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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 2303 | Data di udienza: 10 Aprile 2019

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Autorizzazione – Conferenza di servizi – Art. 14 ter l. n. 241/1990 – Partecipazione – Diritto del privato interessato – Inconfigurabilità – Impianti di produzione di energia eolica – Legislatore regionale – Fissazione, in via generale e astratta, di distanze minime – Preclusione – Valutazione in concreto rimessa all’amministrazione – Criterio della distanza – Strade urbane, abitazioni e siti sensibili – Linee guida di cui al DM 10.09.2010 – Apprezzamento della compatibilità di un impianto per la produzione di energia eolica con le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali – Ampia discrezionalità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 30 Aprile 2019
Numero: 2303
Data di udienza: 10 Aprile 2019
Presidente: Messina
Estensore: Passarelli di Napoli


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Autorizzazione – Conferenza di servizi – Art. 14 ter l. n. 241/1990 – Partecipazione – Diritto del privato interessato – Inconfigurabilità – Impianti di produzione di energia eolica – Legislatore regionale – Fissazione, in via generale e astratta, di distanze minime – Preclusione – Valutazione in concreto rimessa all’amministrazione – Criterio della distanza – Strade urbane, abitazioni e siti sensibili – Linee guida di cui al DM 10.09.2010 – Apprezzamento della compatibilità di un impianto per la produzione di energia eolica con le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali – Ampia discrezionalità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 30 aprile 2019, n. 2303


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Autorizzazione – Conferenza di servizi – Art. 14 ter l. n. 241/1990 – Partecipazione – Diritto del privato interessato – Inconfigurabilità.

L’art. 14 ter comma 6 prevede che “Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza”. Tuttavia,  la suddetta disposizione non assicura al privato un vero e proprio diritto di partecipazione alla conferenza: infatti, tra le finalità della conferenza di servizi non può essere annoverata quella di garantire la partecipazione dei privati al procedimento, la quale trova la sua legittimazione normativa, in particolare, negli artt. 7, 9 e 10 della L. n. 241/1990 (così T.A.R. Veneto Venezia Sez. III Sent., 20/01/2016, n. 51). È pertanto da escludere che l’Amministrazione sia tenuta ad esternare le ragioni del mancato invito del soggetto privato alla conferenza di servizi.
 

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia eolica – Legislatore regionale – Fissazione, in via generale e astratta, di distanze minime – Preclusione – Valutazione in concreto rimessa all’amministrazione – Criterio della distanza – Strade urbane, abitazioni e siti sensibili – Linee guida di cui al DM 10.09.2010.

Benché il legislatore regionale non possa fissare, in via generale ed astratta, distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea (C. Cost. n. 13/2014), è indubbio che – nella valutazione in concreto rimessa all’Amministrazione circa l’opportunità, o meno, di realizzare in un determinato luogo un impianto per la produzione di energia eolica – il criterio della distanza abbia una considerevole importanza, e che debba essere apprezzato dall’Amministrazione stessa. Ciò è confermato dalle linee guida di cui al DM 10.09.2010, ai sensi delle quali occorre “nella scelta dell’ubicazione di un impianto considerare, compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo, la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l’impianto può essere percepito. Al diminuire di tale distanza è certamente maggiore l’impatto visivo delle macchine eoliche” (All. 4, 3.2., lett. l)). Allo stesso modo, tra le misure di mitigazione delle interferenze sonore ed elettromagnetiche, è indicata la “previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere l’interferenza irrilevante” (All. 4, 6.3., lett.b)). Pertanto, non può essere considerato illegittimo o irragionevole il fatto stesso che l’Amministrazione abbia ritenuto di dover verificare le distanze dalle strade urbane ed extra urbane, nonché dalle abitazioni sparse e regolarmente censite al catasto, dai centri urbani e da eventuali siti sensibili.
 

DIRITTO DELL’ENERGIA – Apprezzamento della compatibilità di un impianto per la produzione di energia eolica con le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali – Ampia discrezionalità.

L’Amministrazione, nell’apprezzare la compatibilità di un impianto per la produzione di energia eolica con le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali, dispone di un’ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di palese illogicità o irragionevolezza. E’, in particolare, legittimo il parere negativo di valutazione ambientale per la realizzazione di un parco eolico sulla base di una valutazione di natura complessa, che ha abbracciato la consistenza del vincolo paesaggistico, ambientale, archeologico e idrogeologico gravante sull’area, nonché gli aspetti dell’estensione e della collocazione delle torri eoliche e sulle possibili conseguenze che sarebbero derivate dalla realizzazione e dalla messa in esercizio della centrale eolica. L’amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati (Cons. Stato Sez. V Sent., 27/03/2013, n. 1783).

