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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 1983 | Data di udienza: 5 Aprile 2012

* DIRITTO DEL LAVORO – Pubblico impiego – Personale del ruolo regionale sanitario – Personale del ruolo universitario – Equiparazione del trattamento economico – Indennità – Finalità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 2 Maggio 2012
Numero: 1983
Data di udienza: 5 Aprile 2012
Presidente: D'Alessandro
Estensore: Bruno


Premassima

* DIRITTO DEL LAVORO – Pubblico impiego – Personale del ruolo regionale sanitario – Personale del ruolo universitario – Equiparazione del trattamento economico – Indennità – Finalità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1983


DIRITTO DEL LAVORO – Pubblico impiego – Personale del ruolo regionale sanitario – Personale del ruolo universitario – Equiparazione del trattamento economico – Indennità – Finalità.

L’introduzione di un’indennità diretta ad equiparare i trattamenti tra il personale del ruolo regionale sanitario e quello del ruolo universitario che svolga anche attività assistenziale in strutture convenzionate (a parità di funzioni, mansioni ed anzianità) di cui all’art. 31 D.P.R. 761/79, ribadita con l’art 102 D.P.R. 382/80, è stata fondata sulla considerazione che i docenti universitari esplicanti attività assistenziale avevano un trattamento economico complessivo inferiore rispetto ai medici ospedalieri; si tratta, quindi, di un’indennità che persegue la finalità di evitare una disparità di complessivo trattamento economico tra personale ospedaliero e personale universitario addetto ad attività assistenziali e non già quella di retribuire specificamente una parte (assistenziale) dei compiti di questi ultimi, configurabile come prestazione “aggiuntiva” dotata di autonoma rilevanza; pertanto, ai dipendenti universitari con funzioni assistenziali deve essere riconosciuto uno stipendio come se fossero dipendenti ospedalieri con le stesse funzioni, mansioni ed anzianità, rispetto al quale va portato in detrazione tutto lo stipendio universitario complessivamente goduto.


Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – F.P. (avv.ti Alagna e Deda) c. l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (Avv. Giasi) e Università degli Studi Federico II di Napoli (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1983

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1983

N. 01983/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04573/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4573 del 2010, proposto da Fabrizio Pane, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Alagna e Maurizio Deda, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, via Cuma n. 28;


contro

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Giasi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, via Cesario Console n.3;
l’ Università degli Studi Federico II di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in via A.Diaz. n. 11;

per l’annullamento

del della disposizione di servizio del Personale Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, prot. n. 419 del 23 marzo 2006;

nonché per la condanna dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” ovvero dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” al pagamento di euro 113.842,97 oltre accessori, a titolo di differenze retributive scaturenti dalla non corretta applicazione dell’indennità ex art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 per il periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Il ricorrente, in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Napoli “Federico II”, espone:

– di essere professore ordinario, a tempo pieno, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, equiparato a dirigente medico del ruolo unico, responsabile di struttura complessa;

– di svolgere contemporaneamente mansioni assistenziali, essendo Direttore del Dipartimento Assistenziale dall’1 novembre 2003;

– di avere un’anzianità di servizio di oltre quindici anni, avendo iniziato il rapporto di lavoro con l’Azienda in data 1 gennaio 1994;

– che ha optato per l’attività assistenziale esclusiva;

-che l’art. 31 del DPR 761/79 dispone in favore del personale universitario che presta mansioni assistenziali la corresponsione di un trattamento retributivo finalizzato all’equiparazione con il trattamento economico complessivo del personale delle USL di pari funzioni, mansioni ed anzianità;

– che, per effetto della prestazione di attività lavorativa assistenziale presso una struttura ospedaliera convenzionata ex art. 39 Legge 833/78, ha diritto all’integrazione del trattamento retributivo ai fini della equiparazione al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 761/79;

– che il successivo d. lgs. 517/99 all’art. 6 ha disposto nel senso della perdurante vigenza di tale regime retributivo, sino all’applicazione dei trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità ed ai risultati ottenuti;

– che il nuovo regime di cui all’art. 6 citato non ha ancora trovato concreta attuazione, atteso che l’Azienda non ha ancora effettuato la graduazione delle funzioni dirigenziali e l’affidamento degli incarichi ;

– che l’Amministrazione, nel rideterminare le indennità dovute ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 761/79 (cd. indennità di equiparazione), ha corrisposto solo degli acconti parziali, giusta decreto di rideterminazione n. 419 del 2 marzo 2006;

