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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5246 | Data di udienza: 8 Novembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale e cartolare – Differenza – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Frazionamento cartolare – Scopo edificatorio – Indizi – Sufficienza – Lottizzazione abusiva cartolare –  Casi di esclusione – Modifiche incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati – Lottizzazione abusiva – Possibile configurabilità – Preesistenza di titoli edilizi – Irrilevanza – Stato soggettivo di buona o male fede dei lottizzanti – Irrilevanza – Illecito permanente – Amministrazione – Riscossione di tributi per gli immobili – Sanatoria della condotta abusiva – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 14 Novembre 2016
Numero: 5246
Data di udienza: 8 Novembre 2016
Presidente: Rovis
Estensore: Nunziata


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale e cartolare – Differenza – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Frazionamento cartolare – Scopo edificatorio – Indizi – Sufficienza – Lottizzazione abusiva cartolare –  Casi di esclusione – Modifiche incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati – Lottizzazione abusiva – Possibile configurabilità – Preesistenza di titoli edilizi – Irrilevanza – Stato soggettivo di buona o male fede dei lottizzanti – Irrilevanza – Illecito permanente – Amministrazione – Riscossione di tributi per gli immobili – Sanatoria della condotta abusiva – Esclusione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 14 novembre 2016, n.  5246


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale e cartolare – Differenza – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001.

Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, la lottizzazione abusiva materiale ricorre nel caso di realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione, mentre la lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, la ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. La formulazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente, quindi, di affermare che può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.  Il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni deve essere quindi interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all’Amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 9859).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Frazionamento cartolare – Scopo edificatorio – Indizi – Sufficienza.

In tema di frazionamento cartolare, sebbene l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o, anche da un solo indizio (cfr. C.d.S., sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2004; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 novembre 2009, n. 10872).  In particolare, basta che lo scopo edificatorio emerga chiaramente anche solo dal frazionamento o dalle modalità dell’attività negoziale, che costituiscono lo strumento per il perseguimento dell’intento lottizzatorio (cfr. C.d.S., sez. IV, 1° luglio 2013, n. 3534; 13 maggio 2011, n. 2937; 3 agosto 2010, n. 5170).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva cartolare –  Casi di esclusione.

La lottizzazione abusiva cartolare può essere esclusa, ai sensi dell’art. 30, comma 10, del d.P.R. n. 380 del 2001, solamente per i casi concernenti le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù, mentre, al di fuori delle predette ipotesi, tutti gli altri frazionamenti di terreni agricoli integrano comunque una lottizzazione abusiva e non possono essere invocati come causa di esclusione dell’abuso lottizzatorio (cfr. Cons. Stato, IV, n. 3534/13 cit.), sussistendo sempre una fattispecie di lottizzazione abusiva laddove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, inizialmente prevista dall’art. 28, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e poi confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa (cfr. Cons. Stato, IV, 18.9.2012, n. 4947).
 


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Modifiche incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati – Lottizzazione abusiva – Possibile configurabilità – Preesistenza di titoli edilizi – Irrilevanza.

La verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati.  Ciò perché è proprio la formulazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards; né può assumere rilievo, in senso contrario, la preesistenza di titoli edilizi, in quanto la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (cfr. C.d.S., sez. IV, 9.6.2015, n. 2816; C.d.S., sez. IV, 19.6.2014, n. 3115; C.d.S., sez. IV, 7.6.2012 n. 3381).


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Stato soggettivo di buona o male fede dei lottizzanti – Irrilevanza.

La lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché si fonda sul dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante (cfr., TAR Toscana, III, 17.9.2013, n. 1278; TAR Campania, Napoli, sez. II, 9 settembre 2011, n. 4357; id., 15 marzo 2010, n. 1452; TAR Lombardia, II, 27 aprile 2011, n. 1067; Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2014, nr. 2646; id., 3 dicembre 2013, nr. 51710; id., 27 aprile 2011, nr. 21853; Cons. Stato, IV, 3.4.2014, n. 1589).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Illecito permanente – Amministrazione – Riscossione di tributi per gli immobili – Sanatoria della condotta abusiva  – Esclusione.

La fattispecie di lottizzazione abusiva riflette un illecito a carattere permanente e, perciò, la misura sanzionatoria prevista dalla disciplina di settore, oltre che dovuta, deve ritenersi, per definizione, sempre attuale (cfr. TAR Campania, Napoli, II, 7.1.2011, n. 26 cit.). Né a conclusioni diverse potrebbe indurre il comportamento dell’amministrazione che, nel lasso di tempo compreso tra la lottizzazione e la misura sanzionatoria, possa aver riscosso tributi per quegli stessi immobili o tenuto condotte analoghe, che in nessun caso varrebbero a legittimare ex post l’avvenuta lottizzazione in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

Pres. Rovis, Est. Nunziata – E.F. e altri (avv. Nunziata) c. Comune di Afragola (avv. Balsamo)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 14 novembre 2016, n. 5246

