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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 735 | Data di udienza: 15 Dicembre 2011

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione allo scarico – Superamento dei valori limite di emissione –  Art. 133 d.lgs. n. 152/2006 – Atto di sospensione – Art. 130 – Presupposto della prova del pericolo per la pubblica incolumità – Ricorrenza – Necessità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 10 Febbraio 2012
Numero: 735
Data di udienza: 15 Dicembre 2011
Presidente: Fiorentino
Estensore: Zeuli


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione allo scarico – Superamento dei valori limite di emissione –  Art. 133 d.lgs. n. 152/2006 – Atto di sospensione – Art. 130 – Presupposto della prova del pericolo per la pubblica incolumità – Ricorrenza – Necessità – Esclusione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^  – 10 febbraio 2012, n. 735


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione allo scarico – Superamento dei valori limite di emissione –  Art. 133 d.lgs. n. 152/2006 – Atto di sospensione – Art. 130 – Presupposto della prova del pericolo per la pubblica incolumità – Ricorrenza – Necessità – Esclusione.

L’atto di sospensione dell’autorizzazione allo scarico, conseguente all’illecito di cui all’art.133 c. 1 del d. lgs. 152/2006 (superamento dei valori limite di emissione) – il quale contiene una previsione di pericolo astratto, o, al più ,presunto – non presuppone, per la sua emanazione, la prova del pericolo per la pubblica incolumità, essendo sufficiente il solo riscontro del supermanto dei valori: dato empirico e scientificamente rilevato, la cui palese evidenza non necessita di un riscontro in contraddittorio.

Pres. Fiorentino, Est. Zeuli –G. s.p.a. (avv.ti Napolitano e Erra) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 10 febbraio 2012, n. 735

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^  – 10 febbraio 2012, n. 735

N. 00735/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07255/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7255 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gori – Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Napolitano, Alfonso Erra, con domicilio eletto presso Alfonso Erra in Napoli, via F. del Carretto N.26;

 

contro

Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Scetta, con domicilio eletto presso Luciano Scetta in Napoli, piazza Matteotti, 1; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Campania;

per l’annullamento

DETERMINA PROT. N. 11532 DEL 16/11/2010 AVENTE AD OGGETTO “DIFFIDA E SOSPENSIONE DELLE DETERMINAZIONI 676 DEL 21/01/2008 E N. 6379 DEL 28/06/2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN MARE DEI REFLUI URBANI PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA SELVA-CONDOTTA SOTTOMARINA ORDINARIA A E CONDOTTA SOTTOMARINA DI RISERVA B.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 21 dicembre 2010 e depositato il 22 dicembre successivo la Gori S.p.A. in persona del suo Legale Rappresentante, adiva questo Tribunale chiedendo, previa concessione delle idonee misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.

A tal proposito parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

– a seguito di gara pubblica la Gori veniva individuata quale gestore del Servizio Idrico Integrato afferente all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano n.3;

– in data 30 settembre 2002 stipulava con quest’ultimo una convenzione in cui si riconosceva alla GORI il diritto di esercitare la gestione del servizio integrato, nonché di gestire le installazioni, opere ed attrezzature necessaire al suo svolgimento, in cambio di un canone periodico;

– con protocollo d’intesa l’A.T.O., la provincia di Napoli e la GORI disciplinavano i loro rapporti in tema di autorizzazione agli scarichi;

– con nota del 29 settembre 2010 l’ARPAC comunicava che dal prelievo eseguito il 13 maggio 2010 risultava il mancato rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell’allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/2006 limitatamente all’unico valore “eschericia coli”;

– l’Amministrazione Provinciale, con la determinazione impugnata diffidava la società ricorrente ad eseguire gli interventi necessari alla rimozione delle problematiche evidenziate.

Tanto premesso venivano dedotti in ricorso i seguenti motivi di illegittimità avverso i provvedimenti impugnati: a) violazione dell’art.130 D. Lgs.152/2006 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria; b) violazione dell’art.124 d. lgs.152/2006 ed eccesso di potere per difetto di motivazione; c)violazione artt.124 e 130 d. lgs. 152/2006 e degli artt.11 e ss. L.241/90, eccesso di potere per contraddittorietà e motivazione perplessa.

Si costituiva l’amministrazione provinciale intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 20 maggio 2011 e depositati il 24 maggio successivo parte ricorrente impugnava altresì la nota n.34787 del 22 marzo 2011 con cui il Dirigente dell’Area Ambiente della provincia di Napoli preavvisava che qualsiasi sforamento avrebbe prodotto la revoca delle autorizzazioni allo scarico. Avverso questi atti la parte deduceva quali vizi di illegittimità propria la violazione dell’art.130 d. lgs. 152/2006 e l’eccesso di potere per sviamento, nonché riproponeva i medesimi vizi oggetto del primo gravame quale illegittimità derivata.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

I Il ricorso introduttivo è infondato; viceversa va dichiarato inammissibile quello presentato in sede di motivi aggiunti.

II Quanto al ricorso introduttivo va osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito dell’accertamento del superamento di uno dei valori (relativo all’eschericia coli) che devono essere monitorati nelle acque reflue e che esse devono rispettare dopo il trattamento nella rete idrica. L’accertamento è il risultato di una verifica disposta dall’ARPAC, autorità terza ed indipendente rispetto alle parti in causa ed il risultato negativo è stato reiteratamente constatato.

A fronte di tali emergenze, è fuorviante, né trova riscontro nel testo di legge, la prospettazione attorea, secondo la quale il provvedimento impugnato presupporrebbe, per la sua emanazione, un duplice requisito di legge, e cioè, oltre al superamento dei valori, anche la concreta prova del pericolo per la pubblica incolumità. Si tratta per contro di atto intervenuto a seguito della constatazione dell’illecito di cui all’art.133 comma 1 del d. lgs.152/2006, che contiene una previsione di pericolo astratto, o, al più presunto, come si rileva dalla formulazione testuale della norma.

Pertanto, si trattava di atto dovuto ed urgente, evidentemente indispensabile per tutelare la salute e la pubblica incolumità.

Quanto al motivo che ha determinato questo provvedimento esso si identifica in un dato indiscutibile, empirico e scientificamente rilevato, la cui palese evidenza non necessitava né di un’analisi né tanto meno di un riscontro, in contraddittorio, in sede di conferenza di servizi, come invece prospettato sempre dalla ricorrente. Del resto le amministrazioni, in base al Protocollo d’Intesa del 10 maggio 2005 potevano discrezionalmente (e non dovevano obbligatoriamente) adottare questo modulo procedimentale, tanto più alla luce dell’obiettività del suddetto dato, per come emerso.

Alla luce di queste emergenze è quasi superfluo affermare che sono altresì infondate le doglianze che attengono alla sussistenza di un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità, atteso che il provvedimento è stato emesso a seguito della segnalazione dell’ARPAC sopra ricordata.

II Con riferimento all’impugnazione presentata con motivi aggiunti, invece, alla luce di quanto previsto dall’art.1 comma 250 della Legge Regionale Campania n.4/2011, essa va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, in quanto ratione temporis, il provvedimento ivi impugnato è da ritenersi radicalmente nullo per difetto assoluto di competenza dell’ente emittente.

III La parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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