DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Modifiche apportate dal singolo condomino – Utilizzazione con impianti destinati a servizio esclusivo di un’unità immobiliare – Artt. 1102 e 1120 c.c. – Decoro architettonico – Alterazione – Visibilità delle innovazioni – Particolare pregio artistico dell’immobile – Non rilevano.