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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo, VIA VAS AIA Numero: 1621 | Data di udienza: 6 Dicembre 2012

* VIA, VAS E AIA – Via e Aia – Finalità e differenze – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti contaminati – Disposizioni in materia di bonifica – Divieto assoluto di svolgimento di ogni attività produttiva – Inconfigurabilità (Si ringrazia lo Studio legale Macchi di Cellere Gangemi per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 25 Marzo 2013
Numero: 1621
Data di udienza: 6 Dicembre 2012
Presidente: Pagano
Estensore:


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Via e Aia – Finalità e differenze – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti contaminati – Disposizioni in materia di bonifica – Divieto assoluto di svolgimento di ogni attività produttiva – Inconfigurabilità (Si ringrazia lo Studio legale Macchi di Cellere Gangemi per la segnalazione)



Massima

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 25 marzo 2013, n. 1621


VIA, VAS E AIA – Via e Aia – Finalità e differenze.

Con la valutazione di impatto ambientale (VIA) si valuta l’impatto del progetto, in termini qualitativi e quantitativi, sui fattori ambientali presenti nell’area oggetto dell’intervento che si intende realizzare. Il procedimento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è invece concentrato sulle prestazioni ambientali degli impianti, mediante l’eventuale applicazione di misure particolarmente rigorose al fine di assicurare gli standards ambientali. Dunque: la VIA è preordinata a valutare l’idoneità localizzatrice dell’impianto, ossia gli effetti che quest’ultimo determina al suo “esterno”; l’AIA valuta invece l’idoneità tecnica dell’impianto in sé, ossia la sua capacità di rapportarsi in modo equilibrato con i valori ambientali. Almeno sino alle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 128 del 2010 (con il quale si è previsto all’art. 26 del codice dell’ambiente che la valutazione di impatto ambientale sostituisce ogni altra autorizzazione in materia ambientale) i due momenti della VIA e dell’AIA andavano dunque logicamente distinti, essendo ognuno dotato di propria autonomia concettuale e giuridica.

Pres. Pagano, Est. Santini – Forum Ambientalista (avv. Adinolfi) c. Regione Campania (avv. Consoli), A.R.P.A.C. e altri (avv. Scetta) e altri (n.c.)

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti contaminati – Disposizioni in materia di bonifica – Divieto assoluto di svolgimento di ogni attività produttiva – Inconfigurabilità.

 Le disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati (artt. 242 ss. decreto legislativo n. 152 del 2006) non vietano in assoluto lo svolgimento al loro interno di qualsivoglia attività produttiva, imponendo soltanto a tale riguardo un esercizio controllato delle medesime, nel rispetto ossia delle prescrizioni e delle limitazioni eventualmente adottate dall’autorità preposta alla gestione del relativo sito.

Pres. Pagano, Est. Santini – Forum Ambientalista (avv. Adinolfi) c. Regione Campania (avv. Consoli), A.R.P.A.C. e altri (avv. Scetta) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo


SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 25 marzo 2013, n. 1621

N. 01621/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05229/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5229 del 2011, proposto da:
Forum Ambientalista, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in Napoli, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;

contro

Regione Campania in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, 81 C/0 Avvoc.Regionale;
Consorzio Asi di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.,
Comune di Acerra in persona del Sindaco P.T.,
A.R.P.A.C., Ato 2 Ente D’Ambito Napoli-Volturno in persona del legale rapp.te p.t.; Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Scetta, con domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti, 1;

nei confronti di

Fri-El Acerra S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar, Doris Mansueto, Andrea Leonforte, Francesco Accarino, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, n.4;

per l’annullamento

1) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Campania alla Fri-El Acerra srl per un impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50mw nel Comune di Acerra (in B.U.R.C. n. 15 del 7.3.2011);

2) della Conferenza dei Servizi iniziata il 23.6.2010 e conclusa il 15.12.2010 (verbali del 23.6.2011, 13.7.2011, 13.9.2011 e 15.12.2010).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania in Persona del Presidente P.T., di Fri-El Acerra S.r.l. e di Amministrazione Provinciale di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Viene impugnata l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla realizzazione di una centrale elettrica a biomasse di potenza pari ad oltre 50 MW.

I motivi di impugnativa possono essere così sintetizzati: a) omessa valutazione di impatto ambientale; b) violazione dell’art. 252 del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) nella parte in cui sarebbe stata assentita la realizzazione di un impianto senza la preventiva caratterizzazione del sito, il quale è classificato per l’appunto come sito di interesse nazionale (SIN).