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 14 novembre 2016, n.  5246

Pubblicato il 14/11/2016

N. 05246/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n.661/2008 proposto dai Sigg. Esposito Francesco, Tuccillo Emma, Musella Francesca, Di Sarno Pietro, Monaco Maria, Iavarone Elvira, Russo Armando, Di Micco Francesco e Salzano Vincenza, rappresentati e difesi dall’Avv. Carmine Di Mauro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via Giustiniano n.136;

contro

Comune di Afragola in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Balsamo e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;

per l’annullamento

dell’ordinanza n.327/07 del 5/11/2007 di sospensione dei lavori ed ingiunzione di divieto di disporre dei suoli, della nota n.2906 del 26/6/2007 di avvio del procedimento per repressione dei reati, nonché dei risultati del sopralluogo del 6/6/2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Afragola;
Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica dell’8 novembre 2016, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Espongono in fatto i sigg. Esposito Francesco e Tuccillo Emma di essere comproprietari di fondo in Afragola al fl.11 p.lla 1239, mentre i sigg. Russo Armando e Iavarone Elvira rappresentano di essere comproprietari di fondo in Afragola al fl.11 p.lla 1245 per il quale si chiedeva ed otteneva DIA per realizzare opere di recinzione. La sig.ra Musella Francesca espone di essere proprietaria di fondo in Afragola al fl.11 p.lla 1243 mentre i sigg. Di Sarno Pietro e Monaco Maria espongono di essere proprietari di fondo in Afragola al fl.11 p.lla 1244 per il quale si chiedeva ed otteneva DIA per realizzare opere di recinzione. Ancora i sigg. Di Micco Francesco e Salzano Vincenza espongono di essere comproprietari di fondo in Afragola al fl.11 p.lla 1248. I suoli dei ricorrenti sono stati oggetto di frazionamento in data 2/11/1994, ma con l’impugnata ordinanza n.327/07 è stata ordinata la sospensione delle opere con divieto di disporre dei suoli e delle opere già realizzate.

Il Comune di Afragola si è costituito in giudizio per dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Alla udienza pubblica dell’8 novembre 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.30 del DPR n.380/2001, dell’art.3 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere ed il difetto di istruttoria in quanto non vi sarebbe stata alcuna forma di lottizzazione abusiva.

2. La Sezione ritiene, ai fini della reiezione del ricorso, di ribadire quanto già affermato in situazioni analoghe (ex multis, 23.2.2016, n.1273; 2.12.2015, n.5544; 24.10.2013, n.4762), ovvero che l’art. 30 del d.P.R. 380/2001, su cui si fonda l’ordinanza impugnata, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio.

La prima, cd. lottizzazione materiale (o reale), ricorre «quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione».

La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea «quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio».

2.1. Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, la lottizzazione abusiva materiale ricorre quindi nel caso di realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione, mentre la lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, la ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. La formulazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente, quindi, di affermare che può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.

Il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all’Amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 9859).

2.2. Per quanto concerne il frazionamento cartolare si è poi precisato che, sebbene l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o, anche da un solo indizio (cfr. C.d.S., sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2004; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 novembre 2009, n. 10872).

In particolare, basta che lo scopo edificatorio emerga chiaramente anche solo dal frazionamento o dalle modalità dell’attività negoziale, che costituiscono lo strumento per il perseguimento dell’intento lottizzatorio (cfr. C.d.S., sez. IV, 1° luglio 2013, n. 3534; 13 maggio 2011, n. 2937; 3 agosto 2010, n. 5170).

Al riguardo, si è osservato che la lottizzazione abusiva cartolare può essere esclusa, ai sensi dell’art. 30, comma 10, del d.P.R. n. 380 del 2001, solamente per i casi concernenti le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù, mentre, al di fuori delle predette ipotesi, tutti gli altri frazionamenti di terreni agricoli integrano comunque una lottizzazione abusiva e non possono essere invocati come causa di esclusione dell’abuso lottizzatorio (cfr. Cons. Stato, IV, n. 3534/13 cit.), sussistendo sempre una fattispecie di lottizzazione abusiva laddove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, inizialmente prevista dall’art. 28, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e poi confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa (cfr. Cons. Stato, IV, 18.9.2012, n. 4947).

3. Venendo al caso di specie, alla stregua di quanto precede emerge evidente la natura lottizzatoria abusiva della operazione immobiliare avente scopo edificatorio, nonché l’illegittimità del processo di pianificazione territoriale ed urbanistico; in sostanza sono state realizzate recinzioni con diverse tipologie delle particelle interessate di quadratura inferiore ai 3.000 metri quadrati, mentre le costruzioni abusive evidenziano lo scopo edificatorio dei frazionamenti e delle suddivisioni realizzati in contrasto con le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. Infatti i fondi interessati dalla lottizzazione abusiva ricadono in Zona E – agricola ai sensi del PRG vigente adottato con D.P.G.R.C. n.3032/77 ed in Zona FC – parco naturalistico, tecnologico e dei servizi ai sensi del Piano Urbanistico – Territoriale adottato in Variante al PRG ai sensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria n.94 del 10/5/2007; l’estensione dei terreni è incompatibile con una destinazione agricola e la stessa recinzione edificata è di dimensioni incompatibili con una destinazione agricola.

