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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 1974 | Data di udienza: 5 Aprile 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Impugnazione di previsioni urbanistiche – Azione popolare – Inammissibilità – Legittimazione – Posizione giuridica differenziata e qualificata – Necessità – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atto emanato da un organo collegiale – Mancato esercizio di prerogative inerenti lo status di un componente – Censure – Inammissibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 2 Maggio 2012
Numero: 1974
Data di udienza: 5 Aprile 2012
Presidente: D'Alessandro
Estensore: Russo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Impugnazione di previsioni urbanistiche – Azione popolare – Inammissibilità – Legittimazione – Posizione giuridica differenziata e qualificata – Necessità – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atto emanato da un organo collegiale – Mancato esercizio di prerogative inerenti lo status di un componente – Censure – Inammissibilità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1974


DIRITTO URBANISTICO – Impugnazione di previsioni urbanistiche – Azione popolare – Inammissibilità – Legittimazione – Posizione giuridica differenziata e qualificata – Necessità.

L’ordinamento non riconosce un’azione popolare in tema di impugnazione di previsioni urbanistiche, per cui la legittimazione ad agire spetta solo a coloro che si trovino in posizione legittimante rispetto a specifici beni, in quanto titolari di una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini (per esempio al proprietario che veda annullate o gravemente compromesse le facoltà di disposizione e/o di godimento degli stessi), i quali possano trarre un’effettiva utilità ristoratrice della loro posizione incisa dal concreto provvedimento chiesto al giudice. (Cfr. Cons. St., Sez. IV, 17 aprile 2003, n. 2017).

Pres. D’Alessandro, Est. Russo – P.M. ed altri (avv. D’Angiolella) c. Comune di Marano di Napoli (avv. Marone) ed altro

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atto emanato da un organo collegiale – Mancato esercizio di prerogative inerenti lo status di un componente – Censure – Inammissibilità.

Sono inammissibili le censure proposte avverso un atto emanato da un organo collegiale, con cui si contesti il mancato esercizio, da parte di un componente dello stesso, di prerogative inerenti il suo status, atteso che solo costui può insindacabilmente valutare se sia stato leso nell’esercizio delle proprie funzioni.

Pres. D’Alessandro, Est. Russo – P.M. ed altri (avv. D’Angiolella) c. Comune di Marano di Napoli (avv. Marone) ed altro


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1974

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1974

N. 01974/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02557/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2010, proposto da:
Pietro Mauriello, Irma Di Filippo, Assunta Ferrante, Mafalda Ferrante e Vincenzo Rea, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci n.16;

contro

Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cesario Console n.3;

nei confronti di

Ciro Palladino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariano Russo e Vincenzo Tafuri, coi quali è domiciliato in Napoli, presso Segreteria del T.A.R.;
Immobil Service Rad S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Valerio Scoppa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Russo e Girolamo Catena, con domicilio eletto in Napoli, alla via S.Teresa al Museo n.8;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Giardino dei Ciliegi, società consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante p.t. Michele Sarracino, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci n.16;

per l’annullamento

delle delibere del Consiglio comunale di Marano di Napoli n.1 e n.2 dell’8.2.2010.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli, del sig. Ciro Palladino e della Immobil Service Rad S.r.l.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Giardino dei Ciliegi s.c.a.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. b), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I cinque ricorrenti individuati in epigrafe, quali cittadini residenti nel Comune di Marano di Napoli, hanno impugnato le delibere di C.C. n.1 e n.2 dell’8.2.2010, con cui la suddetta Amministrazione ha approvato i verbali della seduta precedente (del 21.9.2009) e si è determinata sulle istanze proposte dal sig. Ciro Palladino e dalla Immobil Service Rad S.r.l., dirette ad ottenere la riqualificazione urbanistica dei suoli di proprietà (individuati in catasto, rispettivamente, al foglio n.14, particella 5, ed al foglio n.7, particella 383), già destinati a standard urbanistici dal vigente P.R.G. (zone F), ma da considerarsi ormai come zone bianche, per l’intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, a seguito dell’inutile decorso del termine quinquennale di efficacia. Con gli impugnati provvedimenti, il Comune di Marano di Napoli ha confermato la destinazione d’uso ad attrezzature pubbliche delle aree in questione, “ […] con la sola eliminazione del vincolo preordinato alla espropriazione e quindi con la possibilità da parte dei privati di sostituirsi nella realizzazione delle urbanizzazioni secondarie alla pubblica amministrazione sin qui inerte […]”.

Assumendo di subire un pregiudizio dalle suddette determinazioni, in quanto le aree in questione disterebbero poche centinaia di metri dalle loro abitazioni, gli instanti hanno formulato sei motivi, coi quali hanno dedotto: violazione e falsa applicazione del P.R.G. vigente e dell’art.9 del T.U. n.380/2001 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, errore sui presupposti, sviamento – violazione e falsa applicazione della L.R. n.15/2004 – violazione del giusto procedimento di legge – violazione dell’art.97 C. – contraddittorietà tra la motivazione ed il deliberato – violazione e falsa applicazione dell’artt.43 T.U.E.L. e degli artt.51, 52, 55 e 27 del regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera n.46 del 2007.

