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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1969 | Data di udienza: 9 Gennaio 2014

* DIRITTO URBANISTICOEDILIZIA – Abusi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Intera particella – Violazione del principio di proporzione tra la sanzione e l’entità della costruzione abusiva.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 7 Aprile 2014
Numero: 1969
Data di udienza: 9 Gennaio 2014
Presidente: Pagano
Estensore: Liguori


Premassima

* DIRITTO URBANISTICOEDILIZIA – Abusi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Intera particella – Violazione del principio di proporzione tra la sanzione e l’entità della costruzione abusiva.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 4 aprile 2014, n. 1969


DIRITTO URBANISTICO – Abusi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Intera particella – Violazione del principio di proporzione tra la sanzione e l’entità della costruzione abusiva.

E’ illegittimo il provvedimento che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, oltre che dell’area di sedime, anche della restante parte della particella catastale interessata dall’abuso edilizio, risultando violato il principio di proporzione della sanzione rispetto all’entità della costruzione abusiva (nella fattispecie il Comune acquisito l’intero lotto su cui insisteva l’opera abusiva, senza in alcun modo prendere come parametro la superficie occorrente alla realizzazione di opere analoghe secondo la vigente normativa urbanistica, bensì motivando la determinazione con esigenze assolutamente non contemplate dalla norma di riferimento, ovvero quella di evitare che dal frazionamento potesse residuare un relitto giudicato inutilizzabile; quella di evitare successivi ed eventuali problemi in sede di demolizione o di utilizzo dell’area; e quella di acquisire un comodo passaggio onde poter accedere alla zona interessata dalle opere abusive).


Pres. Pagano, Est. Liguori – D.A.M.  e altro (avv. Astarita) c. Comune di Sant’Agnello (avv. Venanzio)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 4 aprile 2014, n. 1969

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 4 aprile 2014, n. 1969

N. 01969/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04094/2011 REG.RIC.
N. 00713/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4094 dell’anno 2011, proposto da: De Angelis Maria e Morvillo Antonino,
rappresentati e difesi dall’avv. Paola Astarita, con la quale sono legalmente domiciliati presso la Segreteria del TAR Campania – Napoli, p.zza Municipio;

contro

Comune di Sant’Agnello, in persona del sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Venanzio, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Traversa Pietravalle n. 20, presso la dott.ssa Tiziana Mincione;

sul ricorso numero di registro generale 713 dell’anno 2013, proposto da:
De Angelis Maria e Morvillo Antonino, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Astarita, con la quale sono legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania – Napoli;

contro

Comune di Sant’Agnello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Liberato Orsi, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Francesco Giordani n. 23, presso lo studio dell’avv. Stefano Liguori;

quanto al ricorso n. 4094 del 2011:

per l’annullamento

a) dell’ordinanza di demolizione n. 49/2011 emessa dal Comune di Sant’Agnello;

b) della relazione dell’UTC redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 9.2.2011;

c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;

quanto al ricorso n. 713 del 2013:

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) dell’ordinanza n. 155/2012 del 12.11.2012, con cui il Comune di Sant’ Agnello ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, con immissione in possesso a favore dello stesso ente, di opere edili realizzate alla via Lepantine;

b) del verbale prot. n. 202047 del 27.10.2011, con cui il Comando di Polizia Locale del Comune di S. Agnello ha constatato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 49/11;

c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agnello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso RG n. 4094/2011, notificato il 13 giugno 2011 e depositato il successivo 11 luglio, De Angelis Maria e Morvillo Antonino hanno impugnato, unitamente alla presupposta relazione di sopralluogo del 9.2.2011, l’ordinanza n. 49 del 4.4.2011 con cui il funzionario direttivo della Quinta Unità Organizzativa del Comune di S. Agnello aveva ordinato la demolizione di opere che assumeva da loro realizzate senza titolo alla via Lepantine snc (consistenti nella costruzione di una baracca con struttura portante in pali di castagno e lamierato, sia di copertura che di delimitazione laterale, adibita a pollaio e porcile, con calpestio in massetto di cls. e avente dimensioni esterne di m. 6,00 x 9,35 circa, con H massima di mt. 3,60 e minima di mt. 3,50).