– che i segmenti retributivi dei docenti universitari non hanno subito variazioni nominative, mentre quelli del personale medico ospedaliero dal 1987 hanno registrato incrementi, segnatamente nella retribuzione di posizione fissa e variabile (unificate sotto la denominazione retribuzione minima unificata), nella indennità di specificità medica, nonché mediante il conglobamento della IIS nello stipendio tabellare;

– che gli elementi in base ai quali procedere al computo degli emolumenti spettanti sono tutti contenuti in una consulenza tecnica di parte che forma parte integrante del ricorso;

-che dall’allegata consulenza emerge la sussistenza di un debito della Azienda nei confronti del ricorrente per il periodo 1 gennaio 2004/ 31 dicembre 2010 pari ad euro 113.842,97;

– che sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento da parte dell’Azienda delle differenze economiche connesse e conseguenti, come determinate nei conteggi allegati al ricorso, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. sino al soddisfo.

B. Si deduce:

– l’illegittimità della disposizione aziendale impugnata, segnatamente il decreto n. 419 del 23 marzo 2006, che ha liquidato le spettanze dovute solo parzialmente, in quanto basate su erronea interpretazione di norme di legge e contrattuali ed in quanto non ha considerato l’indennità di direttore di dipartimento spettante al ricorrente dal gennaio 2004;

– l’erroneità dei conteggi dell’amministrazione, dovendosi fare riferimento a quelli allegati al ricorso.

C. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria, che ha dedotto:

– l’inammissibilità della domanda per la tardiva impugnazione della disposizione di servizio n. 419 del 23 marzo 2006 da cui emerge che al ricorrente non spetta alcuna differenza sulle dette indennità;

– l’ ulteriore inammissibilità della domanda per genericità della stessa;

– l’ inammissibilità per omessa impugnazione delle tabelle di equiparazione;

-l’infondatezza della domanda, atteso che l’indennità di equiparazione non consiste nella automatica estensione al personale universitario di quanto spettante al personale del SSN ma ha mera funzione perequativa e si fonda sulla adozione della tabella di equiparazione;

– l’infondatezza anche per erroneità dei conteggi allegati, non essendo possibile l’acritico confronto tra due categorie professionali occorrendo verificare la omogeneità di funzioni, mansioni e anzianità;

– la prescrizione dei crediti eccedenti il quinquennio dal 19 luglio 2010, data di notificazione del ricorso.

D. Si è costituita in giudizio anche l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, chiedendo la propria estromissione dal giudizio per difetto assoluto di legittimazione passiva

E. L’Azienda Ospedaliera resistente ha depositato in data 5 novembre 2010 copia del provvedimento del 28 ottobre 2010 di rideterminazione dell’indennità ex art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 in favore del ricorrente.

F. Con ordinanza n.5350 del 2011 sono stati disposti incombenti istruttori e, segnatamente, una verificazione tecnica di natura contabile affidata a funzionari della Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli.

G. La relazione di verificazione è stata depositata in data 8 marzo 2012.

H. All’udienza pubblica dell’5 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Università intimata e ne va disposta l’estromissione dal giudizio stante la competenza, in ordine alle somme pretese dal ricorrente, della Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, soggetto dotato di autonoma personalità e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

1.1. L’importo relativo al trattamento economico, quale riconoscimento spettante ai professori di ruolo ed ai ricercatori universitari a fronte dello svolgimento di attività assistenziale, viene, infatti, erogato dalla Azienda Universitaria. Si tratta di somme che gravano sui fondi del servizio sanitario, erogate dalla Regione per remunerare specificatamente le prestazioni assistenziali svolte dalla Azienda stessa; tant’è che i fondi in oggetto non confluiscono nel bilancio universitario, ma sono oggetto di autonoma gestione riguardante la Azienda Ospedaliera Universitaria.

2. Sulle eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa della Azienda resistente si è già pronunciato il Collegio nella precedente ordinanza interlocutoria, con statuizioni che vanno in questa sede confermate, atteso che :

– il ricorso non è inammissibile, non potendo ravvisarsi elementi preclusivi in ragione della natura delle posizioni azionate da parte ricorrente, che investono diritti soggettivi per i quali non opera il termine decadenziale (stante anche la mancanza di contestazioni che afferiscano alle tabelle di equiparazione in sé considerate), ma il solo limite della prescrizione quinquennale, con conseguente infondatezza, dunque, anche dell’eccezione con la quale è stata dedotta l’irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio;

– la domanda non è inammissibile per genericità, avendo il presente ricorso una struttura che consente di ritenere integrati i requisiti minimi di cui all’art. 414 c.p.c., anche attraverso gli elementi forniti nel decreto di rideterminazione delle funzioni esibito in copia agli atti.