Pres. Messina, Est. Passarelli di Napoli – C. s.r.l. (avv. Vergara) c. Regione Campania (avv.ti Lacatena e  Monti), Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ - 30 aprile 2019, n. 2303

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 30 aprile 2019, n. 2303

Pubblicato il 30/04/2019

N. 02303/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01813/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2018, proposto da:
Cogein Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Vergara, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 66;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Lacatena e Tiziana Monti, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla via S. Lucia n. 81, presso l’Avvocatura Regionale;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Comune di Colle Sannita in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Comune di Castelpagano in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

a) del decreto dirigenziale della Regione Campania – Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – UOD Valutazioni Ambientali n. 2 del 16/2/2018, recante "conclusione – con esito negativo – della conferenza di servizi relativa al progetto proposto dalla Cogein Energy srl per la "realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Colle Sannita (Bn) alla località "Monte Freddo" potenza 6 MW", costituito da n. 2 aerogeneratori;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui tutti gli atti dell’istruttoria che ha preceduto il D.D. n. 2/2018 ed in particolare:

b.1) delibera della Giunta Regionale della Campania n. 533 del 4/10/2016, avente ad oggetto "Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kw, ai sensi del comma 1 dell’art.15 Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6";

b.2) verbali di seduta di conferenza di servizi del 25/7/2017 e del 7/11/2017 e pareri negativi ivi espressi dal rappresentante unico dello Stato, dal rappresentante unico della Regione Campania, e dai rappresentanti dei Comuni di Colle Sannita (e richiamata nota comunale prot. 3512 del 24/7/2017) e di Castelpagano;

b.3) note della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento prot. 628467 del 25/9/2017, prot. 15729 del 6/11/2017 e prot. 18481 del 21/12/2017;

b.4) note della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. 8662 del 24/7/2017 e prot. 11 del 2/1/2018;

b.5) nota della Regione Campania – Direzione Generale Sviluppo Economico – UOD Energia prot. 850197 del 28/12/2017 e nota della Regione Campania – Direzione Generale Ambiente – UOD Valutazioni Ambientali prot. 88838 dell’8/2/2018;

b.6) decreto dirigenziale della Regione Campania – Direzione Generale Ambiente – UOD Valutazioni Ambientali n. 33 del 9/2/2018, recante parere negativo di valutazione di impatto ambientale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1813 dell’anno 2018, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di operare nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e di aver presentato alla Regione Campania, in data 3 e 10/2/2017, istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003, comprensiva di valutazione di impatto ambientale, per un impianto eolico di 2 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 6 MW, nel Comune di Colle Sannita (BN), località Monte Freddo;

di aver integrato la documentazione in data 24/2/2017 su richiesta del Gruppo Istruttore VIA, che aveva espresso parere favorevole su tutti gli aspetti ambientali;

che, indetta la prima seduta di conferenza di servizi del 25/7/2017, «nel corso della stessa erano stati acquisiti ulteriori pareri favorevoli (Regione Molise, ARPA Molise, ARPAC, ENAC, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministro dello Sviluppo Economico, Marina Militare, Esercito, Enel Distribuzione), richieste di integrazione e di rispetto delle prescrizioni sulla distanza dalle strade della delibera di Giunta Regionale n. 533 del 4/10/2016, nonché il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. 8662 del 24/7/2017 relativo alla “interferenza del parco eolico … per quanto riguarda gli aspetti archeologici” con “le visuali che si aprono dal Monte Saraceno” e con “prescrizione” finale di “riduzione dell’altezza massima degli aerogeneratori (altezza del palo + raggio del rotore) fino a 120 m”»;

che, all’esito della seduta conclusiva del 7/11/2017, in relazione alla quale è stata ingiustificatamente negata alla ricorrente la partecipazione, la conferenza si chiudeva con esito negativo;

che, in particolare, benché la maggioranza dei pareri fosse favorevole, avrebbero pesato i pareri negativi, che saranno specificati in seguito;

di aver quindi presentato, in data 27.11.2017, osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990;

che, tuttavia, la Regione adottava l’atto sub a) in epigrafe.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituivano le Amministrazioni statale e regionale per resistere al ricorso, con memorie che saranno esposte in seguito.