Nell’occasione, i ricorrenti, premesso che per le opere in questione avevano in corso di presentazione una richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, hanno articolato le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 e del Decr. Leg.vo 42/2004 – violazione e falsa applicazione della L.Reg. Campania 19/2001 – violazione della L. 241/1990 – eccesso di potere – inesistenza dei presupposti in fatto e diritto – sviamento – carente istruttoria: l’impugnato provvedimento di demolizione sarebbe illegittimo in quanto, per realizzare le opere sanzionate (in legno, di tipo “leggero” e caratterizzate da facile amovibilità), non sarebbe stato necessario il previo rilascio di un permesso di costruire; dette opere sarebbero altresì prive di autonomia funzionale, inabitabili, e quindi in rapporto di strumentalità con il fondo cui accedono; le stesse opere sarebbero prive di carico urbanistico e incapaci di arrecare pregiudizio all’ambiente, e per la loro realizzazione senza titolo sarebbe, al più, stato possibile irrogare una sanzione pecuniaria (visto che, ai sensi della L. Reg. Campania 19/2001 e dell’art. 22 DPR 380/2001, il titolo richiesto sarebbe la d.i.a.);

2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/2001 – violazione della L. 241/1990 – eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – carenza assoluta di motivazione: mancherebbe una motivazione idonea a dar conto di quali sarebbero le norme urbanistiche e di tutela ambientale violate nell’occasione;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001 – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – sviamento: nel provvedimento impugnato sarebbe stata omessa la necessaria indicazione dell’area di sedime e di quella occorrente per la realizzazione di opere analoghe, da acquisirsi di diritto e gratuitamente in caso di mancata spontanea ottemperanza all’ingiunzione di ripristino;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 36 e segg. DPR 380/2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 – eccesso di potere per omessa istruttoria, nonché per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – violazione del giusto procedimento: nella specie non vi sarebbe stata la concreta violazione di alcun interesse urbanistico, tanto che i ricorrenti sarebbero in procinto di presentare una istanza di accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 37 DPR 380/2001; la presentazione di una tale istanza determinerebbe la paralisi del potere sanzionatorio della P.A.;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 3 L. 241/1990 – eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del giusto procedimento: gli abusi in questione sarebbero stati contestati sulla base di una relazione dell’UTC, mai però resa disponibile agli interessati;

6) violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 – violazione della L. 241/1990 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto in diritto – sviamento: la misura demolitoria sarebbe illegittima in quanto adottata nonostante la conformità delle realizzate opere alle previsioni urbanistiche del Comune di S. Agnello;

7) eccesso di potere per difetto di motivazione: il mero accertamento dell’abusività delle opere non sarebbe stato sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento demolitorio, poiché, contestualmente, avrebbe dovuto anche essere verificata la rispondenza della disposta demolizione al pubblico interesse.

In data 8 agosto 2008 si è costituito in giudizio il Comune di S. Agnello, contestando la fondatezza del ricorso e instando per la sua reiezione.

Con il distinto ricorso RG n. 713/2013, notificato il 21 gennaio 2013 e depositato il successivo 13 febbraio, De Angelis Maria e Morvillo Antonino hanno poi impugnato il sopravvenuto provvedimento n. 155 Reg. Ord./12 del 12.11.2012, con cui il funzionario direttivo della Quinta Unità Organizzativa del Comune di S. Agnello, sulla scorta del verbale redatto dai VV.UU. in data 27.10.201 – prot. n. 20204 (anch’esso oggetto di gravame), ha accertato l’inottemperanza spontanea alla ingiunzione di demolizione n. 49 del 4.4.2011.

