ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rischio idrogeologico – Classificazione delle aree – Grado di rischio – P.U.C. – Coerenza con le previsioni del PAI – Disciplina difforme – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 5 Giugno 2020
Numero: 2217
Data di udienza: 20 Maggio 2020
Presidente: Gaudieri
Estensore: D'Alessandri
Premassima
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rischio idrogeologico – Classificazione delle aree – Grado di rischio – P.U.C. – Coerenza con le previsioni del PAI – Disciplina difforme – Illegittimità.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 5 giugno 2020, n. 2217
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rischio idrogeologico – Classificazione delle aree – Grado di rischio – P.U.C. – Coerenza con le previsioni del PAI – Disciplina difforme – Illegittimità.
Le classificazioni delle aree ai fini di tale rischio idrogeologico non hanno natura strettamente urbanistica di competenza del Comune e quest’ultimo deve adeguare sul punto i propri atti di pianificazione a quanto stabilito dall’autorità competente. In altri termini, una zona può essere classificata nel P.U.C. con un certo grado di rischio, sopportando le relative limitazioni urbanistiche, solo in coerenza con quanto stabilito nel P.A.I. per cui sono illegittime tutte le disposizioni del P.U.C. che disciplinano la zona in difformità.
Pres. Gaudieri, Est. D’Alessandri – omissis (avv. Satta Flores) c. Comune di San Felice a Cancello (avv. Manzo) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 5 giugno 2020, n. 2217SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2016, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesoa dall’avvocato Riccardo Satta Flores, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Orsini n.5;
contro
Comune di San Felice a Cancello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Clemente Manzo, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Guglielmo Conca in Napoli, via T. Caravita, 10;
Provincia di Caserta non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 9203 del 01.10.2015 con cui è stato annullato il procedimento scia prot. n. 2524 del 13.03.2014 concernente l’installazione di un impianto di autolavaggio automatico, nonché, ove occorra dell’art. 19 delle N.T.A. del P.U.C. e del Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 246/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Felice a Cancello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 maggio 2020 il dott. Fabrizio D’Alessandri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17.3.2020 n. 18, convertito in legge 24.4.2020 n. 27 e dell’art. 5 del Decreto Presidenziale n. 14/2020/SEDE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato successivamente trasposto dinanzi a questo T.A.R., il provvedimento prot. n. 9203 del 01.10.2015 con cui Comune di San Felice a Cancello ha annullato in autotutela del procedimento SCIA prot. n. 2524 del 13.03.2014, presentata per l’installazione di un impianto di autolavaggio automatico, nonché l’art. 19 delle N.T.A. del P.U.C. e il Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 246/2006.
Il motivo dell’annullamento in autotutela riguarda la circostanza che “da un riesame della cartografia agli atti, è stato rilevato che l’area su cui insiste l’autolavaggio ricade in area soggetta a vincolo PAI, dell’Area di Bacino R4 (rischio idraulico molto elevato), tavole allegate al PUC; sebbene attualmente, nella nuova riperimetrazione dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale del 2015, l’area ricade nella fascia a rischio idraulico R3 “Elevato”, resta comunque nella cartografia del PUC variante 2009, a vincolo idraulico da esondazione R4 (molto elevato), dove sono consentiti gli interventi di cui all’art. 19 delle NTA del PUC”. Inoltre, secondo il Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 246/2006, “tutti i suoli compresi nella zona rossa (Rischio molto elevato R4) restano inedificabili fino alla sussistenza del rischio e nella ipotesi che tale rischio dovesse essere rimosso dalla autorità preposta tali suoli continuano ad essere inedificabili fino a quando il Comune non provvederà a riformulare una variante al PUC”.
Parte ricorrente ha formulato articolati motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto gravato.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Felice a Cancello, resistendo al ricorso e chiedendo la riunione con altro procedimento, R.G. n. 5913/2015, a esso connesso.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa fondato nei termini che seguono.
In primo luogo il Collegio, per una ragione di economia processuale e in forza del principio di ragionevole durata del processo, non ritiene di dover disporre la riunione con l’altro procedimento indicato dal Comune resistente.
2) Nel merito il Collegio rileva che la SCIA è stata presentata per la realizzazione di un impianto di autolavaggio automatico a circuito chiuso, ovverosia per la posa in opera di un impianto tecnologico, che non realizza volume urbanistico.
L’esercizio del potere di autotutela è sostanzialmente intervenuto a causa della preclusione contenuta nel PUC, che classifica la zona come a Rischio molto elevato R4, e non consente, ai sensi dell’art. 19 delle NTA del PUC, un intervento come quello previsto in SCIA.
Tuttavia, a seguito di riperimetrazione delle aree, la zona era stata riclassificata dall’Autorità di bacino nel vigente P.A.I. come a rischio R3 (e non più R4); classificazione che, anche in base alle stesse norme delle stesse N.T.A. del PUC del Comune in questione, consentirebbe una gamma di interventi sicuramente più ampia.
Il Collegio rileva come, seppure è vero che nel vigente P.U.C. le aree sono ancora classificate come rischio R4, tale classificazione deve necessariamente trovare giustificazione in quanto stabilito dall’autorità d’ambito nel P.A.I. Le classificazioni delle aree ai fini di tale rischio idrogeologico non hanno natura strettamente urbanistica di competenza del Comune e quest’ultimo deve adeguare sul punto i propri atti di pianificazione a quanto stabilito dall’autorità competente.
In altri termini, una zona può essere classificata nel P.U.C. con un certo grado di rischio, sopportando le relative limitazioni urbanistiche, solo in coerenza con quanto stabilito nel P.A.I. per cui sono illegittime tutte le disposizioni del P.U.C. che disciplinano la zona in difformità.
Né può risultare legittima la previsione secondo cui nell’ipotesi in cui tale livello di rischio dovesse essere rimosso dalla autorità preposta, tali suoli continuano ad essere inedificabili fino a quando il Comune non provvederà a riformulare una variante al PUC, in quanto le imposizioni delle limitazioni imposte dal piano regolatore alle zone a rischio F4 possono trovare legittimazione solo qualora questa classificazione sia stata effettuata dall’Autorità di bacino.
Il ricorso deve quindi essere deve accolto con l’annullamento in parte qua del P.U.C., del Decreto della Provincia di Caserta n. 246/2006 e del provvedimento di annullamento gravato.
2) Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune resistente al pagamento di lite, quantificate in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza tramite Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del D.L. 17.3.2020, n.18, convertito in legge 24.4.2020 n. 27 e dal decreto del Presidente del Tribunale n. 14/2020/SEDE con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Fabrizio D’Alessandri
IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.