All’udienza pubblica del 10.04.2019, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:

1) la Regione Campania ha adottato il decreto n. 2/2018 senza adeguatamente esaminare le osservazioni procedimentali ex art. 10 bis L. 241/1990 della ricorrente di cui alla nota prot. 778546 del 27/11/2017; la Regione si è limitata a confermare pedissequamente quanto già sostenuto nel verbale di seduta conclusiva del 7/11/2017, dalla cui partecipazione la ricorrente è stata esclusa; ai sensi dell’art. 14 ter l. n. 241/1990, la ricorrente avrebbe potuto partecipare; quanto meno, la Regione avrebbe dovuto motivare adeguatamente l’esclusione della società proponente dalla conferenza di servizi; l’esclusione è illegittima anche per violazione dell’art. 27 bis d.lgs. 152/2006;

2) l’esito negativo della conferenza di servizi è basato sulla delibera della G.R. 533/2016; ma quest’ultima è illegittima;

3) Violazione degli artt. 14 ss. L. 241/1990, dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003, del D.M. 10/9/2010 e degli artt. 23 ss. D.Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti e contraddittorietà; infatti, il parere favorevole già fornito dal Gruppo Istruttore VIA a seguito di un accurato, completo e diligente studio del progetto e di tutte le sue possibili interferenze e ripercussioni è stato capovolto sol perché è stato chiesto di verificare le distanze dalle strade urbane ed extra urbane, nonché dalle abitazioni sparse e regolarmente censite al catasto, dai centri urbani e da eventuali siti sensibili così come prescritto dalla DGR n. 533/2016;

4) gli atti impugnati sono illegittimi anche nella parte in cui fondano sul parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Caserta e Benevento con nota prot. reg. n. 628467 del 25/09/2017; la carenza di precisione delle certificazioni rese dal Comune di Colle Sannita non poteva infatti ritorcersi in danno della ditta proponente; la Soprintendenza dovrebbe ben sapere se e quali vincoli gravano sul territorio e, comunque, il progetto proposto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica; sono comunque sbagliate ed insufficienti anche le motivazioni addotte dalla Soprintendenza sotto il profilo paesistico ed ambientale;

5) gli atti impugnati sono illegittimi anche nella parte in cui richiamano il parere negativo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, di cui alle note prot.n. 8662 del 24/07/2017 e prot. 11072 del 25/09/2017; infatti, relativamente agli impatti sull’area archeologica di Monte Saraceno la ricorrente ha provveduto a svolgere specifiche ed approfondite analisi a partire da tale sito, che la Soprintendenza molisana ha continuato ad ignorare nel corso delle istruttorie da essa condotte.

La Regione Campania, in memoria depositata in data 27.02.2019, eccepiva l’infondatezza del ricorso, alla luce dei pareri negativi, ben motivati, espressi da molte Amministrazioni pubbliche (Soprintendenze, Regione Campania, Comune di Castel Pagano, Comune di Colle Sannita); osservava che non vi è alcun obbligo, ma solo una facoltà, di invitare il soggetto privato alla conferenza di servizi; che il diniego è motivato non solo in riferimento alla delibera 533/2016 ma anche dalla Soprintendenza con una serie di osservazioni di natura ambientale e paesaggistica.

In memoria depositata in data 08.03.2019 l’Avvocatura dello Stato eccepiva l’infondatezza del ricorso con un’articolata memoria, il cui contenuto sarà più dettagliatamente precisato oltre.

In memorie depositate in data 09.03.2019 e 21.03.2019 la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso, alla luce delle recente sentenze che hanno annullato in parte la delibera n. 533/2016; infatti, il giudizio negativo è maturato soprattutto a causa delle disposizioni (ora annullate) di quella delibera e pertanto va ripetuto.

Il ricorso non è fondato.