All’uopo, i ricorrenti hanno posto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto: erroneamente la P.A. avrebbe disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere in questione, sebbene queste fossero facilmente amovibili (trattandosi di una baracca in legno e lamiere, adibita a ricovero di animali, per la cui realizzazione non sarebbe stato necessario alcun permesso di costruire); si tratterebbe di un manufatto privo di autonomia funzionale e insuscettibile di abitabilità, avente un rapporto di strumentalità necessaria con il fondo cui accede (per cui ne costituirebbe una pertinenza); peraltro, non costituirebbe volume rilevante ai fini edilizi e urbanistici, né sarebbe sanzionabile con la demolizione, e quindi acquisibile gratuitamente al patrimonio comunale;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, e per violazione del giusto procedimento: il presupposto provvedimento demolitorio non avrebbe precisato con esattezza quali sarebbero stati i beni da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino (con indicazione dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive); la mancanza di tale individuazione avrebbe pregiudicato sotto il profilo sostanziale l’interesse dei ricorrenti, in quanto costoro non sarebbero stati messi in condizione di valutare, in termini di costo-beneficio, l’opportunità di adempiere o meno all’ordine; perciò l’effetto traslativo conseguente ope legis all’inottemperanza all’ordine non si sarebbe verificato, né sarebbe, perciò, possibile un atto di accertamento di ciò che non si è verificato;

3) violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 – violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione; contraddittorietà; violazione del giusto procedimento: sebbene l’area oggetto di acquisizione sia più estesa (mq. 332,00) di quella del bene e della relativa area di sedime (pari a mq. 56,10), nel provvedimento impugnato non vi sarebbe traccia dell’indicazione di quali opere, necessarie ai fini urbanistico-edilizi, sarebbero destinate ad occupare l’ulteriore area da acquisire ad opera del Comune di S. Agnello, né sarebbero individuabili i criteri di calcolo utilizzati per la sua determinazione; la situazione di incertezza sarebbe avvalorata dalla circostanza che la P.A. afferma l’impossibilità di individuare l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, in quanto “nel vigente PRG l’area ricade in zona E2, in cui non è prevista alcuna possibilità edificatoria nei modi e termini così come realizzata, per cui non risulta possibile individuare l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate”; peraltro, in tale frangente, sarebbero arbitrari e aberranti (nonché in contrasto con le previsioni di legge sul punto) gli assunti alla stregua dei quali il Comune di S. Agnello intenderebbe di acquisire l’intera consistenza della p.lla 917 del foglio 13; l’art. 31 co. 3 DPR 380/2001 prevederebbe un intervento punitivo e di stretta interpretazione, e quindi l’acquisizione di aree ulteriori rispetto a quelle interessate dalle opere abusive non potrebbe avvenire, nella specie, che per vie ordinarie;

4) violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 – violazione della L. 241/1990 – violazione del giusto procedimento: l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, per rispettare il procedimento delineato dall’art. 31 DPR 380/2001, avrebbe dovuto necessariamente contenere l’individuazione esatta e dettagliata delle opere e delle relative pertinenze urbanistiche, nonché l’indicazione dei dati catastali e di quelli risultanti dalla Conservatoria dei registri Immobiliari; nel caso di specie, invece, mancherebbe l’indicazione del catasto in cui sarebbe iscritta la p.lla 917 del foglio 13; altresì, non sarebbe indicata la superficie dell’area di sedime da acquisire ed i criteri di calcolo utilizzati ai fini della sua determinazione;

5) violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto; e per difetto assoluto di istruttoria: nell’occasione, sarebbe mancata la necessaria valutazione della compatibilità dell’opera con rilevanti interessi urbanistico ambientali e della possibile utilizzazione di essa a fini pubblici;

6) eccesso di potere per genericità nell’individuazione della normativa ritenuta violata – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001; mancherebbe una idonea motivazione circa le ragioni dell’adozione del provvedimento acquisitivo;

7) illegittimità derivata: si riverbererebbero sul provvedimento di acquisizione tutti i vizi già denunziati avverso l’ordinanza n. 49 del 4.4.2011, a mezzo del ricorso RG n. 4094/2011.

