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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1663 | Data di udienza: 22 Marzo 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Effetto ablatorio ope legis – Notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza – Necessità ai soli fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2016
Numero: 1663
Data di udienza: 22 Marzo 2016
Presidente: Rovis
Estensore: Dell'Olio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Effetto ablatorio ope legis – Notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza – Necessità ai soli fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 5 aprile 2016, n. 1663


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Effetto ablatorio ope legis – Notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza – Necessità ai soli fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari.

 L’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile comunale, poi certificata nel corrispondente provvedimento dichiarativo, ed è indipendente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che viceversa si profila come passaggio amministrativo indispensabile ai fini dell’opponibilità della vicenda traslativa del bene. In tal senso, infatti, dispone il comma 3 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dalla cui formulazione letterale risulta evidente che l’effetto ablatorio è collegato ope legis all’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire, mentre, in virtù di quanto previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 31, la notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza si configura quale adempimento distinto (preventivo o successivo rispetto al provvedimento dichiarativo dell’acquisizione gratuita), necessario ai diversi fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, cioè per la concreta esecuzione della demolizione e per la possibilità di opporre a terzi, conformemente al regime civilistico di pubblicità immobiliare, l’avvenuto trasferimento del manufatto abusivo in favore dell’amministrazione comunale.


Pres. Rovis, Est. Dell’Olio – L.M. (avv. Manzi) c. Comune di Tufino (avv. Orefice)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 5 aprile 2016, n. 1663

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 5 aprile 2016, n. 1663

N. 01663/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04656/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4656 del 2010, proposto da:
LUCIA MANCANO, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Manzi, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale – Piazza Esedra n. 10 presso lo studio dell’Avv. Michele Liguori;

contro

COMUNE DI TUFINO, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Orefice, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 20;

per l’annullamento

a) del provvedimento del Comune di Tufino n. 4/2010 del 3 febbraio 2010, recante la declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive provenienti dall’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 12/05 rilasciato alla ricorrente;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali il verbale del 23 settembre 2009 di accertata inadempienza all’ingiunzione di demolizione impartita con l’ordinanza comunale n. 30 del 20 ottobre 2008, nonché la successiva nota di trascrizione del 19 febbraio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame in trattazione, la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo una serie di vizi attinenti alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione del testo unico dell’edilizia, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, alla violazione del principio del giusto procedimento, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

Il Comune di Tufino, costituitosi in giudizio, eccepisce nei suoi scritti difensivi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 22 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia si incentra sulla contestazione del provvedimento del Comune di Tufino n. 4/2010 del 3 febbraio 2010, con il quale, una volta intervenuto il verbale di accertata inadempienza all’ordine di demolizione (del 23 settembre 2009, del pari gravato), si è dato corso alla declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive provenienti dall’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 12/05 rilasciato alla ricorrente, opere abusive consistenti in un fabbricato realizzato al rustico mediante telai in cemento armato e solai in latero cemento, costituito da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo ed un piano sottotetto.

In via ancillare, l’impugnativa si estende alla conseguente nota di trascrizione nei registri immobiliari del 19 febbraio 2010.

2. Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalla difesa comunale, giacchè il ricorso si presenta infondato nel merito.

Le censure complessivamente articolate avverso gli atti impugnati sono così compendiabili:

a) il provvedimento di acquisizione gratuita non è stato notificato alla ricorrente prima che si procedesse alla trascrizione nei registri immobiliari, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;

b) il suddetto provvedimento è stato emesso in violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, non essendo stata adeguatamente ponderata la circostanza che con ricorso n. 6648/2008 erano stati impugnati gli atti sanzionatori a monte, tra cui la presupposta ordinanza di demolizione n. 30 del 20 ottobre 2008;

c) in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il medesimo non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, necessaria nel caso specifico perché già con il ricorso n. 6648/2008 era stato denunciato il contrasto con il regolamento edilizio comunale del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 12/05, soprattutto con riferimento all’utilizzo del sottotetto;

d) l’acquisizione gratuita è stata disposta senza effettuare alcuna individuazione delle opere abusive acquisite di diritto, in dispregio dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.

3. L’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile comunale, poi certificata nel corrispondente provvedimento dichiarativo, ed è indipendente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che viceversa si profila come passaggio amministrativo indispensabile ai fini dell’opponibilità della vicenda traslativa del bene. In tal senso, infatti, dispone il comma 3 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dalla cui formulazione letterale risulta evidente che l’effetto ablatorio è collegato ope legis all’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire, mentre, in virtù di quanto previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 31, la notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza si configura quale adempimento distinto (preventivo o successivo rispetto al provvedimento dichiarativo dell’acquisizione gratuita), necessario ai diversi fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, cioè per la concreta esecuzione della demolizione e per la possibilità di opporre a terzi, conformemente al regime civilistico di pubblicità immobiliare, l’avvenuto trasferimento del manufatto abusivo in favore dell’amministrazione comunale (orientamento consolidato; cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 26 marzo 2014 n. 1780; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 gennaio 2014 n. 159).

3.1 Alla luce di quanto esposto ed anche facendo tesoro delle attuali emergenze processuali, appare evidente che non è imputabile al Comune di Tufino alcuna omissione di notifica capace di inficiare l’acquisizione gratuita e/o il procedimento di trascrizione immobiliare, non solo perché la validità del provvedimento di acquisizione non può essere intaccata dalla sua mancata notifica, ma anche perché l’amministrazione, pur essendo pacifica la sua inerzia a notificare l’atto di acquisizione, ha correttamente notificato alla ricorrente, raccogliendone in calce la firma di partecipazione, il verbale di formale accertamento dell’inottemperanza del 23 settembre 2009, posto a base del provvedimento acquisitivo e della successiva nota di trascrizione.

4. Non si ravvisa alcuna violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, atteggiandosi il provvedimento di acquisizione gratuita come atto dovuto all’esito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 30/2008, in relazione alla quale il proposto ricorso n. 6648/2008 non aveva nel frattempo prodotto (né peraltro ha prodotto tuttora) alcun provvedimento giurisdizionale favorevole per la posizione della ricorrente.

5. Con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, giova osservare che la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario. In particolare, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione come atto dovuto e non necessita del previo avviso dell’inizio del procedimento, non rivelandosi questo necessario nei casi in cui l’interessato non possa apportare all’azione amministrativa procedimentalizzata una qualche utilità (orientamento consolidato: cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015 n. 4322 e 26 marzo 2014 n. 1780; TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 18 novembre 2014 n. 2898).

6. Infine, risulta che l’esatta individuazione delle opere abusive oggetto di acquisizione gratuita è stata anticipata, mediante l’indicazione degli estremi catastali (foglio n. 2, particelle 23 e 633), nell’ordinanza di demolizione n. 30/2008, poi richiamata nel gravato provvedimento acquisitivo, con la conseguenza che non può imputarsi a quest’ultimo né alla nota di trascrizione – peraltro già di per sé completa di dati nella sezione identificativa degli immobili – alcuna omissione di informazioni richieste dalla legge ai fini della valida acquisizione di diritto al patrimonio comunale (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 2 maggio 2012 n. 1968).

7. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Le spese di giudizio devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere in favore del Comune di Tufino le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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