2.1. Non merita accoglimento, inoltre, neanche l’eccezione di prescrizione dedotta dall’Azienda resistente, giacché la difesa del ricorrente ha prodotto, come emerge dal verbale di verificazione, la sentenza di questo Tribunale n. 7412 del 2006, idonea a costituire atto interruttivo della prescrizione. assumendo rilievo, a tal fine, non già la qualificazione giuridica operata dal ricorrente bensì la pretesa sostanziale fatta valere.

3. Nel merito, precisato che le divergenze sostanziali nei conteggi delle opposte parti si sono da ultimo focalizzate sulla non esatta applicazione delle disposizioni contrattuali, il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica contabile, finalizzata al conteggio della esatta indennità perequativa spettante, sulla base degli elementi deducibili dal decreto di rideterminazione elaborato dalla Azienda, ossia sulla base del ruolo, del profilo assistenziale ricoperto dal ricorrente e dell’anzianità di servizio.

4. Come già affermato da questo Tribunale in numerosi precedenti aventi il medesimo oggetto, infatti, l’introduzione di un’indennità diretta ad equiparare i trattamenti tra il personale del ruolo regionale sanitario e quello del ruolo universitario che svolga anche attività assistenziale in strutture convenzionate (a parità di funzioni, mansioni ed anzianità) di cui all’art. 31 D.P.R. 761/79, ribadita con l’art 102 D.P.R. 382/80, è stata fondata sulla considerazione che i docenti universitari esplicanti attività assistenziale avevano un trattamento economico complessivo inferiore rispetto ai medici ospedalieri.

5. Si tratta quindi, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 136 del 16 maggio 1997) di indennità che persegue la finalità di evitare una disparità di complessivo trattamento economico tra personale ospedaliero e personale universitario addetto ad attività assistenziali e non già quella di retribuire specificamente una parte (assistenziale) dei compiti di questi ultimi, configurabile come prestazione “aggiuntiva” dotata di autonoma rilevanza.

6. In tale quadro, dunque – in sede di virtuale ricostruzione e connessa determinazione dell’assegno perequativo dovuto – ai dipendenti universitari con funzioni assistenziali deve essere riconosciuto uno stipendio come se fossero dipendenti ospedalieri con le stesse funzioni, mansioni ed anzianità, rispetto al quale va portato in detrazione tutto lo stipendio universitario complessivamente goduto.

7. I funzionari incaricati della verificazione hanno eseguito le operazioni loro delegate, in contraddittorio tra le parti costituite e tra i consulenti tecnici di parte.

8. All’esito è stata depositata relazione riepilogativa delle operazioni di verificazione nella quale si da atto dei conteggi effettuati.

9. In considerazione delle contestazioni sorte con riferimento all’applicazione dell’indennità prevista dall’art. 39, comma 9 CCNL dell’8 giugno 2000 – nello specifico, il consulente tecnico di parte resistente ha sostenuto che tale indennità non possa essere riconosciuta, tenuto anche conto della mancata attribuzione all’Azienda ospedaliera delle risorse economiche – i tecnici verificatori hanno preceduto all’elaborazione sia del calcolo volto all’accertamento delle differenze dell’indennità perequativa e della tredicesima, senza includere la maggiorazione ai sensi dell’ art. 39, comma 9 sopra richiamato, sia di un ulteriore calcolo che considera, invece, anche la c.d. indennità dipartimentale, connessa all’attività svolta di Direzione di Dipartimento; il primo calcolo ha evidenziato la spettanza al ricorrente di una somma pari ad euro 8.691,98, mentre il secondo calcolo ha rilevato un credito del ricorrente pari ad euro 102.214,59.

10. In conformità al consolidato orientamento di questa Sezione (cfr., ex multis, sentenza n. 3004 dell’8 giugno 2011), non può revocarsi in dubbio la spettanza al ricorrente della indennità di direzione di dipartimento, atteso che la stessa rientra tra le voci stipendiali corrisposte in misura fissa e continuativa al personale ospedaliero, da includere, quindi, nel complessivo trattamento economico ai fini della quantificazione della indennità di equiparazione.