Anche in questo secondo giudizio si è costituito (in data 21 febbraio 2013) il Comune di S. Agnello, concludendo per la reiezione del proposto ricorso, siccome infondato.

Con ordinanza n. 544/2013 del 22 marzo 2013, questo Tribunale ha ritenuto, in applicazione dell’art. 55 co. 10 cpa, che le esigenze cautelari prospettate dei ricorrenti fossero adeguatamente tutelabili mediante una sollecita fissazione della trattazione del merito della causa.

In data 6 dicembre 2013 il Comune intimato ha depositato una memoria.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2014 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente, va disposta la riunione dei due ricorsi in esame, al fine di operarne una definizione contestuale, posto che tra gli stessi sussistono evidenti profili di connessione oggettiva, discutendosi dell’attività provvedimentale sanzionatoria posta in essere dal Comune di S. Agnello in riferimento sempre alle medesime opere edilizie abusive.

2.- Ciò premesso, va detto che il giudizio RG n. 4094/2011 è incentrato sull’impugnazione dell’ordinanza con cui il funzionario direttivo del Comune di S. Agnello ha ingiunto a De Angelis Maria e Morvillo Antonino, quali comproprietari, di demolire, nel termine di gg. 90 dalla notifica dell’atto, una serie di opere qualificate come abusive (in quanto in assenza dei necessari titoli abilitativi), realizzate alla via Lepantine snc, accertate con relazione dell’UTC a seguito di sopralluogo effettuato in data 9.2.2011, e così descritte: “realizzazione di una baracca con struttura portante in pali di castagno e lamierato sia di copertura che di delimitazione laterale. La struttura è adibita a pollaio e porcile, il calpestio è in massetto di cls. Le dimensioni esterne sono di mt. 6,00 x 9,35 circa (mq. 56,10) con h max di mt. 3,60 e minima si mt. 3,50 per circa mc. 199,15”.

Orbene, osserva il Tribunale che il gravame in questione è infondato e va respinto, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

– che l’ordinanza demolitoria, adottata ai fini tanto urbanistici quanto paesaggistici, risulta adeguatamente motivata a mezzo dell’affermazione della realizzazione di una edificazione abusiva (poiché in carenza dei necessari titoli), con contestuale richiamo alla normativa edilizia e paesaggistica violata, ovvero agli artt. 27, 29 e 31 DPR 380/2001 nonché alle disposizioni del Decr. Leg.vo 42/2004 (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 3270 del 29.5.2006; Cons. di Stato sez. V, n° 5178 dell’11.10.2001; T.A.R. Campania-Napoli n° 4556 del 15.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 3072 del 30.4.2008; T.A.R. Toscana n° 1354 del 24.4.2008);

– che il richiamo al verbale di sopralluogo del 9.2.2011, pur senza allegazione dello stesso, non è suscettibile di rendere illegittima l’ordinanza de qua, poiché tale omissione consentirebbe, al più, la successiva proposizione di motivi aggiunti (ben potendo la parte attivarsi per l’acquisizione di copia dell’atto);

– che le opere realizzate senza titolo, comportanti una nuova edificazione (posto che, indipendentemente dai materiali di costruzione utilizzati, risulta una destinazione del manufatto a durare nel tempo, con utilizzo autonomo), risultano individuate con sufficiente precisione, e che per poterle porre in essere sarebbe occorso il previo rilascio, sia di un permesso di costruire, sia di una autorizzazione paesaggistica, avendo esse comportato nuovi volumi ed essendo state, altresì, attuate rilevanti modifiche dell’aspetto esteriore dei luoghi;

– che, nella specie, la disciplina sanzionatoria applicata risulta chiaramente essere quella di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001 e di cui all’art. 167 Decr. Leg.vo 42/2004;

– che in assenza di istanza di parte (posto che della presentazione di questa non è stata fornita prova), necessaria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, non occorreva alcuna previa verifica su una eventuale conformità urbanistica di quanto realizzato senza titolo (essendo, peraltro, da escludere la sua sanabilità, stante il divieto di rilascio di autorizzazione paesaggistica ex post in caso di realizzazione di nuovi volumi);