3.1 Ora, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, «la verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati […] Ciò perché è proprio la formulazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards»; né può assumere rilievo, in senso contrario, la preesistenza di titoli edilizi, in quanto «la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire» (cfr. C.d.S., sez. IV, 9.6.2015, n. 2816; C.d.S., sez. IV, 19.6.2014, n. 3115; C.d.S., sez. IV, 7.6.2012 n. 3381).

Può soggiungersi che, in relazione al reato di lottizzazione abusiva, la giurisprudenza di legittimità – qualificandolo reato di pericolo – ha chiarito che «la sua lesività non può ritenersi confinata nella sola trasformazione effettiva del territorio ma deve, al contrario, essere riferita alla potenzialità di tale trasformazione intesa come il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata» (ex ceteris cfr. Cass. pen., sez. III, 16.7-12.9.2013, n. 37383).

3.2 Nel caso in esame, il mutamento di destinazione d’uso impresso mediante paletti in calcestruzzo e rete metallica, nonché muri con sovrastanti barriere in ferro, e realizzazione di strade di servizio non previste dal PRG vigente ha senz’altro determinato l’alterazione del complessivo assetto del territorio messo a punto con lo strumento urbanistico.

In presenza di tali elementi come integranti la fattispecie della lottizzazione abusiva, sono altresì infondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, che in ogni caso sarebbero destinate a recedere davanti al carattere doveroso e vincolato della potestà esercitata, prova ne sia che la lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché si fonda sul dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante (cfr., TAR Toscana, III, 17.9.2013, n. 1278; TAR Campania, Napoli, sez. II, 9 settembre 2011, n. 4357; id., 15 marzo 2010, n. 1452; TAR Lombardia, II, 27 aprile 2011, n. 1067). In termini analoghi, la giurisprudenza del giudice di appello (in fattispecie in cui ugualmente gli interessati avevano acquistato direttamente dal frazionamento e non invece da soggetti terzi resisi, a loro volta, acquirenti da altri soggetti che fossero stati i primi beneficiari del frazionamento) si è così espressa: «va innanzi tutto richiamata la giurisprudenza penale che, argomentando dal carattere contravvenzionale del reato di lottizzazione abusiva, precisa che gli acquirenti dei singoli lotti risultanti dal frazionamento non possono invocare sic et simpliciter una propria asserita buona fede, non potendo essi, solo per tale loro qualità, qualificarsi terzi estranei all’illecito, dovendo, invece, dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri di informazione e conoscenza senza, tuttavia, rendersi conto, in buona fede, di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione (cfr. Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2014, nr. 2646; id., 3 dicembre 2013, nr. 51710; id., 27 aprile 2011, nr. 21853). Per converso, dal punto di vista amministrativo, un condivisibile indirizzo di primo grado assume che è irrilevante l’asserita buona fede degli acquirenti, i quali in ipotesi facciano risalire la responsabilità della lottizzazione abusiva esclusivamente ai loro danti causa, trattandosi di una situazione in cui rileva, dal punto di vista urbanistico, la sussistenza di un abuso oggettivo, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante» (cfr Cons. Stato, IV, 3.4.2014, n. 1589).

3.3 Alla luce dell’analisi sin qui svolta, dunque, occorre dare continuità all’indirizzo della Sezione secondo cui «resta … onere del potenziale acquirente accertare, al momento dell’acquisto ed usando la normale diligenza (tanto più in un contesto territoriale come quello nel quale si è determinata la vicenda in esame), la regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile oggetto dell’atto di alienazione …. Deve infatti ritenersi un dovere, per chi intende acquistare un immobile, accertare la regolarità urbanistica ed edilizia dello stesso (e in tale attività l’acquirente ha il diritto di chiedere aiuto ai soggetti che hanno maggiore competenza tecnica in materia e che lo assistono nell’acquisto, come i notai e le agenzie immobiliari che hanno a loro volta il dovere di portare a conoscenza degli interessati gli eventuali elementi ostativi alla conclusione dell’acquisto (o che ne sconsigliano la conclusione) » (7.1.2011, n. 26).

3.4 Sotto ulteriore profilo non rileva negativamente che il provvedimento repressivo sia intervenuto (nel 2007) a distanza di anni dal frazionamento (1994), atteso che la fattispecie di lottizzazione abusiva riflette un illecito a carattere permanente e, perciò, la misura sanzionatoria prevista dalla disciplina di settore, oltre che dovuta, deve ritenersi, per definizione, sempre attuale (cfr. TAR Campania, Napoli, II, 7.1.2011, n. 26 cit.). Né a conclusioni diverse potrebbe indurre il comportamento dell’amministrazione che, in questo lasso di tempo, possa aver riscosso tributi per quegli stessi immobili o tenuto condotte analoghe, che in nessun caso varrebbero a legittimare ex post l’avvenuta lottizzazione in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere

L’ESTENSORE
Gabriele Nunziata
        
IL PRESIDENTE
Claudio Rovis
        
        
IL SEGRETARIO

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