+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1395 | Data di udienza: 14 Dicembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Misure di salvaguardia – Art. 12, cc. 3 e 4 d.P.R. n. 380/2001 – Distinte categorie: comunale e regionale – Art. 10, c. 1, lett. a) l.r. Campania n. 16/2004 – Riferimento alla sola misura di salvaguardia comunale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2012
Numero: 1395
Data di udienza: 14 Dicembre 2011
Presidente: Amodio
Estensore: Di Popolo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Misure di salvaguardia – Art. 12, cc. 3 e 4 d.P.R. n. 380/2001 – Distinte categorie: comunale e regionale – Art. 10, c. 1, lett. a) l.r. Campania n. 16/2004 – Riferimento alla sola misura di salvaguardia comunale.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 21 marzo 2012, n. 1395


DIRITTO URBANISTICO – Misure di salvaguardia – Art. 12, cc. 3 e 4 d.P.R. n. 380/2001 – Distinte categorie: comunale e regionale – Art. 10, c. 1, lett. a) l.r. Campania n. 16/2004 – Riferimento alla sola misura di salvaguardia comunale.

L’ art. 12, cc. 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001 contempla due distinte categorie di misure di salvaguardia, l’una ‘comunale’, l’altra ‘regionale’. La misura di salvaguardia ‘comunale’ opera automaticamente al verificarsi del presupposto di legge, costituito dalla presentazione di una domanda di permesso di costruire conforme alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, ma non anche alle disposizioni dello strumento urbanistico in itinere, ossia soltanto adottato, ma non anche approvato. La misura di salvaguardia ‘regionale’ è applicabile nel differente caso di avvenuto rilascio di un permesso di costruire conforme alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, ma non anche alle disposizioni dello strumento urbanistico in itinere, ed è subordinata alla valutazione ampiamente discrezionale rimessa al presidente della giunta regionale (all’uopo interpellato dall’autorità comunale) circa la suscettibilità degli interventi edilizi assentiti di compromettere o di rendere più onerosa l’attuazione dello strumento urbanistico in via di approvazione. La disciplina contenuta nell’art. 10, comma 1, lett. a, della l. r. Campania n. 16/2004 si riferisce alla misura di salvaguardia ‘comunale’, così come chiaramente desumibile dalla formula ‘sospensione dell’abilitazione’, intesa nel senso di sospensione del procedimento abilitativo avviato con la presentazione di una domanda di permesso di costruire e non ancora definito con l’accoglimento della stessa. Non si riferisce, invece, alla misura di salvaguardia ‘regionale’, per la quale avrebbe dovuto impiegare una formula simile a quella (“sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”) invalsa nella legislazione nazionale, implicante la già intervenuta conclusione (favorevole) del procedimento abilitativo.

Pres. Amodio, Est. Di Popolo – B. s.c. a r.l. (avv. Caliendo) c. Comune di Castel Volturno (avv. Remaggio)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 21 marzo 2012, n. 1395

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 21 marzo 2012, n. 1395

N. 01395/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05726/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5726 del 2010, proposto da:
Beton Express soc. coop. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Caliendo, con domicilio eletto presso Mario Caliendo in Napoli, via P. Colletta, 12;

contro

Comune di Castel Volturno in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fortunata Remaggio, con domicilio eletto presso Fortunata Remaggio in Castelvolturno, p.zza Annunziata c/o Uff. Avvocatura;

per l’annullamento

del provvedimento n. 27440 del 15/05/2010, recante la sospensione dei lavori edili di cui al permesso di costruire n. 198 del/09/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Volturno in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, la Beton Express s.c.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento del 15 maggio 2010, prot. n. 27440, col quale il responsabile del Settore Urbanistica e programmazione del Comune di Castel Volturno aveva disposto la sospensione dei lavori assentiti col permesso di costruire n. 198 del 24 settembre 2009, nonché, ove lesivi: – il progetto di piano urbanistico comunale (p.u.c.) approvato con deliberazione della giunta comunale di Castel Volturno n. 59 del 29 luglio 2009; – il regolamento urbanistico edilizio comunale (r.u.e.c.) adottato con deliberazione del consiglio comunale di Castel Volturno n. 50 del 27 novembre 2009 ed approvato con provvedimento del commissario prefettizio n. 23 del 16 marzo 2010; – il provvedimento del commissario ad acta n. 1 del 12 marzo 2010, recante l’adozione del piano urbanistico comunale; – il provvedimento del commissario prefettizio n. 21 del 12 marzo 2010, recante l’adozione degli atti di programmazione degli interventi del piano urbanistico comunale.

2. Il gravato provvedimento del 15 maggio 2010, prot. n. 27440, col quale era stata disposta la sospensione dei lavori assentiti col permesso di costruire n. 198 del 24 settembre 2009 (rilasciato alla Beton Express) e consistenti nella realizzazione di un impianto produttivo destinato a deposito, stoccaggio e trasformazione di inerti provenienti da cava su un fondo ubicato in Castel Volturno, località Isolella, e censito in catasto al foglio 29, particelle 43 e 238, risultava, segnatamente, motivato in base al rilievo che i predetti lavori erano in contrasto con la destinazione agricola riservata dall’adottato p.u.c. all’area di intervento.

3. Avverso siffatta determinazione la ricorrente rassegnava le seguenti censure: 1-3-4-5-6) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione della l. r. Campania n. 16/2004; inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; eccesso di potere; sviamento; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 97Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione della l. r. Campania n. 16/2004; Incompetenza; carenza di potere; eccesso di potere; 7) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990; violazione del d.lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; eccesso di potere; sviamento.