Si è costituito in resistenza l’intimato Comune di Marano di Napoli, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’azione sotto diversi profili, concludendo comunque con richiesta di rigetto anche nel merito.

Si sono costituiti in giudizio, quali soggetti controinteressati, anche il sig. Ciro Palladino e la Immobil Service Rad S.r.l..

La società consortile a responsabilità limitata Giardino dei Ciliegi è intervenuta ad adiuvandum.

Con successive memorie difensive le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 la causa è passata in decisione.

Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse, sollevate dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata Immobil Service Rad S.r.l..

Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile.

Va premesso, circa la situazione soggettiva legittimante, che i ricorrenti non sono proprietari dei suoli incisi dagli atti impugnati né sostengono di essere titolari di diritti reali su altri immobili siti nel territorio comunale, essendosi limitati (alla pagina 2 del ricorso) a qualificarsi come cittadini residenti nel Comune di Marano di Napoli e ad assumere che le aree interessate dai provvedimenti disterebbero poche centinaia di metri dalle loro abitazioni (come da relazione tecnica a firma dell’ing. R. Sarracino depositata il 22.12.2011). Con riguardo all’altra condizione dell’azione, ossia l’interesse ad agire di cui all’art.100 del c.p.c., gli instanti sostengono di voler conservare la destinazione a standard delle aree in questione e dichiarano testualmente (alle pagine 14-15 del ricorso) che “[…]una cosa è la realizzazione di un’opera pubblica e un’altra è la realizzazione di un’opera che, sia pur di interesse pubblico, è realizzata e gestita da privati. Ad esempio, chi può disconoscere che un impianto sportivo pubblico è una cosa ed uno costruito da privati è un’altra? Per non parlare del verde pubblico attrezzato da realizzarsi dal Comune ed un verde attrezzato realizzato da privati, che faranno pagare per la fruizione”.

Come chiarito in giurisprudenza, l’ordinamento non riconosce un’azione popolare in tema di impugnazione di previsioni urbanistiche, per cui la legittimazione ad agire spetta solo a coloro che si trovino in posizione legittimante rispetto a specifici beni, in quanto titolari di una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini (per esempio al proprietario che veda annullate o gravemente compromesse le facoltà di disposizione e/o di godimento degli stessi), i quali possano trarre un’effettiva utilità ristoratrice della loro posizione incisa dal concreto provvedimento chiesto al giudice (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 17 aprile 2003 n.2017; Sezione IV, 10 agosto 2004 n.5516).

Nel caso di specie, pur volendosi valorizzare, al fine di differenziare la situazione soggettiva degli odierni ricorrenti, il requisito della c.d. vicinitas, ossia la situazione di stabile collegamento al territorio oggetto dall’azione amministrativa, di certo non è configurabile l’altra condizione dell’azione, costituita dall’interesse a ricorrere, non essendo apprezzabile alcuna effettiva incidenza pregiudizievole delle prescrizioni censurate su specifici e concreti interessi degli instanti.

Difatti, posto che, come si è già detto, i ricorrenti aspirano alla realizzazione delle attrezzature di uso collettivo previste dal piano regolatore, l’accoglimento della domanda giudiziale, con l’annullamento delle contestate determinazioni, renderebbe solo attuale l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di riqualificazione urbanistica dei suoli di proprietà dei due soggetti controinteressati, con possibile mutamento della destinazione urbanistica e con l’applicazione, nelle more, della disciplina prevista per le zone bianche (art.9 del T.U. n.380 del 2001 e, in Campania, art.4 della L.R. 20.3.1982 n.17, come modificata dall’art.9 della L.R. 11.8.2005 n.15). Inoltre, gli asseriti effetti pregiudizievoli discendenti dall’attuazione degli interventi a cura dei privati sono dedotti in via generica ed ipotetica, non essendo dimostrabile che le attrezzature collettive in tal modo eseguite soddisfino in grado minore l’interesse pubblico ovvero si traducano in un automatico aumento dei costi per gli utilizzatori, trattandosi comunque di aspetti che attengono alla gestione dell’opera pubblica, la cui concreta disciplina sarà rimessa a successivi atti della pubblica amministrazione.

Un’ulteriore ragione d’inammissibilità concerne gli ultimi due motivi, ove si lamenta la violazione degli artt.51, 52 e 55 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Marano di Napoli, in quanto l’organo avrebbe discusso la vicenda in esame (posta al punto n.6 dell’ordine del giorno) prima delle interrogazioni ed interpellanze del consigliere di minoranza Bertini ed avrebbe anche illegittimamente impedito la cd. mozione d’ordine avanzata da quest’ultimo. Al riguardo, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui sono inammissibili le censure proposte avverso un atto emanato da un organo collegiale, con cui si contesti il mancato esercizio, da parte di un componente dello stesso, di prerogative inerenti il suo status, atteso che solo costui può insindacabilmente valutare se sia stato leso nell’esercizio delle proprie funzioni (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 31 luglio 1998 n.1144; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 7 luglio 2005 n.9405)

In definitiva non è ravvisabile, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse nella sfera degli istanti, quale diretta conseguenza delle deliberazioni contestate.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, fermo restando il contributo unificato, che resta definitivamente a carico dei ricorrenti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate. Il contributo unificato resta a carico dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carlo D’Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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