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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 2333 | Data di udienza: 5 Aprile 2012

* PUBBLICO IMPIEGO – Provvedimento legislativo quadro n. 29 del 1993 – Principio della mobilità – Finalità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 21 Maggio 2012
Numero: 2333
Data di udienza: 5 Aprile 2012
Presidente: Fiorentino
Estensore: Zeuli


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Provvedimento legislativo quadro n. 29 del 1993 – Principio della mobilità – Finalità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 21 maggio 2012, n. 2333

 

PUBBLICO IMPIEGO – Provvedimento legislativo quadro n. 29 del 1993 – Principio della mobilità – Finalità.

 

Il provvedimento legislativo quadro sul pubblico impiego n. 29 del 1993 ha introdotto all’art. 19 il principio della mobilità, sia all’interno di una stessa Amministrazione che fra Amministrazioni pubbliche o comparti diversi, sul presupposto che l’intercambiabilità dell’impiegato sia compatibile con il profilo professionale posseduto, ciò al fine di assicurare il miglior utilizzo di personale.

 

Pres. Fiorentino, Est. ZeuliT.C. (avv.ti Somma ed altro) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv.ti Testa ed altri)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 21 maggio 2012, n. 2333

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 21 maggio 2012, n. 2333

 

 

 N. 02333/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04393/1997 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 4393 del 1997, proposto da: 
Cesarano Teodolinda, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Somma, Fabrizio Zinno, con domicilio eletto presso Salvatore Mascolo in Napoli, via V.Colonna N.9; 
 
contro
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cira Sannino, con domicilio eletto presso Maria Cira Sannino in Napoli, Avv.Ra Stato, via Diaz N.11; Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Giovan Battista Testa, Anna Pulcini, Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso Giovan Battista Testa in Napoli, Avv.Municipale – p.zza S.Giacomo; Comune di Gragnano; 
 
per l’annullamento
MOBILITA’ PERSONALE
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 
Con ricorso notificato in data 30 aprile 1997 e depositato il 29 maggio successivo Teodolinda Cesarano adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
 
A tal proposito esponeva le seguenti circostanze:
– era maestra presso il comune di Gragnano provenendo dall’I.P.a.B. “Massimo d’Azeglio”;
– con gli atti di cui in epigrafe era stata collocata in mobilità dopo essere rientrata nell’elenco dei lavoratori un esubero.
Tanto premesso i provvedimenti impugnati, nella prospettazione attorea, sono affetti dalle seguenti illegittimità: a) violazione degli artt.25 D.L. 66/89 21 D.L. 8/1993 e 15 D.P.R. 378/93; eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento; b) violazione degli artt.3 e 7 L:241/90 e del giusto procedimento di legge.
Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
 
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
 
DIRITTO
 
1.Con il ricorso in esame la ricorrente deduce la violazione della normativa di cui alla legge 68/1993 nonché di quella di cui agli artt.3, 7 e ss. della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere.
 
2. Il Collegio ritiene che, ai fini del rigetto del ricorso, rilevi la mancata prova da parte della ricorrente della circostanza che, nè alla data di entrata in vigore della Legge n.68/1993 di conversione del D.L. n.8/1993, nè successivamente esistevano o sono mai stati istituiti posti di qualifica e profilo professionale comparabili con quello rivendicato dall’istante; sotto distinto profilo, come peraltro ritenuto in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 6.7.2002, n.3729), non può prescindersi dalle caratteristiche delle mansioni svolte dai dipendenti, categoria la cui competenza è certamente rimessa all’ordinamento statale ai sensi della L. n. 270/82 e non trasferita agli Enti locali al tempo dello svolgimento dei fatti di causa.
 
In altri termini, ai sensi della normativa applicabile e in riferimento al caso di specie, spettano allo Stato gli interventi relativi al supporto e all’integrazione scolastica, mentre sono di competenza degli enti locali le sole competenze in materia di attività parascolastiche ed extrascolastiche.
 
2.1 In definitiva la Sezione ritiene nella fattispecie di confermare il proprio orientamento (ex multis, 14.10.2009, n.5559) secondo cui il provvedimento legislativo quadro sul pubblico impiego n.29 del 1993 ha introdotto all’art.19 il principio della mobilità, sia all’interno di una stessa Amministrazione che fra Amministrazioni pubbliche o comparti diversi, sul presupposto che la intercambiabilità dell’impiegato sia compatibile con il profilo professionale posseduto, ciò al fine di assicurare il miglior utilizzo di personale.
 
Detto che si ha riguardo ad atto datoriale di gestione del rapporto di lavoro, incidente sul profilo attribuito al dipendente nell’ambito della categoria e posizione economica di appartenenza, va sottolineato che tale principio era già stato codificato nel primo contratto sul personale e ribadito dall’art.10 del DPR n.347/1983 che prevedeva la fissazione di “criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali nonché l’accertamento dei necessari requisiti professionali”, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordo decentrato, potendo dunque operare esclusivamente nell’ambito della stessa qualifica funzionale (e, qualora comporti una modifica del profilo professionale, è subordinata al citato accertamento dei necessari requisiti professionali).
 
L’applicazione di tale istituto, peraltro, avrebbe dovuto comportare l’assegnazione alla nuova struttura di personale in possesso della qualifica funzionale corrispondente al posto da coprire.
 
3. Nella fattispecie di cui al presente ricorso il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere di adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire quale autorizza quindi anche il riesame degli atti adottati, ove reso opportuno da circostanze sopravvenute ovvero da un diverso apprezzamento della situazione preesistente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24.10.2007, n.1077; Cons. Stato, V, n. 508/1999; n. 1263/96; VI, 29.3.1996, n. 518; 30.4.1994, n. 652). Nella fattispecie si è appunto provveduto al necessario collocamento in mobilità del personale dell’Asilo infantile in parola atteso che la sua attività era stata soppressa a seguito dello stato di dissesto finanziario del Comune, tanto più che detto servizio non rientrava tra quelli obbligatori ed essenziali; d’altronde il rispetto delle competenze costituisce un principio basilare di ordine pubblico, che rende possibile l’unità e la coerenza dell’azione amministrativa e che crea una sfera esclusiva di responsabilità degli amministratori per spese non autorizzate in bilancio o comunque disposte illegalmente.
4. Per tutto quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada rigettato perché infondato.
 
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 e 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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