– che l’Autorità non era tenuta a specificare la superficie da acquisire in caso di mancata spontanea ottemperanza all’ordine impartito, in quanto tale dato ben può essere contenuto nell’eventuale successivo atto di acquisizione, risultando funzionale all’immissione in possesso del bene e alla trascrizione nei registri immobiliari (cfr. TAR Lombardia-Brescia n. 4561 del 5.11.2010; TAR Campania-Salerno n. 5301 del 30.4.2010; TAR Veneto n. 1725 del 10.6.2009; TAR Emilia Romagna-Parma n. 61 del 10.3.2009; TAR Campania-Napoli n. 16311 del 17.12.2007; TAR Campania-Napoli n. 6581 del 9.7.2007; TAR Sicilia-Palermo n. 786 del 7.4.2006).

3.- Con il distinto ricorso RG n. 713/2013 è invece impugnato il provvedimento n. 155Reg. Ord./12 del 12.11.2012, con il quale il funzionario direttivo del Comune di S. Agnello, sulla base del verbale di constatazione del Comando di polizia Municipale prot. n. 20204 del 27.10.2011 (anch’esso oggetto di gravame) e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 co. 3 e 4 del D.P.R. 380/2001, ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria n. 49/2011 da parte dei comproprietari e responsabili dell’abuso (De Angelis Maria e Morvillo Antonino), e quindi la ricorrenza dei presupposti per ordinare l’acquisizione gratuita dei beni al patrimonio indisponibile comunale, secondo il disposto di cui all’art. 31 co. 3 DPR 380/2001.

A questo punto, è utile osservare come costituisca ius receptum (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 6174 del 12.12.2008; Cass. Pen. n° 22237 del 22.4.2010; Cass. Pen. n° 39075 del 21.5.2009; Cass. Pen. n° 2912 del 17.11. 2009; T.A.R. Lazio-Roma n° 6326 del 30.6.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 3198 del 10.4.2007) che l’acquisizione di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001 (il cui co. 3 prescrive che ” se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”, mentre il successivo co. 4 stabilisce che “L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”), in applicazione del quale è stata adottata l’ordinanza di demolizione n° 49 del 4.4.2011, a sua volta costituente il presupposto per l’irrogazione della ulteriore sanzione acquisitiva, operi di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito, con la conseguenza che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione ha solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con l’ulteriore corollario che la sua notifica all’interessato ha una esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.

Peraltro, detto effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, per quanto riguarda aree ulteriori (specificazione che ben potrà esservi in un successivo momento – cfr. T.A.R. Lazio-Roma n. 2031 del 7.3.2011; T.A.R. Campania-Napoli n. 536 del 28.1.2011; T.A.R. Campania-Napoli n. 22291 del 3.11.2010; T.A.R. Campania-Napoli n. 3198 del 10.4.2007; T.A.R. Sicilia-Palermo n. 1334 del 10.5.2007 -, rimanendo fino ad allora preclusa l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari).

Ciò posto, osserva allora in primis il Tribunale che risulta infondato l’ultimo dei motivi articolati, incentrato su una pretesa illegittimità dell’atto impugnato conseguente, in via derivata, dai vizi dedotti avverso la presupposta ordinanza di demolizione: tanto perché, secondo quanto si è già sopra esposto, risultano insussistenti vizi nell’atto presupposto.

Conseguentemente va disatteso il secondo dei motivi proposti, dovendo ribadirsi che l’Autorità non era tenuta a specificare la superficie da acquisire in caso di mancata spontanea ottemperanza all’ordine impartito (cfr. in termini, di recente, T.A.R. Campania, Napoli, VII, 27.5.2013, n. 2761).