11. D’altra parte, non sono contestati gli elementi che concorrono alla individuazione della indennità in questione nel novero degli elementi rilevanti ai fini della spettanza della stessa ai docenti universitari , così come individuati dal Giudice di appello ( cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 3220/08) e che consistono da un lato nella presenza di una specifica convenzione tra Università ed Azienda Ospedaliera, e dall’altro nello svolgimento da parte del ricorrente di attività assistenziali che vanno oltre il mero fine dell’adempimento dei doveri di didattica e di ricerca. Essendo queste ultime meramente accessorie alle funzioni proprie del docente universitario, trovano il loro corrispettivo già nel trattamento economico spettante a quest’ultimo; per contro, parte ricorrente ha dedotto, ed il punto non è stato oggetto di specifica contestazione, l’espletamento formale di attività assistenziale per le esigenze assistenziali e di cura della Azienda Universitaria e non soltanto per il soddisfacimento delle esigenze didattiche.

12. Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi la piena attendibilità dei conteggi effettuati dai funzionari incaricati della verificazione per la quantificazione delle somme corrispondenti.

13. In particolare la differenza è stata così calcolata: per l’allegato a) relativo alla indennità di equiparazione, sulla parte sinistra del foglio di calcolo sono riportati i valori annui lordi dei vari segmenti stipendiali che concorrono a determinare il trattamento economico, tenendo conto della anzianità, delle mansioni svolte e delle funzioni assistenziali; sulla parte destra è stato riportato il trattamento economico complessivo erogato al ricorrente dall’Università degli Studi di Napoli – Federico II, quale professore ordinario a tempo pieno; nelle ultime due colonne sono riportati i valori annui e mensili dell’indennità perequativa ed il valore della tredicesima mensilità. Le differenze sono state calcolate con riferimento alle retribuzioni indicate dai vari CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria per i bienni 2000-2001, 2004- 2005, 2006-2007 e 2008- 2009.

14. Il secondo foglio di calcolo ( allegato a/1) riporta, invece, per ciascun anno, gli importi mensili dell’indennità di equiparazione dovuta ed il relativo importo annuo, le somme effettivamente percepite a tale titolo ed il relativo totale annuale, nonché le differenze dovute e le differenze a debito.

15. Il terzo foglio di calcolo (all. a/1) è comprensivo anche della voce relativa alla indennità di Direzione Dipartimento, ed il quarto foglio di calcolo ( all. b/1) contiene gli importi mensili dell’indennità di equiparazione calcolata con l’inclusone della indennità dipartimentale, con indicazione degli importi percepiti e trattenuti.

16. Il Collegio osserva che, facendo parte l’indennità dipartimentale del segmento retributivo corrispondente alla indennità di equiparazione, la stessa può riconoscersi al ricorrente nella misura indicata nei conteggi allegati sub a/1 e b/1 alla relazione di verificazione disposta, sopra richiamata.

17. Per effetto del conteggio così effettuato, in relazione al quale dalle parti non vi sono contestazioni specifiche sui criteri di calcolo e sulla quantificazione, risulta una differenza a titolo di indennità perequativa spettante al ricorrente per il periodo azionato in giudizio, determinata in complessivi Euro 102.214,59.

18. Pertanto la differenza a titolo di indennità perequativa ( sub specie della indennità di direzione dipartimentale) va riconosciuta a favore del ricorrente nel totale indicato in conteggio, che risulta esattamente calcolato.

19. Detti conteggi possono qui aversi integralmente ripetuti e trascritti, in quanto fondati su validi criteri di computo e non oggetto di contestazione specifica da parte resistente, ad eccezione di quanto sopra specificato.

20. Conseguentemente l’Azienda resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 102.214,59, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo.

21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; in applicazione del medesimo criterio le spese di verificazione sono poste a carico dell’Azienda resistente e vengono liquidate in complessivi euro 500,00 (ivi compreso l’importo di euro 300,00 a titolo di anticipazione) in favore delle dottoresse Figurelli e Porciello.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:

– dichiara l’estromissione dal giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

– accoglie la domanda e per l’effetto condanna l’Azienda Ospedaliera resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 102.214,59, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.,dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo.

Condanna l’Azienda Ospedaliera resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre che delle spese di verificazione, liquidate globalmente in Euro 500,00 ( ivi compreso l’anticipo pari ad euro 300,00), in favore delle dott.sse Figurelli e Porciello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carlo D’Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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