Si costituivano in giudizio la Regione Campania, la Provincia di Napoli e la società contro interessata, titolare dell’autorizzazione indicata in premessa, per chiedere il rigetto del gravame. La Provincia di Napoli sollevava in particolare le seguenti eccezioni di inammissibilità: a) carenza di legittimazione passiva in capo alla Provincia di Napoli; b) insussistenza della legittimazione attiva in capo alla associazione ricorrente.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso vanno innanzitutto respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dell’amministrazione provinciale.

La prima in quanto la Provincia ha preso utilmente parte alla conferenza di servizi preordinata alla adozione dell’autorizzazione integrata ambientale. Pertanto, in base ai principi che governano tale istituto le notifiche relative all’impugnazione dell’atto finale vanno effettuate come se la conferenza non ci fosse, ossia a tutte le amministrazioni che in qualche modo hanno contribuito alla valutazione finale contenuta nel provvedimento impugnato. Di qui la legittimazione passiva della Provincia di Napoli, la quale si è espressa al riguardo in termini sostanzialmente favorevoli alla definizione dell’iniziativa imprenditoriale di cui si controverte in questa sede.

La seconda eccezione va parimenti rigettata in quanto il soggetto ricorrente ha ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986, riconoscimento che implica come noto una sorta di legittimazione processuale ex lege, senza necessità di alcun filtro giurisdizionale ai fini del riconoscimento di un qualsivoglia interesse ad agire. In particolare l’associazione lamenta la compromissione di valori ambientali presenti in una zona già fortemente compromessa sul piano dell’inquinamento, così evidenziando, sulla base delle finalità statutariamente definite, un sicuro interesse legato allo svolgimento della propria attività.

Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Quanto al primo motivo, si lamenta la mancata adozione della VIA all’interno del procedimento AIA.

Osserva al riguardo il Collegio che con la valutazione di impatto ambientale (VIA) si valuta l’impatto del progetto, in termini qualitativi e quantitativi, sui fattori ambientali presenti nell’area oggetto dell’intervento che si intende realizzare.

Il procedimento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è invece concentrato sulle prestazioni ambientali degli impianti, mediante l’eventuale applicazione di misure particolarmente rigorose al fine di assicurare gli standards ambientali.

Dunque: la VIA è preordinata a valutare l’idoneità localizzatrice dell’impianto, ossia gli effetti che quest’ultimo determina al suo “esterno”; l’AIA valuta invece l’idoneità tecnica dell’impianto in sé, ossia la sua capacità di rapportarsi in modo equilibrato con i valori ambientali.

Almeno sino alle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 128 del 2010 (con il quale si è previsto all’art. 26 del codice dell’ambiente che la valutazione di impatto ambientale sostituisce ogni altra autorizzazione in materia ambientale) i due momenti della VIA e dell’AIA andavano dunque logicamente distinti, essendo ognuno dotato di propria autonomia concettuale e giuridica.

In particolare la VIA, in caso di impianti di energia alternativa, andava se del caso acquisita all’interno del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Disposizione questa che prevede infatti lo svolgimento altresì di siffatte valutazioni di compatibilità ambientale.

Ebbene nel caso di specie tale procedimento si è favorevolmente concluso con decreto dirigenziale n. 416 del 9 ottobre 2006, senza che a tale riguardo l’associazione ricorrente abbia a suo tempo mosso obiezione alcuna circa la mancata valutazione di compatibilità ambientale dell’impianto in discussione. Obiezione che dunque non può che essere considerata, ad oggi, soltanto tardivamente formulata. Obiezione che in ogni caso anche a quel tempo non avrebbe avuto ragion d’essere, atteso che l’allegato IV alla parte seconda del codice dell’ambiente ratione temporis vigente prevedeva il ricorso obbligatorio alla VIA soltanto per gli impianti di produzione di vapore ed acqua calda e non anche per quelli di energia elettrica come quelli di specie.

Per tali ragioni la specifica censura deve dunque essere rigettata.

Quanto al secondo motivo si osserva che, come anche correttamente evidenziato dalla società controinteressata, le disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati (artt. 242 ss. decreto legislativo n. 152 del 2006) non vieta in assoluto lo svolgimento al loro interno di qualsivoglia attività produttiva, imponendo soltanto a tale riguardo un esercizio controllato delle medesime, nel rispetto ossia delle prescrizioni e delle limitazioni eventualmente adottate dall’autorità preposta alla gestione del relativo sito.

Interventi che nel caso di specie si sono peraltro pienamente registrati, come dimostrato agli atti del presente giudizio (si veda la nota ministeriale in data 20 aprile 2011).

Anche tale censura deve dunque essere rigettata.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Stante la complessità delle questioni esaminate, sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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