* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Rilascio del permesso di costruire in sanatoria – Necessaria istanza del privato – Ordine di demolizione per l’esecuzione di opere in assenza del titolo abilitativo – Preventiva valutazione di sanabilità delle opere – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 3 Luglio 2019
Numero: 3647
Data di udienza: 26 Giugno 2019
Presidente: Messina
Estensore: Passarelli Di Napoli
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Rilascio del permesso di costruire in sanatoria – Necessaria istanza del privato – Ordine di demolizione per l’esecuzione di opere in assenza del titolo abilitativo – Preventiva valutazione di sanabilità delle opere – Esclusione.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 3 luglio 2019, n. 3647
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Rilascio del permesso di costruire in sanatoria – Necessaria istanza del privato – Ordine di demolizione per l’esecuzione di opere in assenza del titolo abilitativo – Preventiva valutazione di sanabilità delle opere – Esclusione.
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire l’Amministrazione comunale deve disporne senz’altro la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 27 settembre 2006, n. 8331; Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617).
Pres. Messina, Est. Passarelli Di Napoli – B.E. (avv.ti Di Bonito e Sarro) c. Comune di Sant’Agnello (avv. Pinto)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ - 3 luglio 2019, n. 3647SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 3 luglio 2019, n. 3647
Pubblicato il 03/07/2019
N. 03647/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10750/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10750 del 1999, proposto da
Bruno Elena, rappresentata e difesa dagli avvocati Leopoldo Di Bonito e Carlo Sarro, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli al viale A. Gramsci n. 19;
contro
Comune di Sant’Agnello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando Pinto, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla via dei Mille n. 16 presso il notaio A. Branca;
per l’annullamento
a) del provvedimento del funzionario responsabile del Comune di S. Agnello n. 162 del 15 settembre del 1999, successivamente notificato, recante ingiunzione di demolizione di opere abusive;
b) della relazione dell’U.T.C. ivi richiamata;
c) del provvedimento n. 9856 del 14.09.1999, ivi richiamato di rigetto dell’istanza di condono;
d) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Agnello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 10750 dell’anno 1999, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di aver chiesto il condono, ai sensi della l. n. 724/1994, per opere realizzate in Sant’Agnello, alla via Campitiello n. 2, e consistenti nella costruzione di un fabbricato per civile abitazione e di un capannone ad uso artigianale;
che il Comune adottava gli atti impugnati.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione, con memoria di stile, per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 26.06.2019, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) il diniego del condono è illegittimo per mancata acquisizione del parere della commissione edilizia comunale;
2) l’ordinanza di demolizione è illegittima perché le opere sono conformi alla normativa urbanistica; 3) l’Amministrazione non ha valutato la sanabilità delle opere realizzate;
4) non sono state indicate le norme urbanistiche che sarebbero state violate;
5) carenza di motivazione, attesa l’omessa indicazione dell’interesse pubblico a sostegno della demolizione.
Con decreto presidenziale n. 26673/2012 il ricorso è stato dichiarato perento; in data 3 aprile 2013 parte ricorrente ha chiesto la revoca di detto provvedimento.
Con ordinanza collegiale n. 6079/2017, all’udienza camerale del 19.12.2017, si disponeva la ricostituzione del fascicolo.
Con decreto presidenziale n. 1838/2018 veniva revocato il decreto decisorio n. 26673/2012.
Con ordinanza n. 4848/2018, all’udienza camerale del 19.07.2018, veniva fissata l’udienza pubblica al 26.06.2019.
Il ricorso non è fondato.
La prima censura, con cui ci si duole dell’illegittimità del diniego del condono per mancata acquisizione del parere della commissione edilizia comunale, è infondata. Come sostenuto in giurisprudenza, “La competenza a provvedere in materia di rilascio o diniego di permesso di costruire, anche in sanatoria, e in materia di repressione di abusi edilizi, non spetta più al sindaco ma al funzionario dirigente addetto al relativo ufficio comunale. Non è necessaria l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata nell’ipotesi di diniego di condono edilizio laddove non occorra procedere a valutazioni tecniche del progetto per acclarare la conformità dell’opera alle prescrizioni normative ma debba farsi applicazione di valutazioni di natura giuridica” (T.A.R. Campania Sez. IV, 21/05/2014, n. 2807).
Anche le censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione sono infondate. Con il secondo motivo, la parte ricorrente sostiene che le opere sarebbero conformi alla normativa urbanistica; ma tale conformità non è stata dimostrata. Anzi, se per tali opere è stato chiesto il condono (e non il permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001), evidentemente la stessa parte ricorrente era consapevole della non conformità delle stesse alla normativa urbanistica.
Anche il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente si duole del fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato senza una preventiva valutazione della sanabilità delle opere, risulta palesemente infondato. Infatti, dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 (che ha sostituito l’art. 13 della legge n. 47/1985) si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire l’Amministrazione comunale deve disporne senz’altro la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 27 settembre 2006, n. 8331; Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617).
Anche la quarta e la quinta censura, con cui ci si duole della carenza di motivazione, sia sotto il profilo della mancata indicazione delle norme urbanistiche violate, sia sotto il profilo dell’omessa indicazione dell’interesse pubblico a sostegno della demolizione, sono infondate. Infatti, per giurisprudenza costante, “L’ordinanza di ripristino, quale atto di carattere del tutto vincolato, si pone quale conseguenza immediata e diretta discendente dalla verifica dell’abusività degli interventi e non richiede una particolare motivazione né con riguardo all’interesse pubblico alla stessa sotteso e all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera edilizia, né con riguardo alla puntuale indicazione delle norme violate, allorquando dalla descrizione delle stesse emerga la natura e la consistenza dell’abuso” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 04/04/2019, n. 747).
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 10750 dell’anno 1999;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Sant’Agnello le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Guglielmo Passarelli Di Napoli
IL PRESIDENTE
Rosalia Maria Rita Messina
IL SEGRETARIO