4. Costituitasi l’amministrazione comunale intimata, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Venendo ora al merito del ricorso, si rivelano fondati il primo, secondo e terzo motivo di gravame, che possono scrutinarsi in appresso congiuntamente, stante la loro stretta interrelazione reciproca.

Sostiene, in particolare, la Beton Express che: – ai sensi degli artt. 12, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 e 10, comma 1, lett. a, della l. r. Campania n. 16/2004, la misura inibitoria di salvaguardia non sarebbe stata applicabile nel caso in esame, in quanto, ben prima dell’adozione dello strumento urbanistico generale, sarebbe stato già rilasciato il permesso di costruire ritenuto in contrasto con quest’ultimo; – ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, la sospensione dei lavori assentiti col titolo abilitativo edilizio ritenuto in contrasto col p.u.c. avrebbe dovuto essere disposta non già dall’autorità comunale, bensì dal presidente della giunta regionale ed avrebbe dovuto essere motivata con riguardo alla suscettibilità di compromettere o di rendere più onerosa l’attuazione del predetto strumento urbanistico generale.

6.1. Preliminarmente, giova illustrare il quadro normativo di riferimento.

“In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, – recita l’art. 12, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001 – è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici”.

A tenore, poi, dell’art. 10, comma 1, lett. a, della l. r. Campania n. 16/2004, “tra l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese … l’abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione”.

6.2. Il citato art. 12, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001 contempla due distinte categorie di misure di salvaguardia, l’una ‘comunale’, l’altra ‘regionale’.

La misura di salvaguardia ‘comunale’ opera automaticamente al verificarsi del presupposto di legge, costituito dalla presentazione di una domanda di permesso di costruire conforme alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, ma non anche alle disposizioni dello strumento urbanistico in itinere, ossia soltanto adottato, ma non anche approvato (comma 3).

La misura di salvaguardia ‘regionale’ è applicabile nel differente caso di avvenuto rilascio di un permesso di costruire conforme alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, ma non anche alle disposizioni dello strumento urbanistico in itinere, ed è subordinata alla valutazione ampiamente discrezionale rimessa al presidente della giunta regionale (all’uopo interpellato dall’autorità comunale) circa la suscettibilità degli interventi edilizi assentiti di compromettere o di rendere più onerosa l’attuazione dello strumento urbanistico in via di approvazione (comma 4).

La disciplina contenuta nell’art. 10, comma 1, lett. a, della l. r. Campania n. 16/2004 si riferisce alla misura di salvaguardia ‘comunale’, così come chiaramente desumibile dalla formula ‘sospensione dell’abilitazione’, intesa nel senso di sospensione del procedimento abilitativo avviato con la presentazione di una domanda di permesso di costruire e non ancora definito con l’accoglimento della stessa. Non si riferisce, invece, alla misura di salvaguardia ‘regionale’, per la quale avrebbe dovuto impiegare una formula simile a quella (“sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”) invalsa nella legislazione nazionale, implicante la già intervenuta conclusione (favorevole) del procedimento abilitativo.

6.3. In punto di fatto, occorre rammentare che:

– come indicato nel gravato provvedimento del 15 maggio 2010, prot. n. 27440, il p.u.c. di Castel Volturno risulta adottato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della l. r. Campania n. 16/2004 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 12 marzo 2010;

– il procedimento abilitativo edilizio instaurato con la presentazione della relativa domanda da parte della Beton Express in data 21 novembre 2008 (prot. n. 49014) è stato definito col rilascio del permesso di costruire n. 198 del 24 settembre 2009.

6.4. Al momento dell’emissione (24 settembre 2009) dell’atto autorizzativo dei lavori sospesi dal Comune di Castel Volturno, lo strumento urbanistico ritenuto con questi incompatibile non era stato, dunque, ancora adottato.

Conseguentemente, non era, nella specie, applicabile la misura di salvaguardia ‘comunale’ di cui agli artt. 12, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 e 10, comma 1, lett. a, della l. r. Campania n. 16/2004; non era, cioè, più configurabile la sospensione – da parte dell’autorità comunale – di un procedimento abilitativo edilizio già concluso (favorevolmente) alla data di adozione del p.u.c. di Castel Volturno (12 marzo 2010).

Sarebbe stata, al più, applicabile la misura di salvaguardia ‘regionale’ di cui all’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, la quale rientrava, però, nella competenza di un organo (presidente della giunta regionale) diverso da quello (responsabile dell’ufficio tecnico comunale) promanante il provvedimento impugnato e richiedeva una compiuta ed apposita motivazione – del tutto tralasciata dall’amministrazione resistente – circa la suscettibilità di compromettere o di rendere più onerosa l’attuazione dello strumento urbanistico generale in itinere.

Di qui l’illegittimità del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica e programmazione del Comune di Castel Volturno, prot. n. 27440, del 15 maggio 2010, per accertata violazione degli artt. 12, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001 e 10, comma 1, lett. a, della l. r. Campania n. 16/2004, nonché per incompetenza dell’organo promanante.

7. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbite quelli ulteriori, il gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di sospensione dei lavori.

8. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura di complessivi € 2.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica e programmazione del Comune di Castel Volturno, prot. n. 27440, del 15 maggio 2010.

Condanna il Comune di Castel Volturno al pagamento, in favore della Beton Express s.c.r.l., delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!