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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1482 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Provvedimenti repressivi – Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Motivazione – Necessità – Esclusione – D.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2012
Numero: 1482
Data di udienza:
Presidente: Nappi
Estensore: Nappi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Provvedimenti repressivi – Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Motivazione – Necessità – Esclusione – D.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV – 27 marzo 2012, n. 1482
 
DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Provvedimenti repressivi – Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Motivazione – Necessità – Esclusione D.P.R. n. 380/2001
 
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento né devono essere sorretti da specifica motivazione, stante la loro natura di atti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime (TAR Campania, Sez. VII, 1/09/2011, n. 4259). 
 
Pres. Est. Nappi, R.F. (avv. Abbamonte) c. Comune di Napoli 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 marzo 2012, n. 1482

SENTENZA

 

N. 01482/2012       REG.PROV.COLL.
N.             04455/2010       REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 4455 del 2010, proposto da: 
Rosa Fondacaro, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; 
contro
Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio; 
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 777, notificata il 19.05.2010, di ripristino dello stato dei luoghi alterato da opera abusiva realizzata in via Caccavallo a mezzo veranda di mt 4X1 sul balcone della propria abitazione ;.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Luigi Domenico Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con il gravame in epigrafe notificato il 14.07.2010 depositato il 26.07.2010 la signor Fondacaro Rosa impugna il provvedimento nella stessa epigrafe indicato di realizzazione sul balcone della propria abitazione in Napoli via Caccavallo una veranda di m. 4X1
Assume la ricorrente di avere acquistato l’immobile nell’anno 2006 con veranda realizzata ante L. 765/67 e che nel 2007 comunicava al Comune DIA che intendeva avviare lavori per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno dell’appartamento e relativamente alla veranda che , pericolante, sarebbe stata insieme al balcone ricostruita su segnalazione di pericolo da parte del vicino. A base del ricorso la ricorrente poneva n. 5 motivi,
Il Comune di Napoli costituito in giudizio resiste al ricorso assumendone la infondatezza.
 
DIRITTO
 
Il ricorso è infondato.
 
Vanno disattese le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso posto che per costante giurisprudenza anche di questo TAR (cfr. , ex multis, della Sez. VII, decisione n. 4259 dell’1.9.2011) i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento né devono essre sorretti da specifica motivazione, stante la loro natura di atti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.
 
Passando all’esame delle altre dedotte censure vien subito da osservare che non rileva, perché non adeguatamente provata, l’asserita risalenza cronologica dell’opera sanzionata; né rileva comunque la preesistenza della stessa opera all’atto di acquisto dell’appartamento perchè permane immutata la disarmonia prodotta dalla nuova struttura-veranda nel contesto originario della facciata dell’edificio .Di qui l’obbligo del ricorrente di eseguire la intimata ingiunzione di demolizione dal momento che la sanzione irrogata ha natura reale e che con l’acquisto dell’appartamento la res acquistata transit cum onere suo.
 
D’altra parte non sembra dubitabile che l’ intervento sanzionato è stato correttamente qualificato dalla P. A,, come intervento di ristrutturazione edilizia. In tal senso cospirano invero la circostanza che la facciata dell’edificio, con addizione di una nuova entità edilizia (veranda), in sostituzione di una parte del preesistente originario balcone, ha modificato l’aspetto esterno dell’edificio sia sotto il profilo strutturale sia sotto il profilo funzionale con riduzione della prospettiva connessa allo spazio del balcone originariamente destinato all’affaccio in varie direzioni, diretta, obliqua e prospiciente. Non va infine sottaciuto che la veranda ha comportato un volumetria. aggiuntiva che, estranea al balcone originario,avrebbe richiesto la previa acquisizione del permesso di costruire nella specie mancante.
 
A diversa conclusione non può indurre né la condizione di precarietà statica della preesistente struttura –balcone- né la sollecitazione, da parte del vicino della ricorrente, di adeguate misure riparatrici e stabilizzanti. Pur senza arrivare a ritenere che sia stata proprio la presenza della nuova struttura-veranda- con il maggior peso ad essa connesso anche per la presenza di suppellettili ivi allocate, a compromettere la statica dell’originario balcone, nessun rapporto di interdipendenza causale può supporsi tra le due entità edilizie, (atto a giustificarne la reciproca fungibilità o equivalenza ) perché, strutturalmente e funzionalmente dissimili, soggiacciono a trattamento normativo differenziato.
 
Alla stregua delle considerazioni svolte deve dunque concludersi che il provvedimento impugnato è stato correttamente adottato dall’Amministrazione. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
 
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta siccome infondato.
 
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 1.000,00 (mille) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente, Estensore
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
 
 
IL PRESIDENTE,                                  ESTENSORE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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