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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 4483 | Data di udienza: 16 Luglio 2015

INQUINAMENTO ACUSTICO – Elevato livello di rumorosità ambientale – Pregiudizio per la salute pubblica – Esercizio del potere di ordinanza sindacale – Rilevazione delle emissioni sonore prodotte da un’attività imprenditoriale – Potenziale rumorosità delle macchine utilizzate – Circostanza del mancato utilizzo di alcuni macchinari in determinate fasi del ciclo produttivo – Irrilevanza – Superamento del limite differenziale – Istruttoria dell’ARPA – Mancata allegazione di diagrammi e tracciati temporali del rumore – Irrilevanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 15 Settembre 2015
Numero: 4483
Data di udienza: 16 Luglio 2015
Presidente: Nappi
Estensore: Marotta


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Elevato livello di rumorosità ambientale – Pregiudizio per la salute pubblica – Esercizio del potere di ordinanza sindacale – Rilevazione delle emissioni sonore prodotte da un’attività imprenditoriale – Potenziale rumorosità delle macchine utilizzate – Circostanza del mancato utilizzo di alcuni macchinari in determinate fasi del ciclo produttivo – Irrilevanza – Superamento del limite differenziale – Istruttoria dell’ARPA – Mancata allegazione di diagrammi e tracciati temporali del rumore – Irrilevanza.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 15 settembre 2015, n. 4483


INQUINAMENTO ACUSTICO – Elevato livello di rumorosità ambientale – Pregiudizio per la salute pubblica – Esercizio del potere di ordinanza sindacale.

Costituisce fatto scientifico di comune conoscenza che un elevato livello di rumorosità ambientale può tradursi in un pregiudizio per la salute pubblica; ne consegue che la produzione di emissioni sonore nocive per la salute pubblica, connessa all’esercizio di un’attività di natura imprenditoriale, non può considerarsi fatto di natura prettamente privatistica, ma acquista rilevanza pubblicistica che giustifica, in costanza dei presupposti previsti dall’ordinamento giuridico, l’esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

Pres. Nappi, Est. Marotta – C. s.r.l. (avv. Roma) c. Comune di Aversa (avv. Nerone), A.s.l. di Caserta(avv.ti Ragozzino e Colaiori) e A.r.p.a.c. (avv.ti Uccello e D’Alterio)
 

INQUINAMENTO ACUSTICO – Rilevazione delle emissioni sonore prodotte da un’attività imprenditoriale – Potenziale rumorosità delle macchine utilizzate – Circostanza del mancato utilizzo di alcuni macchinari in determinate fasi del ciclo produttivo – Irrilevanza.

La rilevazione delle emissioni sonore deve essere effettuata sulla base della potenziale rumorosità delle macchine utilizzate dall’attività imprenditoriale, essendo irrilevante che in alcune fasi del ciclo produttivo alcune delle macchine possono non essere in funzione.


Pres. Nappi, Est. Marotta – C. s.r.l. (avv. Roma) c. Comune di Aversa (avv. Nerone), A.s.l. di Caserta(avv.ti Ragozzino e Colaiori) e A.r.p.a.c. (avv.ti Uccello e D’Alterio)
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 15 settembre 2015, n. 4483

 

INQUINAMENTO ACUSTICO – Superamento del limite differenziale – Istruttoria dell’ARPA – Mancata allegazione di diagrammi e tracciati temporali del rumore – Irrilevanza.

La mancata allegazione dei diagrammi, dei tracciati temporali del rumore ambientale e di quello residuo nonché dei livelli percentili, nell’istruttoria dell’ARPA  non sono idonei a inficiare il dato tecnico oggettivo costituito dal superamento da parte delle emissioni sonore del limite differenziale (5 dB) di cui all’art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997.

Pres. Nappi, Est. Marotta – C. s.r.l. (avv. Roma) c. Comune di Aversa (avv. Nerone), A.s.l. di Caserta(avv.ti Ragozzino e Colaiori) e A.r.p.a.c. (avv.ti Uccello e D’Alterio)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ - 15 settembre 2015, n. 4483

SENTENZA


TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 15 settembre 2015, n. 4483

N. 04483/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2015, proposto da:
Cidiemme S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Luigi Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Raffaele Mastrantuono in Napoli, Riviera di Chiaia n. 215;

contro

Comune di Aversa in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe Nerone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, Via Cesario Console n. 3;
A.s.l. di Caserta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Ragozzino, Giulio Colaiori, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio;
A.r.p.a.c. – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Uccello, Carla D’Alterio, con domicilio eletto presso la sede legale dell’A.r.p.a.c. in Napoli, Via Vicinale S. Maria del pianto;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Condominio Margarita-Maisto di via Giovan Battista Vico n. 21 in Aversa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Scaringia, Annamaria Chiricone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Francesco Maria Caianiello in Napoli, viale Gramsci n. 19;

per l’annullamento

– dell’ordinanza del Sindaco della Città di Aversa n. 232/ prot. n. 40820, notificata il 31/12/2014, con la quale si è ordinata la sospensione immediata delle attività di laboratorio artigianale di pasticceria e bar caffetteria;

