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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 790 | Data di udienza: 7 Febbraio 2017

* APPALTI – Richiesta del possesso di un requisito estraneo alle prestazioni richieste dall’appalto – Restrizione della partecipazione alla gara – Lesione di par condicio e concorrenza – Art. 30, cc. 2 e 7 d.lgs. n. 50/2016.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2017
Numero: 790
Data di udienza: 7 Febbraio 2017
Presidente: Rovis
Estensore: Rovis


Premassima

* APPALTI – Richiesta del possesso di un requisito estraneo alle prestazioni richieste dall’appalto – Restrizione della partecipazione alla gara – Lesione di par condicio e concorrenza – Art. 30, cc. 2 e 7 d.lgs. n. 50/2016.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 8 febbraio 2017, n. 790


APPALTI – Richiesta del possesso di un requisito estraneo alle prestazioni richieste dall’appalto – Restrizione della partecipazione alla gara – Lesione di par condicio e concorrenza – Art. 30, cc. 2 e 7 d.lgs. n. 50/2016.

La restrizione della partecipazione alla gara mediante la previsione del possesso di un requisito completamente estraneo alle prestazioni richieste dall’appalto è irragionevole, arbitraria e sproporzionata in quanto inutilmente discriminatoria e lesiva della par condicio e della concorrenza (cfr TAR Napoli, VII, 11.5.2016 n. 2393) e, peraltro, contrastante con l’art. 30, II comma (alla stregua del quale “le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi”) e VII comma (secondo cui “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese”) del DLgs n. 50/2016.

Pres. ed Est. Rovis – E. s.r.l. (avv.ti Marrama e Barretta) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) e Comune di Marano di Napoli (avv. Griffo)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 8 febbraio 2017, n. 790

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 8 febbraio 2017, n. 790

Pubblicato il 08/02/2017

N. 00790/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2017, proposto da:
Emmesse S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Marrama, Mario Barretta, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Marrama in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Griffo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Pablo Neruda, 10;

per l’annullamento

1) del bando di concessione servizi, pubblicato sulla G.U. il giorno 23.12.2016, avente ad oggetto “affidamento concessione gestione dei parcheggi comunali a pagamento mediante installazione

dei parcometri, strisce blu nonché manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzonte per la durata di anni 5. CIG 6854648A77” presso il Comune di Marano, nella parte in cui prescrive quale requisito di partecipazione l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008; 2) del disciplinare della gara meglio individuata al punto 1, nella parte in cui richiede che i partecipanti

alla procedura posseggano e dichiarino di possedere quale requisito di idoneità professionale l’abilitazione “ai sensi del D. M. 37/08 per l’installazione e gestione degli impianti oggetto della gara”; 3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

o, in via espressamente subordinata: 1) del bando di concessione servizi, pubblicato sulla G.U. il giorno 23.12.2016, avente ad oggetto “affidamento concessione gestione dei parcheggi comunali a pagamento mediante installazione dei parcometri, strisce blu nonché manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzonte per la durata di anni 5. CIG 6854648A77 presso il Comune di Marano; 2) del disciplinare della gara meglio individuata al punto 1); 3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale; e per la condanna del Provveditorato alle Opere Pubbliche e del Comune di Marano all’integrale riedizione della procedura, senza che nella legge di gara sia previsto il possesso dell’iscrizione all’albo di cui al D.M. 37/08;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Comune di Marano di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che parte ricorrente ha impugnato il bando di gara ed il relativo disciplinare aventi ad oggetto “affidamento concessione gestione dei parcheggi comunali a pagamento mediante installazione dei parcometri, strisce blu nonché manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzonte per la durata di anni 5…” nella parte in cui richiedono che i partecipanti alla procedura posseggano e dichiarino di possedere quale requisito di idoneità professionale l’abilitazione “ai sensi del D. M. 37/08 per l’installazione e gestione degli impianti oggetto della gara”;

che lo svolgimento dell’attività di istallazione e di gestione dei parcometri ed la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica relativa al servizio di gestione della sosta, oggetto dell’appalto di cui si controverte, è del tutto manifestamente estraneo all’esercizio delle attività relative “agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze” per il quale è necessaria l’abilitazione di cui al DM n. 37/2008 (cfr. gli artt. 1, I comma e 3, I comma): decreto ministeriale le cui disposizioni, attuative dell’articolo 11-quaterdecies, XIII comma, lett. a) della legge del 2.12.2005 n. 248 recante il “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, si applicano agli

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio;

che, quindi, l’iscrizione al registro dei soggetti abilitati all’installazione degli impianti interni agli edifici, istituito dal D.M. n. 37/2008, non ha alcuna connessione con il servizio posto a gara, servizio che, come si è detto, riguarda in particolare l’installazione dei parcometri, che sono apparecchi esterni agli edifici privi di qualsiasi relazione con essi e che, comunque, non rientrano nella casistica di cui all’art. 1, II comma del DM n. 37/2008;

che, peraltro, la restrizione della partecipazione alla gara mediante la previsione del possesso di un requisito completamente estraneo alle prestazioni richieste dall’appalto è affatto irragionevole, arbitrario e sproporzionato “in quanto inutilmente discriminatoria e lesiva della par condicio e della concorrenza” (cfr TAR Napoli, VII, 11.5.2016 n. 2393): e, peraltro, contrastante con l’art. 30, II comma (alla stregua del quale “le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi”) e VII comma (secondo cui “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese”) del DLgs n. 50/2016;

che, dunque, per le suestese considerazioni il ricorso è fondato e va accolto, spese come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti fatti valere dalla società ricorrente e, per l’effetto, annulla l’impugnato bando di gara ed il relativo disciplinare nella parte in cui richiedono che i partecipanti alla procedura posseggano e dichiarino di possedere quale requisito di idoneità professionale l’abilitazione “ai sensi del D. M. 37/08 per l’installazione e gestione degli impianti oggetto della gara”.

Spese rifuse, a carico della stazione appaltante, nella misura di € 1.500,00, oltre agli accessori di legge; compensate nei confronti del Comune di Marano di Napoli in ragione del fatto che con propria nota 3.2.2017 quest’ultimo aveva espressamente invitato la SUA ad eliminare il contestato requisito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Claudio Rovis       
                 
        
IL SEGRETARIO

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