivato, così come disposto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990.
Chiede, quindi, che sia ordinato al Prefetto di Reggio Calabria di effettuare l’aggiornamento della comunicazione antimafia a proprio carico e, in caso di perdurante inerzia, di disporre la nomina di un commissario ad acta.
3. Con memoria di stile depositata il 9 luglio 2019 si è costituito il Ministero dell’Interno.
4. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto atteso l’inadempimento della Prefettura di Reggio Calabria all’obbligo di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del 22 gennaio 2019.
In tal senso, depone, infatti, il tenore del citato art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, secondo cui “Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
Ebbene, in virtù di una simile previsione normativa, la giurisprudenza è pressoché concorde nel ritenere che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3092/2009 e sez. III, n. 2410/2015 e n. 1743/2016; TAR Catania sezione I sentenza n. 2396/2017).
5.1. Stante la ravvisata illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Reggio Calabria deve, dunque, ordinarsi alla Prefettura di Reggio Calabria di provvedere in maniera espressa sull’istanza di aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia avanzata dal ricorrente il 22 gennaio 2019 entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
5.2. Il Collegio ritiene di riservarsi in ordine alla richiesta di nomina del Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, del c.p.a., all’esito dell’eventuale infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione prefettizia per provvedere, previa presentazione di apposita istanza di nomina che parte ricorrente vorrà notificare alla controparte processuale.
6. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione prefettizia ed ordina alla stessa di provvedere in maniera espressa sull’istanza di aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia avanzata dal ricorrente il 22 gennaio 2019 entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge ed al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Referendario