– della nota dell’A.r.p.a.c. prot. 0062132/2014, con la quale si comunica al Comune di Aversa che i valori dei rumori risultano non rispettosi dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

– dell’ordinanza del Sindaco della Città di Aversa n. 37 prot. 10517 del 4 aprile 2014;

– del rapporto di prova relativo al sopralluogo per rilievo dei dati fonometrici, trasmesso dal Dipartimento di prevenzione U.O.P.C. – Ambito 1 di Aversa trasmesso alla ricorrente con nota prot. 17060 in data 9 giugno 2014;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa, della A.s.l. di Caserta e dell’A.r.p.a.c. – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Condominio del Condominio Margarita – Maisto di Aversa (via Giovan Battista Vico n. 21);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, che gestisce un’attività commerciale di pasticceria e bar nei locali siti in Aversa via Giovan Battista Vico n. 19, premette quanto segue:

– a seguito dell’esposto di alcuni condomini del Condominio di Via Giovan Battista Vico e dei rilievi fonometrici effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, il Comune di Aversa, con ordinanza n. 37 del 4 aprile 2014, intimava alla ricorrente di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici idonei a contenere la rumorosità dei locali presso i quali è svolta la suddetta attività commerciale entro i limiti stabiliti dalla normativa;

– la società ricorrente provvedeva ad eseguire alcuni interventi di bonifica (rivestimento del soffitto, delle travi e dei pilastri in cemento armato con pannelli fono isolanti; posizionamento dei macchinari in modo da ridistribuire le emissioni sonore; rivestimento della vetrata prospiciente Via Giovan Battista Vico con pannelli fono assorbenti) in esito ai quali incaricava un tecnico di fiducia di rilevare le emissioni di rumore in ambiente esterno; questi dichiarava che le emissioni di rumore rilevate in ambiente esterno risultavano essere inferiori al limite massimo assoluto e al limite differenziale previsti per le zone in quarta classe (aree di intensa attività umana);

– l’A.r.p.a.c. – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania – sede di Aversa, incaricata dal Comune di Aversa di effettuare nuovi rilievi fonometrici, ha invece accertato che le emissioni sonore rilevate in zona non risultano rispettosi dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Tanto premesso, la società ricorrente, con tre articolati motivi, ha contestato la legittimità delle rilevazioni fonometriche effettuate dall’A.r.p.a.c. e dell’ordinanza n. 232/2014, con la quale il Sindaco del Comune di Aversa ha disposto la sospensione dell’attività di pasticceria gestita dalla ricorrente, fino alla realizzazione di tutti gli interventi necessari all’abbattimento dell’inquinamento acustico entro i limiti stabiliti dalla normativa.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Aversa, l’A.r.p.a.c. – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania – sede di Caserta e la A.s.l. di Caserta, contestando nel merito la fondatezza del proposto gravame.

All’udienza camerale del 26 febbraio 2015, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, il Condominio Margarita – Maisto di Aversa (via Giovan Battista Vico n. 21) ha depositato atto di intervento ad opponendum.

Con ordinanza cautelare n. 463/2015, questo Tribunale, in considerazione della sia pur parziale ottemperanza da parte della società ricorrente alle prescrizioni della ordinanza n. 37 del 4 aprile 2014, ha accolto l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Con memoria depositata in data 16 giugno 2015, il Condominio interveniente ha contestato le deduzioni della parte ricorrente sia sotto il profilo tecnico che giuridico, evidenziando che le emissioni di rumore provenienti dalla pasticceria determinano una situazione di grande disagio per i condomini, pregiudicando durante le ore di attività del laboratorio lo svolgimento di qualsiasi attività da parte dei condomini stessi.

All’udienza pubblica del 16 luglio 2015, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9 della l. n. 447/1995 nonché eccesso di potere sotto diversi profili (per difetto di istruttoria, insussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di ordinanza, per difetto di motivazione).

Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato sia viziato ab origine in quanto strumentalmente utilizzato non per un pregiudizio alla salute pubblica, quanto piuttosto per risolvere controversie di natura civilistica, per le quali il Condominio avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti civilistici di tutela, di natura inibitoria e/o risarcitoria.

La tesi della parte ricorrente non può essere condivisa.

Costituisce fatto scientifico di comune conoscenza che un elevato livello di rumorosità ambientale può tradursi in un pregiudizio per la salute pubblica; ne consegue che la produzione di emissioni sonore nocive per la salute pubblica, connessa all’esercizio di un’attività di natura imprenditoriale, non può considerarsi fatto di natura prettamente privatistica, ma acquista rilevanza pubblicistica che giustifica, in costanza dei presupposti previsti dall’ordinamento giuridico, l’esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

Giuridicamente irrilevante è la considerazione che il potere sindacale di ordinanza sia stato esercitato su impulso di alcuni condomini, atteso che la lesività delle emissioni sonore provenienti dal laboratorio di pasticceria gestito dalla ricorrente non è limitata al ristretto ambito condominiale, potendo riguardare la salute di tutti coloro che si trovino nelle immediate vicinanze della pasticceria.