La prima censura è infondata. Come precisato dalla giurisprudenza, “La pubblica amministrazione non è obbligata ed esaminare ed a confutare ogni singola osservazione presentata dall’interessato nell’ambito della partecipazione procedimentale di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, bastando che sia dimostrata, tramite la motivazione del provvedimento, l’intervenuta acquisizione, la cognizione e la valutazione dell’apporto partecipativo” (così, tra le tante, T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 28/11/2018, n. 2262). Nel caso di specie, come si vedrà esaminando la quarta e la quinta censura, il diniego è sufficientemente ed adeguatamente motivato, e le osservazioni della ricorrente non sono state ritenute adeguate a superare le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione. Né la censura è fondata nella parte in cui la ricorrente si duole della violazione dell’art. 14 ter l. n. 241/1990, per non aver potuto partecipare alla conferenza di servizi. Infatti, l’art. 14 ter comma 6 prevede che “Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza”. Tuttavia, come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, le suddette disposizioni non assicurano al privato un vero e proprio diritto di partecipazione alla conferenza: infatti, tra le finalità della conferenza di servizi non può essere annoverata quella di garantire la partecipazione dei privati al procedimento, la quale trova la sua legittimazione normativa, in particolare, negli artt. 7, 9 e 10 della L. n. 241/1990 (così T.A.R. Veneto Venezia Sez. III Sent., 20/01/2016, n. 51). È pertanto da escludere che l’Amministrazione sia tenuta ad esternare le ragioni del mancato invito del soggetto privato alla conferenza di servizi.

Anche la seconda censura è infondata. È vero che la delibera di GR n. 533/2016 è stata annullata in parte dal Tar Campania Napoli (Sez. VII, nn. 7144, 7145, 7147/2018) ma, come si vedrà oltre, il diniego, nel caso in esame, è motivato anche in base ad esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Sicché il parziale annullamento della DGR n. 533/2016 non può comportare automaticamente anche l’illegittimità dell’atto in epigrafe.

Il terzo motivo è anch’esso infondato. La parte ricorrente si duole dell’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria, atteso che il parere favorevole sarebbe stato capovolto sol perché è stato chiesto di verificare le distanze dalle strade urbane ed extra urbane, nonché dalle abitazioni sparse e regolarmente censite al catasto, dai centri urbani e da eventuali siti sensibili così come prescritto dalla DGR n. 533/2016. Tuttavia, non può essere ritenuto irragionevole l’aver valutato l’impatto dell’impianto sulle zone vicine: come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, “Appare indubbio che i due aerogeneratori progettati dalla Cogein Energy s.r.l. siano posti al margine di aree boscate sottoposte a tutela ex lege, che legittima l’esercizio dei poteri di cui all’art. 152 D.lgs. n. 42/2004 stante le oggettive interferenze che vengono a determinarsi tra le torri eoliche alte oltre 200 m. e l’area boschiva su cui incombono”; è altresì indubbio, prosegue l’Avvocatura, “che parte del cavidotto pertinente alle torri debba attraversare il Torrente Torti – così come peraltro affermato nel ricorso -, anch’esso soggetto a vincolo paesaggistico ex lege, e che in prossimità degli impianti eolici vi siano Comuni, siti e tratturi – puntualmente descritti nel parere della Soprintendenza, e la cui presenza è riconosciuta dalla stessa ricorrente – soggetti a tutela paesaggistica ed archeologica dai quali sarà possibile avvistare le torri alte oltre 200 m.”.

Del resto, le linee guida (DM 10.09.2010) prevedono espressamente un’analisi dell’impatto visivo e dell’impatto su flora, fauna ed ecosistemi. Allo stesso modo, benché il legislatore regionale non possa fissare, in via generale ed astratta, distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea (C. Cost. n. 13/2014), è indubbio che – nella valutazione in concreto rimessa all’Amministrazione circa l’opportunità, o meno, di realizzare in un determinato luogo un impianto per la produzione di energia eolica – il criterio della distanza abbia una considerevole importanza, e che debba essere apprezzato dall’Amministrazione stessa. Ciò è confermato dalle linee guida, ai sensi delle quali occorre “nella scelta dell’ubicazione di un impianto considerare, compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo, la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l’impianto può essere percepito. Al diminuire di tale distanza è certamente maggiore l’impatto visivo delle macchine eoliche” (All. 4, 3.2., lett. l)). Allo stesso modo, tra le misure di mitigazione delle interferenze sonore ed elettromagnetiche, è indicata la “previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere l’interferenza irrilevante” (All. 4, 6.3., lett.b)). Pertanto, non può essere considerato illegittimo o irragionevole il fatto stesso che l’Amministrazione abbia ritenuto di dover verificare le distanze dalle strade urbane ed extra urbane, nonché dalle abitazioni sparse e regolarmente censite al catasto, dai centri urbani e da eventuali siti sensibili.

