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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 3230 | Data di udienza: 17 Maggio 2012
* PUBBLICO IMPIEGO – Compensi spettanti per mansioni superiori – d.lgs. n. 387 del 1998 Avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2012
Numero: 3230
Data di udienza: 17 Maggio 2012
Presidente: Fiorentino
Estensore: Zeuli


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Compensi spettanti per mansioni superiori – d.lgs. n. 387 del 1998 Avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale – Necessità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 5 luglio 2012, n. 3230

 

PUBBLICO IMPIEGO – Compensi spettanti per mansioni superiori – d.lgs. n. 387 del 1998 Avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale – Necessità.

 

In tema di riconoscimento dei compensi spettanti per mansioni superiori svolte nel pubblico impiego, la necessità dell’atto formale adottato dall’organo competente non è venuta meno neppure con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998 che, con l’art. 15, ha dato attuazione alla disciplina di cui all’art. 56, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, con la conseguenza che l’effettivo esercizio per un periodo di tempo apprezzabile delle mansioni della qualifica superiore presuppone pur sempre l’avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale di preposizione da parte dell’organo che, all’epoca dello svolgimento delle mansioni superiori, era da ritenersi competente a disporre la copertura del posto. (T.A.R. Roma Lazio sez. III 7 novembre 2011 n. 8538).

 

Pres. Fiorentino, Est. ZeuliP.C. (avv. Procaccini) c. A.S.L. di Napoli 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 5 luglio 2012, n. 3230

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 5 luglio 2012, n. 3230

 

N. 03230/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05847/2000 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 5847 del 2000, proposto da: 
 
Caputo Patrizia, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Procaccini, con domicilio eletto presso Ernesto Procaccini in Napoli, c.so V.Emanuele N.670; 
 
contro
 
A.S.L. Napoli 5, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Saverio Afeltra, Eduardo Martucci, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Afeltra in Napoli, Segreteria Tar; 
 
per l’annullamento
deliberazione n.556 del 28.3.2000 – inquadramento giuridico
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 5;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con ricorso notificato in data 15 giugno 2000 e depositato il 22 giugno successivo Patrizia Caputo adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
A tal proposito la ricorrente, medico chirurgo in servizio presso la A.S.L. Napoli 5, Distretto Sanitario di Torre del Greco, quale Dirigente Medico, esponeva le seguenti circostanze:
– con ricorso al TAR aveva impugnato la determinazione n.17 del 21 gennaio 1993 con la quale l’Amministratore Straordinario della U.S.L. n.32 della Campania aveva revocato la deliberazione n. 524 del 1991 del Comitato di Gestione di inquadramento della dott.ssa quale Dirigente del Servizio Consultorio Familiare già istituito presso il Comune di Torre del Greco;
– con sentenza del TAR del 2 novembre del 1999 il gravame era stato rigettato.
– In riferimento a detta sentenza il Direttore Generale della A.S.L. Napoli 5 Regione Campania con il provvedimento in epigrafe si era determinato nel senso di recuperare parte delle differenze stipendiali corrisposte alla Caputo, nonché di riconoscere alla ricorrente il diritto alla retribuzione corrispondente alla qualifica di Dirigente Medico di 1° livello.
Tanto premesso la ricorrente deduceva le seguenti illegittimità avverso il provvedimento impugnato: violazione del d. lgs. n.29 del 1993 e ss. modifiche nonché dell’art.7 L.241/90.
Si costituiva l’amministrazione intimata, con memoria di mero stile.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
 
DIRITTO
 
In diritto si deve osservare che il provvedimento impugnato è, in parte, esecutivo della decisione di questo Tribunale n.2829/99 confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n.807/2012. Di tal che, alcuni dei motivi di censura mossi dal ricorrente non possono essere analizzati in quanto ormai coperti dal giudicato.
 
Dei residui motivi di gravame prospettati, il primo attiene alla dedotta violazione dell’art.7 della L.241/90. In merito, si osserva in primo luogo che, nella formulazione di detta norma vigente all’epoca del procedimento oggetto di ricorso, la giurisprudenza dominante non riteneva che la comunicazione di avvio spettasse agli interessati in caso di atti amministrativi “dovuti”; in secondo luogo, ed ad ogni modo, emerge palesemente dal provvedimento impugnato che l’amministrazione intimata, lungi dal pretendere direttamente le somme indebite, si è limitata in realtà a pre-avvertire l’interessata che si sarebbe proceduto in tal senso, e dunque l’atto “de quo” può ritenersi formalmente e sostanzialmente equipollente a quello della cui mancanza si duole il ricorrente. La censura procedimentale è dunque da respingere.
Con il secondo motivo di gravame, (solo) in parte non coperto dalla cosa giudicata, la ricorrente – per paralizzare l’avversa pretesa tesa alla restituzione di emolumenti indebiti corrispostigli – invoca l’applicazione dell’art.56 del d. lgs. n.29 del 1993.
 
Orbene, per la parte di prestazione la cui restituzione l’amministrazione pretende – e cioè per il periodo 1.1.1995 /31.12.1999 – sulla prospettazione dell’attrice non può non incidere negativamente quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, nella decisione di conferma della sentenza di rigetto di questo TAR, e cioè che “…[omissis]… deve essere confermato il principio stabilito dall’ art. 64 del D.P.R. n. 761, anche alla luce della giurisprudenza di rango costituzionale, secondo il quale il passaggio alle U.S.L. del personale avviene sulla base delle qualifiche formalmente ricoperte al momento del trasferimento. E’ pertanto evidente che tali qualifiche non possono essere successivamente modificate, con effetto retroattivo, da parte dell’ente di originaria appartenenza, con effetti sull’inquadramento nell’ambito delle U.S.L….[omissis]….(sentenza n.807 del 2012, del 16 dicembre del 2011, Consiglio di Stato III Sezione).
 
Ciò significa che mancava, in sostanza, un atto formale di nomina da parte dell’Amministrazione illo tempore competente, con assegnazione del ruolo di Dirigente in pianta organica alla ricorrente. Ed infatti, non a caso, nel provvedimento relativo alla posizione della Caputo, per il periodo di interesse, la USL si era limitata a conferire, “provvisoriamente”, come si legge nel provvedimento impugnato, la ricorrente “nella posizione apicale di Dirigente sanitario di ruolo nelle more della definizione del giudizio di merito, in esecuzione della ordinanza T.A.R. Campania III Sezione n.1984 del 21.9.1983”.
 
Di converso, in tema di riconoscimento dei compensi spettanti per mansioni superiori svolte nel pubblico impiego, “la necessità dell’atto formale adottato dall’organo competente non è venuta meno neppure con l’entrata in vigore del d.lg. n. 387 del 1998 che, con l’art. 15, ha dato attuazione alla disciplina di cui all’art. 56, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, con la conseguenza che l’effettivo esercizio per un periodo di tempo apprezzabile delle mansioni della qualifica superiore presuppone pur sempre l’avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale di preposizione da parte dell’organo che, all’epoca dello svolgimento delle mansioni superiori, era da ritenersi competente a disporre la copertura del posto. (T.A.R. Roma Lazio sez. III 7 novembre 2011 n. 8538)
 
Neanche la pretesa attorea che si fonda sull’operatività dell’art.56 del d. lgs. n.29 del 1993 per tali motivi, può essere condivisa, mancando, nel caso di specie un formale e valido atto di nomina, con efficacia definitiva, che riguardava la ricorrente, così come mancava, evidentemente, il posto direttivo nella pianta organica dell’amministrazione “ad quem”. .
 
Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. La risalenza del gravame nonché la natura della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
 
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 e del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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