Con il secondo motivo di gravame, la società ricorrente deduce violazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del d.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto basato su una rilevazione della A.r.p.a.c. non eseguita correttamente per le seguenti ragioni:

– la misurazione non è stata accompagnata dai diagrammi relativi alle oscillazioni sonore rilevate;

– la rilevazione sonora è stata effettuata con tutte le macchine del laboratorio in funzione, senza tener conto che il ciclo di lavorazione prevede la utilizzazione di una macchina per volta;

– non sono stati riportati i tracciati temporali delle misure di rumore residuo e rumore ambientale;

– non sono stati riportati i livelli percentili delle rilevazioni effettuate.

Con l’ultimo motivo di gravame, la società ricorrente deduce violazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Aversa, evidenziando che le emissioni sonore rilevate sarebbero inferiori ai livelli di rumore ambientale e di rumore residuo normativamente previsti per le aree come quella nella quale è ubicato il laboratorio della ricorrente.

Le censure si rivelano infondate; esse vengono esaminate congiuntamente attenendo a profili connessi.

Occorre premettere che l’A.r.p.a.c. – sede di Aversa ha effettuato la prima rilevazione in data 12 febbraio 2014 (dalle ore 10.00 alle 11.30) presso l’abitazione di un condomino, rilevando i seguenti dati:

– rumore ambientale a finestre aperte: 46 dB(A)

– rumore residuo a finestre aperte: 30 dB(A)

– rumore differenziale: 16 dB(A).

Sulla base di questa prima rilevazione – dalla quale si evince un valore del rumore differenziale (16 dBA) superiore a quello consentito (5 dBA) – il Sindaco del Comune di Aversa ha emesso l’ordinanza n. 37 del 4 aprile 2014, invitando la società ricorrente ad adottare gli accorgimenti tecnici necessari ad abbattere i livelli di emissioni sonore rilevati entro i limiti consentiti.

A seguito degli interventi di bonifica effettuati dalla società ricorrente, l’A.r.p.a.c. ha effettuato una seconda rilevazione in data 20 ottobre 2014 (dalle ore 10.00 alle ore 11.50), nella abitazione del medesimo condomino, rilevando i seguenti dati:

– rumore ambientale a finestre aperte: 39 dB(A)

– rumore residuo a finestre aperte: 30 dB(A)

– rumore differenziale: 9 dB(A).

Dalla comparazione delle rilevazioni effettuate emerge con chiara evidenza che gli interventi di bonifica effettuati dalla società ricorrente hanno consentito un abbattimento della rumorosità proveniente dal laboratorio di pasticceria – il livello di rumorosità ambientale a finestre aperte è passato da dB(A) 46 a dB(A) 39 – e tuttavia il rumore differenziale – dato dalla differenza tra rumore ambientale e rumore residuo: dB(A) 9 – è superiore al limite consentito dall’ordinamento giuridico (dBA 5).

Per le aree di classe IV (intensa attività umana), come quella dove è ubicata la pasticceria gestita dalla ricorrente, i limiti di rumore sono fissati dalla tabella B del d.P.C.M. 14 novembre 1997 in dB(A) 60 per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno.

Tuttavia, l’art. 4 del medesimo d.P.C.M. precisa che “I valori limite differenziali di immissione (dati dalla differenza tra il rumore ambientale complessivo e quello proveniente da una singola fonte di rumore, ndr.), definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi”. In altre parole, ogni fonte di rumore non può produrre più di 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.

Orbene, nel caso di specie, il livello di rumore differenziale (ossia di rumori riconducibili alla attività del laboratorio) è stato di 16 dB nella prima rilevazione e di 9 dB nella seconda rilevazione e, quindi, comunque superiori al limite massimo consentito dall’art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997.

Stando così le cose, prive di rilievo si rivelano le deduzioni della parte ricorrente in quanto:

a) la rilevazione delle emissioni sonore deve essere effettuata sulla base della potenziale rumorosità delle macchine utilizzate, essendo irrilevante che in alcune fasi del ciclo produttivo alcune delle macchine possono non essere in funzione;

b) le carenze documentali rilevate nella istruttoria effettuata dall’A.r.p.a.c. (mancata allegazione dei diagrammi, dei tracciati temporali del rumore ambientale e di quello residuo nonché dei livelli percentili) non sono idonei a inficiare il dato tecnico oggettivo posto alla base del provvedimento impugnato, costituito dal superamento da parte delle emissioni sonore provenienti dal laboratorio gestito dalla ricorrente del limite differenziale (5 dB) di cui all’art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997.

La fattispecie dedotta in giudizio, valutata nei suoi aspetti complessivi, giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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