La quarta censura, con cui la ricorrente si duole dell’illegittimità del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Caserta e Benevento, con nota prot. reg. n. 628467 del 25/09/2017, sotto i profili della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria, è anch’essa infondata. Il parere afferma che “la Tav-16_l Tavola dei vincoli aree contermini, acquisita ad integrazione degli elaborati progettuali, riporta nell’ambito dell’area contermine, individuata in funzione dell’altezza della turbina pari a mi 210, vincoli ai sensi degli artt. 10 e 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. individuati dalla ditta proponente senza ulteriori precisazioni da parte dell’Ente competente che in data 6.12.2016 ha rilasciato una certificazione in cui genericamente viene riportato: le particelle in oggetto, di cui ai fogli 22 e 23, che ricadono una fascia di 150 metri dalle sponde del Torrente Torti sono soggette al vincolo di cui all’art.142 lettera c) del D.lgs 42/2004 e s.m.i. che le particelle in oggetto che sono ricoperte da boschi sono soggette al vincolo di cui all’art. 142 lettera g) del D.lgs 4212004 e s.m.i.;

– la relazione pur contenendo l’analisi dell’intervisibilità dell’impianto nel paesaggio non comprende l’indispensabile analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali e antropiche e dell’evoluzione storica del territorio prevista dal DM 10 settembre 2010 – Ministero dello sviluppo economico. (…)”.

Orbene, per giurisprudenza costante e come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, l’Amministrazione, nell’apprezzare la compatibilità di un impianto per la produzione di energia eolica con le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali, dispone di un’ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di palese illogicità o irragionevolezza. Come ritenuto dal Consiglio di Stato, “E’ legittimo il parere negativo di valutazione ambientale per la realizzazione di un parco eolico sulla base di una valutazione di natura complessa, che ha abbracciato la consistenza del vincolo paesaggistico, ambientale, archeologico e idrogeologico gravante sull’area, nonché gli aspetti dell’estensione e della collocazione delle torri eoliche e sulle possibili conseguenze che sarebbero derivate dalla realizzazione e dalla messa in esercizio della centrale eolica. L’amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati” (Cons. Stato Sez. V Sent., 27/03/2013, n. 1783).

Risulta infine infondata anche la quinta censura, con cui ci si duole dell’illegittimità del parere negativo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota prot. reg. n. 628467 del 25/09/2017. Tale parere appare congruamente e correttamente motivato; esso afferma infatti che “L’interferenza del parco eolico in questione, per quanto riguarda gli aspetti archeologici interessa principalmente le visuali che si aprono dal monte Saraceno dove è stata rinvenuta una cinta sannitica sottoposta a tutela con D.M. del 30/06/1978. Da questa area oggetto anche di recenti scavi archeologici atti ad investigare l’effettiva consistenza dell’insediamento sannitico, si genera una visuale a 360 gradi su tutto il territorio dell’antico Sannio, soprattutto per il Controllo dei sottostanti territori in direzione di Castelpagano, Colle Sannita e Santa Croce del Sannio (tutti in Provincia di Benevento). Inoltre, da tale sito è ancora possibile individuare parte del tracciato tratturale Pescasseroli — Candela che segna il confine comunale di Cercemaggiore con il territorio campano. Le suddette visuali, inoltre, presentano uno sfondo, in lontananza, già alterato da un insieme di aerogeneratori realizzati in territorio campano, a cui si sovrapporrebbero in primo piano quelli del realizzando parco eolico”. La Soprintendenza aggiunge che “La realizzazione del parco eolico, all’interno dell’ambito paesaggistico in questione, ancora integro e caratterizzato dalla presenza di aree archeologiche e monumentali, sarebbe tale di alterare la stratificazione storica e la leggibilità stessa del territorio, comprovata dai diversi rinvenimenti, attribuendogli una connotazione decisamente industriale. Detta leggibilità verrebbe alterata soprattutto nelle visuali storiche verso il cuore del Sannio Antico”.

Inoltre, la ricorrente non censura l’insufficienza o l’irragionevolezza di tale motivazione; semplicemente, sostiene che la Soprintendenza avrebbe ignorato le analisi, effettuate dalla ricorrente stessa, relative all’impatto sull’area archeologica. Tuttavia, è pacifico che le valutazioni dell’Amministrazione statale ben possono divergere sia dalle valutazioni dell’Amministrazione comunale sia dalle valutazioni degli interessati, quali risultano dalle loro osservazioni, sostanzialmente inerenti il merito amministrativo (così, tra le tante, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 06-02-2018, n. 153).

Sussistono giusti motivi, attesi i margini di opinabilità delle questioni dedotte, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 1813 dell’anno 2018;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Guglielmo Passarelli Di Napoli
        
IL PRESIDENTE
Rosalia Maria Rita Messina
        
        
IL SEGRETARIO

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