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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 4228 | Data di udienza: 24 Ottobre 2012

* APPALTI – Risoluzione di un contratto pubblico – Domanda di accertamento del diritto dell’appaltatore a proseguire il rapporto con l’amministrazione competente – Giurisdizione dell’A.G.O. (Si ringrazia il dott. Davide Massa per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 25 Ottobre 2012
Numero: 4228
Data di udienza: 24 Ottobre 2012
Presidente: Corciulo
Estensore: Di Popolo


Premassima

* APPALTI – Risoluzione di un contratto pubblico – Domanda di accertamento del diritto dell’appaltatore a proseguire il rapporto con l’amministrazione competente – Giurisdizione dell’A.G.O. (Si ringrazia il dott. Davide Massa per la segnalazione)



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 25 ottobre 2012, n. 4228


APPALTI – Risoluzione di un contratto pubblico – Domanda di accertamento del diritto dell’appaltatore a proseguire il rapporto con l’amministrazione competente – Giurisdizione dell’A.G.O.

In materia di appalti pubblici, l’art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, cod. proc. amm. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento, restando devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto, ossia concernenti i diritti e gli obblighi derivanti da quest’ultimo; il giudizio avente per oggetto la risoluzione di un contratto pubblico e l’accertamento del diritto dell’appaltatore a proseguire il rapporto con l’amministrazione committente rientra, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario, quand’anche l’atto rescissorio rivesta la forma dell’atto amministrativo.

Pres. f.f. Corciulo, Est. Di Popolo – D.s.r.l. (avv.ti Barbato e Cozzolino) c. Comune di Portici (avv. Coppola)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 25 ottobre 2012, n. 4228

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 25 ottobre 2012, n. 4228

N. 04228/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03980/2012 REG.RIC.

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3980 del 2012, proposto da:
DA.MA. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Barbato, Lorenzo Cozzolino, con domicilio eletto presso Antonio Barbato in Napoli, c.so Umberto I°, 133, c/o Avv. di Giorgio;

contro

Comune di Portici, rappresentato e difeso dall’avv. Irene Coppola, con domicilio eletto presso Irene Coppola in Portici, via Campitelli, 11, c/o Avv.ra Municipale;
per l’annullamento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 703 del 3/8/2012 – SOSPENSIONE DEI LAVORI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Portici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

– col ricorso in epigrafe, la DA.MA. s.r.l., , impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: — la determinazione n. 703 del 3 agosto 2012, con la quale il dirigente del V Settore del Comune di Portici aveva disposto la sospensione dei lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 1106 del 15 settembre 2009 (contratto del 29 dicembre 2009, rep. n. 6492) e consistenti nella realizzazione di un anfiteatro all’aperto nel parco annesso all’ex Villa Mascolo; — il processo verbale di sospensione dei lavori, in data 4 settembre 2012;

– la gravata sospensione dei lavori risultava disposta ai sensi dell’art. 158 del d.p.r. n. 207/2010 (cfr. processo verbale del 4 settembre 2012) e in vista della risoluzione ex art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (cfr. determinazione dirigenziale n. 703 del 3 agosto 2012), nonché motivata, segnatamente, sulla base di una notizia di reato pervenuta all’autorità giudiziaria e concernente la presunta contraffazione dell’atto di cessione di un credito della ricorrente nei confronti di terzi, stipulato a favore della BETA SKYE s.p.a.;

– avverso siffatta determinazione la DA.MA. rassegnava le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 135 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di affidamento e imparzialità ex artt. 27 e 97 Cost.; violazione degli artt. 158 e 159 del d.p.r. n. 207/2010; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà; violazione della l. n. 241/1990; vizio del procedimento; difetto di motivazione;

– costituitosi l’intimato Comune di Portici, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto;

– il ricorso veniva chiamato all’udienza del 24 ottobre 2012 per la trattazione dell’incidente cautelare;

– nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

– le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, in rito, che:
– in materia di appalti pubblici, l’art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, cod. proc. amm. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento, restando devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto, ossia concernenti i diritti e gli obblighi derivanti da quest’ultimo;

– il giudizio avente per oggetto la risoluzione di un contratto pubblico e l’accertamento del diritto dell’appaltatore a proseguire il rapporto con l’amministrazione committente rientra, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario, quand’anche l’atto rescissorio rivesta la forma dell’atto amministrativo;

– ciò, perché trattasi di controversia inerente alla fase della esecuzione del contratto, nella quale l’amministrazione opera in via paritetica e in rapporto alla quale la cognizione si radica – come detto – in capo al giudice ordinario, e perché spetta a quest’ultimo verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2003, n. 19787; 5 aprile 2005 n. 6992; 18 ottobre 2005 n. 20116; 7 novembre 2008, n. 26792; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8070; 17 ottobre 2008, n. 5071; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 5 giugno 2009, n. 3110; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 14 luglio 2009 n. 511; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 24 novembre 2010, n. 7346; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 7 dicembre 2011, n. 2932; 23 febbraio 2012, n. 443; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 febbraio 2012, n. 161; TAR Molise, Campobasso, 8 febbraio 2012, n. 20);

– nella specie, l’avversata determinazione di sospensione dei lavori risulta assunta durante la fase di esecuzione dell’appalto stipulato tra il Comune di Portici e la DA.MA. ed è – come evidenziato in premessa – strumentale ad una eventuale risoluzione contrattuale ex art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006;

– conseguentemente, al pari della controversia relativa a quest’ultima, anche quella concernente detta determinazione di sospensione dei lavori, instaurata col ricorso in epigrafe, è da reputarsi attratta alla giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto, in conclusione, che:
– va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e indicata nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta;

– le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente;

– dette spese vanno liquidate in complessivi € 1.500,00 in favore dell’amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta.
Condanna la DA.MA. s.r.l. al pagamento delle spese relative alla presente fase processuale, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 in favore del Comune di Portici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore
                 
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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