Parimenti infondate sono, poi, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto, proposte con il primo, il quinto e il sesto dei motivi articolati: ciò perché l’acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale, di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001, oltre a verificarsi ope legis, è sanzione direttamente conseguente alla mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione emesso per ragioni urbanistico-edilizie e all’inutile decorso del termine all’uopo assegnato (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 341 del 26.1.2000; Cass. Pen. Sez. III n° 14638 del 16.2.2005; Cass. Pen. Sez. III n° 44406 dell’1.10.2003; T.A.R. Campania-Napoli n° 3548 del 7.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1906/2008; T.A.R Campania-Napoli n° 4385/2007; T.A.R. Campania_Napoli n° 2780/2007; T.A.R. Campania-Napoli n° 4336 del 20.4.2005; T.A.R Campania-Napoli n° 3198 del 10.4.2007; T.A.R. Campania-Napoli n° 2722 del 12.6.2001); e tali necessari presupposti risulta appunto che si sono verificati nella fattispecie.

Analogamente, quanto al quarto motivo di ricorso, va evidenziata l’infondatezza dell’assunto secondo cui non vi sarebbe chiarezza nei dati catastali utilizzati per l’individuazione dell’area da acquisire: è evidente, infatti, che l’utilizzata indicazione della p.lla 917 del foglio 13 si riferisce al catasto terreni, sia perché non risulta che l’abusiva costruzione sia mai stata autonomamente iscritta nel catasto fabbricati, sia perché in tal senso depone anche la precisazione dell’estensione della p.lla in parola (mq. 332,00).

A differenti conclusioni deve, invece, pervenirsi quanto al terzo motivo di ricorso, con cui è contestata l’illegittimità dell’acquisizione dell’intera particella catastale.

In proposito, invero, se va ribadito che l’ acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e dell’area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, si verifica “ex lege” (ossia automaticamente, una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione della costruzione abusiva); va tuttavia anche sottolineato che, mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all’estensione) deve essere giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende acquisire.

Ecco, allora, che è illegittimo il provvedimento in esame, laddove si dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, oltre che dell’area di sedime, anche della restante parte della particella catastale 917, risultando violato il principio di proporzione della sanzione rispetto all’entità della costruzione abusiva: infatti, nella fattispecie il Comune ha ritenuto di poter acquisire l’intero lotto su cui insiste l’opera abusiva (che è inferiore a dieci volte la superficie di quest’ultima) senza in alcun modo prendere come parametro la superficie occorrente alla realizzazione di opere analoghe secondo la vigente normativa urbanistica, bensì motivando la determinazione con esigenze assolutamente non contemplate dalla norma di riferimento (ovvero quella di evitare che dal frazionamento potesse residuare un relitto giudicato inutilizzabile; quella di evitare successivi ed eventuali problemi in sede di demolizione o di utilizzo dell’area; e quella di acquisire un comodo passaggio onde poter accedere alla zona interessata dalle opere abusive) – cfr. T.A.R. Campania-Napoli n. 2761 del 27.5.2013; T.A.R. Lazio latina n. 151 del 15.2.2011; T.A.R. Campania-Napoli n. 4336 del 20.4.2005.

Pertanto, per tale sola parte il provvedimento in questione va annullato.

4.- L’accoglimento parziale della domanda di cui al ricorso RG n. 713/2013 rende equo compensare per ½ le spese di giudizio complessive tra le parti costituite, ponendo invece il residuo ½ a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, dei quali dispone la riunione, proposti da De Angelis Maria e Morvillo Antonino, così provvede:

1) respinge in toto il ricorso RG n. 4094/2011;

2) accoglie il ricorso RG n. 713/2013 nei limiti indicati in parte motiva, e per l’effetto annulla il provvedimento n. 155 Reg. Ord./12 del 12.11.2012 del Comune di S. Agnello nella sola parte in cui dispone l’acquisizione di aree e diritti ulteriori rispetto a quella direttamente interessata dalla costruzione delle opere abusive sanzionate dall’ordinanza n. 49/2011 con la demolizione;

3) compensa le spese di giudizio tra le parti costituite in ragione di ½, e pone il rimanente ½ a carico dei ricorrenti in solido tra loro, liquidandolo, in favore del Comune di S.Agnello, in complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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